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Eccellenze rev.me, il numero di Sacerdoti morti dall’inizio dell’emergenza Covid19 testimonia la concreta vicinanza ai fedeli, dal momento che la gran parte di loro ha perso la vita per aver garantito l’assistenza e il conforto degli ammalati. Analoga gratitudine va espressa a tutti coloro, Vescovi e Sacerdoti che, sulla scia dei gesti pubblici di preghiera del Santo Padre, hanno cercato ogni mezzo permesso dalla legislazione di emergenza per surrogare la sospensione delle celebrazioni religiose.

Ora vi sono due elementi di novità. Come avrete visto, il dPCM 10/04/2020, all’art. 1 co. 1 lett. i) stabilisce che “l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure  organizzative  tali  da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro”. Con ciò finalmente si chiarisce che è consentito l’accesso, fra l’altro, alle Chiese, pur nel rispetto delle regole di cautela. La medesima disposizione aggiunge però che “sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri”. Le due norme appaiono fra loro incoerenti: se è consentito entrare in un luogo di culto, perché mai, alle medesime condizioni di prevenzione, quei fedeli presenti in Chiesa, fra loro distanziati, non potrebbero assistere a una S. Messa, col parroco, o con un suo delegato, che accerti che non si formino assembramenti?

Nello spirito dell’Accordo di revisione del Concordato del 1984, che all’art. 13 co. 2 sottolinea “l’esigenza di collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato”, da regolare “con intese tra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana”, ci permettiamo di sottoporre alla vs considerazione che la c.d. fase 2 non lasci all’ultimo posto la ripresa della celebrazione della S.Messa, pur – lo ripetiamo – con i contingentamenti e le contrazioni temporali necessari.

La riapertura di esercizi commerciali non ritenuti essenziali nella fase 1 e il chiaro dettato della prima parte della disposizione citata rappresentano oggettive novità per una vs autorevole sollecitazione alle autorità civili a che superino la contraddizione contenuta nella seconda parte, e con essa la relativa sospensione.

Con filiale devozione e gratitudine

                                                     Il Centro studi Rosario Livatino
Roma, 15 aprile 2020

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