Il G.u.p. di Firenze si dichiara incompetente per territorio nel processo contro Marco Cappato: il processo per la morte di Massimiliano torna davanti al giudice prestabilito per legge.
Finalmente accolta l’eccezione che il Centro Studi Livatino e l’Unione per la Promozione sociale, come Amicus Curiae, avevano insieme formulato davanti alla Corte costituzionale, nel giudizio concluso con la sentenza n. 135/2024.
Il Centro Studi Livatino, avendo appreso dai media, la decisione di ieri, 4 giugno 2025, del Tribunale di Firenze che sposta a Como il processo contro Marco Cappato per l’aiuto al suicidio di Massimiliano, manifesta piena adesione alla decisione e piena soddisfazione.
Piena adesione perché l’art. 25, comma 1, Cost. stabilisce che “Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”, il che implica che i processi si fanno nel luogo deciso dalla legge prima della commissione del fatto, altrimenti i giudici potrebbero scegliersi i loro imputati e gli imputati i loro giudici.
Piena soddisfazione perché il tema della incompetenza, come risulta dalla sentenza n. 135/2024 della Corte costituzionale, era stato sollevato proprio dal Centro Studi Livatino e dalla Unione per la promozione sociale nell’Opinione di Amicus Curiae presentato in quella causa, in cui la questione di legittimità costituzionale, era stata sollevata dal Gip di Firenze.
Si scriveva, infatti, nell’Opinione dell’Amicus: “Pur non disponendosi degli atti del procedimento, dagli elementi a disposizione è fondato ritenere che il Tribunale di Firenze non sia competente per territorio a giudicare i fatti oggi contestati agli indagati. Ne deriverebbe l’irrilevanza della q.l.c.. Si osserva che il tema che qui si porta all’attenzione della Corte è di primaria importanza non solo perché, se effettivamente il Giudice fiorentino fosse incompetente, la q.l.c. sarebbe irrilevante, ma anche perché, ove così fosse, sarebbe sacrificato il principio del giudice naturale stabilito per legge (art. 25, 1° co. Cost). Peraltro, essendosi ad oggi radicata la competenza a Firenze verosimilmente perché il P.M. di quel luogo è stato il primo ad iscrivere gli indagati autodenunciatisi presso i Carabinieri di S. Maria Novella, se le regole sulla competenza per territorio risultassero essere state violate e non se ne ponesse ora rimedio, ne risulterebbe che la competenza rimarrebbe radicata nel locus individuato per effetto di un comportamento (ancorché non preordinato) degli stessi indagati. In breve: nel caso in esame si deve applicare, ai fini della individuazione del locus commissi delicti, la regola, ispirata al principio di ubiquità, per cui si considera consumato in Italia il reato se l’azione è avvenuta anche solo in parte in Italia (art. 6 c.p.). Coerentemente con tale principio, l’art. 10, 3° co., c.p.p., stabilisce che, nel caso di reato commesso in parte all’estero, la competenza per territorio è determinata in base agli artt. 8 e 9 c.p.p., cioè applicando le stesse regole per il reato commesso sul territorio dello Stato. Non potendosi applicare, nella odierna vicenda, le regole dell’art. 8 c.p.p., riferite a ipotesi non ricorrenti nel presente caso, la competenza si stabilisce ex art. 9 c.p.p., 1° co.: è competente il giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione”.
L’eccezione non era accolta dalla Corte costituzionale perché, come si legge nella sentenza n. 135/2024, non era rilevabile ictu oculi. Il giudice ordinario invece dispone di un più ampio scrutinio; lo ha esercitato e ha ieri dichiarato la sua incompetenza per territorio.