Il CSL interviene come amicus curiae nel giudizio innanzi alla Corte Costituzionale in tema di trattamenti di sostegno vitale.

ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE

OPINIONE EX ART. 6 N.I.G. DINNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Per il Centro Studi “Rosario Livatino”, C.F. 97853360580, con sede in Roma (RM), Via Crescenzio n. 86, in persona del legale rappresentante p.t., Prof. Avv. Mauro Ronco (C.F. RNCMRA46B19L219R), assistito, ai fini della redazione della presente opinione, dallo stesso Prof. Avv. Mauro Ronco, dal Prof. Avv. Mario Esposito, e dai soci Prof. Filippo Vari, Prof. Avv. Carmelo Leotta, Prof. Avv. Emanuele Bilotti, Avv. Stefano Nitoglia e Avv. Angelo Salvi

e

per la Unione per la Promozione Sociale – ODV, C.F. 97557070014, con sede in Torino (TO), via Artisti, 36, in persona del legale rappresentante p.t., Dott. Andrea Ciattaglia, (C.F. CTTNDR85M12L219F), assistita e rappresentata dal Prof. Avv. Carmelo Leotta, del foro di Torino, giusta procura all. (all. 1)

IN RELAZIONE A

Reg. Ord. n. 164/2024 (G.U. 18/9/2024 n.38), ord. del Tribunale di Milano del 21/6/2024

1. I soggetti presentatori

Il Centro Studi Livatino è un’associazione aconfessionale, apartitica e senza fini di lucro, il cui scopo è «l’approfondimento, l’elaborazione e la promozione di studi giuridici riguardanti: a) la tutela del diritto alla vita dal concepimento alla morte naturale, b) la famiglia fondata sul matrimonio fra un uomo e una donna come base imprescindibile della convivenza sociale e civile, c) la difesa della libertà religiosa, d) in un quadro di riferimento costituito dal diritto naturale, il rispetto dei limiti di ogni autorità temporale, incluse le magistrature»; per il raggiungimento dei propri fini«utilizza gli strumenti giuridici e processuali che ritiene di volta in volta più idonei, tra i quali, in particolare ed esemplificativamente, … l’intervento davanti alla Corte costituzionale …» (art. 3 Statuto – all. 2).

L’Unione per la Promozione Sociale – ODV è un’associazione aconfessionale, apartitica senza fini di lucro, che persegue, tra le altre, la finalità di «proteggere, promuovere e tutelare sotto qualsiasi aspetto e in forma di volontariato gli interessi e i diritti delle persone impossibilitate a difendersi da sé: malati cronici non autosufficienti, persone con disabilità intellettiva e autismo, soggetti affetti da rilevanti disturbi psichiatrici con limitata autonomia…». Ai sensi dell’art. 3.2. lett. e), per perseguire tali obiettivi, interviene per la difesa dei diritti delle categorie di persone sopra elencate presso le competenti sedi dell’autorità giudiziaria (all. n. 3).

2. La q.l.c.

Il Tribunale di Milano ha sollevato q.l.c.

«dell’art. 580 c.p., nella parte in cui prevede la punibilità della condotta di chi agevola l’altrui suicidio nella forma di aiuto al suicidio medicalmente assistito di persona non tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale affetta da una patologia irreversibile fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili che abbia manifestato la propria decisione, formatasi in modo libero e consapevole, di porre fine alla propria vita per violazione degli art. 2, 3, 13, 32, 117 Cost in riferimento agli art. 8 e 14 Cedu».

3. Manifesta infondatezza della q.l.c.

L’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Milano del 21 giugno 2024 porta nuovamente all’attenzione di codesto ecc.mo Collegio la q.l.c. dell’art. 580 c.p., come modificato a seguito della sent. n. 242 del 2019 del medesimo.

Il Giudice rimettente dubita della legittimità della norma penale indicata rispetto agli artt. 2, 3, 13, 32 e 117 Cost., quest’ultimo in riferimento agli artt. 8 e 14 CEDU, “nella parte in cui prevede la punibilità della condotta di chi agevola l’altrui suicidio nella forma di aiuto al suicidio medicalmente assistito di persona non tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale affetta da una patologia irreversibile fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili che abbia manifestato la propria decisione, formatasi in modo libero e consapevole, di porre fine alla propria vita”. Si tratta degli stessi parametri in relazione ai quali la Corte si è già pronunciata nella suddetta sentenza.

La rappresentazione dei fatti di causa ad opera del Giudice rimettente si caratterizza invero per una certa confusione e per un notevole grado di ambiguità. Dalla lettura dell’ordinanza di rimessione emerge nondimeno la realtà di un rifiuto puramente ipotetico dei trattamenti di sostegno vitale in entrambe le concrete fattispecie di reato oggetto di accertamento nel giudizio a quo.

Risulta, in altri termini, che, nel caso in cui, col progredire della malattia, i sanitari avessero ritenuto opportuno sottoporre i due pazienti a un trattamento di sostegno vitale (l’alimentazione forzata per uno di essi e il supporto delle funzioni renali e respiratorie per l’altro), entrambi erano comunque intenzionati a rifiutarlo, in quanto ritenuto inutile ad arrestare o anche solo a rallentare la progressione della patologia da cui ciascuno era affetto, e perciò tale da costituire verosimilmente una forma di accanimento terapeutico; la soluzione eutanasica poi effettivamente praticata era invece ritenuta senz’altro auspicabile, in quanto conforme alla personale idea di dignità di ciascuno.

Non risulta dunque che ad entrambi i pazienti sia stato effettivamente proposto quando necessario – per essere poi rifiutato – un determinato trattamento di sostegno vitale. Ogni valutazione al riguardo anche da parte dei sanitari è rimasta ad un livello puramente ipotetico: l’inesorabile progredire delle patologie dalle quali l’uno e l’altro paziente erano affetti è stato piuttosto arrestato dalla soluzione eutanasica praticata in un momento in cui la decisione se avviare o meno un determinato trattamento di sostegno vitale era soltanto ipotetica e priva di concreta attualità.

Ora, è vero che la recente sent. n. 135 del 2024 ha chiarito che, ai fini della non punibilità del suicidio assistito, il caso del trattamento di sostegno vitale in atto che può essere legittimamente interrotto e quello del trattamento di sostegno vitale legittimamente rifiutato dal paziente ancor prima di essere avviato sono sostanzialmente assimilabili, in quanto nell’uno e nell’altro caso il paziente ha il diritto a esporsi a un rischio prossimo di morte già in base alle previsioni della legge n. 219 del 2017. Di conseguenza, secondo questo ecc.mo Giudice, deve ritenersi irragionevole che in entrambi i casi continui ad operare il divieto penalmente sanzionato di assistenza al suicidio. È pur vero però che un rifiuto puramente ipotetico, espresso in assenza di un’indicazione effettiva e attuale dei sanitari, non è ancora un rifiuto.

Ma se fa difetto un trattamento di sostegno vitale in atto ovvero fa difetto il concreto rifiuto di un simile trattamento, allora manca comunque almeno uno dei diversi requisiti sostanziali e procedurali individuati dalla sent. n. 242 del 2019 al fine di escludere la punibilità del suicidio assistito: quei requisiti la cui legittimità è stata successivamente confermata ed ulteriormente chiarita sempre dalla sent. n. 135 cit., pur riconoscendo comunque al legislatore la possibilità di disporre diversamente nel rispetto di quella “soglia minima del rispetto della vita umana” identificata “nella insostenibilità costituzionale di una ipotetica disciplina che dovesse far dipendere dalla mera volontà dell’interessato la liceità di condotte che ne cagionino la morte, a prescindere dalle condizioni in cui il proposito è maturato, dalla qualità del soggetto attivo e dalle ragioni da cui questo è mosso, così come dalle forme di manifestazione del consenso e dai mezzi usati per provocare la morte”.

In particolare, nella recente sent. n. 135 cit. questo ecc.mo Giudice ha chiarito che la persistente applicabilità della norma incriminatrice dell’aiuto al suicidio in assenza di un trattamento di sostegno vitale in atto o anche in assenza del suo legittimo rifiuto in concreto (e non su un piano puramente ipotetico) da parte del paziente non determina né un’irragionevole disparità di trattamento tra situazioni analoghe, e dunque una violazione dell’art. 3 Cost., né un’illegittima compressione del diritto all’autodeterminazione e della dignità del paziente garantiti dagli artt. 2, 13 e 32 Cost., né comporta, infine, tenuto conto della giurisprudenza in materia della Corte di Strasburgo, una violazione degli artt. 8 e 14 CEDU.

Discende da quanto detto la manifesta infondatezza della q.l.c. all’esame di codesto ecc.mo Giudice. Qualsiasi altra decisione contraddirebbe clamorosamente le conclusioni già raggiunte dallo stesso Giudice a distanza di pochi mesi (meno di tre) dal loro pronunciamento senza che siano frattanto sopravvenute novità normative di alcun tipo, determinando così un gravissimo vulnus alla credibilità del Giudice delle leggi e allo stesso valore della certezza del diritto.

Non sarebbe invece altrettanto corretto un analogo esito di manifesta infondatezza, sempre in ragione dell’identità della questione sollevata dal Giudice milanese e di quella già rigettata dalla recente sent. n. 135 cit., fondato però sul presupposto dell’assimilazione di un rifiuto puramente ipotetico di un trattamento di sostegno vitale a un vero e proprio rifiuto di un analogo trattamento oggetto di specifica indicazione sanitaria e ritenuto pertanto proporzionato nel caso concreto dagli stessi sanitari. È evidente, infatti, che in questo modo, il requisito della dipendenza da un trattamento di sostegno vitale finirebbe per diventare del tutto evanescente e si realizzerebbe così, in una maniera surrettizia, proprio quel risultato che la sent. n. 135 cit. ha invece opportunamente riservato alla discrezionalità del legislatore.

Nel caso di specie, dunque, è fondamentale che questo ecc.mo Giudice presti la massima attenzione non solo a preservare la propria credibilità non contraddicendo un esito raggiunto solo pochi mesi fa, ma anche a non invadere surrettiziamente il campo della discrezionalità legislativa attraverso un dispositivo di rigetto nel merito, mettendo bene in chiaro che, laddove il rifiuto dei trattamenti sanitari da parte del paziente sia puramente ipotetico, essendo espresso in previsione di una situazione non ancora attuale, l’assistenza al suicidio deve rimanere punibile, giacché in tal caso non ricorre certamente l’ipotesi del paziente che ha già la possibilità di porre termine alla propria esistenza attraverso l’interruzione o il rifiuto di cure necessarie a tenerlo in vita, secondo quanto previsto dalla legge n. 219 del 2017. Diversamente, infatti, la circoscritta area di non punibilità dell’aiuto al suicidio finirebbe di fatto per essere ampliata a dismisura. E ciò pur avendo già codesto ecc.mo Giudice inequivocabilmente escluso che sussista un’esigenza costituzionale in tal senso.

4. La rilevabilità ictu oculi della incompetenza per territorio del giudice a quo

Pur non disponendosi di atti del processo a quo che non siano la richiesta di archiviazione della Procura di Milano e l’ordinanza di rimessione del G.I.P. del 21 giugno scorso, appare ictu oculi che il Tribunale di Milano non sia competente per territorio a giudicare i fatti oggi contestati all’odierno indagato. Da qui l’irrilevanza della q.l.c. e la sua inammissibilità.

L’incompetenza per territorio del rimettente è rilevabile ictu oculi perché diversamente dal giudizio di illegittimità conclusosi con la sentenza n. 135 del 2024, il tema della competenza per territorio è stato oggetto, nella presente vicenda, di una dettagliata trattazione da parte della Procura di Milano, ai fogli 14 ss. della richiesta di archiviazione del 15 settembre 2023. Proprio la scelta del P.M. ambrosiano di trattare il tema – con lodevole chiarezza e trasparenza – consente di avere contezza immeditata dell’errore in cui incorre, senza successiva smentita da parte del Tribunale. Ciò rende immediatamente manifesto, senza necessità di approfondimento alcuno, il vizio di incompetenza.

L’Amicus rispettosamente invita l’ecc.ma Corte costituzionale a considerare quanto segue.

  1. La manifesta violazione dell’art. 9 c.p.p. 

I due fatti per cui si procede presso la sede giudiziaria di Milano sono avvenuti rispettivamente il 2 agosto 2022 con il decesso della Sig.ra Elena a Basilea (presso la clinica Pegasos) e il 25 novembre 2022 con il decesso del Sig. Romano a Pfaffinkon (presso la clinica Dignitas). La condotta di accompagnamento, contestata all’indagato, è cominciata, per l’episodio della Sig.ra Elena, da Spinea (VE) e per l’episodio del Sig. Romano da Peschiera Borromeo (MI). Per tali fatti, l’odierno indagato si è autodenunciato in Milano il 3 agosto e il 26 novembre 2022. I fatti sono stati commessi in parte in Italia e in parte in Svizzera. Ciò in quanto – come conferma anche il giudice rimettente nel paragrafo “Inquadramento giuridico della vicenda in esame: l’astratta applicabilità dell’art. 580 cod. pen.” – anche l’aiuto materiale, consistito nell’accompagnamento con la autovettura degli aspiranti suicidi, integra la condotta contemplata dall’art. 580 c.p. quando avvenga in ragione della preesistente determinazione suicidaria degli stessi.

Nella richiesta di archiviazione in esordio correttamente si richiama, trattando del tema della competenza, l’art. 6, 2° co., c.p., dove è enunciato il c.d. principio di ubiquità, da cui la possibilità di applicazione, nell’odierna vicenda, della legge penale italiana (art. 580 c.p.) (cfr. foglio 15). Parimenti corretto è il richiamo, che immediatamente segue nella richiesta di archiviazione, agli artt. 8 e 9 c.p.p., alla cui applicazione rinvia l’art. 10, co. 3, c.p.p. Ivi si prevede che «se il reato è stato commesso in parte all’estero, la competenza è determinata a norma degli articoli 8 e 9». Tali due ultimi articoli, come noto, dettano norme tra loro in rapporto sussidiario: quelle dell’art. 9 sono suppletive, come recita la stessa rubrica dell’articolo, a quelle dell’art. 8; quelle dell’art. 9, 2° co., sono suppletive a quelle dell’art. 9, 1° co., e quelle del 3° co. a quelle del 2° co. Fin qua si concorda pienamente con quanto affermato nella richiesta di archiviazione. Pure si concorda con la richiesta ove esclude l’applicabilità dei criteri di cui all’art. 8 c.p.p. e ritiene di doversi “rivolgere” alle regole suppletive dell’art. 9.

Ecco, però, dove si pone l’errore, consistito nell’escludere l’applicazione dell’art. 9, 1° co., c.p.p. (che detta la prima regola da applicarsi ove non siano applicabili quelle dell’art. 8). Si legge, infatti, nell’atto della Procura: «il criterio deve essere necessariamente quello di cui all’art. 9, commi 2 e 3 cod. proc. pen.; l’azione tipica di aiuto al suicidio – ossia quella più prossima alla condotta suicidaria – è stata commessa in territorio elvetico, nei confronti di entrambe le persone offese. Ivi si è anche verificata la morte delle stesse». Il P.M., non smentito sul punto dal Tribunale, sostiene, dunque, apertis verbis l’inapplicabilità dell’art. 9, co. 1, c.p.p. (cfr. foglio 15) perché «il reato si è consumato all’estero, ivi si è verificata la morte e ivi è anche l’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione». In sostanza, secondo la richiesta, non si potrebbe applicare il 1° co. dell’art. 9 c.p.p. perché “l’ultimo luogo” cui si riferisce l’art. 9, 1° co., c.p.p. è un luogo fuori dal territorio dello Stato e, quindi, la competenza andrebbe disciplinata sulla base dell’art. 9, 2° o 3° co. c.p.p. «Pertanto – si legge nella richiesta – è competente il Tribunale di Milano in quanto ivi risiede, dimora ed è domiciliato l’indagato (art. 9, comma 2, cod. proc. pen.) ed ivi l’indagato ha presentato gli atti di denuncia-querela da cui sono scaturiti i procedimenti penali in epigrafe (art. 9, comma 3, cod. proc. pen.)».

Al contrario, è ovvio che, se l’art. 10, co. 3, c.p.p. (per i fatti commessi in parte in Italia e in parte all’estero), in logica aderenza al principio di ubiquità dell’art. 6 c.p., rinvia agli artt. 8 e 9 c.p.p., “il giudice dell’ultimo luogo” cui si riferisce l’art. 9, 1°co., c.p.p. è e non può che essere un giudice italiano (perché la legge italiana regola la giurisdizione del giudice italiano); da qui consegue che “l’ultimo luogo” può essere solo un luogo del territorio dello Stato, cioè un luogo su cui ha giurisdizione il giudice italiano.

Diversamente da quanto ritenuto dalla sede giudiziaria di Milano, il comma dell’art. 9 c.p.p. da applicarsi è proprio il comma 1, che detta la prima delle regole suppletive a quelle dell’art. 8. Dunque, la competenza per territorio spetta, ai sensi dell’art. 9, 1° co., c.p.p. al giudice dell’ultimo luogo in Italia dove è avvenuta una parte dell’azione od omissione.

I confini delle province italiane con la Svizzera

Se non è dato sapere con certezza quali province l’indagato abbia attraversato in auto per giungere al confine con la Svizzera, è però certo che l’ultimo luogo sul territorio dello Stato in cui si è svolta parte dell’azione di accompagnamento contestata si trova in una delle seguenti province italiane: Aosta (Valle d’Aosta), Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli (Piemonte), Como, Varese e Sondrio (Lombardia), che sono le province di confine con la Svizzera. Parimenti noto è che i Comuni italiani che ricadono sotto la competenza del Tribunale di Milano sono i seguenti (all. 1, Tabella A del D.Lgs. 155/2012): Assago, Baranzate, Basiglio, Bollate, Bresso, Buccinasco, Bussero, Cassina de’ Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cesano Boscone, Cesate, Cormano, Corsico, Cusago, Garbagnate Milanese, Limbiate, Milano, Novate Milanese, Opera, Pantigliate, Peschiera Borromeo, Pieve Emanuele, Pioltello, Rozzano, San Donato Milanese, Segrate, Senago, Settimo Milanese, Trezzano sul Naviglio.

In nessun di questi Comuni, per i quali il Tribunale di Milano è competente, può essere stata realizzata l’ultima porzione dell’azione commessa in Italia dall’indagato, posto che nessuno di questi Comuni si colloca in una delle province italiane di confine con la Svizzera. Tutti i Comuni sopra indicati sono infatti parte della Città metropolitana di Milano, tranne Limbiate (MB). Dunque, pur non sapendo in che Comune del territorio dello Stato si è svolta l’ultima parte dell’azione commessa in Italia, è certo ictu oculi che tale territorio non si trova in una zona di competenza territoriale del Tribunale di Milano.

  • Il rispetto del principio del giudice naturale (art. 25, 1° co., Cost.).

Non può non osservarsi che, ove sia violata la competenza per territorio, risulta violato il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge. Non ci si dilungherà nel dire che tale principio svolge una funzione cardine nell’esercizio della giurisdizione, sia a garanzia del cittadino, sia a garanzia dell’imparzialità del ius-dicere, prevenendo da un lato il rischio che sia il giudice a scegliere ex post il fatto da giudicare dall’altro che sia la persona sottoposta a giudizio a scegliere il giudice a sé più favorevole. Basti ricordare quanto affermato da questa ecc.ma Corte, con la sentenza n. 419 del 1998.

Se il principio in parola assurge a regola fondamentale di giustizia, ciò è ancora più vero quando, come nel presente caso, la parte intende raggiungere, tramite il processo, un obiettivo politico (il riconoscimento, sul piano generale, di asseriti diritti individuali).

Per tali ragioni, si chiede che la Corte costituzionale, rilevata ictu oculi l’incompetenza per territorio del giudice a quo, dichiari la q.l.c. inammissibile, per irrilevanza.  

*.  *.  *

Per quanto qui esposto, si chiede che la Ecc.ma Corte Costituzionale dichiari la q.l.c. irricevibile o inammissibile o manifestamente infondata e assuma ogni altra decisione di giustizia ove risulti l’incompetenza per territorio del giudice a quo.

Con deferenza,
Roma, 8 ottobre 2024
Prof. Mauro Ronco
(Presidente del Centro Studi R. Livatino)
Prof. Mario Esposito
Prof. Filippo Vari
Prof. Carmelo Leotta
Prof. Emanuele Bilotti
Avv. Stefano Nitoglia
Avv. Angelo Salvi

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