fbpx

Pubblichiamo una ordinanza del Tribunale per i minorenni di Bologna, che solleva questione di legittimità costituzionale partendo dal seguente caso: una donna, unita in matrimonio negli U.S.A. ad altra donna, chiede al Tribunale per i minori di Bologna, città nella quale vive insiemealla partner da un paio di anni, il riconoscimento della sentenza statunitense che il 22 gennaio 2004 ha disposto l’adozione piena della minore, figlia biologica della sua partner.

Il tribunale bolognese, con decisione depositata il 10 novembre, solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 36 della legge n. 184 del 1983 «nella parte in cui – come interpretati secondo Diritto vivente – non consentono al giudice di valutare, nel caso concreto, se risponde all’interesse del minore adottato (all’estero), il riconoscimento della sentenza straniera che abbia pronunciato la sua adozione in favore del coniuge del genitore, a prescindere dal fatto che il matrimonio stesso abbia prodotto effetti in Italia (come per la fattispecie del matrimonio tra persone dello stesso sesso)».

L’incostituzionalità, ad avviso dei giudici, si fonderebbe su due profili.

Il primo riguarda la nozione di famiglia presupposta dalla norma censurata, nella parte in cui, l’omosessualità dei genitori costituirebbe ostacolo alla “famiglia” formatasi all’estero di continuare ad esserlo in Italia.

Il secondo investe il ruolo del giudice, nella misura in cui il veto assoluto di riconoscibilità della decisione straniera in materia di adozione cancellerebbe la possibilità per il giudice italiano di condurre un vaglio giudiziale sull’effettivo best interest del minore. 

L’intero percorso argomentativo dei giudici si fonda su un assioma, dato per dimostrato ed incontestabile: quello secondo cui “il matrimonio celebrato all’estero fra persone dello stesso sesso non è più considerabile come contrario all’ordine pubblico: la concezione secondo cui la diversità di sesso dei nubendi è presupposto indispensabile, per così dire naturalistico, della stessa esistenza del matrimonio non è più condivisibile, alla luce del mutato quadro sociale ed europeo. Il matrimonio same sex, infatti, non è inesistente ma improduttivo di effetti giuridici in Italia per l’assenza di una specifica Legge”.

 

Share