Proseguendo un’opera di demolizione della legge sulla fecondazione artificiale, che in passato aveva già eliminato il divieto di crioconservazione e aveva reso possibile la selezione genetica degli embrioni, la Consulta – con una sentenza di cui si attendono le motivazioni – apre alla fecondazione c.d. eterologa, dichiarando illegittime le norme che la precludevano e quelle che la sanzionavano. Radicali e libertari hanno di che gioire: la Corte fa oggi quello che loro avevano provato – senza riuscirci – nel 2005: il quesito n. 4 del referendum da loro presentato, bocciato dagli italiani, è invece accolto dai 15 giudici costituzionali. Il ministro della salute Lorenzin ha ragione nel definire complessa l’attuazione di questa pronuncia, dal momento che la fecondazione artificiale eterologa presenta difficoltà irrisolvibili: intanto il conflitto fra il diritto all’anonimato del donatore/ donatrice di gameti e il diritto dei figli a conoscere i loro genitori biologici; poi i rischi per la salute del figlio, derivanti dall’anonimato del donatore, e quindi l’impossibilità di una anamnesi completa; ancora, la difficile “neutralità” della madre surrogata nel caso di affitto di utero, soprattutto nei casi in cui questa “madre” fosse anche la donatrice di gameti.
Col ricorso all’eterologa, la rivendicazione del sottosegretario Scalfarotto nell’intervista di qualche sera fa a Invasioni barbariche – “possiamo avere figli”, proclamava riferito a sé stesso e al proprio compagno – sarà una realtà; è vero infatti che nella legge 40 la fecondazione artificiale è ammessa per coppie sposate o conviventi da almeno tre anni: ma, sommando la disciplina delle unioni civili in discussione con gli effetti della sentenza costituzionale, è fatta!
Quello che segue, in assenza del deposito della sentenza, che presumibilmente avverrà non prima di 20 giorni, è la nota che compare sul sito della Consulta:
Corte Costituzionale
Ufficio Stampa
Legge sulla fecondazione assistita
La Corte costituzionale, nell’odierna Camera di Consiglio, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 3, 9, commi 1 e 3 e 12, comma1, della Legge 19 febbraio 2004, n. 40, relativi al divieto di fecondazione eterologa medicalmente assistita.