La 1^ sezione civile della Corte di Cassazione ha depositato il 9 febbraio la sentenza n. 2400/2015, con la quale, rigettando il ricorso proposta da una coppia di persone dello stesso sesso che intendeva contrarre il matrimonio al Comune di Roma, ha spiegato che né le disposizioni dei trattati europei né l’esegesi dellaCostituzione pongono un obbligo a carico del Parlamento di estendere il vincolo del matrimonio alle persone dello stesso sesso. Costoro hanno invece diritto ad uno “statuto protettivo”, con diritti e doveri per i componenti delle coppie di fatto.
Secondo la Cassazione, “la legittimità costituzionale e convenzionale della scelta del legislatore ordinario, in ordine alle forme ed ai modelli all’interno dei quali predisporre per le unioni tra persone dello stesso sesso uno statuto di diritti e doveri coerente con il rango costituzionale di tali relazioni, conduce ad escludere” che la mancata previsione normativa delle nozze fra persone dello stesso sessa produca “violazione del canone antidiscriminatorio“.