Nov 6, 2022
La decisa opposizione al riduzionismo, onto-teleologico, prima ancora che teoretico, operato dal positivismo giuridico, inidoneo a cogliere l’esistenza delle cause finali; il disconoscimento del primato della prassi, a discapito dell’orizzonte speculativo del pensiero teoretico; il richiamo alla conflittualità del reale, in vista dell’esatta definizione del ruolo del giurista pratico, la cui mediazione culturale attua la natura “politica” del diritto; la fiera avversione ai portati estremi del soggettivismo giuridico odierno; la critica alla montante retorica del pan-dirittismo sotteso della moderne dichiarazioni di “diritti umani”, collocano il Nostro nell’orizzonte dei pensatori rimasti fedeli al realismo analitico-metafisico di matrice aristotelico-tomista, in antitesi al volontarismo di matrice agostiniana, per arginare lo sfaldamento in atto del pensiero giuridico classico.
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Nov 1, 2022
La filosofia era per Radbruch la scienza dei valori, del dovere: nella logica filosofica si insegna il giusto pensare; nell’etica filosofica il giusto operare, nell’estetica filosofica il giusto sentire. La filosofia è, dunque, contegno valorizzante, in quanto, appunto, distingue vero e falso, bene e male, bello e brutto. La filosofia del diritto, in particolare, era da lui intesa non come la ricerca del diritto positivo che, come ogni opera umana, è una manifestazione della cultura e, quindi, oggetto della scienza giuridica, ma come ricerca del «diritto giusto», cioè del diritto che «deve essere». Il diritto è infatti «la realtà che tende a servire la giustizia».
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Ott 10, 2022
Da giurista, professore e avvocato, Carnelutti ha messo al centro l’uomo, che, dietro le sbarre come nei drammi della vita di ogni giorno, il codice non può prevedere, il giudice non riesce a scandagliare, e per l’avvocato sono motivo di sofferenza. Salvare l’eccezione, tener conto della singolarità irriducibile delle situazioni umane non significa disintegrare le strutture dell’ordinamento giuridico, bensì realizzare una effettiva solidarietà sociale, che nasca dall’assenso dei consociati e non da una imposizione esteriore: significa inserire la giustizia nel diritto positivo. E ciò avverrà secondo Carnelutti mediante il giudizio, perché non è possibile dedurre il valore dal fatto, ma si può solo attingerlo da un piano più alto, a cui solo la coscienza umana ha accesso.
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Set 16, 2022
Per Spaemann il destino della persona umana non è il suo agire, ma un’altra persona che la accetti interamente e che possa portarla a una felice conclusione; il destinatario ultimo di una persona non può mai essere, quindi, la natura umana, che non è una persona ed è inferiore ad essa.
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Set 5, 2022
Nella definizione di Adolfo Ravà il diritto è «l’insieme di quelle norme le quali prescrivono la condotta che è necessario sia tenuta dai componenti della società acciocché la società stessa possa esistere». È norma tecnica, che prescrive le condotte necessarie alla conservazione della società. Come tecnica normativa e coercitiva, esso poggia sulla natura, delle cui leggi rappresenta la realizzazione pratica: egli fornisce una lettura sociologica del diritto naturale, intendendolo come l’insieme delle condizioni generali e fisse di esistenza della società, che le norme tecniche del diritto devono assumere a scopo pratico. Il diritto è per lui irriducibile alla morale, perché quest’ultima non conosce né diritti soggettivi né coercizione, ma può colorarsi eticamente in base all’obiettivo a cui tende, e il suo valore in quanto mezzo dipenderà dal valore etico della società che esso conserva e mantiene.
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Ago 24, 2022
Abile e notissimo Maestro di teologia, a partire dalle problematiche nuove che il suo tempo e le vicende storiche gli presentavano, de Vitoria cercò di trovare le soluzioni che più rispondessero tanto alle esigenze del Vangelo, quanto a quelle della filosofia e del pensiero umano. Contribuì – insieme ad altri autori della cosiddetta “prima Scuola di Salamanca” – a una nuova elaborazione filosofica in ambiti afferenti l’economia morale e il diritto internazionale, in cui si distinse particolarmente. Si ritiene che abbia posto le basi della moderna concezione dei diritti umani. La sua notorietà fu tale che fu invitato a partecipare ad alcune sessioni del Concilio di Trento, come teologo imperiale. Non poté parteciparvi a causa di una grave malattia che lo avrebbe pesto portato alla morte, all’età di 63 anni, nel 1546.
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Lug 25, 2022
In anni di incontrastato positivismo, la pubblicazione in successione di tre opere di Giorgio Del Vecchio, I presupposti filosofici della nozione del diritto (1905), Il concetto del diritto (1906), Il concetto della natura e il principio del diritto (1908), sconvolse il mondo degli studi filosofico-giuridici italiani. Al suo interno fermenti antipositivistici covavano, ma non trovavano la via per svilupparsi, mentre molti positivisti si risvegliarono da quello che si potrebbe chiamare kantianamente il loro sonno dogmatico. Ebbe inizio in Italia – così come in Germania con R. Stammler – quel capovolgimento dell’impostazione del problema filosofico del diritto, che vedrà quest’ultimo osservato non dalla parte dell’oggetto, come fenomeno che il pensiero passivamente conosce, bensì dalla parte del soggetto.
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Lug 6, 2022
La teoria della legge naturale proposta da John Mitchell Finnis, insieme a diversi altri autori di rilievo come G. Grisez, J. Boyle, R. Shaw, W. E. May, J. Ford, O. Tollefsen, R. P. George, P. Lee e R. Lawler, rappresenta il tentativo contemporaneo più rilevante di riproposizione del giusnaturalismo. Il libro di Finnis “Natural Law and Natural Rights” ridà pieno diritto di cittadinanza nel dibattito analitico contemporaneo al tema del diritto naturale e della fondazione oggettiva di valori e princìpi morali, attraverso l’opera di reinterpretazione sistematica degli impianti dottrinali etico-politici tanto di Aristotele quanto di Tommaso, prediligendo l’impostazione analitica e il collegamento con la analytical jurisprudence di Hart e Raz. La cosiddetta “teoria neoclassica” ha assunto un’importanza crescente, oltre che nel dibattito gius-filosofico, anche in quello più propriamente etico-filosofico e teologico-morale. Dello stesso Autore, Antonio Casciano, su L-Jus n. 1-2021 è stato pubblicato un saggio più ampio riguardante lo stesso Finnis: si deve anche alla riflessione di costui se oggi le Corti negli USA mostrano rispetto ai fondamenti del diritto attenzione di gran lunga superiore alle omologhe europee.
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Giu 22, 2022
L’approdo di Hervada al realismo giuridico classico, cui giunse studiando l’opera di Michel Villey, segna l’inizio della sua speculazione gius-filosofica, accanto a quella canonistica, avente ad oggetto i fondamenti metafisici del diritto naturale. L’identificazione del diritto con la res iusta, e della giustizia con l’arte, propria del giurista, di dire e determinare la cosa giusta, permette alla sua costruzione teoretica di attingere e aprirsi ad una nozione sostanzialista della giustizia. La sua esistenza oggettiva fa tutt’uno con la concezione della speciale dignità personale dell’uomo, sulla cui naturale apertura dialogico-relazionale al proprio simile, fondare ontologicamente il diritto stesso.
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Giu 6, 2022
Se il terreno del diritto per Hegel è l’elemento spirituale, l’essenza del diritto razionale va cercata nell’esistenza positiva, nella forma storica delle leggi: il sistema del diritto è così il mondo dello spirito “prodotto come una seconda natura”. Con Hegel il discorso filosofico del fondamento dello spirito del mondo immanente nella storia fa venire meno la distinzione tra ragione e realtà, e conseguentemente nega la possibilità stessa della priorità deontologica della prima sulla seconda. Alla manifestazione concreta della volontà dello Stato, in cui lo spirito della nazione si sostanzia nel suo divenire, non è possibile contrapporre la vigenza di un qualsivoglia diritto posto su altro fondamento: Hegel nega pertanto che possa sussistere una sfera di diritti naturali presupposta e tutelata di fronte allo Stato. L’identità oggettiva tra ragione e realtà apre alla realpolitik del diritto positivo e alla ragion di Stato, per cui il diritto trova esclusivamente nella forza e nella volontà dello Stato il suo unico fondamento e motivazione. La rottura con il giusnaturalismo diventa netta e definitiva.
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