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Doppio cognome: ipotesi di replica alla Corte costituzionale  

Doppio cognome: ipotesi di replica alla Corte costituzionale  

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 131/2022, in tema di cognome dei figli (su cui su questo sito cf. https://www.centrostudilivatino.it/il-nuovo-si-della-consulta-al-doppio-cognome-lascia-in-piedi-tanti-problemi-pratici/#more-10574; https://www.centrostudilivatino.it/doppio-cognome-e-davvero-una-priorita/), il presidente emerito di sezione della Cassazione Pietro Dubolino interviene sul merito della questione, e in generale sul potere che la Consulta da tempo si attribuisce nel dettare al legislatore i termini per la formulazione delle nuove norme. L’autore indica anche una strada, ardua ma non impossibile, per affrontare l’anomalia.

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Il nuovo sì della Consulta al doppio cognome lascia in piedi tanti problemi pratici

Il nuovo sì della Consulta al doppio cognome lascia in piedi tanti problemi pratici

La Corte costituzionale è tornata ad occuparsi delle norme che regolano l’attribuzione del cognome ai figli, dichiarandone l’illegittimità per contrasto con gli articoli 2, 3 e 117 comma 1 della Costituzione, nella parte in cui non consentono ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre, e in cui prevedono l’automatica attribuzione del solo cognome paterno in caso di mancato accordo, anziché il cognome di entrambi i genitori. Può astrattamente condividersi, ai fini della piena equiparazione delle figure genitoriali, l’attribuzione di entrambi i cognomi, ma occorre domandarsi se la riforma sia davvero necessaria per la tutela dell’identità dei figli o se, piuttosto, risponda a esigenze dei soli adulti. Restano in ogni caso problemi di carattere pratico su cui è opportuno riflettere, e che non sembrano trovare soluzione nei disegni di legge attualmente in esame in Parlamento. Sull’argomento vedi anche su questo sito https://www.centrostudilivatino.it/doppio-cognome-e-davvero-una-priorita/.

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Consulta e adozione dopo la sentenza del 24 febbraio: via libera indiretta per la maternità surrogata?

Consulta e adozione dopo la sentenza del 24 febbraio: via libera indiretta per la maternità surrogata?

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme in materia di adozione dei minori in casi particolari, laddove escludono l’esistenza di rapporti civili fra l’adottato e i parenti dell’adottante. L’adozione in casi particolari negli ultimi anni è stata spesso utilizzata dalle coppie omosessuali come strumento per superare i limiti posti dalla legge in materia di filiazione. In attesa di leggere la sentenza, va comunque ribadita la necessità di evitare che pratiche disumane come la maternità surrogata trovino ingresso nel nostro ordinamento per via giurisprudenziale e vengano così legittimate.

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Omicidio del consenziente e droga: le motivazioni della Corte costituzionale

Omicidio del consenziente e droga: le motivazioni della Corte costituzionale

Oggi, 2 marzo, la Corte costituzionale ha depositato le sentenze con la quali, all’esito dell’udienza del 15 febbraio scorso, ha dichiarato l’inammissibilità del referendum sull’omicidio del consenziente (sentenza n. 50/2022, su cui https://www.centrostudilivatino.it/comitato-per-il-no-allomicidio-del-consenziente-soddisfazione-per-la-decisione-della-consulta/) e sulla coltivazione e traffico di droga (sentenza n. 51/2022, su cui https://www.centrostudilivatino.it/category/droga/), che si allegano a seguito.

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Comitato per il no all’omicidio del consenziente: soddisfazione per la decisione della Consulta

Comitato per il no all’omicidio del consenziente: soddisfazione per la decisione della Consulta

Il Comitato per il No all’omicidio del consenziente, presieduto dalla prof.ssa Assuntina Morresi, esprime soddisfazione la decisione della Corte Costituzionale nel giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo dell’art 579 del codice penale. A sostegno delle sue posizioni il Comitato ha fatto pervenire nei giorni scorsi alla Consulta un’articolata memoria, e oggi i prof. Mario Esposito e Carmelo Leotta ne hanno illustrato la sintesi nella discussione orale.

In attesa di conoscere le motivazioni della sentenza della Corte, è ragionevole immaginare che avrà inciso il vincolo costituzionale – da noi sottolineato – sul principio di indisponibilità della vita, sì che la sua estromissione dall’ordinamento determinerebbe un insanabile vuoto normativo, e la mancanza di chiarezza del quesito, essendo imprevedibili e incerti gli effetti derivanti dalla parziale abrogazione proposta, in contrasto con la trasparenza che dovrebbe orientare la volontà dell’elettore. La decisione della Consulta permette ora di affrontare con maggiore equilibrio la discussione parlamentare sul c.d. testo Bazoli riguardante l’eutanasia, che sostiene – a nostro avviso erroneamente – di dare attuazione alla sentenza n. 242/2019 della stessa Corte, e di farne emergere le incoerenze e il superamento dei confini da essa stabiliti.

https://www.noallomicidiodelconsenziente.it/

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L’ergastolo ‘ostativo’ dopo l’intervento della Corte costituzionale

L’ergastolo ‘ostativo’ dopo l’intervento della Corte costituzionale

Compete al Parlamento tenere in equilibrio esigenze di sicurezza e garanzie: prospettive e ipotesi di lavoro

L’ordinanza n. 97/2021 della Consulta pone alla Camera e al Senato seri problemi sulla condizione dei condannati all’ergastolo per delitti aggravati dalla finalità mafiosa. La Corte non è pervenuta subito a una pronuncia di illegittimità costituzionale delle norme limitative dei benefici penitenziari, in primis la liberazione condizionale, per permettere al Parlamento di costruire una riforma organica e non traumatica degli istituti interessati. Con questo saggio Giacomo Rocchi, consigliere alla Corte di Cassazione e componente delle Sezioni Unite, descrive la difficoltà del bilanciamento fra le varie esigenze in gioco, e suggerisce delle linee di intervento. Il Centro studi Rosario Livatino farà pervenire queste considerazioni alle competenti sedi istituzionali e politiche e ospiterà ulteriori interventi sul tema.

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La Corte cost. sui magistrati onorari: occasione per rivedere il Recovery plan

La Corte cost. sui magistrati onorari: occasione per rivedere il Recovery plan

1. Affrontare problemi strutturali con strumenti emergenziali è tipica manifestazione di inadeguatezza nella percezione del rapporto tra mezzi e fini. Ciò è vero a ogni livello, da quello familiare a quello economico, da quello medico a quello educativo. Se poi i problemi strutturali che si affrontano in tal modo sono problemi della “polis”, l’inadeguatezza si traduce in miopia politica, come tale potenzialmente tanto dannosa per la comunità quanto più è importante il problema che viene affrontato in modo inappropriato. Se il problema attiene a gangli vitali dell’ordinamento, la miopia delle scelte politiche si traduce in un conflitto con i principi costituzionali che regolano la vita della comunità, vincolanti per chi è chiamato ad assumere le decisioni politiche.

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Legittimo precludere la fecondazione artificiale a una coppia omosessuale

Legittimo precludere la fecondazione artificiale a una coppia omosessuale

Intervento del Centro studi Livatino nel giudizio alla Corte Costituzionale promosso dal Tribunale di Padova

1. Con ordinanza del 9 dicembre 2019 il Tribunale di Padova ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli art. 8 e 9 della legge n. 40/2004, sulla procreazione mediamente assistita, e dell’art. 250 del codice civile, ritenendo tali disposizioni in contrasto con gli art. 2, 3 co. 1 e 2 e 30 Cost., con gli art. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 29 novembre 1989, ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176, e infine con l’art. 8 della Convenzione EDU: secondo il Collegio patavino la presunta incostituzionalità andrebbe ravvisata poiché le norme impugnate – questo il caso concreto sottoposto al giudizio – non consentono al nato nell’ambito di un progetto di procreazione medicalmente assistita eterologa praticata da una coppia di donne l’attribuzione dello status di figlio riconosciuto anche della donna che insieme alla madre biologica abbia prestato il consenso alla pratica fecondativa. E sempre che non vi siano le condizioni per procedere all’adozione nei casi particolari ai sensi dell’art. 44 co. 1 lett. d) della legge n. 184/1983, e sia accertato l’interesse del minore, secondo l’interpretazione prevalsa negli ultimi anni.

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