Il TAR Calabria conferma la rimozione dei manifesti anti-aborto di Pro Vita a Reggio Calabria. Analisi della sentenza n. 78/2026 tra Codice della Strada, libertà di espressione e il concetto di “turbamento” delle donne.

Il TAR Calabria, sezione distaccata di Reggio Calabria, con la recente sentenza n. 78 del 3 febbraio 2026, confermando la linea d’indirizzo già adottata, in analoghe fattispecie e nei confronti della stessa parte ricorrente, dal Consiglio di Stato con le sentenze nn. 5930/2024, 362/2025 e 7132/2025, ha ritenuto legittimo il provvedimento con il quale il comune di Reggio Calabria, aveva disposto la rimozione di alcuni manifesti fatti affiggere dall’associazione “Pro vita & famiglia”, volti a scoraggiare, in questo caso, con immagini e con parole, il ricorso a pratiche abortive. In essi compariva l’immagine di una giovane donna accompagnata dalle parole: “Il corpo di mio figlio non è il mio corpo, sopprimerlo non è la mia scelta #stop aborto”. A sostegno della propria decisione – prescindendo dalle questioni di procedura e di competenze, sulle quali non è qui il caso di soffermarsi – il TAR si è richiamato, nell’essenziale, al disposto di cui all’art.23 comma 4 bis del D.lgs. n. 285/92 (c.d. Codice della Strada), per il quale: «E’ vietata sulle strade e sui veicoli qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell’appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all’orientamento sessuale, all’identità di genere o alle abilità fisiche e psichiche». Divieto, quello ora detto, che, nella specie, per quanto valga, trovava riscontro nell’art. 18, comma 17 ter del Regolamento del comune di Reggio Calabria per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del servizio pubbliche affissioni, secondo cui “E’ vietata ogni forma di esposizione pubblicitaria di immagini o messaggi che incitino alla violenza, all’odio razziale, alla discriminazione, al gioco d’azzardo in denaro ed inoltre alla commercializzazione dei prodotti di tabacco”.

  Secondo il TAR Calabria il messaggio antiabortista rivolto al pubblico con i manifesti in questione violava i suddetti divieti in quanto “idoneo….. a generare turbamento, a colpevolizzare chi non lo condivide, se non addirittura ad addossare responsabilità morali ed etiche in capo alle giovani donne che siffatta scelta non hanno operato ovvero non intendono, pro futuro, operare”. Esso era, perciò, da considerare anche “lato sensu discriminatorio”. Di qui la ritenuta legittimità della forzata rimozione dei suddetti manifesti, anche alla luce del principio già espresso dal  Consiglio di Stato nella sua precedente sentenza n. 7132 del 2025, secondo cui “i messaggi volti a sensibilizzare il pubblico su temi di interesse sociale non possono ricorrere a richiami tali da ingenerare allarmismi, sentimenti di paura o di grave turbamento colpevolizzare o addossare responsabilità a coloro che non intendono aderire all’appello”. Da notare che nel caso della sentenza ora citata si trattava di manifesti volti non a scoraggiare pratiche abortiste ma a denunciare la indebita diffusione dell’ideologia c.d. “gender” nelle scuole. In essi compariva l’immagine di un bambino di sesso maschile cui erano proposti un fiocchetto rosso e un rossetto, accompagnata dalle parole: «Basta confondere l’identità sessuale dei bambini #stop gender nelle scuole». 

  Non manca poi, da parte del TAR, anche il richiamo alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che – si afferma – pone come limiti al diritto di libera manifestazione del pensiero quelli “della continenza espressiva, nonché dei principi di prudenza e precauzione volti ad evitare impatti sulla sensibilità dei fruitori del messaggio”. Si richiamano, al riguardo, in particolare, le sentenze della Corte 19 giugno 2012, n. 27306, 28 ottobre 1999, n. 18396; 23 aprile 1992, n. 236; 8 luglio

1986, n. 103.

2. Quel che balza subito all’occhio, nel leggere le motivazioni sulle quali si basa la decisione del TAR, è il loro carattere apodittico e meramente assertivo sul punto fondamentale costituito dalla ritenuta riconducibilità del messaggio contenuto nei manifesti in questione alle previsioni del richiamato art. 23, comma 4 bis, del Codice della strada. Non risulta, infatti, addotta alcuna specifica ragione atta a dimostrare che esso sia effettivamente, come si afferma, offensivo, irrispettoso o discriminatorio nei confronti di chicchessia, essendosi in realtà limitato, l’organo giudicante, a dare ciò per acquisito, quasi che ci si trovasse in presenza di un’evidenza tale da non richiedere il sostegno di alcuna argomentazione. In realtà, se c’è qualcosa di evidente, nel caso in esame, è che il messaggio contenuto nei manifesti in altro non consiste se non in un forte invito alle donne perché, a fronte dell’alternativa fra il portare avanti una gravidanza e l’abortire, scelgano liberamente la prima e non la seconda. Ad esso non si accompagna, all’evidenza, alcuna riconoscibile “colpevolizzazione” o “discriminazione”, neppure “lato sensu”, (quale che si il significato da attribuire a tale sibillina espressione) nei confronti di chi non lo condivida. Può ammettersi, invece, che ne derivi una qualche forma di “turbamento” nelle donne che abbiano, in ipotesi, maturato la decisione di abortire e per le quali la vista del messaggio può tradursi in uno stimolo a rimetterla in discussione. Ma né la richiamata norma del Codice della strada né alcuna altra norma prevedono come obbligatorio che i messaggi rivolti al pubblico, quale che sia la loro natura ed il loro contenuto, siano tali da non creare “turbamento” nei destinatari, se per turbamento s’intende – come dovrebbe intendersi – l’inquietudine e lo smarrimento che ciascuno può provare quando un qualsivoglia fattore esterno lo induca ad interrogarsi sul fondamento dei propri convincimenti o delle proprie scelte. La possibilità, anzi, del verificarsi di un tale effetto deve riguardarsi come del tutto connaturale al diritto costituzionale di libera manifestazione del pensiero, realizzandosi esso proprio nella comunicazione e diffusione dei propri convincimenti o delle proprie opinioni perché altri si inducano a condividerli, anche a prezzo di una sofferta messa in discussione di quelli da essi nutriti in precedenza.

   Né a diversa conclusione potrebbe giungersi sulla base delle richiamate pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo, a proposito delle quali vi è, peraltro, in primo luogo da osservare che il richiamo appare del tutto inconferente, essendo esse relative a casi in cui la libertà di manifestazione del pensiero era invocata avverso provvedimenti sanzionatori adottati negli Stati convenuti in giudizio a fronte di comportamenti  ritenuti lesivi della reputazione o della “privacy” di singoli individui ovvero dell’onore e del prestigio di pubbliche autorità. Al che deve aggiungersi che, semmai, proprio in una di tali pronunce, e precisamente quella del 28 ottobre 1999 indicata con il n. 18396 (ma relativa, in realtà,  al ricorso n. 28396/1995 Wille c. Liechtenstein), si afferma, riprendendolo dalla precedente pronuncia Vogt c. Germania del 26 settembre 1995, il principio secondo cui la libertà di espressione, costituendo “uno degli essenziali fondamenti di una società democratica ed una delle condizioni di base per il suo progresso e per l’autorealizzazione di ciascun individuo”, deve ritenersi “applicabile non soltanto ad <<informazioni>> o <<idee>> che sono favorevolmente accolte o riguardate come inoffensive o come riguardanti materie indifferenti, ma anche a quelle che offendono, scuotono o disturbano. Questo è quanto richiede il pluralismo, la tolleranza e la larghezza di vedute senza le quali non vi è <<società democratica>>. Come è previsto nell’art. 10, la libertà di espressione è soggetta ad eccezioni che debbono, tuttavia, essere interpretate rigorosamente e la necessità di ogni restrizione dev’essere provata in modo convincente”. E negli stessi termini risulta essersi poi espressa la Corte nella sentenza del 30 gennaio 2018 pronunciata su ricorso n. 69317/2014 Sekmadienis c. Lituania, par. 70. Si tratta, come appare evidente, di un principio radicalmente opposto a quello che il TAR, richiamando anche la già ricordata sentenza n. 7132/2025 del Consiglio di Stato, ha inteso affermare adducendo, a giustificazione della censura con la quale sono stati colpiti i manifesti in questione, il preteso “turbamento” che essi avrebbero prodotto nei destinatari del messaggio. 

  D’altra parte, vale anche la pena di notare che, “turbamento” per “turbamento”, quello che si afferma prodotto dai manifesti di “Pro vita & famiglia” non può certo essere ritenuto superiore a quello che, nei credenti in Dio, poteva produrre l’affissione in pubblico di un manifesto realizzato dall’UAAR (Associazione atei agnostici razionalisti) nel quale figurava la parola “Dio” con la lettera iniziale sbarrata, accompagnata dalla dicitura “10 milioni di italiani vivono bene senza Dio e quando sono discriminati l’U.A.A.R. è al loro fianco)”. Eppure, in questo caso, giunto all’esame non della magistratura amministrativa ma della Corte di cassazione in sede civile, quest’ultima, con ordinanza n. 7893/2020, ritenne illegittimo l’ordine di rimozione del suddetto manifesto, da parte dell’autorità comunale, sulla base del rilievo che esso violava il diritto di libera manifestazione del pensiero garantito dall’art. 21 della Costituzione; diritto  nell’ambito del quale doveva farsi rientrare, secondo la Corte,  anche quello , previsto dall’art. 19, di libera propaganda (salvi i soli limiti posti dal buon costume e dalla legge penale) di qualsiasi credo religioso, per tale dovendosi ritenere, anche quello espresso dal pensiero ateo o agnostico. Potrebbe forse nutrirsi qualche riserva sul fondamento di tale ultima affermazione, ma ciò non inficerebbe, chiaramente, la validità del pur effettuato richiamo all’art. 21 della Costituzione che, da solo, sarebbe stato comunque sufficiente a giustificare la decisione adottata. 

  A fronte di ciò il comune cittadino avrebbe, quindi, ben ragione di giungere alla preoccupante conclusione che, in Italia, esistono, su materie parimenti opinabili – quali, nei casi in discorso, sono il diritto all’aborto e l’esistenza di Dio – sensibilità che sono degne di tutela, anche a scapito del diritto costituzionale di libera manifestazione del pensiero, ed altre che, invece,  non lo sono e debbono, quindi, soccombere all’esercizio del suddetto diritto. Il tutto con buona pace anche del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione.

3. “Last but not least”, il TAR, prima di porre a base della propria decisione l’art. 23, comma 4 bis, del Codice della strada, avrebbe dovuto seriamente interrogarsi circa la sua legittimità costituzionale e valutare, quindi, l’opportunità di una rimessione d’ufficio della relativa questione alla Corte costituzionale. Al riguardo va ricordato che la suddetta norma fu inserita nel Codice della strada dall’art. 1, comma 1, lett. a-4) della legge n. 156/2021, di conversione del decreto legge n. 121/2021. Ora – come chi scrive ebbe già a segnalare con un articolo comparso sul quotidiano “La Verità” del 17 novembre 2021 –  la Corte costituzionale ha da molti anni stabilito il principio (teoricamente assai discutibile ma ormai, di fatto, indiscusso) per cui rientra nei suoi poteri sindacare le norme introdotte con decreto legge, pur debitamente convertito in legge, sotto un duplice profilo: il primo è quello della effettiva sussistenza, “ab origine”, del requisito della “necessità” e dell’ “urgenza”, solo  in presenza del quale, ai sensi dell’art. 77, secondo comma, della Costituzione, è consentito al Governo, “in casi straordinari”, di adottare, “sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge”, presentandoli il giorno stesso alle Camere per la loro conversione in legge (ved. in proposito, Corte cost. n. 29/1995 e numerose altre successive, fino a Corte cost. nn. 226/2019 e 247/2019); il secondo è quello concernente il requisito della c.d. “omogeneità”, per cui debbono ritenersi incostituzionali le eventuali modifiche introdotte in sede di conversione del decreto legge quando siano caratterizzate da una “palese estraneità rispetto all’oggetto e alle finalità” del medesimo ovvero da “evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione” con le disposizioni in esso originariamente contenute. In tal senso, ad esempio, Corte cost. nn.22/2012 e 154/2015, richiamate entrambe da Corte cost. n. 181/2019.

  Ad entrambi i suddetti profili sembra doversi attribuire rilievo nel caso nella norma in questione.

  In primo luogo, infatti, appare assai difficile sostenere che l’introduzione, con la legge di conversione, del divieto di pubblicità contenuto nel comma 4 bis dell’art. 23 C.d.S. rispondesse oggettivamente ad una situazione di tale “straordinaria necessità ed urgenza” da non potersi attendere che lo stesso risultato venisse conseguito mediante la procedura ordinaria di formazione delle leggi. In secondo luogo appare ugualmente assai difficile sostenere che vi sia omogeneità fra l’originario contenuto del decreto legge, nella parte relativa alla circolazione stradale, cui si riferisce l’art. 1, e la modifica apportata in sede di conversione. L’art. 1, infatti, intitolato “Disposizioni urgenti per la sicurezza della circolazione dei veicoli e di specifiche categorie di utenti”, conteneva inizialmente soltanto modifiche ad alcuni articoli del Codice della strada effettivamente riconducibili alle suddette finalità e tra di essi non vi era l’art. 23, che detta la disciplina in materia di “pubblicità sulle strade e sui veicoli”; disciplina che risponde, d’altra parte, solo ed esclusivamente ad esigenze di sicurezza, per cui è vietata, ad esempio, la pubblicità che possa “ingenerare confusione con la segnaletica stradale”, ovvero “arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione”. Del tutto extravagante, quindi, rispetto al contenuto ed alla finalità di tale disciplina, appare l’inserimento, nello stesso art. 23, della norma che, come si è visto, vieta un certo tipo di pubblicità non a causa della sua ritenuta pericolosità per la circolazione (alla quale non si fa, del resto,  il benchè minimo cenno), ma solo ed esclusivamente per il suo contenuto che si assume contrario a vere o presunte esigenze di tutela di determinati valori etici o politici; valori ai quali, d’altra parte, se effettivamente meritevoli di tutela, questa dovrebbe essere assicurata in ogni sede e non soltanto, quindi, quando l’offesa possa provenire da messaggi pubblicitari sulle strade o sui veicoli. Il che potrebbe anche rendere configurabile un ulteriore profilo di incostituzionalità, per violazione del principio di ragionevolezza, desumibile, sempre secondo un ormai consolidato orientamento della Corte costituzionale, dall’art. 3 della Costituzione.  

Pietro Dubolino

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