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Stepchild adoption: definizione, limiti normativi e interventi giurisprudenziali

Stepchild adoption: definizione, limiti normativi e interventi giurisprudenziali

La stepchild adoption, ossia l’adozione del figlio del partner, è un istituto a tutela dei legami instaurati da un minore con il coniuge o compagno del proprio genitore e riguarda sia le coppie sposate che quelle conviventi. Anche in Italia è prevista questa forma di adozione, tuttavia il legislatore italiano ha circoscritto la possibilità di adottare alle sole coppie sposate, prevedendo l’adozione del “figlio del coniuge”. L’ipotesi rientra fra quelle tassativamente previste in materia di adozione in casi particolari, di cui all’art. 44 della Legge n. 184 del 1983. La legge sulle unioni civili (art. 1 comma 20 della Legge 76/2016) esclude la possibilità di accedere all’adozione, sia quella legittimante che quella in casi particolari. La giurisprudenza, con un’interpretazione estensiva dell’art. 44 lett. d) della Legge n. 184/1983, ha nondimeno accolto, talvolta, le domande di adozione in casi particolari presentate da coppie unite civilmente. La questione esige un’attenta riflessione, posto che – ferma restando la necessità di tutelare i minori coinvolti – bisogna tuttavia evitare di legittimare implicitamente condotte lesive dei valori fondamentali dell’ordinamento, come sono da ritenere le violazioni dei divieti di fecondazione eterologa e di maternità surrogata.

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Tribunale di Pisa e trascrizione dell’atto di nascita del ‘figlio’ di due donne

Tribunale di Pisa e trascrizione dell’atto di nascita del ‘figlio’ di due donne

I chiaroscuri di una decisione, dopo un passaggio della vicenda dall’esame della Corte costituzionale.

Il 6 maggio il Tribunale di Pisa ha respinto il ricorso inoltrato da una coppia di donne che avevano chiesto di dichiarare illegittimo il rifiuto opposto dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pisa al ricevimento della dichiarazione di riconoscimento di filiazione naturale da parte della c.d. madre intenzionale, nei confronti di un minore nato in Italia da madre statunitense. Il Tribunale, dopo aver richiamato la Corte costituzionale, innanzi alla quale aveva nel medesimo procedimento sollevato eccezione di illegittimità, ha confermato la piena legittimità del rifiuto di iscrizione, affermando che trattasi di «discriminazione solo apparente. Infatti, ben diverso è per lo Stato riconoscere una situazione che di fatto già esiste nel mondo naturalistico e ha trovato assetto formale in un altro ordinamento (limitandosi ad accettarne le conseguenze) e dare disciplina e possibilità di creazione della stessa situazione nell’ordinamento interno

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Adozione da coppie “gay” e maternità surrogata. Ancora su Sezioni Unite n. 9006/2021

Adozione da coppie “gay” e maternità surrogata. Ancora su Sezioni Unite n. 9006/2021

Dopo gli interventi di Pietro Dubolino, Daniela Bianchini e Renato Veneruso, oggi con Domenico Airoma torniamo sulla sentenza n. 9006/2021delle Sezioni Unite civili della Cassazione, depositata il 31 marzo, in materia di riconoscimento in Italia dell’adozione internazionale da parte di una coppia omogenitoriale. L’oggetto della riflessione si concentra questa volta sulla evidente e sostanziale apertura, nonostante le affermazioni di segno contrario, del decisum di legittimità verso la maternità surrogata.

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Adozione da coppie “gay” e superiore interesse del minore

Adozione da coppie “gay” e superiore interesse del minore

Ancora su Sezioni Unite n. 9006/2021

Un saggio dell’avvocato familiarista Daniela Bianchini permette di tornare sulla sentenza n. 9006/2021delle Sezioni Unite civili della Cassazione, depositata il 31 marzo, in materia di riconoscimento in Italia dell’adozione internazionale da parte di una coppia omogenitoriale. L’oggetto della riflessione si concentra questa volta sulla categoria del “superiore interesse del minore”, evocata nella pronuncia in modo equivoco. I precedenti interventi riguardanti la pronuncia su questo sito sono https://www.centrostudilivatino.it/cassazione-e-adozioni-omogenitoriali-una-sentenza-ideologica-e-discriminatoria-che-apre-alla-maternita-surrogata/ ; https://www.centrostudilivatino.it/i-nuovi-diritti-passano-dal-globalismo-giudiziario-ancora-su-sezioni-unite-e-adozioni-omogenitoriali/; https://www.centrostudilivatino.it/adozione-da-coppie-gay-se-la-cassazione-provvede-al-posto-del-legislatore/

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Adozione da coppie “gay”: se la Cassazione provvede al posto del legislatore

Adozione da coppie “gay”: se la Cassazione provvede al posto del legislatore

Un saggio di Pietro Dubolino, presidente di sezione emerito della Corte di Cassazione, i cui commentari da decenni aiutano gli operatori del diritto, permette di tornare sulla sentenza n. 9006/2021, depositata il 31 marzo, in materia di riconoscimento in Italia dell’adozione internazionale da parte di una coppia omogenitoriale. Secondo Dubolino la Cassazione, nel decidere come ha deciso, si è fatta guidare da considerazioni in larga parte metagiuridiche, perseguendo la precisa finalità, di ordine essenzialmente politico, di compiere un altro passo sulla via dell’ammissione del pieno ed incondizionato diritto della coppie omosessuali all’adozione di minori.

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I “nuovi diritti” passano dal ‘globalismo giudiziario’: ancora su Sezioni Unite e adozioni omogenitoriali.

I “nuovi diritti” passano dal ‘globalismo giudiziario’: ancora su Sezioni Unite e adozioni omogenitoriali.

Torniamo sulla recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione per sottolineare il superamento, che essa realizza, perfino dei vincoli posti della Costituzione italiana, facendo discendere l’affermazione ideologica dell’adozione same sex da un ordine pubblico internazionale, esito dello shopping giudiziario fra orientamenti giurisprudenziali e norme di altri Stati.

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Cassazione e adozioni omogenitoriali: una sentenza ideologica e discriminatoria, che apre alla maternità surrogata

Cassazione e adozioni omogenitoriali: una sentenza ideologica e discriminatoria, che apre alla maternità surrogata

Nonostante le assicurazioni sparse e ripetute in motivazione, la sentenza delle Sezioni Unite civili della Cassazione n. 9006/2021, depositata il 31 marzo (https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/9006_04_2021_no-index.pdf), sul riconoscimento in Italia dell’adozione da parte di una coppia omogenitoriale, è ideologica, discriminatoria, e apre la strada alla maternità surrogata. Avendo in qualche modo immaginato questo esito (cf.https://www.centrostudilivatino.it/la-maternita-surrogata-allesame-delle-sezioni-unite/), riserviamo una più estesa trattazione delle questioni che essa pone sul nostro sito e sulla rivista L-Jus, e intanto diamo conto delle qualifiche che adoperiamo.

È ideologica. Non può qualificarsi diversamente una pronuncia nella quale si proclama (fg. 25) la “mancanza di riscontri scientifici sulla inidoneità genitoriale di una coppia formata da persone dello stesso sesso”, senza fornirne alcun riferimento scientifico sulla pretesa scientificità di una simile asserzione.

È ideologica nella sua costruzione giuridica perché, sulla scia di una giurisprudenza che esalta il c.d. multilivello delle fonti, supera l’evidente contrasto fra la legislazione in materia di famiglia e di minori dello Stato di New York e la normativa italiana, elaborando una nozione di ordine pubblico internazionale che oltrepassa i precetti della Costituzione. Definisce quest’ultimo “la sintesi (…) tra il rilievo dei valori condivisi dalla comunità internazionale e il processo di armonizzazione tra gli ordinamenti giuridici che lo accompagna ed il sistema assiologico proveniente dalla Costituzione” (fg. 22). Chi opera questa sintesi? ma è evidente, le SSUU della Cassazione, sulla base di assiomi “scientifici” come quello prima enunciato!

È discriminatoria, come accade di solito quando si considerano discriminazioni quelle che tali non sono. La sentenza si impegna in uno sforzo non di poco conto per negare competenza al Tribunale per i minorenni, sostenendo che ci si trova di fronte a un caso non di adozione internazionale, bensì di riconoscimento di provvedimento di adozione di un’autorità straniera, cui può provvedere la Corte d’Appello. Sarà interessante spiegarlo alle coppie eterosessuali che attendono anni, e si sottopongono a ogni sorta di sacrifici, per essere dichiarate idonee ad adottare, e poi per poter concretamente  adottare, spesso senza riuscirvi. Sarà interessante chiarire loro perché è sufficiente la delibazione di un provvedimento adottato da un altro Stato, del quale peraltro le SSUU ammettono di non conoscere la procedura: ma precisano che ciò non ha rilievo perché nessuno nel caso da loro esaminato avrebbe sollevato problemi in proposito. Come se, in assenza di una eccezione di parte, si potesse presumere la conformità di massima all’adozione prevista dal diritto italiano dell’ordinamento dello Stato di New York, o di qualsiasi altro Stato.

La sentenza apre la strada per la maternità surrogata, pur affermando ripetutamente il contrario, una sorta di excusatio non petita. Intanto apprendiamo che nel caso in esame “l’adozione estera è stata pronunciata dopo aver acquisito il consenso dei genitori biologici” (fg. 37): il che fa ritenere che non vi fosse la condizione di abbandono del bambino, e in ogni caso la sentenza non vi fa riferimento. Le SSUU aggiungono che mai per questa via potrebbe aggirarsi il divieto di maternità surrogata, “ove venga allegato dalle parti ed emerga con obiettività probatoria che la determinazione di privarsi del figlio minore da parte dei genitori biologici derivi da un intervento di carattere oneroso degli adottanti” (id.). E quale parte potrebbe “allegare” prove del genere? Certamente non la coppia omogenitoriale che chiede il riconoscimento, perché ha l’interesse opposto. Il sindaco del Comune nei cui registri anagrafici quella coppia intende iscrivere il bambino come proprio figlio? E che poteri ha quel Sindaco per acquisire le prove necessarie in un altro Stato?

L’ultima domanda non riguarda la Cassazione, ma il Parlamento. Che formalmente con la legge c.d. Cirinnà aveva escluso l’adozione per le coppie same sex: ma in realtà le SSUU richiamano quella legge proprio fra i presupposti della propria decisione. Il Parlamento ha di fronte a sé la scelta se continuare a far avanzare la giurisdizione sul fronte dei c.d. nuovi diritti, oltrepassando i chiari limiti della Costituzione, ovvero uscire dal torpore e adeguare le norme sulla maternità surrogata per impedirne l’aggiramento.

Roma, 2 aprile 2021

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“Pilatesca” la sentenza delle Sezioni Unite sulla maternità surrogata

“Pilatesca” la sentenza delle Sezioni Unite sulla maternità surrogata

Quel che non può il Comune con la trascrizione può il giudice con l’adozione

La sentenza della Cassazione depositata oggi ha certamente il pregio di ribadire il divieto della maternità surrogata contenuto all’art. 12 della legge 40/2004, di ancorare tale divieto all’ordine pubblico interno, di richiamare il principio della dignità della gestante e di precludere – proprio perché si tratta di una pronuncia delle Sezioni unite civili – ogni improprio aggiramento di tali norme e principi. “Il giudice non può sostituire la propria valutazione”, dice la Suprema Corte, al bilanciamento effettuato dal Parlamento.

Lascia invece a desiderare l’apertura che nella sentenza si trova alla estensione della c.d. stepchild adoption ai casi di maternità surrogata: quel che non è consentito all’ufficiale dello stato civile, cioè il riconoscimento come figlio dei “committenti” del nato da maternità surrogata, parrebbe consentito col ricorso all’adozione da parte degli stessi “committenti”.

Il messaggio che viene dato, ridotto alla sostanza, è che – ferma restando la preclusione in Italia dell’utero in affitto – la coppia che lo desideri può recarsi all’estero per ottenere un bambino da maternità surrogata e poi renderlo proprio giuridicamente attivando la procedura adottiva: un messaggio pilatesco, visto che conduce comunque a un esito di legittimazione, se pure per altra via, della maternità surrogata. Andrebbe poi spiegato alle coppie che attendono da anni un bambino, avendo attivato una procedura di adozione, perché una condotta vietata dalla legge la rende in concreto possibile, mentre per via ordinaria l’adozione resta complicatissima ed eventuale.

Il Parlamento ha bisogno di altro per intervenire con una legge che scongiuri in modo chiaro la pratica dell’utero in affitto?

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Nessuna norma permette a una donna di riconoscere come proprio un figlio già riconosciuto dalla madre

Nessuna norma permette a una donna di riconoscere come proprio un figlio già riconosciuto dalla madre

di Domenico Airoma

“Nessuna norma attualmente esistente consente ad una donna di riconoscere, come proprio figlio, il figlio già riconosciuto dalla madre”.

Il Procuratore della Repubblica di Parma chiede il rigetto del ricorso presentato da una coppia omosessuale contro il provvedimento dell’Ufficiale dello Stato Civile di Fidenza che ha respinto la richiesta di rettificazione dello stato di nascita di un minore, mediante l’inserimento del cognome della donna legata alla madre biologica da relazione affettiva.

Con una articolata e puntuale disamina del diritto vigente, il magistrato chiarisce in cosa consista il superiore interesse del minore alla luce della normativa interna ed internazionale, quali siano le condizioni –mai venute meno- per il ricorso alla fecondazione eterologa, quale debba essere il perimetro dell’intervento interpretativo del giudice se non vuole trasformarsi in legislatore.

Una boccata d’ossigeno; soprattutto contro tutti coloro che contrabbandano come diritto vivente l’arbitraria trasformazione per via giurisprudenziale di qualsivoglia desiderio in diritto.

Il disvelamento dell’ipocrisia della mistica dei cosiddetti nuovi diritti, con il suo carico di nuove vittime, fatte –in questo caso- di bambini fatti deliberatamente nascere come orfani.

 

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