L’autore esamina il Decreto sulla sicurezza pubblica approvato dal Governo l’11 aprile. Confuta le roventi critiche che la magistratura associata, le Camere penali degli avvocati e i professori associati di diritto penale hanno mosso alla disciplina secondo linee ideologiche dirette alla contestazione pregiudiziale della politica di sicurezza del Governo.
1. Il Decreto-legge 11 aprile 2025 n. 48, contenente Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario, ha ricevuto a pochi giorni dalla sua entrata in vigore (il 12 aprile) aspre critiche tanto dall’Associazione Nazionale Magistrati (ANM), quanto dalle Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI), quanto dal Consiglio direttivo dell’Associazione Italiana Professori di Diritto Penale (AIPDP).
L’ANM lamenta, tra l’altro, che: “Si introduco[a]no nuovi reati per sanzionare in modo sproporzionato condotte che sono spesso frutto di marginalità sociale e non di scelte di vita…”. Paventa che l’incriminazione della “resistenza passiva nelle carceri e nei CPR, e dunque la resistenza non violenta e la semplice manifestazione del dissenso, produce[a] effetti criminogeni”. Preannuncia infine dubbi di legittimità costituzionale della normativa. La Giunta dell’UCPI si attesta sulle medesime posizioni e delibera in segno di protesta contro “la riproposizione di politiche securitarie e carcero-centriche inutili ed inique, che non incidono in alcun modo sul tenore della sicurezza della collettività”, l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni 5, 6 e 7 maggio 2025. Il Consiglio Direttivo dell’AIPDP, nel ribadire le medesime critiche, prospetta “ricadute sulla efficienza della giustizia penale”, cui andrebbe aggiunto “un probabile aumento della popolazione detenuta, senza che il provvedimento d’urgenza … introduca misure per fronteggiare le (reali) emergenze del sovraffollamento carcerario e dell’incessante numero record dei suicidi in carcere”.
2. Le tre istituzioni, quasi all’unisono, contestano radicalmente la strategia politica di sicurezza del Governo. La disciplina sarebbe di conio populista; non affronterebbe i problemi reali della sicurezza; introdurrebbe nuove fattispecie penali e inedite circostanze aggravanti prive di razionalità; darebbe ulteriore spazio alla pena detentiva a scapito delle misure alternative o sostitutive della pena; aggraverebbe il problema dell’affollamento carcerario per effetto della criminalizzazione attuata in spregio dei diritti alla manifestazione del dissenso e della protesta della popolazione residente sul territorio italiano.
Non condivido l’ispirazione di fondo che sta alla base di tali critiche. Essa mi appare scarsamente realistica, ideologicamente orientata, astratta, avulsa dalla previa individuazione dei nodi che, da lungo tempo irrisolti, attentano al funzionamento umanitario, ordinato ed efficace della giurisdizione penale.
Anche se l’esame analitico del decreto non è oggetto di questo scritto, alcune osservazioni sono doverose al fine di smentire la fondatezza di taluni argomenti utilizzati come critiche perentorie e senza appello.
I cinque capi, oltre alle disposizioni penali, di cui consta il decreto, affrontano tematiche complesse e differenziate, in ordine alle quali sarebbe difficile sostenere l’inutilità di un intervento normativo: i) la prevenzione e il contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, anche con riferimento alla più adeguata amministrazione dei beni sequestrati e confiscati; ii) le disposizioni in materia di sicurezza urbana; iii) le disposizioni a tutela delle forze di Polizia; iv) le disposizioni in materia di vittime dell’usura; v) le previsioni di riforma dell’ordinamento penitenziario.
A fronte di un tale quadro sembra che gli autorevoli estensori delle dure reprimende a carico del Governo abbiano compiuto un monitoraggio piuttosto superficiale dei contenuti normativi, trascurando gli evidenti profili criminologici e criminogeni soggiacenti a situazioni gravemente pregiudizievoli per la sicurezza e per il tranquillo godimento di diritti fondamentali da parte della collettività.
3. Per limitarmi a qualche esempio, sembra tutt’altro che incongrua la previsione di un mini-sistema di diritto sostanziale diretto a punire l’occupazione arbitraria di immobili destinati al domicilio altrui e processuale diretto a reintegrare gli aventi diritto nel possesso degli stessi (art. 10 Decreto). L’esperienza degli ultimi decenni rivela la preoccupante stabilizzazione di situazioni illecite ai danni di vittime incolpevoli derivante dall’occupazione violenta di immobili, organizzata da gruppi che, in spregio sistematico della legalità, vìolano le precedenze fissate dai pubblici uffici per l’assegnazione di abitazioni popolari.
Né sembra priva di fondamento razionale la previsione di una circostanza aggravante nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità pubblica e individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio nei confronti di chi abbia “commesso il fatto all’interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all’interno dei convogli adibiti al trasporto dei passeggeri” (art. 11 Decreto). Forse la ricognizione del rischio che corrono quotidianamente i pendolari su alcune tratte ferroviarie e dell’impotenza del personale preposto al controllo di fronte alla violenza di individui pericolosi, spesso recidivi per reati contro la persona, metterebbe in luce il carattere sofistico di talune critiche ‘scientifiche’.
Né si comprende per quale ragione sarebbe irrazionale l’aumento di pena per chi commetta il reato di danneggiamento in occasione di manifestazioni “con violenza alla persona o con minaccia” (art. 12 Decreto), ove è evidente che l’approfittamento di una manifestazione per commettere delitti violenti è cosa toto coelo diversa dall’esercizio dei diritti di libertà, ai quali provoca, anzi, un consistente pregiudizio.
Allo stesso modo corrisponde a una corretta istanza di politica criminale l’aumento della pena edittale per chi “organizzi l’altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto” (art. 16 Decreto). Chi abbia letto gli atti di investigazione di qualche processo in cui uno ‘zio’ minaccioso disloca in punti strategici delle vie cittadine i bambini in proprio potere per l’accattonaggio giornaliero, picchiandoli ove alla sera non consegnino la cifra desiderata, si rende conto che l’aumento di pena edittale non è irrazionale.
Per quanto riguarda la previsione quale circostanza autonoma dell’aggravante di chi abbia approfittato per compiere il delitto di truffa “di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa” (art. 11 Decreto), va detto che il nuovo precetto merita consenso al solo riflettere sulle centinaia di truffe agli anziani in solitudine compiute da malfattori che si introducono con l’inganno nelle loro abitazioni.
Quanto, infine, alla pretesa criminalizzazione della “resistenza passiva nelle carceri e nei CPR, e dunque [del]la resistenza non violenta e [del]la semplice manifestazione del dissenso”, di cui parla l’ANM, occorre ricordare che il testo normativo non criminalizza affatto la resistenza passiva in quanto tale, bensì la partecipazione ad una rivolta all’interno di un istituto penitenziario “mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza all’esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza, commessi da tre o più persone riunite” (art. 26 Decreto che introduce il delitto di Rivolta all’interno di un istituto penitenziario).
4. Più che la confutazione di singoli punti, mi interessa però esaminare l’ispirazione ideale delle aspre critiche che gli avvocati e i magistrati associati, nonché gli accademici di diritto penale muovono al Decreto. Certamente versati nelle tecniche giuridiche di interpretazione normativa, essi mostrano nella pratica di ragionare calati in una dimensione concettuale che separa impropriamente l’ontologia dalla deontologia. In parole semplici, essi separano i dati criminologici inerenti alla realtà esistenziale dalle prescrizioni deontiche; dimenticano i presupposti criminologici che postulano rimedi di politica giudiziaria idonei a prevenire o a evitare l’incancrenirsi di situazioni potenzialmente rovinose per la collettività.
Offuscati dalla parzialità e unidirezionalità dell’approccio concettuale, essi trascurano o addirittura disprezzano l’autenticità del valore esistenziale della sicurezza. Non è questa una nozione astratta che maschererebbe nominalisticamente il tranquillo egoismo dei possidenti, bensì la tendenza primigenia e costitutiva della persona a permanere e a mantenersi nell’essere, quale condizione indispensabile per attuare la vocazione di compimento inscritta nella propria natura.
La potenzialità ad esse, che consiste nel radicarsi di ciascuno nell’esistenza per viverla il più possibile in modo genuino, rappresenta la condizione indispensabile alla promozione delle potenzialità superiori della natura umana, quelle, cioè, rivolte al bene esse, cioè a vivere con gli altri e con l’intero corpo sociale nella dimensione fruttuosa della giustizia. L’esperienza storica insegna che i periodi di violento conflitto sociale ostacolano la libera fruizione dei diritti e recano lutti ai singoli e fanno arretrare la società nel suo insieme. Nei periodi, invece, in cui è garantita la sicurezza dell’esistenza si affacciano la pace e la solidarietà; diminuiscono le povertà; si accrescono le ricchezze; fioriscono le arti e le scienze e lo stesso ambiente lascia intravedere tratti di armonia e di bellezza.
Il vilipendio della sicurezza o, peggio ancora, l’odio nei suoi confronti non costituiscono motore di sviluppo, bensì motivo di turbamento e di degradazione della qualità della vita di tutti e, in particolare, degli strati più diseredati del corpo sociale.
5. Le considerazioni svolte hanno un immediato riscontro sul piano criminologico. Il grande studioso di scienze criminali Ferrando Mantovani, da poco scomparso, ha insegnato che il maggior ostacolo alla libera fruizione dei diritti umani è l’assenza di sicurezza della vita sociale, cagionata dal favore accordato ai fattori criminogeni che attentano ad essa.
Quali le ragioni – egli si domanda – per cui, di fronte alla sempre più frequente proclamazione astratta dei diritti umani, i contemporanei ne sperimentano la violazione seriale con modalità di volta in volta più brutali.
Nello scritto La proclamazione dei diritti umani e la non effettività dei diritti umani[1], il maestro fiorentino osserva che negli Stati occidentali le aggressioni ai diritti umani provengono in principal modo dai soggetti privati, “attraverso la sempre più invasiva criminalità, individuale ed organizzata, contro la quale dovrebbe essere riattivato un efficace sistema di controlli culturali-sociali e dovrebbe essere rivolta l’attività di contrasto dei pubblici Poteri, legislativo, esecutivo, giudiziario”.
Egli constata che la società contemporanea sta smembrando la controspinta penale della criminalità per l’influsso di una serie di cause che sono incompatibili con le finalità generalpreventive e specialpreventive della pena, nonché con una effettiva e seria politica riduzionistica di ciò che è penalmente rilevante, “poiché una cosa è la riduzione del diritto penale inflazionato e non necessario e ben altra cosa è la non applicazione del diritto penale necessario”[2].
Né è estranea al venir meno della controspinta penale, secondo Mantovani, la stessa scienza penale d’élite, la quale, nella ricerca di un qualcosa ipoteticamente migliore del diritto penale, ha posto in crisi non solo le varie concezioni della pena, ma anche la “pena tout court, attraverso le teorie della sussidiarietà, della depenalizzazione, della mediazione penale, poi ancora lo stesso diritto penale con le teorie radicali del «diritto penale nucleare» e le teorie estremiste delle soluzioni-zero e della riprivatizzazione dei conflitti, mai prese però in seria considerazione. Fino alla «crisi delle dottrine della crisi» della pena e del diritto penale, sia perché in nessun paese sono stati ancora elaborati armoniosi sistemi di diritto penale-diritto alternativo, di fattibile attuazione, ma soltanto approcci frammentari, che non costituiscono ancora una guida sicura per i legislatori; sia perché i modelli alternativi proposti, anche i più elaborati, quando non si limitano a tracciare delle generiche direttrici di politica criminale, restano comunque incerti nei loro presupposti, limiti ed effetti”[3].
La conclusione di Mantovani è netta. Il vero ‘diritto penale minimo’ che riguarda l’intera comunità e le potenziali vittime del delitto, consiste, innanzitutto, nella “riduzione della criminalità”[4]. Gli inopportuni riduzionismi mutano la natura giuridica e le competenze processuali dell’illecito, ma non riducono l’antisocialità complessiva: “E, quindi, non migliora[no] la qualità della vita quotidiana di noi tutti: ciò che interessa ai consociati è di non diventare vittime della criminalità diffusa, resti essa un illecito penale o degradi ad illecito extrapenale o diventi oggetto di mediazione”[5].
Essenziale è l’ancoraggio al principio di realtà, imperniato sul riconoscimento integrale della comune dignità umana, ove l’accento è posto non soltanto alle garanzie spettanti all’autore del delitto – sostanziali e procedurali –, ma anche alla tutela dei beni essenziali della comunità civile, ove i cittadini sono visti nella loro vulnerabilità come potenziali o effettive vittime della criminalità.
I diritti e le libertà costituzionalmente riconosciuti implicano il “diritto alla prevenzione statuale dei reati”[6] lesivi di tali diritti e libertà. Il richiamo cogente di Mantovani è all’art. 2 della Costituzione, che impone alla Repubblica il dovere di riconoscere i diritti fondamentali di ogni uomo e di garantirli contro le aggressioni di chiunque tramite misure preventive adeguate e, se non sufficienti, anche punitive e punitivo-penali.
6. ANM, UCPI e AIPDP addebitano a inemendabile torto del Decreto di aggravare il problema del sovraffollamento carcerario, sia per effetto delle nuove fattispecie penali e delle relative circostanze aggravanti, sia per i limiti frapposti all’utilizzo di talune tipologie di misure sostitutive alla detenzione inframuraria.
Questa tesi non è convincente e merita una confutazione accurata sotto distinti profili.
Anzitutto, magistrati, avvocati e teorici confondono le cause con gli effetti; il che, stante il loro rilevante ruolo, non è rassicurante.
La causa preminente dell’affollamento carcerario non è l’implementazione punitiva delle norme, bensì l’aumento allarmante dei fattori criminogeni presenti nella società. Tale aumento, da un canto, frustra gli effetti positivi della prevenzione ambientale, familiare e morale ante delictum e, da un altro canto, rende in gran parte vana l’opera di socializzazione che le strutture carcerarie e l’apparato dell’esecuzione esterna cercano di compiere a favore dei condannati.
La pervasività sociale e la qualità sempre più maligna dei fattori criminogeni – si pensi, fra tutti, alle minacce, ai ricatti e alle distorsioni economiche e sessuali connesse al cosiddetto revenge-porn; si pensi, tra l’altro, al buco nero dell’usura, che un giornale nazionale ha appena definito business delle mafie[7] – accrescono in guisa incontrollabile la quantità dei fatti delittuosi. E anche se soltanto una piccola parte di essi diventa oggetto di denuncia e di persecuzione giudiziaria, è evidente che l’istituzione penitenziaria ha l’onere di sostenere il peso organizzativo ed economico delle condotte delinquenziali che, venute a conoscenza degli inquirenti, sono giudiziariamente contrastate nell’interesse precipuo della collettività.
Neppure corrisponde al vero che la legislazione non preveda a sufficienza e che i giudici, spesso su parere conforme delle Procure, non diano spazio adeguato alle misure alternative alla detenzione inframuraria. Un recentissimo caso esemplare: “Ai domiciliari con il braccialetto uccide la ex durante il permesso”[8]. Il caso riguarda un soggetto straniero di nazionalità tunisina, condannato con sentenza 18 marzo 2025 alla pena di 5 anni e 4 mesi in rito abbreviato per maltrattamenti, lesioni aggravate e violenza sessuale aggravata ai danni della moglie. L’assassino, detenuto in custodia cautelare carceraria per circa 1 anno, venne messo agli arresti domiciliari dopo la condanna con l’imposizione del braccialetto elettronico e con il permesso di allontanamento dall’abitazione per 2 ore al martedì e al giovedì per esigenze personali. Il condannato approfittò del permesso per uccidere la moglie già vittima dei suoi delitti.
A prescindere da ogni giudizio di merito in ordine alla opportunità di sostituzione della misura, occorre prendere atto che sostituzioni di misura di questo conio si verificano ogni giorno nelle aule di giustizia italiane. Sostenere, pertanto, come fanno magistrati, avvocati e studiosi di diritto penale, che il Decreto sicurezza presenterebbe profili di incostituzionalità per dare troppo spazio alla detenzione inframuraria è un controsenso. Piuttosto, l’esperienza insegna che la revoca anticipata della misura carceraria, soprattutto dopo una condanna a pena elevata per fatti gravi ai danni dei familiari, provoca non soltanto problemi di sicurezza per la collettività, ma mette anche in pericolo la vita delle persone vittime dei reati che sono il presupposto della condanna.
7. Al di là dei singoli casi, tuttavia, uno sguardo deideologizzato alle statistiche ufficiali al 31 dicembre 2024 sui detenuti italiani e stranieri nel trentennio 1991-2024, nonché sui dati del sistema informativo dell’esecuzione penale esterna (SIEPE) riferiti alla data del 28 febbraio 2025 è altamente istruttivo in ordine alle cause del sovraffollamento carcerario. La causa primaria di tale fenomeno distorsivo non consiste nell’implementazione di leggi punitive post-delictum o della custodia cautelare ante delictum, bensì nell’incremento della criminalità.
L’esame delle statistiche rende chiaro altresì che il legislatore ha operato fattivamente nel senso della decarcerizzazione; che anche il potere esecutivo, tramite il miglioramento dell’organizzazione penitenziaria, ha aperto la frontiera dell’esecuzione penale esterna, profondendo spese ingenti per l’organizzazione dei servizi, la formazione professionale degli addetti, lo sforzo riabilitativo dei condannati tramite la stipulazione di accordi con enti pubblici e con soggetti privati per adempiere alla finalità rieducativa della pena.
A tali sforzi va aggiunto l’aggravio imponente del lavoro della Polizia di sicurezza, la quale si è vista aggiungere ai compiti ordinari di controllo sul territorio in prevenzione delle condotte criminose, l’incarico arduo di controllare classi di soggetti difficilmente governabili, in quanto già adusi a esperienze criminali, affinché essi rispettino le prescrizioni imposte dai Giudici ai fini della sicurezza pubblica. Anche la categoria dei magistrati ha moderato di molto, come si può notare dalle statistiche, l’uso della custodia cautelare in carcere in attesa del processo, ricorrendo, molto più spesso che in passato, a misure cautelari meno invasive della libertà personale.
8. I primi dati meritevoli di attenzione concernono il raffronto al 31.12.2024 tra i detenuti presenti nelle strutture penitenziarie e i soggetti in carico per misure al servizio esterno al 28.02.2025.
I primi sono 61.861, di cui 2.698 donne (4,36%) e 19.694 stranieri (31,84%). I secondi sono 96.055, di cui 85.371 uomini e 10.684 donne.
Questi soggetti vanno ripartiti secondo le seguenti tipologie di misura:
- Misure alternative alla detenzione: Affidamento in prova al servizio sociale, Detenzione domiciliare; Semilibertà: totale 47.826, di cui 43.283 uomini e 4.543 donne;
- Sanzioni sostitutive, ormai in via di estinzione, giacché sono state sostituite dalle
- Pene sostitutive: Detenzione domiciliare sostitutiva; Semilibertà sostitutiva; Lavoro di pubblica utilità sostitutivo: totale 5.871, di cui 5.341 uomini e 530 donne;
- Misure di sicurezza: libertà vigilata: totale 5.051, di cui 4.678 uomini e 373 donne;
- Sanzioni di comunità: Lavoro di pubblica utilità – violazione leggi sugli stupefacenti; Lavoro di pubblica utilità – violazione Codice della Strada; Sospensione condizionale della pena: totale 10.750, di cui 9.598 uomini e 1.152 donne;
- Misure di comunità: Messa alla prova: totale 26.549, di cui 22.465 uomini e 4.084 donne.
Il raffronto è significativo, giacché smentisce radicalmente la narrazione di magistrati, avvocati e professori associati circa il fatto che l’affollamento carcerario sarebbe conseguenza del ricorso indiscriminato alla detenzione inframuraria. Tutto al contrario, è evidente che pene detentive non solo brevissime, ma spesso brevi e talora rilevanti (si pensi che una pena di 4 anni inflitta in giudizio abbreviato può corrispondere alla pena di circa 6 anni che il giudice avrebbe potuto irrogare in assenza di diminuzione per il rito) sono frequentemente espiate in esecuzione esterna.
9. L’esecuzione penale esterna, oggi divenuta cruciale nell’economia sanzionatoria, pur essendo estremamente importante, presenta anche aspetti non poco problematici.
Le condizioni previste per acquisire un regime di libertà assai ampio, soprattutto nel caso dell’affidamento, aprono le porte a una nuova tipologia di reati seriali, che l’esperienza ha potuto accertare frequentemente sia in fase di allestimento della documentazione a corredo della richiesta, che in fase di istanze per la modifica o la sospensione delle prescrizioni.
Ora i controlli dei Giudici e dei Tribunali di sorveglianza, tramite gli Ispettorati del lavoro, si sono fatti più serrati. Ma ancora oggi non sono rari i casi in cui le società che promettono l’assunzione in affidamento del condannato sono creazioni fittizie dei correi del condannato nei reati presupposto. Rimasti esenti dalla persecuzione penale, essi restituiscono a titolo di favore un falso apparato lavorativo al prezzo del silenzio.
Oltre questi casi, tutt’altro che marginali, furoreggiano le truffe ai danni degli enti previdenziali e dell’erario, cui non vengono versate, in modo seriale, le ritenute previdenziali e le aliquote Iva sulle prestazioni fatturate. A ciò si aggiunge che non infrequentemente i veicoli societari creati fittiziamente vengono agganciati da locomotive finanziarie intranee alla criminalità organizzata, che si avvalgono di tali strumenti, temporanei e destinati conseguentemente a una vita fiscale brevissima, allo scopo di compiere le famose e devastanti ‘truffe carosello’.
Numerose sono poi le false dichiarazioni degli affidati e dei loro presunti fornitori o clienti al fine di ottenere la modifica o la sospensione delle prescrizioni per l’esercizio dell’attività lavorativa. Né va dimenticato che, anche qualora essa sia effettiva, come accade spesso per la detenzione domiciliare con obbligo di lavoro, il condannato non perde l’attaccamento all’illecito e, accorciando l’orario di lavoro o approfittando dei tempi di pausa e di riposo, continua le attività delinquenziali cui era addetto prima di essere privato della libertà. Questa evenienza accade non raramente nel caso di trafficanti di medio livello di sostanze stupefacenti: costoro, fruendo di forniture a credito dai gruppi criminali che governano la piazza, mantengono rapporti di vendita con i pusher che avevano a disposizione prima di essere attinti dalle misure cautelari.
La constatazione di questi fatti, che avvocati e magistrati di sorveglianza ben conoscono, induce a valutare con estrema prudenza gli addotti effetti positivi delle misure alternative alla detenzione inframuraria. L’emenda del condannato infatti si realizza con difficoltà nelle condizioni di esecuzione esterna, allorché essa non sia strettamente legata a una effettiva attività lavorativa e soprattutto allorché, come nella detenzione domiciliare, il condannato non sia astretto da una disciplina che gli vieta colloqui diversi da quelli con i familiari. Non controllate assiduamente, le misure alternative rischiano di funzionare esclusivamente quale rimedio temporaneo al sovraffollamento carcerario, senza apportare alcun concreto beneficio al fine del reinserimento sociale del condannato. Tutto ciò a prescindere dal fatto che il tentativo di reinserimento avviene spesso nel medesimo ambiente criminogeno in cui sono maturate le cause della devianza.
Se, in definitiva, il raffronto tra soggetto detenuto carcerariamente e soggetto in esecuzione esterna consente di affermare che il nostro ordinamento si è evoluto verso il concetto della pena flessibile, da eseguirsi prevalentemente nello stato di libertà condizionata, è doveroso osservare che il sistema presenta delle criticità indubbiamente gravi, per ovviare alle quali è decisivo il controllo dei vari organi del potere esecutivo, sotto la guida della magistratura di sorveglianza, oberata già da non poche incombenze e impegnata nella difficile valutazione della pericolosità sociale dei condannati, che costituisce un compito di decifrazione concettuale e pratica assai complicato.
10. Una seconda serie di dati statistici di estremo interesse riguarda la tendenza alla crescita del fenomeno della devianza criminale, cagionata non dalle leggi repressive, bensì da fattori criminogeni che si sono dilatati non più soltanto in settori di marginalità sociale, ma in ambienti un tempo ritenuti insospettabili.
L’andamento delle presenze dei detenuti in carcere nel corso degli anni è molto significativo in ordine alla tendenza alla crescita del fenomeno criminale, ad onta di coloro che vogliono smentirlo o minimizzarlo.
Nel decennio 1991-2000 la presenza dei detenuti in carcere si aggira intorno alla cifra di 50.000. Con l’inizio del nuovo secolo la presenza aumenta progressivamente, anno per anno, in modo sensibile. Dai 53.000 circa nelle due rilevazioni per l’anno 2000 si passa a cifre superiori ai 55.000 negli anni 2003 e 2004, ai 59.000 circa nel 2005 e ai 61.624 nella rilevazione al 30 giugno 2006.
A questo punto il Parlamento approvò e il Capo dello Stato promulgò un decreto legislativo che prevedeva un condono di portata abnorme, fino al limite di tre anni di reclusione. Alla rilevazione del 31.12.2006 la presenza dei detenuti era ridotta al numero di 39.005. Purtroppo, però, tale condono, come prevedibile, ebbe un effetto passeggero. A fine 2007 il numero dei detenuti ammontava a 48.693; a fine 2008 a 58.127; a fine 2009 a 64.791, livello superiore a quello della prima rilevazione del 2006. Il picco poi è stato raggiunto nel 2010 con il numero di 68.258 detenuti. Successivamente il livello si è attestato tra i 55.000 e i 60.000 detenuti, per raggiungere nelle rilevazioni al 30.06.2024 e al 31.12.2024 la cifra rispettivamente di 61.480 e di 61.861.
Va rilevato che la stabilizzazione del numero dei detenuti nell’ultimo decennio tra i 55.000 e i 60.000 è stata ottenuta grazie al concomitante operare di tre fattori: i) l’espansione dell’esecuzione penale esterna; ii) la previsione di misure decarcerizzanti, come è avvenuto con la messa alla prova e con alcune riforme del cosiddetto ‘Pacchetto Cartabia’; iii) la notevolissima riduzione dell’uso della misura cautelare in carcere quale custodia processuale in attesa del processo. Il fatto è in sé positivo, giacché toglie alla custodia carceraria un ruolo che non gli è consentaneo, ma che costituisce al contempo un indice inequivoco della crescita del fenomeno criminale. Al riguardo va detto che, mentre nei primi anni ’90 il numero degli imputati detenuti superava quello dei detenuti condannati, nel corso degli anni, a partire dal 1994, il numero dei primi è stato quasi sempre inferiore a quello dei secondi (tranne che negli anni 2006, 2007, 2008 e 2009), per scendere significativamente a partire dagli anni ’20 del nuovo secolo a un numero assai ridotto, aggirantesi intorno ai 15.000 (30.06.2023: 14.734; 31.12.2023: 15.681; 30.06.2024: 15.454; 31.12.2024: 15.337).
11. La riduzione del numero dei detenuti in attesa di processo, in sé positivo, va valutato prospetticamente in funzione degli effetti futuri, relativi all’efficacia della pena. Lo stato di detenzione dell’imputato costituisce una ragione di priorità nella celebrazione del processo, che assicura una certa rapidità del percorso verso la sentenza definitiva, di assoluzione o di condanna. I procedimenti relativi a imputati liberi sono molto più lenti e si incagliano spesso nei più diversi ostacoli, fino a valicare le soglie dei limiti prescrizionali. In ogni caso, se la sentenza definitiva è di assoluzione, la pena del processo subìta dall’imputato pregiudica gravemente la sua esistenza; se la sentenza definitiva è di condanna, la pena arriva troppo tardi, quando il soggetto condannato non corrisponde più alla persona autrice del reato. La pena viene percepita allora come ingiusta in ragione dei mutamenti intervenuti nell’esistenza del soggetto; ma anche come inutile, perché sganciata dal perturbamento che l’offesa ha cagionato alla vittima e al corpo sociale e perché privata di ogni effetto preventivo speciale nei riguardi del reo.
E’ allora fondamentale portare al centro della questione penale la ragionevole durata dei processi sul quale magistrati, avvocati e teorici dovrebbero con profondità soffermarsi. Stupisce che questo tema, veramente cruciale per la giustizia penale, sia stato completamente dimenticato nelle roventi critiche al Decreto sicurezza e alla politica giudiziaria e penale del Governo.
La questione va esaminata con riferimento ai quattro segmenti i) delle indagini preliminari; ii) del giudizio di prime cure; iii) del giudizio di appello; iv) del controllo di legittimità.
Mi limito in questa sede a esaminare il tema della durata con riferimento al giudizio di primo grado, giacché in questa fase è possibile recuperare, tramite una salda opera di organizzazione, molti tempi morti.
Sulla durata del giudizio di primo grado va fatta la distinzione tra il giudizio abbreviato e il giudizio ordinario. Il primo tipo di giudizio, in quanto abbreviato, dovrebbe rimanere tale per la ragione fondamentale che la parte accusata presta il consenso a essere giudicata sulla base di tutte le fonti di prova acquisite al fascicolo processuale, tra cui spiccano le prove raccolte dalla Pubblica accusa. Non si giustificano, pertanto, in questo rito, rinvii o sospensioni che interrompono il flusso degli eventi verso la sentenza.
Il giudizio ordinario, presenta, invece, molti aspetti problematici che ostacolano la ragionevole durata del processo. Alcuni sono intrinsecamente inerenti al rito come è stato recepito in una tradizione diversa da quella in cui è nato e si è sviluppato il processo accusatorio. Tale tradizione si basa su una cultura giuridica prevalentemente orale, con la formazione della prova nel confronto paritario delle parti di fronte al giudice terzo e imparziale. La tradizione italiana era basata su una parte scritta e una orale. La prima raccoglieva i frutti dell’investigazione della Pubblica accusa; la seconda affidava alla scienza ed esperienza delle parti l’interpretazione logica della vicenda storica e lasciava ad esse ampia libertà di critica delle risultanze scritte.
Ora, il peso della tradizione scritta, nonché determinate scelte giurisprudenziali avallate dalla Corte costituzionale sin dai primi anni successivi alla riforma del 1989 hanno trasformato il processo orale in un processo semi-scritto, in cui l’accusa gioca un ruolo determinante proponendo ai testimoni e agli indagati in reati connessi il percorso obbligato di ripetere, a pena di solenni richiami e di accuse per falsa testimonianza, il contenuto delle dichiarazioni rese in indagini preliminari.
Il Giudice, digiuno di conoscenze sui fatti prima del processo, prendendo cognizione di una congerie spesso assai cospicua di elementi a seguito degli esami della Pubblica accusa, sospende spesso il processo per acquisire la documentazione scritta degli eventi di udienza allo scopo di formarsi l’idea preliminare indispensabile per lo scrutinio successivo. Al contempo, garantendo a sé stesso una conoscenza più salda, assicura alla difesa l’effettuazione di contro-esami estesi, consentendo che la stessa riprenda le premesse di fatto narrate dalla Pubblica accusa come premessa alle domande.
In questa guisa si ripresenta lo schema del processo a due fasi, con l’esame della Pubblica accusa che sostituisce la parte scritta dell’investigazione. Il contro-esame della difesa si fa conseguentemente ripetitivo e insistente. Anche all’esito di questa fase, il Giudice sospende spesso il processo per acquisire la documentazione scritta. Le udienze si ripetono secondo uno schema imperniato sugli scritti, che costituiscono infine la base del giudizio. Le prove non sono più ontologicamente quelle orali, bensì quelle stratificate dalla versione scritta, spesso confuse e contraddittorie, sia perché ripetitivamente esposte sia perché percepite in modo discutibile dall’esperto informatico traduttore.
I princìpi del rito sono ispirati alla cultura orale del confronto dialettico tra le parti e al rispetto sostanziale dell’ ‘oltre ogni ragionevole dubbio’; la cultura giuridica che si sta affermando è invece ispirata (giustamente?) al principio della ricerca accurata e approfondita della verità storica. Come è possibile conciliare due culture diverse nella celebrazione di un medesimo rito? L’effetto non è tanto la conciliazione, quanto la confusione e la interminabile durata dei processi, che si protraggono in udienze scaglionate tra loro anche a distanza di mesi. Il segno inequivoco del prevalere della cultura scritta sta in ciò: che non infrequentemente, quasi sempre nei processi complessi, il Giudice rinvia l’emissione della sentenza al decorrere di un ulteriore termine riservato a repliche o a ipotetiche dichiarazioni finali dell’imputato.
I rimedi non sono di pronta applicazione, ma almeno appare indispensabile, al fine della riduzione dei tempi processuali, la concentrazione delle udienze affinché l’intera fase istruttoria sia trattata nel medesimo contesto temporale e processuale, lasciando una possibilità di recupero di quanto non espletato in precedenza ad udienze successive, pure in precedenza fissate.
In tal modo si recupererebbero almeno l’unitarietà della celebrazione e la concentrazione dei tempi processuali.
Si tratta di riforme possibili, legate all’introduzione di modelli organizzativi razionali che il Giudice, in primo luogo, dovrebbe dettare nella conduzione del processo e che le parti dovrebbero accettare nello spirito di una leale collaborazione.
12. In conclusione non mi resta che esprimere l’amarezza per il fatto che magistrati, avvocati e professori associati dirigano i loro roventi rimproveri contro tentativi di politica criminale, certamente imperfetti e necessitanti miglioramenti, destinati a meglio tutelare le vittime reali e potenziali di una criminalità che attenta al libero godimento dei diritti civili.
Peraltro, come ho accennato nell’ultima parte dello scritto, il problema dell’affollamento carcerario è legato, oltre che alle dimensioni del fenomeno criminale, anche al mancato rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo. Su questo punto assai delicato occorrerebbe il confronto fattivo dei corpi istituzionalmente impegnati, da angolature diverse, all’amministrazione della giustizia penale.
Mauro Ronco
[1] F. Mantovani, La proclamazione dei diritti umani e la non effettività dei diritti umani (Accanimento contro la vita o cultura della vita?) in Umanità e razionalità del diritto penale, Padova, 2008, 1167-1181.
[2] Ibidem, 1170.
[3] Ibidem.
[4] Ibidem, 1171. V. approfonditamente sul punto F. Mantovani, Il vero «diritto penale minimo»: la riduzione della criminalità, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, 864 ss..
[5] F. Mantovani, La proclamazione, cit., 1172.
[6] F. Mantovani, La criminalità: il vero limite all’effettività dei diritti e libertà nello Stato di diritto, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 707-719, ora in Umanità e razionalità del diritto penale, cit., 1116-1123, in particolare 1117 1118.
[7] Cfr. Corriere della Sera, 19 aprile 2025, Il buco nero dell’usura, business delle mafie «A rischio 118 mila imprese», 25.
[8] Cfr. Corriere della Sera, 19 aprile 2025, Ai domiciliari con il braccialetto uccide la ex durante il permesso, 23.