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Idrossiclorochina per Covid-19: contro il divieto AIFA

Idrossiclorochina per Covid-19: contro il divieto AIFA

Oggi davanti al Tar Lazio il ricorso di un gruppo di medici

Si tiene oggi, avanti al Tar del Lazio, sezione III quater, il procedimento n.6115/2020 avente per oggetto la richiesta di annullamento della nota AIFA-Agenzia Italiana del Farmaco del 26 maggio 2020 recante la “sospensione autorizzazione all’utilizzo di idrossiclorochina per il trattamento del COVID-19 al di fuori degli studi clinici”. Il ricorso è stato depositato nel luglio scorso da alcuni medici, che durante il primo lockdown si sono occupati dei pazienti affetti da Covid 19.

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TAR Sicilia: se il giudice decide la politica dell’immigrazione

TAR Sicilia: se il giudice decide la politica dell’immigrazione

1. La scansione dei provvedimenti è nota:

  • il 22 agosto 2020 il Presidente della Regione Siciliana adotta una ordinanza contingibile e urgente con la quale, sulla premessa della necessità di prevenire il contagio da Covid 19, dispone che entro la mezzanotte del 24 i migranti presenti negli hotspot e nei centri di accoglienza dell’Isola siano ricollocati in altre strutture fuori dal territorio della Regione Siciliana, e pone a disposizione delle Autorità nazionali il personale necessario ai controlli sanitari per il trasferimento dei migranti in sicurezza. Al medesimo fine, in assenza di strutture di accoglienza adeguate, vieta l’ingresso, il transito e la sosta nel territorio regionale dei migranti che raggiungano le coste dell’Isola con qualsiasi tipo di imbarcazione;
  • il 26 agosto il Governo, tramite l’Avvocatura dello Stato, propone ricorso al TAR per la Sicilia contro l’ordinanza e fa richiesta di misure cautelari monocratiche;
  • il 27 il Presidente del TAR per la Sicilia, con decreto monocratico, sospende l’esecutività dell’ordinanza impugnata e fissa la trattazione collegiale, sempre in via cautelare, alla camera di consiglio del 17 settembre (il testo in all. 1).
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Fine vita e amministratore di sostegno: il Giudice tutelare di Roma disattende la Corte costituzionale

Fine vita e amministratore di sostegno: il Giudice tutelare di Roma disattende la Corte costituzionale

La decisione recentemente assunta dal Giudice tutelare del Tribunale di Roma in materia di potere dell’amministratore di sostegno di disporre la sospensione di cure salvavita prestate ad un soggetto amministrato (provvedimento del 23/09/2019), in assenza di disposizioni anticipate di trattamento, impone il richiamo al principio affermato in materia dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 144/2019, pronunciata il 13/06/2019.

Il giudice tutelare del Tribunale di Roma, sulla richiesta presentata da un amministratore di sostegno, cui era stato attribuito il potere di rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, di disporre la sospensione di trattamenti sanitari di mantenimento in vita, ha deciso il non luogo a provvedere, ritenendo il suo intervento limitato al caso in cui dovesse sussistere il contrasto di cui all’art. 3 co. 5 legge n. 217/2019, al legge sulle dat-disposzioni anticipate di trattamento: “Nel caso in cui […] l’amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all’art. 4 […] rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria“.

Su tale norma la Corte Costituzionale si è così espressa: “L’esegesi dell’art. 3, commi 4 e 5, della legge n. 219 del 2017, tenuto conto dei principi che conformano l’amministrazione di sostegno, porta allora conclusivamente a negare che il conferimento della rappresentanza esclusiva in ambito sanitario rechi con sé, anche e necessariamente, il potere di rifiutare i trattamenti sanitari necessari al mantenimento in vita. Le norme censurate si limitano a disciplinare il caso in cui l’amministratore di sostegno abbia ricevuto anche tale potere: spetta al giudice tutelare, tuttavia, attribuirglielo in occasione della nomina – laddove in concreto già ne ricorra l’esigenza, perché le condizioni di salute del beneficiario sono tali da rendere necessaria una decisione sul prestare o no il consenso a trattamenti sanitari di sostegno vitale – o successivamente, allorché il decorso della patologia del beneficiario specificamente lo richieda” ( sentenza n. 144/2019).

Con questo la Corte esclude che l’amministratore di sostegno con rappresentanza esclusiva o assistenza necessaria in ambito sanitario abbia perciò solo il potere di rifiutare/ sospendere i trattamenti sanitari di mantenimento in vita, ove tale potere non gli sia espressamente attribuito dal giudice tutelare. L’intervento dell’autorità giudiziaria è funzionale alla tutela del carattere personalissimo e della speculare indisponibilità altrui del diritto di rifiuto delle cure e del diritto alla vita.

Per concludere: la tanto celebrata (dai media e dai fautori dell’eutanasia) decisione del GT di Roma si pone in evidente e netto contrasto con quanto sancito dalla Corte costituzionale, nell’interpretazione da essa data alla legge sulle dat, nella parte riguardante l’amministratore di sostegno.

M.F.

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Sui diritti inviolabili non si gioca a “testa o croce” 

Sui diritti inviolabili non si gioca a “testa o croce” 



Il Consiglio di Stato con sentenza del 9 aprile 2019 – che pubblichiamo a seguire – ha accolto l’appello del Comune di Genova contro una pronuncia del TAR Liguria che, su ricorso dell’Unione Atei Agnostici e razionalisti sezione di Genova, aveva annullato la decisione del Comune stesso di negare l’affissione di centotrenta manifesti della campagna informativa nazionale “Non affidarti al caso”, in tema di obiezione di coscienza in ambito sanitario. (altro…)

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