Approvata al Senato la delega per la riforma forense: le principali novità su attività riservate, società tra avvocati, compensi e consigli dell’Ordine.
Benedetto Tusa avvocato
Nel centenario dell’istituzione del Consiglio Nazionale Forense, in relazione a cui il CNF ha organizzatol’XI Congresso Giuridico Forense, che si terrà aRoma dal 26 al 28 novembre 2026, si è giunti in data 22 luglio 2026, all’approvazione in Senato della Repubblica del disegno di legge d’iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati, della delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense.
Il consenso all’approvazione è stato ampio, atteso che il testo ha ottenuto 114 voti favorevoli, 19 astensioni e neppur un voto contrario.
L’art.1 stabilisce che il Governo è delegato ad adottare:” entro sei mesi dalla entrata in vigore” … della legge …” uno o più decreti legislativi per la riforma organica dell’ordinamento della professione forense”.
Principali novità introdotte paiono le seguenti:
- All’art. 2, che fissa i principi e criteri direttivi, oltre alla richiesta di garanzie alla libertà, all’indipendenza dell’avvocato e al riconoscimento del:” ruolo fondamentale dell’avvocato nel garantire il rispetto dei principi dello Stato di diritto e la corretta amministrazione della giustizia”, si richiede che vengano definite nel dettaglio le attività riservate agli iscritti all’albo degli avvocati: “ l’attività professionale di consulenza legale stragiudiziale, ove connessa all’attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati”(art.2, 3.2). Di rilevo ancora troviamo la richiesta di ripristino dell’istituto del giuramento dell’avvocato le indicazioni in materia di equo compenso e la previsione che il Ministero della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense:” adotti ogni due anni un decreto contenente i parametri per il calcolo del compenso dell’avvocato, da applicare in assenza di pattuizione scritta o comunque consensuale del compenso nonché nei casi di liquidazione giudiziale dello stesso” (art.2 n.6 lett. g);
- Con riferimento alle modalità di svolgimento della professione in forma collettiva, si richiede che avvenga attraverso associazioni professionali, reti professionali e società fra avvocati, che gli incarichi siano sempre conferiti personalmente all’avvocato (art.2, lett. h. n.2) ma soprattutto si rispetti che:” nelle società tra avvocati titolari di una partecipazione sociale corrispondente almeno a due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto debbano essere avvocati iscritti all’albo” (art.2, lett. h. n.9). Si invita inoltre a criteri di proporzionalità rispetto alla partecipazione agli utili. A tutela dell’indipendenza dell’avvocato nell’esercizio della professione, pertinente appare l’indicazione a regolare:” che la società fra avvocati non possa prestare attività in misura prevalente a favore di un socio non professionista o di soggetti da esso controllati o collegati o sottoposti a comune controllo” (art.2, lett. h. n.11);
- In relazione al regime di monocommittenza si richiede il rispetto del diritto del professionista ad una corresponsione di un compenso congruo e proporzionato alla qualità e quantità della prestazione eseguita (art.2, lett. l);
- Nella delega si ampliano gli spazi delle attività compatibili con la professione di avvocato, fra cui risultano comprese quelle di lavoro autonomo di carattere scientifico, letterario, artistico, culturale e quelle di dottore commercialista ed esperto contabile, pubblicista, revisore contabile e consulente del lavoro, previa iscrizione nei relativi albi. Si prevede la possibilità di assunzione di cariche societarie (art.2, lett. p. n.2.3 e 2.4) saranno ammesse le attività di insegnamento, di amministratore di condominio e agente sportivo.
- Altre indicazioni con riferimento ai consigli dell’Ordine degli avvocati, che avranno durata triennale:” la composizione in numero non inferiore a cinque e non superiore a venticinque membri” (art.2 lett. s. n.8.2) al regime di incompatibilità, a regole di propaganda elettorale che rispettino il codice deontologico, alla disciplina del tirocinio fissato in diciotto mesi e alle modalità di istituzione delle scuole forensi (art.2 lett. aa. n.n.1 – 2 – 3 e segg.) presso cui necessiterà la frequenza obbligatoria. Previsto anche l’indirizzo e preveda:” l’ineleggibilità dopo lo svolgimento di tre mandati consecutivi, ciascuno della durata di tre anni, e disciplini le ipotesi di ricandidatura dopo un periodo stabilito” (art.2, lett. u. n.15):
Indicazioni anche sull’esame di Stato che si svolga:” in un’unica sessione annuale e si articoli in due prove scritte e in una prova orale” (art.2, lett. bb. n.1) con l’indicazione a che:”la maggioranza dei componenti delle commissioni sia composta da avvocati” (art.2 lett. bb. n.4).
Ci si associa concludendo, all’augurio del presidente del Consiglio nazionale forense avvocato Francesco Greco nella convinzione che “Il si alla riforma forense tutela la democrazia e i cittadini, prima ancora che noi avvocati”.