La vicenda relativa al decreto di grazia presidenziale nei riguardi della signora Nicole Minetti merita qualche considerazione giuridica sine ira et studio con rispettosa aderenza alle informazioni rese note dalla stampa.
di Mauro Ronco
1. Il provvedimento di grazia, – che fino a ora non è stato contestato se non tramite elementi di sospetto – pare sia stato emesso sul presupposto della legittimità formale e sostanziale degli atti giuridici che lo hanno preceduto.
Non per questo il decreto non suscita alcune perplessità in ordine alle valutazioni di merito che ne costituiscono la sostanza giuridica.
Il nodo è costituito dall’addotta necessità della richiedente di accudire con costanza e accuratezza un bimbo, ritualmente adottato nello Stato dell’Uruguay, che versa in condizioni di salute che necessitano di assistenza e di cure assidue da parte della signora Minetti, che lo ha adottato in una procedura giudiziaria in Uruguay, in concorso con il suo compagno, tale Giuseppe Cipriani.
Data per ammessa la verità di tali presupposti, va considerato che la richiedente si trovava in una situazione che, a norma di legge, avrebbe dovuto essere previamente presa in considerazione dalla magistratura di sorveglianza.
Il Tribunale di Sorveglianza avrebbe potuto e dovuto valutare se l’assistenza e la cura assidua del bimbo sarebbe stata possibile nell’ambito della concessione e della fruizione del beneficio dell’affidamento in prova ai servizi sociali ex art. 47 e ss. Cod. penitenziario.
E’ evidente che tale beneficio, prevedendo tra le prescrizioni adottabili l’elezione del domicilio della signora Minetti nella città di Milano o in altra città della Lombardia, avrebbe reso possibile l’esecuzione di un’opera pregevole sul piano umanitario e sociale, certamente idonea a evidenziare la meritevolezza della concessione dell’affidamento in prova, senza necessità del trasferimento della stessa in Uruguay.
Ciò avrebbe anche consentito il regolare controllo, da parte dei servizi sociali e del magistrato di sorveglianza, del rispetto delle prescrizioni e dell’effettiva esecuzione dell’opera umanitaria.
Non sono note le ragioni per le quali la Procura Generale della Repubblica di Milano non abbia previamente valutato, prima di rilasciare il parere favorevole alla concessione della grazia – che è provvedimento eccezionale, soprattutto con riferimento all’effetto di cancellazione di una rilevante pena detentiva per reati oggettivamente gravi – l’esperibilità della procedura per la concessione del beneficio dell’affidamento in prova ai servizi sociali.
Se la ragione addotta dalla richiedente fosse stata l’impossibilità di prestare l’assistenza e le cure al bimbo in Italia, va detto, oltre al fatto che tale impossibilità sarebbe assai strana, posto che la città di Milano e la regione Lombardia sono dotate di presidi ospedalieri di alta eccellenza, certamente non inferiori a quelli statunitensi, che desta perplessità il mancato accertamento istruttorio di tale circostanza. Peraltro, non sembra che in Uruguay vi siano presidi ospedalieri del livello di quelli statunitensi o italiani.
La grazia, come detto, è provvedimento eccezionale, di competenza esclusiva del Presidente della Repubblica, organo imparziale dello Stato e in grado di valutare l’uguaglianza dei trattamenti sull’intero territorio nazionale, cui non può essere negata la conoscenza di elementi essenziali per valutare la concedibilità di un provvedimento tanto importante per gli effetti integralmente liberatori di una grave pena detentiva.
Pertanto, data per ammessa, allo stato, la regolarità della procedura di adozione nello Stato estero, il provvedimento è stato opportunamente sottoposto a supplemento istruttorio, che, per quanto tardivo e successivo alla grazia, dovrebbe permettere di superare ogni dubbio sul merito giuridico dell’atto presidenziale.
2. Meno incerta è la valutazione del comportamento di un giornalista dipendente dalla Rai, tale Sigfrido Ranucci, il quale, in una trasmissione televisiva – durante uno dei tanti talk show in cui si trattano in modo confuso e rissoso gravi problemi concernenti persone assenti – ebbe a sostenere di avere in corso la verifica di una ‘voce’ che avrebbe sostenuto la presenza del Ministro della Giustizia Carlo Nordio a un recente incontro in Uruguay con il compagno della Minetti.
Il sospetto lanciato contro il Ministro in un contesto nel quale si argomentava l’illiceità del comportamento degli adottanti era certamente idoneo a ingenerare tra gli ascoltatori l’idea che proprio il Ministro fosse l’artefice di una macchinazione ordita ai danni della giustizia.
La dottrina e la giurisprudenza insegnano che il delitto di diffamazione è escluso soltanto quando la notizia, oggettivamente denigratoria, è vera, in virtù degli accertamenti compiuti prima della propalazione. In ogni caso, ove la notizia risultasse ex post non vera, il giornalista deve dare la prova di avere svolto, prima della diffusione, accertamenti ponderati e incisivi che avrebbero dovuto convincerlo seriamente di fornire una notizia vera.
Nel caso di specie è in re ipsa, per gli stessi asserti di Sigfrido Ranucci, che egli non aveva compiuto ancora congrui accertamenti sulla ‘voce’ che avrebbe ricevuto.
Non è di mia competenza la valutazione circa la sussistenza del reato di diffamazione, che postula il vaglio del profilo, oltre che oggettivo, anche soggettivo del fatto. Peraltro, la valutazione spetta soltanto a un giudice a seguito di atto di querela della vittima e di richiesta di giudizio da parte del Procuratore della Repubblica competente.
Posso però dire che la propalazione mediatica in oggetto può integrare la violazione della correttezza professionale, che dovrebbe essere oggetto di valutazione da parte tanto dell’Ente pubblico alle cui dipendenze lavora il giornalista, quanto dell’Ordine professionale competente.
Mi ha molto stupito perciò la dichiarazione di un amministratore della Rai, il quale, senza dare notizia di alcuna contestazione formale al dipendente, ha sostenuto che le spese legali del procedimento penale sarebbero state a carico del Ranucci.
In questo caso si è di fronte a un duplice errore. In primo luogo si è parlato di rifiuto dell’accollo di tali spese senza che ancora fosse stata presentata alcuna querela. In secondo luogo, si è data un’informazione suggestiva e fuorviante, in quanto il rifiuto dell’accollo sarebbe legittimo soltanto in caso di verifica della violazione disciplinare da parte del dipendente.
Ho inteso intervenire con una piccola nota su una questione apparentemente minore, ma in realtà assai grave che dimostra il pozzo senza fondo in cui sta precipitando l’informazione politica in Italia.
Lo stesso Ranucci ha lasciato cadere la ‘voce’ che aveva propalato, dicendo di volersi coprire di cenere per ciò che gli era accaduto di dire. Ma non è chi non veda che, se il Ministro Nordio non fosse intervenuto immediatamente da remoto nella trasmissione per negare con forza la ‘voce’, si sarebbe formata nel pubblico l’idea che egli fosse l’artefice di una macchinazione ai danni della giustizia.