Dal caso Garlasco alla tortura medievale: un giudice d’antico regime ci ricorda che condannare senza certezza assoluta di colpevolezza era, un tempo, semplicemente impossibile.
Pietro Dubolino
Se fosse possibile chiedere ad un giudice vissuto tre o quattro secoli fa che cosa pensa delle vicende giudiziarie relative al delitto di Garlasco egli di certo manifesterebbe la più grande meraviglia nell’apprendere che, sulla sola base degli indizi raccolti prima a carico di Alberto Stasi e poi a carico di Andrea Sempio, il primo sia stato condannato e il secondo possa, all’esito di un futuro processo, essere anch’egli condannato. Tanto per il primo quanto per il secondo, infatti, stando alle regole vigenti ai suoi tempi, quegli indizi avrebbero potuto soltanto legittimare, tutt’al più, il ricorso, da parte del giudice inquirente, all’applicazione della “quaestio”; parola con la quale, nel linguaggio giuridico dell’epoca, si definiva la tortura volta ad ottenere la confessione dell’indiziato. Se ciò avveniva e la confessione veniva poi confermata in assenza di tortura (ma con la prospettiva che questa, almeno per un certo numero di volte, potesse essere rinnovata) si riteneva raggiunta la prova certa della colpevolezza e poteva darsi luogo a condanna. In mancanza, la possibilità della condanna veniva meno.
Naturalmente a ciò si obietterebbe che non può ritenersi né moralmente accettabile né giuridicamente valida una confessione ottenuta mediante l’impiego o anche la sola minaccia della tortura. Ma il nostro giudice respingerebbe subito l’obiezione osservando che senza la tortura molti colpevoli sarebbero rimasti impuniti e che, comunque, tutto era rimesso alla suprema ed imperscrutabile giustizia di Dio, per cui all’innocente sarebbe stata data la forza per resistere ai tormenti mentre al colpevole sarebbe stata negata, salvo che il contrario, per l’uno o per l’altro, fosse apparso al Sommo Giudice più giovevole per la rispettiva salvezza eterna.
Inutile dire che nessuno, oggi, si sognerebbe di riproporre come valido un tale ragionamento che era, del resto, già all’epoca da molti giustamente contestato. Esso, tuttavia, trovava, paradossalmente, a ben vedere, il suo fondamento in un’esigenza garantistica che, pur malamente perseguita, era però, in sé e per sé, legittima e fortemente sentita nei secoli passati mentre appare, oggi, alquanto sottovalutata, ad onta della sua solenne riaffermazione in una ben precisa norma qual è l’art. 533 del codice di procedura penale, nel testo introdotto dall’art. 5 delle legge n. 46 del 2006; l’esigenza, cioè, che nessuno potesse essere condannato se non si fosse acquisita prova sicura della sua colpevolezza. Ed all’impiego della tortura si pretendeva, infatti (sia pure, ovviamente, senza fondamento alcuno) di trovare una giustificazione solo in quanto esso era finalizzato ad ottenere la confessione, intesa appunto come sicura prova della colpevolezza, (c.d. “prova regina”), senza la quale la sola prova indiziaria non poteva essere ritenuta sufficiente a pronunciare condanna se non nei casi in cui essa fosse di assoluta ed incontestabile evidenza. 1 Ciò in quanto non era ammesso il principio, dato invece per pacifico nel processo moderno, del c.d. “libero convincimento del giudice” sulla base del quale, in sostanza, alla sola condizione che venga fornita una motivazione scevra da carenze, contraddizioni o manifeste illogicità (in tal senso è l’art. 606, lett. E, del codice di procedura penale), può oggi giungersi ad una affermazione di colpevolezza in situazioni nelle quali, mancando la confessione, essa sarebbe stata, a rigore, inammissibile ai tempi dell’immaginario giudice di cui si è detto all’inizio. 2 A quei tempi, infatti, vigeva il diverso principio della c.d. “prova legale”, per il quale il giudice non poteva pronunciare condanna se non sulla base di prove rientranti fra quelle preventivamente tipizzate e rispettando rigorosamente l’ordine gerarchico nel quale esse erano collocate dalla legge. Il moderno principio del libero convincimento fu a suo tempo concepito dal pensiero giuridico illuminista soprattutto come correttivo “in bonam partem” di tale sistema, nel senso, cioè, di consentire che l’imputato, anche nei casi in cui, stando alla prova legale, avrebbe dovuto essere condannato, potesse invece essere assolto ove il giudice non avesse raggiunto l’ “intimo convincimento” o la “certezza morale” della sua colpevolezza.3 E’ paradossale che tale principio, col tempo, sia stato stravolto al punto di diventare invece lo strumento grazie al quale oggi può condannarsi, come si è detto, purché se ne dia adeguata motivazione, in situazioni nelle quali in precedenza, mancando la “prova regina”, si sarebbe dovuto assolvere.
La ritenuta imprescindibilità, nei secoli passati, dell’assoluta certezza che l’accusato fosse effettivamente colpevole trovava, d’altro canto, almeno due specifiche motivazioni, oggi in gran parte venute meno. Una di esse era costituita dalla previsione, per molti delitti, della pena di morte, oltre che dalla estrema severità delle pene previste, per gli altri delitti, dalla legge. Un’altra derivava dal diffuso convincimento, nei giudici come nella maggioranza della popolazione, di dover rendere conto a Dio del proprio operato. Ciò implicava che, a differenza di quanto avviene oggi, si accettasse, in genere, con una certa tranquillità che anche i più efferati delitti che colpivano, allora come oggi, la pubblica opinione restassero impuniti per mancata identificazione di un soggetto da ritenersi sicuramente colpevole, non dubitandosi, dai più, che quel soggetto, se effettivamente colpevole, non sarebbe comunque sfuggito alla giustizia divina.
Tale convincimento è, oggi, pressoché totalmente venuto meno, per cui si trova intollerabile che, in casi come quello di Garlasco, i colpevoli non vengano identificati e puniti. E ciò tanto più in quanto, essendo subentrata, nella maggior parte delle persone, alla fede in Dio quella nella scienza, si pretende che questa risolva sempre ogni possibile dubbio circa la validità degli elementi portati a sostegno dell’accusa. Ma è proprio questo a rendere poi possibili gli errori giudiziari più ancora, forse, di quanto potesse avvenire nei secoli passati, specie se si prende anche in considerazione la presumibilmente non rara ipotesi che la tortura, per le ragioni più varie, venisse applicata addirittura in contrasto con le norme che, teoricamente, dovevano regolarla, tra le quali, in particolare, quella che ad essa non poteva dar luogo se non fossero già stati accertati, a carico dell’inquisito, “gravi indizi” di colpevolezza, essendo idonei, quelli “lievi”, soltanto a legittimare l’apertura del procedimento penale . 4 Fu questo, ad esempio – come il Manzoni dimostrò con la sua “Storia della colonna infame” – il famoso caso della condanna dei presunti “untori” che la voce pubblica, alla quale i giudici si sentirono obbligati a dare soddisfazione, indicava come responsabili della peste che colpì Milano nel 1630.
Quanto sopra detto non significa, naturalmente, che si possa anche lontanamente immaginare una qualsivoglia legittimazione all’uso di mezzi coercitivi (ivi compresa la custodia cautelare, come invece, talvolta è avvenuto ai tempi di “mani pulite”) per la ricerca della verità; e neppure significa che alla scienza non debba farsi ogni possibile ricorso per risolvere i casi giudiziari. Significa soltanto che dalle esperienze dei secoli passati, in luogo di demonizzarle acriticamente in blocco per quel che di esse si è rivelato, ai nostri occhi, inaccettabile, dovremmo invece, con maggiore umiltà, sforzarci di trarre gli insegnamenti che oggi potrebbero esserci utili per correggere i difetti nei quali potremmo a nostra volta essere caduti. E tra gl’insegnamenti vi è quello che, quando gli strumenti legali di cui si può disporre non consentano di raggiungere la effettiva e riconoscibile certezza che l’accusato sia colpevole, non si possa spacciare per certo quel che, oggettivamente, certo non è ed occorre invece applicare l’antichissimo e sempre valido principio dell’ “in dubio pro reo” , per cui è preferibile che un colpevole resti impunito piuttosto che un innocente sia condannato.
- Non pochi erano, anzi, tra gli antichi criminalisti, quelli che escludevano in assoluto la possibilità che potesse darsi luogo a condanna sulla sola base di prove indiziarie, per quanto evidenti esse fossero, come si riferisce nel vol. III, cap. XIV, § XV degli Elementa juris criminalis di Filippo Maria RENAZZI, titolare della cattedra di diritto criminale (come allora si definiva l’attuale diritto penale) alla Sapienza di Roma, tra la fine del XVIII e gli inizi del XIX secolo. Opinione, quella ora detta, che, ovviamente, portava difilato ad affermare la necessità della tortura per ottenere la confessione ed alla quale, quindi, il Renazzi, che alla tortura era contrarissimo, vivacemente si opponeva, sostenendo la piena legittimità della condanna sulla base della prova indiziaria; ma ciò solo a condizione che gli indizi fossero “indubitabili e più chiari della luce”. E, nel paragrafo successivo, per darne un esempio, faceva quello di un omicidio di cui fosse accusato un tale il quale, già manifestatosi in precedenza come nemico dell’ucciso, fosse stato trovato sporco di sangue sul luogo del fatto ed in possesso dell’arma del delitto e, richiesto di fornire spiegazioni, nulla avesse risposto, dandosi quindi alla fuga. Una situazione, come si vede, definibile, in realtà, quale flagranza o, almeno, quasi flagranza. ↩︎
- Nella giurisprudenza di legittimità, in tema di prova indiziaria, è ricorrente la formula secondo cui, perché la stessa possa dirsi sussistente “al di là di ogni ragionevole dubbio”, come richiesto dall’art. 533 c.p.p., è sufficiente che “le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana”. In tal senso, fra le altre: Cass. I, n. 8863/2021; Cass. I, n. 20416/2016; Cass. I, n. 44324/2013. Difficilmente tale formula sarebbe stata ritenuta accettabile, in linea di principio, dal RENAZZI e dagli altri giuristi del suo tempo, a cominciare da Cesare BECCARIA, il quale, al cap. VII del “Dei delitti e delle pene”, nel distinguere tra “prove perfette” e “prove imperfette”, definendo queste ultime come quelle che non escludono “la possibilità che un tale non sia reo”, ammette che le stesse possano tuttavia giustificare la pronuncia di condanna quando, valutate nel loro insieme, dimostrino che “è impossibile che non lo sia”. ↩︎
- In tal senso, ad es. Gaetano FILANGIERI, La scienza della legislazione, Venezia, 1806, Tom. III, cap. XIV, in cui, ipotizzandosi che “essendovi le pruove legali mancasse la moral certezza del giudice”, questi, in base al principio del libero convincimento, non si troverebbe “nella barbara coazione di tradire la sua coscienza col dichiarar vera l’accusa, perché accompagnata dalle giuridiche pruove quando, malgrado tutto questo, egli avesse ragioni da dubitare della sua verità”. Più in generale, per l’origine e l’evoluzione storica del principio del libero convincimento, si veda Gaetano CARLIZZI, Il principio del libero convincimento come guida per il legislatore e per il giudice nel campo del processo penale, in Criminalia- Annuario di scienze penalistiche, 4 marzo 2019, con ulteriori richiami. ↩︎
- In tal senso, ad es. RENAZZI, op. cit. vol. III, cap. XIV, § XIV. ↩︎