Alessandro Candido, Università degli Studi di Milano Bicocca

Note sui progetti di legge nn. 65, 104, 124, 570 e 1083, in materia di morte medicalmente assistita.

Sommario: – A. Prima premessa: la discrezionalità del Parlamento. – B. Seconda premessa: dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 242/2019 e 135/2024 non emerge alcun obbligo in capo al legislatore di riconoscere il diritto alla morte medicalmente assistita. – C. La dignità della persona passa dalla garanzia delle cure palliative, non dalla morte medicalmente assistita. – D. La questione finanziaria. – E. Una conclusione a prima lettura.

A. Prima premessa: la discrezionalità del Parlamento.

Prima di entrare nel merito dei progetti di legge in discussione, appare indispensabile sottolineare l’insussistenza di qualsivoglia obbligo del Parlamento di legiferare per il riconoscimento di un diritto alla morte medicalmente assistita.

Preliminarmente, giova ricordare che il legislatore e la Corte costituzionale sono chiamati a incidere sulle posizioni giuridiche soggettive (a maggior ragione ove vengano in rilievo soggetti fragili) muovendosi su binari completamente diversi. Solo il legislatore, infatti, può attribuire o negare loro un particolare status, dato che il compito di rimuovere le disuguaglianze e quello di individuare le modalità di intervento (rectius, l’uguaglianza sostanziale) è affidato esclusivamente all’indirizzo politico parlamentare.

Al contrario, il giudice delle leggi non può intercettare la discrezionalità del legislatore, alle cui scelte non è sovrapponibile una diversa ricostruzione giurisprudenziale, ma può aprire un varco nel merito della legge attraverso il controllo della sua ragionevolezza e il bilanciamento dei diritti, secondo il principio di uguaglianza. Alla Corte costituzionale compete, allora, esclusivamente la razionalizzazione dell’ordinamento vigente sul piano dell’uguaglianza formale. Detto in altri termini, ove si vogliano creare dei nuovi diritti (specie ove si tratti di diritti sociali che, tra l’altro, sono per definizione finanziariamente condizionati), la sede privilegiata è esclusivamente quella legislativa. Tra l’altro, nel caso in questione si discute di una materia eticamente sensibile, rispetto alla quale un ruolo suppletivo dei giudici costituzionali, come è stato detto in altre circostanze, “rischierebbe di generare disarmonie nel sistema complessivamente considerato” (Corte cost., n. 32/2021).

Tutto ciò premesso, a fronte del contenuto delle note decisioni del giudice delle leggi nn. 242 del 2019 e 135 del 2024, si ritiene che non possa essere invocato un presunto vuoto di tutela in tema di morte medicalmente assistita; con la conseguenza che ogni eventuale ulteriore questione di legittimità costituzionale sollevata in materia dovrebbe risolversi nel senso dell’inammissibilità, per il rispetto dovuto alla esclusiva valutazione del legislatore (ad esempio, su altra questione eticamente sensibile, cfr. Corte cost. n. 230/2020).

Del resto, ove siffatta impostazione non venga accolta, si legittimerebbe l’intervento della Corte costituzionale attraverso l’utilizzo di una tecnica decisoria quantomeno inusuale, se non addirittura ardita, suscettibile di alterare gli equilibri istituzionali e, in particolare, sia i rapporti tra Corte costituzionale e legislatore, sia quelli tra Corte costituzionale e giudici comuni. In altri termini, ove la Corte ritenga di promuovere eventuali indirizzi di natura politica, travalicherebbe il suo ruolo, che è quello di giudice di legittimità costituzionale delle leggi esistenti, essendo chiamata a svolgere un controllo non certamente di natura preventiva e astratta, ma esclusivamente di tipo successivo e concreto.

Si aggiunga che è lo stesso giudice delle leggi, nella sentenza n. 32 del 2021 (concernente la questione del riconoscimento della bigenitorialità, in relazione a un minore nato in Italia, a una coppia omossessuale femminile che all’estero abbia fatto ricorso alla pratica di procreazione medicalmente assistita eterologa, ove l’una è madre biologica e l’altra madre c.d. intenzionale), a ricordare che la discrezionalità politica del Parlamento in materia di bioetica è amplissima, sottolineando che “il terreno aperto all’intervento del legislatore è […] assai vasto” (Corte cost., n. 32/2021 cit.). Ciò implica, evidentemente, che nel caso in cui il legislatore, legittimamente, decida discrezionalmente di non legiferare in materia e nella denegata e non creduta ipotesi di intervento in supplenza della Corte, anch’esso sarebbe accentuatamente discrezionale, rappresentando un pericoloso precedente, tale da mettere a repentaglio il principio di separazione dei poteri e persino la stessa idea di Stato costituzionale.

B. Seconda premessa: dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 242/2019 e 135/2024 non emerge alcun obbligo in capo al legislatore di riconoscere il diritto alla morte medicalmente assistita.

I progetti di legge nn. 65, 104, 124 e 570, all’esame dell’Ecc.ma X Commissione del Senato, muovono da un erroneo presupposto di fondo, che concerne il presunto obbligo del legislatore di disciplinare il diritto alla morte medicalmente assistita.

Quale seconda premessa della presente trattazione, va allora rilevato che – come già aveva fatto l’ordinanza del giudice delle leggi n. 207 del 2018 – la pronuncia n. 242 del 2019 non ha mai riconosciuto il diritto a ricevere una prestazione dal Servizio Sanitario Nazionale e, men che meno, il diritto a morire. La Corte costituzionale, infatti, attraverso la decisione in questione, ha statuito che “dall’art. 2 Cost. – non diversamente che dall’art. 2 CEDU – discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo: non quello – diametralmente opposto – di riconoscere all’individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire. Che dal diritto alla vita, garantito dall’art. 2 CEDU, non possa derivare il diritto di rinunciare a vivere, e dunque un vero e proprio diritto a morire, è stato, del resto, da tempo affermato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, proprio in relazione alla tematica dell’aiuto al suicidio (sentenza 29 aprile 2002, Pretty contro Regno Unito)” (Corte cost., n. 242/2019).

Piuttosto, attraverso la menzionata sentenza, il giudice delle leggi si è limitato a individuare una circoscritta area di non punibilità nei confronti di colui che realizzi un proposito suicidario, in presenza di condizioni analiticamente indicate: l’ipotesi in cui l’aspirante suicida si identifichi in una persona “(a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli” (Corte cost., n. 242/2019 cit.).

La Corte ha posto, in ogni caso, un fondamentale caveat rispetto a qualunque scelta di fine vita, rappresentato dal coinvolgimento del malato in un percorso di cure palliative. Come si dirà più avanti, quest’ultimo, a tutto concedere, dovrebbe costituire il fulcro dell’eventuale legge da approvare.

I predetti principi sono stati ribaditi con la sentenza n. 135 del 2024, attraverso la quale il giudice delle leggi ha nuovamente invocato alcuni punti fermi della propria precedente giurisprudenza, ricordando che la vita umana riveste, oggettivamente, il massimo del valore attribuibile a un “bene” e che “ogni vita è portatrice di una inalienabile dignità, indipendentemente dalle concrete condizioni in cui essa si svolga” (Corte cost., n. 135/2024); ragione per la quale i Giudici di Palazzo della Consulta non hanno mai “riconosciuto un generale diritto di terminare la propria vita” (ibid.), bensì l’esatto opposto: “dal riconoscimento del diritto alla vita scaturisce […] il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo” (ibid.), senza “lasciare la vita umana in una situazione di insufficiente protezione” (ibid.).

I progetti di legge in esame, eccezion fatta per il n. 1084, non muovono da tali fondamentali premesse, contrastando, quindi, anche nel merito (e ferme le considerazioni di cui al paragrafo sub A), con la costante giurisprudenza del giudice delle leggi, il quale – è il caso di ribadirlo – con la sentenza n. 242 del 2019 ha rifiutato ogni possibile interpretazione estensiva, affermando, al contrario, la necessità di garantire, nel bilanciamento con altri diritti, la tutela del diritto alla vita.  

Analoghe considerazioni sono state riprese dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 50 del 2022, dove è stato ribadito che il diritto alla vita, riconosciuto implicitamente dall’art. 2 Cost., è “da iscriversi tra i diritti inviolabili, e cioè tra quei diritti che occupano nell’ordinamento una posizione, per dir così, privilegiata”, in quanto appartengono“all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana” (Corte cost., n. 50/2022). Esso, pertanto, “concorre a costituire la matrice prima di ogni altro diritto, costituzionalmente protetto, della persona” (Corte cost., n. 238/1996) ed è il primo dei diritti inviolabili dell’uomo (Corte cost., n. 223/1996), in quanto presupposto per l’esercizio di tutti gli altri, ponendo altresì in evidenza come da esso discenda “il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo: non quello – diametralmente opposto – di riconoscere all’individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire” (Corte cost., n. 50/2022 cit.).

In conclusione, dalla Costituzione non si può ricavare – e infatti la Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 242 del 2019 e 135 del 2024, non lo ha fatto – un diritto a ottenere una prestazione di morte, tenuto conto che oggetto di tutela nella Carta costituzionale è esclusivamente la vita, presupposto di ogni diritto e dovere, e non già la morte, mai incoraggiata e, anzi, ostacolata, quali che siano le condizioni e i modi con cui vi si pervenga.

Né, tantomeno – come statuito dalla Corte di Strasburgo lo scorso 13 giugno 2024 – i principi stabiliti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo implicano l’esistenza di una posizione giuridica soggettiva di tale natura (cfr. CEDU, sez. I, sent. 13 giugno 2024, ric. n. 32312/23).

Pertanto, mancando una disciplina da parte del legislatore nazionale, un intervento della Corte costituzionale non sarebbe ammissibile nemmeno motivando in ragione della presunta inerzia del Parlamento, dato che – come si è detto – la scelta di disciplinare o meno la materia rientra nell’esclusiva disponibilità di quest’ultimo. Piuttosto, con la sentenza n. 242 del 2019 (e con la più recente sentenza n. 135 del 2024), la Corte ha riconosciuto che il suicidio assistito non è affatto un diritto naturale e assoluto, ma una fattispecie che, al più, potrebbe essere disciplinata soltanto dal legislatore statale, il quale, nell’ambito di una decisione esclusivamente politica, è chiamato a stabilirne precisi confini.

C. La dignità della persona passa dalla garanzia delle cure palliative, non dalla morte medicalmente assistita.

Le proposte di legge nn. 65, 104, 124, 570, anziché delimitare le circostanze di non punibilità dell’aiuto al suicidio, accordano alla persona uno spazio di autodeterminazione nel poter pretendere e ottenere dai pubblici poteri un supporto a morire qualificato ben più ampio rispetto a quello che si desume dalla sentenza n. 242 del 2019.

Innanzitutto, non si possono certo negare i numerosi problemi interpretativi scaturiti da quest’ultima, legati:

  • alle procedure per accedere alle strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale ai fini della “verifica delle condizioni che rendono legittimo l’aiuto al suicidio”;
  • alle condizioni che permettono di accedere all’aiuto medico, con particolare riguardo all’interpretazione del requisito dell’essere “tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale”;
  • alla possibilità, infine, di accedere alla prestazione di aiuto medico a morire presso strutture pubbliche.

Ciò premesso, il solo progetto di legge che appare rispettoso del quadro costituzionale e, in ogni caso, dei requisiti individuati dalla Corte costituzionale, è il n. 1083, che interviene sulla legge n. 219 del 2017 (“Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”), astenendosi correttamente dall’individuare – come altre proposte di legge invece fanno – norme volte ad assicurare la morte medicalmente assistita.

In particolare, l’art. 2 della proposta di legge n. 1083 mira a rendere effettivo il ricorso alle cure palliative, con la presa in carico del paziente da parte del Servizio Sanitario Nazionale. A quest’ultimo proposito, non si dimentichi che, con l’ordinanza n. 207 del 2018, che precede la sentenza n. 242 del 2019, la Corte costituzionale ha richiamato “le previsioni della legge 15 marzo 2010, n.38 (Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore) – che tutela e garantisce l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del paziente, inserendole nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza –”, ricordando che “la legge n.219 del 2017 prevede che la richiesta di sospensione dei trattamenti sanitari possa essere associata alla richiesta di terapie palliative, allo scopo di alleviare le sofferenze del paziente”.

Sulla scorta di tali presupposti, il progetto di legge n. 1083 mira a integrare l’art. 2 della legge n. 219 del 2017, indicando i requisiti della sedazione profonda, che deve necessariamente seguire, in presenza di sintomi refrattari ai trattamenti sanitari, le cure palliative, allo scopo di non trasformarsi in un trattamento eutanasico.

Il punto è che, come è risaputo, sebbene la vera risposta sanitaria per le persone che soffrono di malattie inguaribili sia già contenuta nella legge n. 38 del 2010, le cure palliative vengono oggi garantite a un’esigua minoranza di coloro i quali ne avrebbero diritto, con enormi differenze da Regione e Regione.

Richiamando un noto parere del Comitato Nazionale di Bioetica del 2019, la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 242 del 2019, ha ricordato che il coinvolgimento del malato in un percorso di cure palliative costituisce un vero e proprio “prerequisito della scelta, in seguito, di qualsiasi percorso alternativo da parte del paziente”, al fine di non cadere “nel paradosso di non punire l’aiuto al suicidio senza avere prima assicurato l’effettività del diritto alle cure palliative”.

Non si può, allora, pensare di normare l’aiuto al suicidio senza prima avere assicurato in modo uniforme sul piano nazionale il diritto della persona a non soffrire attraverso un idoneo percorso di cure palliative, in assenza delle quali non può parlarsi di alcuna effettiva libertà di scelta e di autodeterminazione della persona, che anzi è portata a invocare la morte medicalmente assistita quale scelta obbligata e…disperata. In sintesi, il fatto di essere costretti a fare ricorso ai trattamenti salvavita, pur a fronte di un destino inevitabile della persona malata, non lede la dignità umana ma, al contrario, la preserva.

Le cure palliative sono state disciplinate dalla l. n. 38 del 2010, dal d.m. n. 77 del 2022 e sono state persino inserite a pieno titolo nei livelli essenziali di assistenza (agli artt. 23 e 31 del d.p.c.m. 12 gennaio 2017): ciò significa che esse devono necessariamente essere assicurate a tutti, in modo uniforme sul territorio nazionale e gratuitamente.

Le leggi di bilancio più recenti si sono poste il fondamentale obiettivo di potenziare le cure palliative, al fine di coprire – nel giro di qualche anno, entro il 2028 – la maggior parte della popolazione interessata. Ma oggi, purtroppo, una copertura generalizzata nell’accesso alla palliazione è ancora lontana dal vedere la luce.

Diversamente opinando, si finirebbe con l’incorrere in quella conseguenza che, in sede di relazione illustrativa, il progetto di legge n. 104 dichiara di voler scongiurare, affermando che “non sarebbe tollerabile che il suicidio finisse per essere in qualche modo normalizzato, per diventare, cioè, la forma normale per cessare la propria esistenza, rischiando, così, di esercitare una forma di pressione sociale su persone anziane, sole e malate. Non possiamo permetterci che, in un Paese che fatica a garantire a tutti le cure palliative e le terapie del dolore, il suicidio finisca per diventare l’unica possibilità, l’unica forma obbligata per evitare di soffrire o, addirittura, che il suicidio assistito rappresenti un alibi per non mettere a disposizione e approntare tutte le cure, in primis quelle palliative e le terapie del dolore; allo stesso tempo, non possiamo permetterci che la richiesta di aiuto al suicidio provenga da una persona in qualche modo condizionata da interessi confliggenti di terzi e non per effetto di una libera scelta”.

In verità, la mancata piena attuazione del diritto alle cure palliative e la contestuale approvazione di una legge che garantisca il diritto alla morte medicalmente assistita significherebbe proprio normalizzare quest’ultimo, rendendo residuale – perché in larga misura non garantita – la prima scelta.

D. La questione finanziaria.

Ulteriore questione non di poco conto è quella economica, tenendo presente che la morte medicalmente assistita sarebbe, comunque, una pretesa finanziariamente condizionata; ragione per la quale non si giustifica una clausola di invarianza finanziaria come quella contenuta nell’art. 9 del progetto di legge n. 104. È letteralmente impossibile, infatti, che da una legge come quella in esame non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, così come non è plausibile che le amministrazioni provvedano ai relativi adempimenti attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili.

Al contempo, non è sufficiente inserire – come fa l’art. 6 del progetto di legge n. 124 – le prestazioni correlate alle procedure relative al suicidio medicalmente assistito nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, senza al contempo indicare attraverso quali mezzi far fronte alle predette prestazioni.

Stimare il volume delle risorse disponibili e il modo in cui esse debbano alimentare l’intero sistema è un problema rimesso alla discrezionalità del legislatore, il quale deve, tuttavia, previamente valutare l’adeguatezza e l’appropriatezza delle prestazioni in rapporto alle risorse disponibili.

Infine, si tenga presente che, una volta riconosciuto per legge il diritto alla morte medicalmente assistita, esso dovrà essere garantito senza poter opporre misure organizzative o finanziarie di qualsivoglia natura, le quali andrebbero illegittimamente a condizionare un diritto che, essendo stato normato, non tollererebbe più alcuna limitazione.

E. Una conclusione a prima lettura.

Ove uno dei progetti di legge nn. 65, 104, 124, 570 andasse in porto, concludendo il suo iter, si perverrebbe al risultato paradossale di aver approvato un testo normativo non solo irrispettoso del “monito” della Corte costituzionale, ma addirittura incostituzionale, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, perché in antitesi rispetto alla protezione del diritto alla vita, della dignità della persona umana, del dovere di solidarietà sociale e del “fondamentale” diritto alla tutela della salute.

A quest’ultimo proposito, appare utile sottolineare che il complesso delle norme vigenti, a partire dall’art. 32 della Costituzione (l’unica norma costituzionale in cui a un diritto, in questo caso la salute, viene affiancato l’aggettivo “fondamentale”), escludono testualmente che una procedura medicalizzata che porti velocemente alla morte possa mai ricadere nella materia “tutela della salute”; si pensi, ad esempio, all’art. 1 della l. 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, la cui missione, non a caso, è rivolta “alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione”.

Sarebbe a dir poco paradossale, oltre che preoccupante, se vi fosse un’interpretazione della nozione di salute di segno opposto rispetto a quella che si ricava dall’ordinamento, sia in via letterale, sia in via sistematica. Condivisibilmente, con la recente sentenza n. 135 del 2024, la Corte costituzionale ha ricordato che “in presenza di una legislazione permissiva […] si crea una pressione sociale indiretta” che si riverbera “su altre persone malate o semplicemente anziane e sole, le quali potrebbero convincersi di essere divenute ormai un peso per i propri familiari e per l’intera società, e di decidere così di farsi anzitempo da parte”.

Addirittura, si pensi che il progetto di legge n. 65, attraverso un principio pericolosissimo (e, si ritiene, palesemente incostituzionale), prevede “la possibilità di effettuare la sedazione palliativa profonda continua fino al sopraggiungere della morte, in favore di soggetti con gravissime patologie o disabilità, irreversibili, inguaribili e totalmente invalidanti, anche non terminali, la cui condizione clinica causa sofferenze refrattarie a qualsiasi trattamento sanitario, eliminando così un’ingiustificabile disparità di trattamento tra pazienti, in ossequio al principio stabilito dall’articolo 3 della Costituzione”. In verità, ove passasse un criterio di questo tipo, contrariamente agli intenti dichiarati, vi sarebbe una manifesta lesione dell’art. 3 della Carta costituzionale, ad esempio legittimando una concezione fortemente discriminatoria della disabilità: un passo indietro di almeno un secolo rispetto alle conquiste di civiltà sul tema, dando luogo a un giudizio di valore in virtù del quale la vita della persona con disabilità non sempre merita di essere conservata. Da mera libertà di fatto e da evento negativo da scongiurare, la morte medicalmente assistita di una persona fragile, anche non terminale, assurgerebbe così a diritto soggettivo, a dispetto del criterio secondo cui “ogni singola persona conta”.

La distorsione più rilevante sarebbe poi quella per cui dal riconoscimento di una incondizionata libertà in ordine alla scelta del se e del quando porre fine alla propria esistenza, deriverebbe, come conseguenza necessitata, la piena disponibilità del bene vita, che sarebbe così rimesso alla sola determinazione del singolo, secondo una personalissima concezione di dignità della vita. Il che appare manifestamente in contrasto con il riconoscimento e la tutela del diritto alla vita quale diritto intangibile e non del tutto disponibile, nemmeno per il suo stesso titolare. Trattasi dunque, all’evidenza, di un percorso il cui esito non può essere condiviso poiché, poggiando su una nozione estremamente arbitraria del concetto di dignità, finisce per riconoscere un diritto ad una morte autodeterminata e senza limitazioni, non attribuendo rilievo alcuno a criteri ulteriori, diversi dalla soggettiva concezione di vita dignitosa.

Quando ci si confronta con il tema dell’aiuto al suicidio, si staglia in primo piano, in tutta la sua complessità, la dialettica tra due beni giuridici costituzionali, entrambi supremi: da un lato l’autodeterminazione della persona, espressione della sua libertà; dall’altro lato la vita umana, che della libertà stessa è il presupposto. Il valore della vita della persona umana, che a ragione l’ordinamento, pur in prospettiva laica, persegue perpetuando nel sistema l’art. 580, porta il “non uccidere” a principio fondamentale di civiltà che sta alla base della convivenza.

Nell’ottica di un bilanciamento di interessi, la percezione soggettiva (del malato) della dignità del morire (dignità che a garanzia di ciascuna persona umana, qualunque ne sia la condizione, esigerebbe d’essere intesa in senso oggettivo) sono certamente elementi di rilievo, ma dovrebbero cedere nel confronto con il “non uccidere” e con i pericoli cui esso espone, quale è il rischio di burocratizzare siffatta prassi, negli hospice o negli ospedali, oltre a confliggere con il principio secondo cui il medico ha il dovere di prendersi cura del malato.

Si tratta di un diritto che costituisce un patrimonio irretrattabile della personalità umana e, dunque, è preesistente rispetto alla Costituzione e allo stesso Stato. Pertanto, non attivare il trattamento salvavita, oltre a provocare una vera e propria rottura dell’impianto – pur criticabile – posto alla base della sentenza n. 242 del 2019, calpesta il principio di dignità personale, perché deroga al principio del “non uccidere”, che malgrado tutto rimane una rassicurazione basilare per la collettività. Inoltre, esso potrebbe dare origine, nel tempo, a mutamenti nei paradigmi di approccio ai malati da parte dei medici e ad atteggiamenti egoistici che dimenticano il primo dovere costituzionale proclamato dall’art. 2: quello di solidarietà, che a maggior ragione deve essere rispettato quando ci si trovi dinanzi a una persona sofferente.

In conclusione, se c’è un aspetto che le istituzioni dovrebbero valorizzare, questo non è l’aiuto a morire, ma la puntuale e democratica applicazione della legge sulle cure palliative, predisponendo in tutto il territorio nazionale delle reti efficienti ed effettivamente funzionanti. Si tratta del solo modo di salvaguardare la dignità della persona, specie nel momento finale della propria esistenza, per quanto si sia perfettamente consapevoli che sarebbe certamente più sbrigativo raggiungere quello stesso risultato attraverso la somministrazione di un farmaco che porti a un esito letale, nel più breve tempo possibile.

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