L’idea che lo Stato debba spogliarsi di alcune funzioni per delegarle ai livelli di governo più prossimi ai cittadini (la sussidiarietà) affonda le proprie radici nella visione economica di tipo neoliberista affermatasi in Europa a partire dagli anni ‘80; periodo in cui si è ritenuto di spostare il baricentro delle politiche pubbliche verso la concorrenza, le privatizzazioni, la deregolamentazione, la riduzione dello Stato sociale.

La norma sull’autonomia differenziata, approvata dalla maggioranza di centro-sinistra nell’ambito della (a dir poco) discutibile riforma del Titolo V del 2001, è figlia di quel quadro politico-culturale, ma anche della volontà di fornire risposta alle istanze di alcuni territori, che chiedevano l’equiparazione dell’autonomia ordinaria a quella speciale.

Da allora, l’irresistibile fascino nei confronti della possibilità di esercitare un numero maggiore di competenze sulla base dell’art. 116, comma 3, della Costituzione, ha spinto tutte le Regioni, del nord, del centro e del sud Italia, di centro-sinistra e di centro-destra, a interessarsi all’autonomia differenziata, in tempi e con modalità diverse.

Muovendo dal presupposto, mai troppo scontato, secondo cui una norma costituzionale, se esite, deve essere attuata, la legge n. 86 del 2024 ha fissato la procedura che le Regioni devono seguire, nell’ipotesi in cui vogliano (dato che non sono obbligate a farlo) chiedere “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”. Si tratta di una normativa che, probabilmente, non era necessaria (dato che, si ritiene, in assenza della legge, come già accaduto in passato, le Regioni avrebbero comunque potuto attivarsi sulla base del dettato della Costituzione), ma, come ha chiarito la Corte costituzionale nel comunicato stampa dello scorso 14 novembre, non per questo è incostituzionale.

Pur in mancanza, al momento, delle motivazioni della sentenza, può dirsi che, nel suo impianto generale, la legge Calderoli sia stata dichiarata conforme a Costituzione, sebbene vi siano dei profili specifici – pur rilevanti – sui quali il Parlamento è stato sollecitato dalla Corte a intervenire, “in modo da assicurare la piena funzionalità della legge”, sottolineando, in particolare, che: l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni deve avvenire attraverso una delega legislativa non generica; l’aggiornamento dei medesimi livelli essenziali richiede una fonte primaria; il Parlamento deve sempre avere la possibilità di emendare le intese raggiunte tra Regioni e Governo; al momento delle intese e dell’individuazione delle risorse, occorre tenere conto del quadro generale della finanza pubblica; l’individuazione delle risorse destinate alle funzioni trasferite deve realizzarsi prendendo a riferimento costi e fabbisogni standard; ma, soprattutto, non è possibile devolvere in blocco alle Regioni intere materie, potendo essere trasferite soltanto specifiche funzioni, sulla base del principio di sussidiarietà.

In attesa di conoscere se vi sia ancora materia per celebrare il referendum abrogativo della legge in questione (sulla cui ammissibilità, allo stato dell’arte, si nutrono dei forti dubbi), non si condivide la tesi di chi sostiene che l’autonomia differenziata aumenti i divari tra Regioni; questi ultimi, talvolta, crescono all’opposto a causa di cattive gestioni centralistiche; in sé, allora, la differenziazione, se ben congegnata e rispettosa dei principi di coesione e solidarietà sociale, è senza dubbio un fattore di crescita, dato che consente di allocare le funzioni sulla base dell’ente che meglio è in grado di soddisfarle.

Alessandro Candido

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