Brevi note critiche a margine della sentenza n. 33/2025 della Corte costituzionale
Con la sentenza n. 33/2025, depositata il 21 marzo u.s., la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 29 bis, comma 1, della legge n. 184/1983, in materia di adozione di minori, “nella parte in cui, facendo rinvio all’art. 6, non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità a adottare un minore straniero residente all’estero e chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione”. Il menzionato art. 6 è quello che stabilisce, per quanto qui interessa, che: “l’adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni”. Ad avviso della Corte, la norma censurata, escludendo aprioristicamente qualunque soggetto non sposato dalla possibilità di accedere alla procedura di adozione di un minore straniero, violava gli artt. 2 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione, quanto al secondo di detti articoli, all’art. 8 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo, posto a tutela del “diritto al rispetto della vita privata e familiare”. Si assume, al riguardo, nell’essenziale, che la suddetta norma, creando “nei confronti delle persone singole una barriera all’accesso all’adozione internazionale”, avrebbe comportato “un sacrificio dell’autodeterminazione orientata alla genitorialità” tale da dar luogo al rischio “di riverberarsi negativamente sulla stessa effettività del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso”. E ciò a fronte del fatto che nella stessa legge n. 184/1983 si riconosce “l’attitudine della persona singola a garantire in astratto un ambiente stabile e armonioso al minore”, sia pure in talune “limitate ipotesi”, richiamandosi, al riguardo, quelle previste dall’art. 25, commi 4 e 5, dell’art. 25 e dall’art. 44, comma 3. Nella stessa sentenza, inoltre, si ricorda che, secondo quanto già affermato nella sentenza n. 162 del 2014, “i limiti frapposti all’autodeterminazione orientata alla genitorialità «non possono consistere in un divieto assoluto […] a meno che lo stesso non sia l’unico mezzo per tutelare altri interessi di rango costituzionale»”. Da tutto ciò la Corte trae, quindi, la conclusione che la scelta a suo tempo operata dal legislatore con la formulazione dell’art. 29 bis, comma 1, della legge n. 184/1983 sarebbe da riguardarsi come “non necessaria in una società democratica, in quanto non conforme al principio di proporzionalità”, avendo essa determinato “la lesione della vita privata e dell’autodeterminazione orientata a una genitorialità ispirata al principio di solidarietà”.
In buona sostanza, sembra, quindi di capire che, nel pensiero della Corte, la ritenuta incostituzionalità dell’art. 29, comma 1, della legge n. 184/1983 derivi non tanto dalla previsione, in sé e per sè, che l’accesso alla procedura per l’adozione internazionale fosse concesso a coppie regolarmente sposate quanto, piuttosto, dall’assolutezza del conseguente divieto che ad essa potessero accedere anche soggetti singoli, privi di legame matrimoniale; cosa consentita, invece, a determinate condizioni, per l’adozione di minori italiani, secondo quanto previsto, in particolare, dall’art. 44, comma 3, della suddetta legge, quando ricorra taluna delle condizioni indicate alle lett. a), c) e d) del precedente comma 1. Se, infatti, nel mirino della Corte vi fosse stato il requisito costituito dall’essere gli aspiranti all’adozione uniti in matrimonio, siccome considerato di per sé ingiustificato, la declaratoria di incostituzionalità non avrebbe dovuto essere limitata al solo art. 29, comma 1, della legge n. 184/1983 – al quale si riferiva, in effetti, l’ordinanza del giudice di merito che aveva sollevato la relativa questione – ma avrebbe potuto e dovuto estendersi all’art. 6 della stessa legge, in applicazione dell’art. 27 della legge n. 87/1953, recante norme sulla costituzione ed il funzionamento della Corte costituzionale, nella parte in cui prevede che quest’ultima, quando accoglie una questione di costituzionalità di una determinata norma, “dichiara, altresì, quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza della decisione adottata”.
Se così è, potrebbe, però, osservarsi che la ritenuta incostituzionalità dell’art. 29, comma 1, della legge n. 184/1983 sarebbe stata, in realtà, riconoscibile per violazione non tanto degli artt. 2 e 117, primo comma, della Costituzione, quanto, piuttosto, dell’art. 3, sotto il profilo di quella che ben si sarebbe potuta considerare una ingiustificata disparità di trattamento tra chi, non essendo coniugato e volendo, tuttavia, adottare un minore italiano, avrebbe potuto farlo, in presenza di taluna delle condizioni previste, per i c.d. “casi particolari”, dall’art. 44, comma 3, della legge n. 184/1983, e chi, essendo parimenti non coniugato ma volendo adottare un minore straniero, non avrebbe potuto in alcun modo realizzare il proprio obiettivo, dovendosi ritenere esclusa, con riguardo all’adozione internazionale, in quanto sottoposta ad un’autonoma ed esaustiva disciplina, l’operatività della suddetta norma sui “casi particolari”. La Corte avrebbe quindi potuto – e sarebbe stata la scelta migliore – dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 29, comma 1, della legge n. 184/1983 nella sola parte in cui non consentiva, per quanto possibile, anche nel caso dell’adozione internazionale, che il soggetto non coniugato potesse ottenere la necessaria dichiarazione di idoneità quando ricorresse taluna delle condizioni previste dall’art. 44, comma 3, della stessa legge. Si sarebbe trattato di una operazione di “ortopedia normativa” certo non più ardita delle numerose altre che, nelle più varie materie, la Corte, da decenni, ha ritenuto di poter effettuare. Avendo però essa scelto la diversa strada della pura e semplice dichiarazione di incostituzionalità del richiamo che, nella norma sottoposta al suo giudizio, era contenuto all’art. 6 della legge n. 184/1983, è venuta, di fatto, a creare, in luogo della preesistente disparità di trattamento, una nuova, opposta ed altrettanto ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti non coniugati l’uno dei quali voglia adottare un minore italiano e l’altro un minore straniero. Mentre il secondo, infatti, se ritenuto personalmente idoneo all’adozione, può ora incondizionatamente ottenerla, al primo ciò non è consentito se non quando ricorra taluno dei “casi particolari” tassativamente previsti dal più volte citato art. 44, comma 3, della legge n. 184/1983. Non è, quindi, da escludersi che, in un prossimo futuro, possa non infondatamente proporsi la questione di legittimità costituzionale proprio, stavolta, dell’art. 6 della legge n. 184/1983, siccome imponente, salvo eccezioni, per i soli aspiranti all’adozione di un minore italiano, la condizione di essere uniti in matrimonio, dalla quale sono, invece, del tutto esenti coloro che vogliano adottare un minore straniero. Questione, quella ora detta, il cui eventuale accoglimento comporterebbe il venir meno del presupposto sul quale si fonda l’intera, attuale disciplina dell’adozione di minori: quello, cioè, che, essendo l’adozione finalizzata soltanto alla realizzazione del miglior interesse del minore, esso debba farsi coincidere, di regola, con l’inserimento del minore stesso in un ambiente che riproduca, per quanto possibile, quello di una famiglia costituita “ad instar naturae”; il che, del resto, è generalmente riconosciuto, in linea di principio, sia pure con varietà di accenti, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza.
Rimarrebbe, quindi, soltanto da chiedersi, a questo punto, se di una tale prospettiva la Corte costituzionale, nell’adottare la pronuncia in discorso, si sia resa conto e l’abbia, quindi, volontariamente accettata proprio in vista di una sua futura, possibile realizzazione, al momento ritenuta prematura o, comunque, inopportuna, o se la stessa le sia, puramente e semplicemente, sfuggita. Ma è un interrogativo al quale nessuno, almeno per ora, potrebbe dare sicura risposta.
Pietro Dubolino