Ancora su Sezioni Unite n. 9006/2021
Un saggio dell’avvocato familiarista Daniela Bianchini permette di tornare sulla sentenza n. 9006/2021delle Sezioni Unite civili della Cassazione, depositata il 31 marzo, in materia di riconoscimento in Italia dell’adozione internazionale da parte di una coppia omogenitoriale. L’oggetto della riflessione si concentra questa volta sulla categoria del “superiore interesse del minore”, evocata nella pronuncia in modo equivoco. I precedenti interventi riguardanti la pronuncia su questo sito sono https://www.centrostudilivatino.it/cassazione-e-adozioni-omogenitoriali-una-sentenza-ideologica-e-discriminatoria-che-apre-alla-maternita-surrogata/ ; https://www.centrostudilivatino.it/i-nuovi-diritti-passano-dal-globalismo-giudiziario-ancora-su-sezioni-unite-e-adozioni-omogenitoriali/; https://www.centrostudilivatino.it/adozione-da-coppie-gay-se-la-cassazione-provvede-al-posto-del-legislatore/
1. Al fg 5 della sentenza n. 9006/2021 la Corte di Cassazione afferma che “la giurisprudenza, sovranazionale ed interna, di legittimità e di merito ha ampiamente riconosciuto, sia in materia di affidamento che di adozione, l’inesistenza di pregiudizi, scientificamente fondati, per lo sviluppo psico fisico del minore che nasca e cresca in una famiglia omogenitoriale”. Il concetto è ribadito al fg. 25: “La conclusione univocamente assunta dalla giurisprudenza di legittimità che si è espressa al riguardo si fonda sulla considerazione della mancanza di riscontri scientifici sulla inidoneità genitoriale di una coppia formata da persone dello stesso sesso”.
Nel riferirsi all’omogenitorialità ‒ e basandosi forse troppo passivamente su discutibili precedenti giurisprudenziali ‒, le Sez. U. parlano di studi scientifici e di idoneità genitoriale delle coppie dello stesso sesso, mettendo insieme diversi elementi di indagine che interessano questa materia, e che per la loro complessità devono invece essere tenuti distinti e analizzati in maniera approfondita, tenendo conto degli apporti delle diverse materie – medicina, psicologia, psichiatria, neurologia e pediatria ‒ che concorrono a formare il quadro di indagine.
Qualunque ricerca o affermazione degna di apprezzamento deve muovere da un’accurata analisi dello stato dell’arte. Questo è tanto più vero se in gioco vi sono i diritti dei minori, il cui interesse, proprio in quanto superiore, deve precedere qualsiasi altra valutazione. Stando a quanto affermato dalle Sez. U. – e dai giudici di merito e di legittimità cui la sentenza n. 9006/2021 intende dare seguito – sembrerebbe che questa opportuna ricognizione dello stato dell’arte non sia stata fatta. Le Sez. U., parlando genericamente di presunti “studi scientifici”, non hanno tenuto conto dell’ampia letteratura scientifica che giunge a risultati opposti rispetto a quelli così assertivamente riferiti.
2. La materia è ampia ed articolata e, come sopra si è fatto cenno, esige un’accurata distinzione dei piani di indagine: il che non è stato fatto né dalle Sez. U. né dalla precedente giurisprudenza, che ha formulato considerazioni simili a quelle contenute nella sentenza in commento. Si impone chiarezza, al fine soprattutto di evitare che affermazioni fondate su dati incerti si radichino e finiscano con l’imporsi quali assiomi indiscutibili.
Va anzitutto considerato che un conto sono gli studi sulla capacità di accudimento e di relazione affettiva da parte di genitori omosessuali, e un conto sono gli studi sullo sviluppo psico-fisico dei minori cresciuti da una coppia genitoriale dello stesso sesso. È innegabile che una persona possa accudire e instaurare una valida relazione affettiva con un minore indipendentemente dal proprio orientamento sessuale: gli studi scientifici su questo aspetto sono tutti concordi e sono pienamente condivisibili. Diversi sono invece i risultati degli studi che hanno preso in considerazione i minori cresciuti in un contesto di omogenitorialità per verificare se vi siano o meno differenze in ordine al loro sviluppo psico-fisico rispetto a minori cresciuti con genitori eterosessuali.
Sul punto è stata prodotta un’enorme quantità di ricerche e al momento non è possibile affermare con certezza quanto le Sezioni Unite hanno dato per scontato, con forse troppa disinvoltura: da una ricognizione degli studi effettuati, invero, non è stato affatto dimostrato scientificamente che per un minore sia del tutto indifferente ‒ sotto il profilo dello sviluppo psico-fisico ‒ crescere con genitori dello stesso sesso piuttosto che con genitori di sesso diverso.
Ma non solo. È noto che molti degli studi a favore della “tesi dell’indifferenza” fra coppia genitoriale eterosessuale e coppia genitoriale omosessuale sono stati ritenuti privi di scientificità o perché basati su un numero esiguo di campioni, o perché le coppie esaminate facevano tutte parte di uno stesso gruppo di conoscenti, o perché le ricerche sono state condotte da persone che avevano un interesse diretto (e quindi le valutazioni erano del tutto soggettive, condizionate dalla situazione personale dell’autore). Si è altresì osservato che alcuni di quegli studi erano discutibili anche sotto un profilo metodologico, in quanto gli autori erano partiti da una tesi – un minore cresce in modo sano ed equilibrato sotto il profilo psico-fisico anche con genitori dello stesso sesso – per poi andare alla ricerca di elementi che potessero confermarla, anziché formulare prima un’ipotesi, vagliarla, convalidarla con argomenti certi e concreti, e formulare poi una tesi sulla base della documentazione raccolta ed analizzata, come si fa quando si conducono ricerche veramente scientifiche.
3. Non può inoltre essere ignorato che l’American Psychological Association (APA) – associazione influente nella comunità scientifica internazionale – si era battuta per l’affermazione della “tesi dell’indifferenza”, per poi finire al centro di un’ampia polemica: dapprima è stata aspramente criticata per la sua posizione ritenuta “sospetta” persino da parte dei suoi stessi associati, e poi è stata messa in discussione per aver affidato le pronunce ufficiali in tema di omogenitorialità alla ricercatrice Charlotte Patterson, nota non soltanto come attivista LGBT, ma anche per essere stata autrice di scritti in materia ritenuti dal Tribunale della Florida discutibili e privi del requisito della scientificità, per “mancanza di imparzialità, osservabile nei gravi difetti di campionamento”.
Per completare, uno dei migliori studi scientifici sull’argomento è quello del prof. Regnerus dell’Università del Texas, che ha analizzato le problematiche dei bambini cresciuti all’interno di relazioni omosessuali basandosi su rigorosi criteri, fra cui l’ampio campione rappresentativo e casuale, con una indagine condotta direttamente sui minori e non sugli adulti. La ricerca è stata duramente attaccata dai sostenitori della “tesi dell’indifferenza”, che hanno provato a confutarla e a screditarla anche tramite i media, senza tuttavia riuscire nel loro intento.
I risultati pubblicati dal prof. Regnerus sono stati infatti confermati nella loro scientificità dalla stessa Università del Texas che aveva avviato un’indagine interna. Quei risultati, volendo ragionare nell’ottica della tutela dei minori e della salvaguardia del loro superiore interesse non possono essere ignorati, in quanto mettono in luce le possibili differenze nello sviluppo psico-fisico dei bambini cresciuti in un contesto omogenitoriale (es. maggiore tendenza al suicidio, maggiore tendenza all’infedeltà, maggiore tendenza a fare uso di sostanze stupefacenti, maggiore bisogno di seguire un percorso psicoterapeutico ecc.) e suggeriscono prudenza nell’affrontare l’argomento in linea generale.
4. A quanto sin qui rilevato, va aggiunta un’altra osservazione. La Suprema Corte, come anche i precedenti giudici che si sono occupati di casi analoghi, non ha considerato un ulteriore aspetto che dovrebbe indurre alla prudenza. Quando si parla di omogenitorialità, il pensiero corre alle coppie omosessuali, ossia a coppie formate da due persone dello stesso sesso.
Tuttavia, come è emerso anche dall’ampio dibattito che ha riguardato il t.u. Zan contro l’omofobia, è ormai riduttivo parlare di omogeniorialità con riferimento alla sola omosessualità. Secondo i promotori della proposta di legge in esame al Senato, esisterebbero più identità di genere, tanto che perfino l’acronimo LGBT non è in grado di ricomprenderle tutte, così come esisterebbe il “genere fluido”, nel senso che una persona può passare da un genere all’altro a seconda di come si percepisce in un dato momento. Vi è stato persino un conflitto interno alla comunità LGBT, in quanto alcuni appartenenti hanno contestato ai transessuali di potersi dire omosessuali.
È evidente che anche questo aspetto abbia un suo rilievo, poiché sotto la comune definizione di “coppie omosessuali” possono rinvenirsi situazioni diverse che ‒ nel superiore interesse dei minori ‒ andrebbero valutate con attenzione, anche tenendo conto del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. che impone di trattare situazioni diverse in modo diverso. La situazione di una coppia omogenitoriale composta da due uomini o da due donne non è certamente identica alla situazione di una coppia formata da uno o entrambi partner bisessuali o transessuali.
Occorre in altri termini domandarsi per es. se e in che misura incida sull’equilibrio psico-fisico di un bambino o di un adolescente rapportarsi con un genitore o con entrambi i genitori transessuali o dall’identità di genere fluida. Tutte queste condizioni vengono comunemente ricondotte nell’omosessualità, ma neppure per la comunità LGBT è pacifico che questo sia corretto, almeno a giudicare dalle querelles sollevate nella stessa comunità.
5. Alla luce di tanto, sembra che le Sez. U., come i giudici che le hanno precedute, non abbiano tenuto conto in maniera adeguata della complessità e dei risvolti della tematica: si sono basate su presunti studi scientifici dando eccessiva importanza a taluni di essi, peraltro senza motivazione, trascurando i risultati di altre ricerche, di segno opposto. Un modus operandi discutibile, in ragione della delicatezza della materia che, in mancanza di evidenze scientifiche, esigerebbe prudenza, nonché rigore nell’esame delle fonti. Nel rispetto del principio di precauzione, come noto, laddove non vi siano prove sicure degli effetti negativi di certi interventi, sarebbe opportuno astenersi dal compierli: questo vale per l’ecologia – ambito ove nasce questo principio – ma vale pure per le relazioni umane e la tutela dei minori.
Può essere utile ricordare quanto accaduto con la sindrome di alienazione parentale (PAS – parental alienation syndrome): sulla base di presunti e controversi “studi scientifici” per anni nei tribunali, dal 1985, sono stati presi provvedimenti con cui bambini ed adolescenti sono stati allontanati da quei genitori ritenuti “alienanti”. Bastava che un minore manifestasse di non voler andare a casa di un genitore che subito si riteneva l’altro responsabile di ostacolare il rapporto con il figlio. Sono state scritte pagine e pagine da consulenti tecnici, d’ufficio o di parte, da giudici, da avvocati, psicologi ecc., orientati a riconoscere valore a una teoria controversa, che poi è risultata priva di fondamento scientifico, e abbandonata dopo che sono risultati più che evidenti gli effetti negativi prodotti dalla sua applicazione.
La Cassazione sul punto, con la sentenza n. 7041/2013, escludendo qualsiasi validità scientifica della PAS, ha enunciato un importante principio, utile anche per la questione relativa alle teorie sull’omogenitorialità: “non può ritenersi che, soprattutto in ambito giudiziario, possano adottarsi delle soluzioni prive del necessario conforto scientifico, come tali potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che le teorie ad esse sottese, non prudentemente e rigorosamente verificate, pretendono di scongiurare”; sul punto si veda anche la recente requisitoria della Procura generale della Cassazione del 15 marzo 2021 nel procedimento n. 36260/2019 e l’intervento del Ministro della salute del 2020.
Oggi di PAS si parla in termini diversi, nonostante abbia ancora dei sostenitori, ma non possiamo dimenticare che per dare credito a una ipotesi controversa sono state cagionate sofferenze a bambini ed adolescenti, e ai loro genitori ritenuti ingiustamente “patologici”.
6. Troppo spesso il superiore interesse del minore è evocato non già per tutelare effettivamente bambini e adolescenti, ma per realizzare obiettivi degli adulti, con un’indebita strumentalizzazione del termine.
Altra osservazione che deve essere fatta sulla sentenza in commento, e che sarà oggetto di ulteriori approfondimenti da parte del Centro Studi Livatino, riguarda il “timido” riferimento alla maternità surrogata: se da una parte, infatti, la Cassazione ha ricordato che è vietata – del resto è reato nel nostro ordinamento, quindi non avrebbe potuto dire diversamente – dall’altra parte ha mostrato ambiguità, quasi a volerla giustificare in talune ipotesi.
Le Sez. U. non hanno manifestato chiara contrarietà per quella pratica disumana ‒ lesiva della dignità delle donne e dei bambini ‒ che in quanto tale deve essere invece respinta con decisione, per non dare adito a fraintendimenti. Non vi possono essere deroghe e non possono essere tollerati – in nessuna sede – i noti escamotages dei viaggi all’estero nei Paesi ove detta pratica è ammessa. È risaputo che per aggirare il divieto vi sono persone che vanno all’estero e poi tornano nel proprio Paese con il bambino frutto di maternità surrogata e pretendono il riconoscimento di quel legame di filiazione artefatto facendo leva sull’interesse del minore a rimanere nella “sua” famiglia. In altri termini, mettono l’ordinamento di fronte al fatto compiuto per ottenere la legittimazione di ciò che il Legislatore ha giustamente sanzionato come illecito penale: si tratta, come è evidente, dell’applicazione pratica del vecchio adagio popolare “fatta la legge, trovato l’inganno”.
Rifiutare la maternità surrogata significa tutelare la società dall’abbrutimento a cui sarebbe condotta se questa pratica si diffondesse e fosse di fatto riconosciuta: qualsiasi ordinamento democratico e rispettoso dei diritti umani fondamentali non può che vedere con sdegno lo sfruttamento del corpo delle donne e la commercializzazione dei bambini: quel “timido” riferimento delle Sez. U. lascia non poco perplessi. Ne riparleremo su questo sito.
Daniela Bianchini