Nella giornata di ieri 8 maggio le associazioni Alleanza cattolica, Associazione costruire insieme, Associazione etica e democrazia, Associazione family day – difendiamo i nostri figli, Associazione l’albero, Associazione nonni 2.0, Associazione pro vita & famiglia, Associazione progetto culturale, Associazione vivere salendo, Forum cultura pace e vita ets, Osservatorio parlamentare “vera lex?”, hanno depositato al TAR del Lazio un Intervento ad adiuvandum nel ricorso n. 3058/2020 RG proposto dal Centro studi Rosario Livatino per l’annullamento del D.P.C.M. del 10 aprile 2020 all’art. 1 lettera i), che sospende le manifestazioni organizzate anche di carattere religioso. Dell’intervento, curato dall’avv. on. Domenico Menorello, riportiamo i §§ b.4 e b.5:
“b.4) (…): le contraddizioni rispetto alle altre fattispecie di luoghi in cui si possono radunare una pluralità di persone (19 casi analoghi).Molti sono i casi considerati nel D.P.C.M. 26.4.2020 in cui vengono in rilievo luoghi, soprattutto chiusi, in cui possono radunarsi una pluralità di persone, esattamente come può avvenire durante una messa. Ma in tali casi, diversi dalla messa ordinaria, le misure di contenimento NON sono affatto l’inibizione totale dell’attività, bensì una regolamentazione della stessa sotto il profilo di parametri igienico sanitari da rispettare.Di seguito si riporteranno i principali esempi di luoghi frequentati da una pluralità di persone equiparabili a una “messa”, che si incontrano leggendo il D.P.C.M. 26 aprile 2020, specificando quali esatte misure di contenimento (tutte -si vedrà- diverse dalla sospensione totale) siano volta per volta previste dallo stesso Decreto:
- all’art. 1, c. 1.a): congiunti che possono incontrarsi, con divieto di assembramento e distanziamento interpersonale di un metro e con protezioni delle vie respiratorie;
- all’art. 1, c. 1.e): ville frequentate da più visitatori esterni, con divieto di assembramento e distanziamento interpersonale di un metro;
- all’art. 1, c. 1.n): esami, tirocini, attività di laboratorio nelle università purché sia ridotto al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e purché vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione;
- all’art. 1, c. 1.t): riunioni non svolgibili da remoto, con il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- all’art. 1, c. 1.x): visite a strutture di ospitalità di varia natura, impegnando la direzione sanitaria ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezioni;
- all’art. 1, c. 1.z): mense, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- all’art. 1, c. 1.bb): bar che rimangono aperti se sono dentro gli ospedali e gli aeroporti, con obbligo del distanziamento interpersonale di un metro;
- all’art. 1, c. 1.dd): esercizi commerciali non sospesi, con distanziamento interpersonale di un metro, con ingressi dilazionati e senza sostare all’interno più del tempo necessario per l’acquisto dei beni;
- all’art. 1, c. 1.dd-all. 5): locali di dimensioni superiori a 40 metri quadri, con l’accesso regolamentato in funzione degli spazi disponibili;
- all’art. 1, c. .1ee): servizi bancari, finanziari, assicurativi, nel disposto rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- all’art. 2, c. 1): attività produttive non sospese, con rispetto di protocolli specifici, e solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione e siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni (con rinvio all’allegato 6);
- all’art. 2, c. 1-allegato 6, par. 7): spazi comuni e spogliatoi nelle attività produttive, con accesso contingentato, ventilazione continua dei locali, tempo ridotto di sosta e inter-distanza soggettiva di un metro;
- all’art. 2, c. 1-allegato 6, par. 8): ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente, con obbligo di individuare soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero analoghe soluzioni;
- all’art. 2, c. 1-allegato 6, par. 10): riunioni fisiche necessarie e urgenti nei luoghi di lavoro, con la riduzione al minimo della partecipazione necessaria e comunque con il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali;
- all’art. 2, c. 1-allegato 7, par. 6): spazi comuni e spogliatori nei cantieri, con una ventilazione continua dei locali, con un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza interpersonale di un metro;
- all’art. 7, allegato 8, allegato settore ferroviario): aree di attesa comuni di tutte le stazioni ferroviarie, con restrizioni del numero massimo di passeggeri ammessi contemporaneamente e con la distanza interpersonale di un metro;
- all’art. 7, allegato 9- linee organizzative per il trasporto pubblico): aree destinate alla sosta dei passeggeri all’interno delle stazioni, degli aeroporti e dei porti, con adozione di misure organizzative finalizzate a evitare ogni possibile occasione di contatto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale di un metro;
- all’art. 7, allegato 9, allegato tecnico): aerei, con obbligo di distanziamento interpersonale di un metro a bordo e nei terminal; navi, con obbligo per i passeggeri di indossare una mascherina per la protezione del naso e della bocca, autobus TPL, con obbligo dei passeggeri di indossare una mascherina e con un numero massimo di passeggeri tale da rispettare la distanza di un metro tra gli stessi;
- all’art. 8): attività sociali e socio-sanitarie erogate all’interno di centri semiresidenziali per persone con disabilità, assicurando, attraverso eventuali specifici protocolli, il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
Dunque, nel D.P.C.M. sono state considerate molte attività che avvengono in luoghi chiusi frequentati da numerose persone, per nessuna delle quali, però, è stata disposta la sospensione, come invece è avvenuto per la “messa” fino al 17 maggio 2020, del tutto assimilabile, per il fine che interessa, alle situazioni sopra descritte.*b.5) Segue: le contraddizioni rispetto alle altre fattispecie di luoghi con presenza di più persone a distanza inferiore di un metro o con necessari contatti interpersonali (13 casi analoghi).Si considera, ora, il particolare (e brevissimo) momento della celebrazione liturgica cattolica in cui viene distribuita l’Eucarestia. Già il protocollo per i funerali (doc. 8) ha brillantemente organizzato questo passaggio evitando ogni uscita dai banchi delle persone, né può sfuggire come sia facile ipotizzare altre modalità di distribuzione protette o addirittura senza contatto fra i partecipanti e il celebrante.Comunque, il D.P.C.M. considera non poche fattispecie in cui la distanza interpersonale può ridursi rispetto allo standard del metro di sicurezza ovvero in cui addirittura avvengono “contatti” fisici fra le persone, ma -come si vedrà- nemmeno in tali casi si dispone la radicale inibizione dell’attività. Ci si riferisce, con le medesime modalità usate al paragrafo precedente, agli esempi di cui:
- all’art. 1, c. 1.z), 1.aa), 1.bb), nonché all’art. 2, comma 4: contatti fra persone nel passaggio degli oggetti in edicole, tabaccherie, farmacie (lettera z) o nel pagamento alla casse del servizio nelle mense (lettera aa) o nella consegna del prodotto da asporto e del denaro come corrispettivo (lettera bb), senza che sia prevista alcuna specifica ulteriore condizione di sicurezza (tranne quella descritta alla lettera j);
- all’art. 1, c. 1.dd-all. 5, n. 5): luoghi o ambienti chiusi degli esercizi commerciali laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale, con obbligo di utilizzo di mascherine;
- all’art. 1, c. 1.ii-c): studi professionali in cui non fosse possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di un metro, con l’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie;
- all’art. 2, c. 1-allegato 6, premessa): ambienti di lavoro laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro, con assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e di strumenti di protezione individuale;
- all’art. 2, c. 1-allegato 6, par. 6): ambienti in cui il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni, con l’obbligo dell’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) conformi alle disposizioni della autorità scientifiche sanitarie;
- all’art. 2, c. 1-allegato 7, premessa): ambienti nei cantieri laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro, con protocolli di sicurezza anti-contagio e con obbligo di strumenti di protezione individuale;
- all’art. 2, c. 1-allegato 7, par. 5): qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, si prevede l’obbligo di mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) conformi alle disposizioni della autorità scientifiche sanitarie;
- all’art. 7, allegato 8, allegato settore trasporto e logistica): luoghi di vendita dei biglietti laddove non fosse possibile rispettare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro, con obbligo dei passeggeri di dotarsi di apposite protezioni (mascherine e guanti);
- all’art. 7, allegato 8, allegato settore aereo): gli addetti che dovessero necessariamente entrare a più stretto contatto, anche fisico, con il passeggero, nei casi in cui fosse impossibile mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro, dovranno indossare mascherine, guanti monouso e su indicazione del medico competente ulteriori dispositivi di protezione come occhiali protettive;
- all’art. 7, allegato 8, allegato settore autotrasporto merci): nel caso di consegne a domicilio, ove la consegna delle merci non possa evitare il contatto con il destinatario, sarà necessario l’utilizzo di mascherine e guanti;
- all’art. 7, allegato 8, allegato settore marittimo e portuale): nel caso fra il personale non fosse possibile mantenere la distanza di almeno un metro, lo stesso personale dovrà presentarsi con guanti e mascherina e ogni altro ulteriore dispositivo di sicurezza ritenuto necessario;
- all’art. 7, allegato 9 – linee organizzative per il trasporto pubblico-misure di sistema): luoghi di vendita dei biglietti laddove non fosse possibile rispettare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro, con obbligo dei passeggeri di dotarsi di apposite protezioni (es. mascherine);
- all’art. 3, c. 2): luoghi chiusi accessibili al pubblico in tutte le occasioni “in cui non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro”, con protocolli di sicurezza anti-contagio e con adozione di strumenti di protezione individuale.
Il D.P.C.M., pertanto, considera non pochi casi in cui appare inevitabile una situazione ravvicinata ovvero addirittura un contatto fisico fra le persone in numerose attività, ma per nessuna di queste è prescritta la sospensione.”
Nota a margine della premessa. Al momento di sottoscrivere il presente atto di intervento è giunta la notizia del perfezionamento di un protocollo “circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo” fra la Presidenza del Consiglio, il Ministro dell’Interno e il Presidente della C.E.I., siglato il 7 maggio e con effetto dal giorno 18 successivo. Di tale circostanza gli intervenienti si rallegrano e, al tempo stesso, constatano come il DPCM 26 aprile 2020 rimanga esterno a tale intesa, continuando a produrre effetti sospensivi del culto sino alla scadenza originariamente prevista del 17 maggio 2020. Tale nuova circostanza, dunque, non incide, purtroppo, nei provvedimenti impugnati, se non per confermare indirettamente la fondatezza dei profili di illegittimità prospettati dal CSL nel ricorso in ordine alla disposta inibizione delle celebrazioni, atteso che una forma di preventiva “collaborazione” sui contenuti dell’esercizio del diritto del culto avrebbe dovuto essere stata ricercata previamente ai decreti presidenziali avversati, e ciò sia per ottemperare alle procedure costituzionali, sia perché gli stessi contenuti del protocollo 7.5.2020 avrebbero evidentemente potuto essere stati apprezzati ben prima dal Governo, evitando una sospensione del culto che appare vieppiù illegittima.