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Di Alessandro Candido
Dottore di ricerca in Diritto pubblico- Università cattolica del Sacro Cuore, Piacenza

  1. La diffusione dei social ha reso gli utenti della rete non solo destinatari delle informazioni, ma anche produttori di notizie, tra le quali si collocano le fake news; si tratta di notizie intenzionalmente false, che tuttavia circolano proprio come quei contenuti che invece soddisfano un interesse informativo.

Sul piano del diritto costituzionale, occorre chiedersi se lo statuto costituzionale della libertà di manifestazione di pensiero così come prefigurato dai Costituenti – vale a dire come libertà dalle ingerenze del potere pubblico – regga ancora oggi, in un periodo storico in cui la principale minaccia alla libertà di informare e di essere informati proviene oggi da soggetti che operano attraverso la rete.

Non bisogna tra l’altro dimenticare che in particolari circostanze (ad esempio, in presenza di una competizione elettorale) si pone l’ulteriore problema di proteggere il cittadino-elettore, colui il quale deve esercitare il proprio diritto-dovere di voto, che in base all’art. 48 è personale, uguale, segreto, ma soprattutto libero. A questo proposito ci si domanda se le fake news siano idonee a incidere sul principio della libertà del voto o, ancora, se in nome della protezione di un diritto costituzionalmente rilevante sia possibile limitare indirettamente una libertà, ad esempio attraverso l’istituzione di un’Autorità ad hoc. È di questi giorni lo scandalo di Cambridge Analytica, così come anche l’affermazione del Garante della Privacy dell’Unione europea Buttarelli il quale, preoccupato per le elezioni al Parlamento europeo del prossimo 2019, ha affermato che “il principio della trasparenza elettorale non è soddisfatto se gli elettori non hanno la libertà di cercare, ricevere e comunicare informazioni sul processo e sui candidati” e “questi diritti sono messi in discussione dalla manipolazione online”.

  1. Risalendo alle radici del costituzionalismo, la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 disponeva che “la libera manifestazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla legge”.

La nostra Costituzione ha recepito tale norma, stabilendo all’art. 21 che “tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”. Senza dubbio internet rientra nella nozione “altro mezzo di diffusione”, ragion per cui a tale mezzo si applicano certamente le garanzie costituzionali.

C’è un solo limite esplicito posto dall’art. 21, che è quello del buon costume, il quale si affianca senz’altro a una serie di limiti impliciti (rectius, beni costituzionalmente rilevanti), quali: l’onore, la reputazione, la riservatezza, i segreti, l’ordine pubblico.

In relazione alla libertà di manifestazione del pensiero, da sempre stata considerata la “pietra angolare dell’ordine democratico” (Corte cost., n. 84 del 1969), la Corte costituzionale da un lato e la giurisprudenza di legittimità dall’altro hanno individuato tre condizioni che operano come scriminanti nei confronti di informazioni dal contenuto potenzialmente ingiurioso o diffamatorio: la rilevanza sociale dell’informazione, la verità dei fatti esposti, la forma civile dell’esposizione.

Poste tali considerazioni, non paiono esservi dubbi in dottrina sul fatto che il falso non trovi protezione costituzionale. Tuttavia, va altresì ricordato che la Costituzione non tutela solo le manifestazioni del pensiero oggettivamente veritiere, ma in generale tutte le manifestazioni del pensiero, compresi dunque quei fatti oggettivamente errati, se in buona fede essi ritenuti veri da parte di chi ne affermi l’esistenza.

  1. Accanto alla Carta costituzionale vi sono una serie di strumenti sovranazionali posti a tutela della libertà di espressione.

Da un lato, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che entra nel nostro ordinamento (come fonte interposta) per il tramite degli “obblighi internazionali” di cui all’art. 117, co. 1, Cost., stabilisce all’art. 10 che qualunque limitazione alla libertà di parola (intesa sia come libertà di diffondere informazioni, sia di riceverle) deve rispettare il criterio di proporzionalità e deve essere finalizzata al raggiungimento di uno degli obiettivi specificamente previsti dal co. 2 della stessa norma, vale a dire: sicurezza nazionale, integrità territoriale o pubblica sicurezza, difesa dell’ordine e prevenzione dei reati, protezione della salute o della morale, protezione della reputazione o dei diritti altrui…

Accanto all’art. 10, la Corte di Strasburgo ha fatto spesso riferimento all’art. 17, che punisce l’abuso di un diritto sancito dalla Convenzione, in funzione strumentale alla limitazione di un altro diritto.

Proprio a fronte della diffusione di internet, negli ultimi anni la Corte europea è parsa sempre più preoccupata dalle criticità dell’uso del mezzo internet e dei rischi connessi a una lesione significativa di altri diritti fondamentali che potrebbero scontrarsi con la libertà di espressione e di informazioni.

Al contrario, invece, la Corte Suprema degli Stati Uniti muove dal presupposto secondo cui un controllo potrebbe non sortire maggiori benefici della libertà. Del resto, negli Stati Uniti la freedom of speech gode di una protezione assoluta, dato che il Primo emendamento del Bill of rights vieta a qualsivoglia potere pubblico di interferire con essa. Dunque, a differenza dei sistemi europei, negli Usa mal si tollera un intervento di regolazione dello Stato, anche rispetto alle fake news.

Se invece ci si sposta sul piano del diritto comunitario, assume rilevanza l’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali del 2000, che così dispone: “ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera”. Tuttavia, poiché l’Unione europea è nata per ragioni economiche, più che per garantire la protezione dei diritti fondamentali, sono rare le decisioni della Corte di giustizia che si sono occupate direttamente della protezione di tale libertà, soprattutto quando non bilanciata con ulteriori diritti di matrice economica, come ad esempio il diritto d’autore.

  1. A differenza del passato oggi si produce informazione con immediatezza e a prezzi molto contenuti. Attraverso facebook, che ha raggiunto i due miliardi di utenti, il risultato è indubbiamente assicurato.

I motori di ricerca determinano non solo l’informazione da presentare al lettore, ma anche l’ordine con cui essa viene presentata. Così facendo, giocando sulla visibilità delle informazioni, le piattaforme possono influenzare l’orientamento degli utenti.

I sistemi utilizzati dai motori di ricerca e dai social network sono algoritmi, che selezionano non solo l’informazione da proporre, ma chiudono l’utente dentro una bolla costruita sulle sue preferenze. Nel 2011 Eli Pariser ha scritto un libro intitolato The Filter Bubble. Con bubble democracy si fa riferimento a quel fenomeno secondo cui, in un social network che utilizza degli algoritmi per definire quali siano le notizie di maggiore interesse per l’utente, i post visualizzati da un utente sono sempre più in linea con i suoi interessi e le sue opinioni.

Nell’ambito di tali considerazioni va collocato il problema delle fake news, esploso nel dibattito pubblico nel 2016 in seguito alla c.d. Brexit e all’elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti, nonostante la presenza di una disinformazione massiccia non rappresenti certo una novità. Questi eventi hanno messo in evidenza che i media tradizionali non hanno più il controllo dell’opinione pubblica, dando inizio a uno scontro – tuttora in corso – tra vecchi e nuovi centri di potere.

Indubbiamente il tema oggi ha assunto dimensioni enormi, poiché sono sempre maggiori le possibilità che le fake news vengano prodotte e diffuse. E il problema è che un social come facebook, ad esempio, non ha l’obbligo di effettuare un controllo preventivo dei contenuti pubblicati.

Ma che cosa può essere annoverato nell’ambito delle fake news? Occorre certamente distinguere nettamente le fake news, intese come notizie intenzionalmente false, dalle altre informazioni. Giovanni Pitruzzella nel suo recente volume “Parole e potere” (di Pitruzzella, Pollicino, Quintarelli, Egea 2017) riconduce ad esempio alle forme di informazioni diverse dalle fake news gli errori non intenzionali, le teorie cospiratorie (che mal si prestano a essere verificate), la satira, o una falsa affermazione di un politico.

Sgombrato il campo da ogni equivoco definitorio, Pitruzzella ritiene che la diffusione virale di notizie false costituisca una minaccia per la democrazia; ragion per cui, secondo il Presidente dell’Antitrust, ci troviamo di fronte a un bivio: o lasciamo internet come uno spazio senza regole specifiche, oppure lo sottoponiamo a regole di garanzia delle nostre libertà. In quest’ultimo caso, il Volume di Pollicino, Pitruzzella e Quintarelli fa riferimento alla possibilità che istituzioni specializzate, terze e indipendenti (giudici e autorità), intervengano ex post e in via sussidiaria (perché prima dovrebbero operare le autoregolazioni, basate sulla responsabilità delle piattaforme), su richiesta di parte e in tempi rapidi, per far rimuovere dalla rete quei contenuti che sono palesemente falsi o lesivi dei diritti fondamentali.

  1. Per completezza, deve rilevarsi che circa un anno fa è stata presentata una proposta di legge rubricata “Disposizioni per prevenire la manipolazione dell’informazione online, garantire la trasparenza sul web e incentivare l’alfabetizzazione mediatica”, che muove dal presupposto secondo cui “le notizie false, o fake news o bufale, ci sono sempre state, ma non sono mai circolate alla velocità di oggi. Per questo non è più rinviabile un dibattito serio in questo senso” (v. relazione illustrativa).

Tale proposta mirava tra l’altro a introdurre l’art. 656-bis del codice penale, con l’obiettivo (certamente non lodevole) di sanzionare la falsità della notizia in sé, a prescindere da qualsivoglia profilo di danno. Così la norma avrebbe dovuto disporre: “Chiunque pubblica o diffonde, attraverso piattaforme informatiche destinate alla pubblicazione o diffusione di informazione presso il pubblico, con mezzi prevalentemente elettronici o comunque telematici, notizie false, esagerate o tendenziose che riguardino dati o fatti manifestamente infondati o falsi, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’ammenda fino a euro 5.000”.

Si tratta di una proposta paternalistica per nulla condivisibile e anzi pericolosa, dato che il falso in sé non può essere considerato reato, rientrando invece in una zona di sostanziale irrilevanza giuridica.

  1. Le questioni che abbiamo affrontato toccano le basi della nostra democrazia e, nell’epoca della post-verità in cui viviamo, mi pare che qualsiasi tentativo di intervenire sulla libertà di manifestazione del pensiero possa produrre più danni che benefici.

Certamente possiamo dire che il Protocollo Operativo del Ministero dell’Interno descritto dalla Dott.ssa Ciardi (e operativo nel periodo compreso tra gennaio e inizio marzo 2018) non desti alcuna preoccupazione in ordine alla questione della libertà di manifestazione del pensiero. I casi elencati dalla Direttrice della Polizia postale rappresentano conclamate e circoscritte ipotesi in cui vi è stata l’oggettiva necessità di smentire false informazioni. Dunque, il lavoro svolto dalla Polizia postale è indubbiamente meritorio.

Ciò posto, occorre tuttavia prevenire l’istituzione di Autorità ad hoc, ricordando che, sebbene la libertà di espressione non copra la diffusione di notizie deliberatamente false, non sempre falso è sinonimo di illecito. Anzi, non lo è mai quando non vengono lesi altri beni costituzionali protetti dall’ordinamento.

Se poi questi beni vengono lesi, l’ordinamento contiene già al suo interno gli strumenti per intervenire, anche – come extrema ratio – attraverso il diritto penale (si pensi all’ingiuria, alla calunnia, alla diffamazione…).

Indubbiamente internet pone problematiche diverse da quelle della stampa. Se un giornalista pubblica una notizia falsa, il direttore della testata può proporre un licenziamento per giusta causa (sul licenziamento disciplinare in caso di fake news, cfr. ad esempio Cass. n. 5693/2017). Con il web invece il discorso diventa molto più delicato.

Tuttavia, piuttosto che militarizzare l’informazione, sarebbe invece auspicabile implementare la responsabilizzazione dei motori di ricerca e dei social che, come sostiene il Presidente dell’Antitrust, dovrebbero avvalersi di misure di filtraggio; ancora, la disinformazione va contrastata con la critica, la discussione e l’educazione all’utilizzo consapevole di internet, non con la forza pubblica. Le fake news si combattono incrementando la “democrazia partecipativa” e il contraddittorio in rete. L’antidoto è dunque la trasparenza, il pluralismo e la tutela della libertà di espressione in modo ancora maggiore rispetto al passato.

In questo senso mi pare positivo il messaggio contenuto nel rapporto sulle fake news elaborato da un gruppo di esperti e consegnato qualche giorno fa alla Commissione europea, con il quale si insiste sull’alfabetizzazione mediatica e si suggerisce la messa a punto di un codice di principi che le piattaforme online e i social media dovrebbero impegnarsi a rispettare. Tra i dieci principi chiave delineati nel rapporto, figurano i seguenti: l’invito alle piattaforme online che dovrebbero spiegare come funzionano gli algoritmi che determinano la visibilità dei contenuti; maggiore trasparenza sull’utilizzo dei dati personali per scopi pubblicitari; distinzione tra contenuti sponsorizzati e informazione; più visibilità – in cooperazione con i media – delle fonti di informazione affidabili. A breve tra l’altro la Commissione Europea pubblicherà una Comunicazione sulla lotta alla disinformazione online.

In conclusione, non abbiamo bisogno di un “Ministero della Verità” (quel ministero immaginato da George Orwell in “1984”), o di una “Autorità pubblica della verità” (come provocatoriamente ha osservato Nicolò Zanon), dato che gli anticorpi per contrastare il fenomeno delle fake news sono già insiti nel nostro sistema costituzionale e, in seconda battuta, nelle leggi vigenti. E l’art. 21 della Costituzione, nonostante quest’anno abbia compiuto 70 anni, ha dimostrato di essere ancora molto giovane, capace di adeguarsi alle mutate esigenze dei tempi e all’evoluzione della società.

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