Mag 27, 2022
La recente pronuncia della Corte di Strasburgo nella vicenda relativa all’inquinamento dell’acciaieria ex Ilva di Taranto, ribadisce con fermezza la centralità dei temi legati al rispetto della salute dell’uomo e alla tutela ambientale. L’Italia deve prendere misure immediate per bonificare l’area interessata dall’attività inquinante prodotta dall’acciaieria tarantina, allo scopo di arginare i danni alla salute patiti dalla popolazione locale.
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Mag 20, 2022
Con la sentenza 7 aprile 2022 (ricorso n. 10929/19), la Corte EDU, pur dando atto dei progressi normativi compiuti dall’Italia nel contrasto al fenomeno della violenza domestica, l’ha tuttavia condannata, ai sensi dell’art. 2 CEDU, per la mancata adozione da parte dell’autorità giudiziaria di misure di protezione idonee a scongiurare le condotte di aggressione fisica e verbale perpetrate impunemente dal partner ai danni della ricorrente, a prescindere dal fatto che vi fossero state o meno denunce o cambiamenti nella percezione del rischio da parte della vittima.
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Mag 21, 2021
Con la sentenza dello scorso 18 maggio 2021 la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nel caso Valdìs e altri v. Islanda, ha sancito un importante principio di cui si dovrà tener conto nella convulsa e confusa vicenda della legittimità della trascrizione nei registri di stato civile degli atti di nascita stranieri per i nati da maternità surrogata che negli ultimi anni sta animando quasi tutte le corti nazionali.
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Ago 3, 2020
Il Centro Studi Livatino aveva espresso critiche motivate in sede di audizione.
Dall’inizio del 2019 la Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati, congiuntamente alla Commissione Giustizia, ha esaminato le proposte di legge aventi ad oggetto la ratifica di due addenda alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (il Protocollo n. 15 e il Protocollo n. 16).
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Dic 27, 2019
Segnaliamo una lunga intervista di Grégor Puppink a Boštjan Zupančič, ex giudice della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e autore del libro: “On the European Court of Human Rights: An Insider’s Retrospective (1998-2016)”, pubblicato quest’anno, che si sofferma con acume e sensibilità su una serie di questioni attinenti agli aspetti più controversi dell’alto ministero in tema di diritti umani svolto dai giudici di Strasburgo.
Illuminanti, in tal senso, le parole circa la progressiva erosione, da parte della Corte, di una serie di misure di autolimitazione ermeneutica adottate all’inizio per scongiurare il rischio di pronunce arbitrarie e poi superate in forza di un preteso carattere vivente della Convenzione Europea, chiave esegetica che nasconde l’insidia di percorsi di nomopoiesi lungo i quali, «giudici non eletti direttamente dal popolo si comportano come un mini parlamento. Ma questo non è il loro lavoro. […] La dottrina spesso usata per il ragionamento è quella della proporzionalità, che è una cattiva imitazione del modello americano dell’”uguale protezione della legge”. Negli Stati Uniti è noto che in nome di questa teoria si può giustificare quasi tutto [nostre le traduzioni dall’inglese]».
Allo stesso modo, degne di nota appaiono le riflessioni in merito alla non fondazione ontologica o meta-normativa dei diritti umani, la cui evanescenza dogmatica è tale da far spesso apparire il riferimento ad essi come un mero espediente, argomentativo e ideologico, cui attingere per giustificare l’agenda del progressismo politico: «I diritti umani erano, in principio, una vetrina ideologica americana nei confronti dell’Unione Sovietica e dei Paesi dietro la cortina di ferro. […] Oggi dirlo è quasi un sacrilegio perché i diritti umani non sono più solo un’ideologia. Sono diventati una religione. Per quale scopo? Ovviamente, per giustificare qualsiasi cosa, dalla migrazione ai discorsi d’odio. […] Questa nebulosità funziona […], per proiettare sullo schermo dei diritti umani tutto ciò che considerano politicamente utile».
Non meno rilevanti le considerazioni svolte in ordine allo spinoso tema del riconoscimento di una soggettività giuridica piena all’embrione umano, contro le arcinote derive antiumane dell’abortismo libertario arrembante. Osserva Zupančič all’uopo: «Tuttavia, questa [dell’aborto] si traduce nella [questione della] concessione dello status di soggetto legale al nasciturus […]. Ma non esiste alcuna logica nella giurisprudenza della Corte europea, che non ha mai preso posizione in merito alla questione dell’aborto, lasciando di fatto la questione ai 47 Stati (ABC contro Irlanda, 2010), anche se ha poi sentenziato sull’uso di cellule staminali embrionali (Parrillo v. Italia, 2015) e ha affermato, nel caso Vo v. France (2004), che proteggere la vita del feto umano è un legittimo scopo pubblico. […] Da anatema, l’aborto è diventato un diritto sacro».
Infine, come passare sotto silenzio le osservazioni aventi ad oggetto le dinamiche eziologiche alla base di un attivismo giudiziario che ha portato a rimodulare, anche culturalmente, il ruolo del giudice, sempre più visto come la “voce di chiusura del sistema”, oltre la logica della separazione dei poteri e il principio che vorrebbe preservare la centralità della norma e della normazione come espressioni del parlamentarismo democratico: «Il modello anglosassone basa il suo ragionamento giuridico sull’analogia; mentre il sistema continentale lo basa sul sillogismo formale. […] Ma a Strasburgo e in tutte le corti costituzionali continentali, quando si tratta di giudicare un caso particolare, spesso, non esistono le premesse principali da applicare o le somiglianze con i precedenti non sono chiare. […] I sistemi giuridici continentali si sono quindi spostati […] dal formalismo giuridico a un ragionamento sconosciuto per analogia in cui i tribunali non hanno limiti esterni, ma dovrebbero imporli a se stessi. La conseguenza è un “attivismo giudiziario”: il governo dei giudici. […]. Da qui l’imprevedibilità dei giudizi […]. Di conseguenza, la Corte è sempre più autoreferenziale».
Autoreferenzialità, dunque, attivismo, imprevedibilità dei giudizi, in una parola, una sempre maggiore politicità nelle decisioni della Corte, che dovrebbe destare una più che giustificata preoccupazione e spingere a sollecitare la rimodulazione di questa nuova forma di costituzionalismo giudiziario che, sostituendosi di fatto al potere legislativo in settori moralmente sensibili, agisce in assenza di una rappresentatività che ancora dà senso alle odierne democrazie occidentali.
(l’intervista è reperibile all’indirizzo: https://eclj.org/geopolitics/echr/about-the-echr–interview-with-bostjan-m-zupancic?lng=en)
Antonio Casciano
Mag 6, 2019
Su richiesta della Corte di Cassazione francese i giudici della Corte EDU sono stati chiamati, per la prima volta, a pronunciarsi sulla richiesta di parere preventivo proposto in base al nuovo Protocollo n. 16 alla Convenzione EDU, entrato in vigore ad agosto del 2018. Si tratta di un parere non vincolante, neppure con riferimento al caso giudiziario dal quale è scaturita la richiesta di parere alla Corte di Strasburgo; né tale parere può avere la stessa efficacia giurisprudenziale delle sentenze della Corte Edu, che, come è noto, costituisce il diritto vivente della Convenzione dei diritti dell’uomo, al di là della risoluzione del singolo ricorso. Ciò non di meno, il parere può certamente orientare a livello interpretativo l’autorità politica e gli organi giudiziari dei Paesi aderenti alla Convenzione. Va sul punto precisato che l’Italia, dopo aver sottoscritto il “Protocollo 16”, non ha ancora provveduto a ratificare con legge tale accordo internazionale – essendovi non poche perplessità sulle sue ricadute -, per cui i giudici italiani non possono al momento avvalersi dello strumento della richiesta di parere preventivo non vincolante. (altro…)
Feb 14, 2019
Il 12 febbraio 2019 l’avv. Francesco Farri, del Centro studi Livatino, ha svolto una audizione richiesta dalla Commissione Esteri della Camera dei Depupati relativa al recepimento in Italia dei c.d. Protocolli n. 15 e n. 16 riguardanti la Corte EDU. Pubblichiamo la relazione da lui depositata nella circostanza. (altro…)
Nov 7, 2018
Publichiamo in esclusiva per questo sito un primo commento alla sentenza della Grande sezione della Corte di Giustizia Ue su Italia, Ici ed enti ecclesiastici.
L’analisi giuridica della sentenza CGUE, Grande Sezione, 6 novembre 2018, cause riunite da C-622/16P a C-624/16P in materia di aiuti di Stato per le scuole paritarie offre un quadro totalmente diverso da quello presentato dagli organi di informazione generalisti. Visto il riflesso che essa sta avendo nell’opinione pubblica italiana, essa merita quindi di essere analizzata e spiegata compiutamente. (altro…)
Giu 7, 2018
Con la sentenza della Grande Chambre della Corte di giustizia, nel caso C-673/16, Coman, del 5 giugno 2018 viene ridefinito il termine “coniuge” per quanto riguarda il Diritto dell’Unione Europea.
La questione pregiudiziale era stata proposta nell’ambito di un giudizio instaurato da un cittadino rumeno e da un cittadino statunitense, dello stesso sesso, che avevano contratto, in Belgio, un “matrimonio”. La coppia desiderava continuare il proprio legame, spostandosi in Romania, ma quest’ultimo Stato aveva rifiutato il diritto di soggiorno al partner statunitense. In Romania, infatti, non è consentito il matrimonio tra persone dello stesso sesso. La coppia ricorrente invocava la libertà di circolazione delle persone e dei familiari a sostegno del proprio ricorso.
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Feb 14, 2018
A primo commento della sentenza sul caso Sekmadienis Ltd. vs Lituania, datata 30 gennaio 2018, della Corte EDU, sul conflitto fra la libertà di espressione e la libertà di religione, relativo alla sanzione irrogata dal Governo lituano all’agenzia pubblicitaria “Sekmadienis Ltd” per aver utilizzato con modalità (altro…)