Alla ricerca di un equilibrio tra due esigenze non sempre confliggenti.
- Un Paese e due sistemi a confronto
Già nel XVIII secolo il filosofo e giurista Cesare Beccaria diceva: “[la pena deve essere] pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata ai delitti, […]”, affermando, così, l’importanza dei principi di proporzionalità e certezza della pena.
Tali principi per molti decenni hanno costituito i fondamenti del diritto penale italiano ed hanno consentito di realizzare un sistema sanzionatorio che, da un lato, tutelava efficacemente la sicurezza dei cittadini e, dall’altro, incoraggiava realmente il reinserimento sociale dei detenuti in particolare e di tutti i condannati in sede penale in generale.
Ciò, in particolare, si evince dal fatto che, dal 1960 al 1970, il numero delle persone che scontavano pene detentive passava da 38.905 a 23.190, registrando un calo di poco superiore al 40% in soli dieci anni. Chiaramente, la statistica in questione costituisce la prova di un grande successo italiano di quegli anni, frutto di una strategia tendente all’irrogazione di pene miti, ma certe, che tendevano ad allontanare le persone condannate dai contesti criminali.
La riprova di ciò sta nel fatto che, a fronte di aumenti di pena obbligatori previsti dall’art. 99 del Codice Penale per coloro i quali, una volta condannati in via definitiva per un delitto, ne commettevano un altro (recidiva), erano previsti istituti favorevoli al reo come la sospensione condizionale della pena e la scarcerazione per buona condotta che, insieme ai frequenti indulti e amnistie, temperavano fortemente il rigore del sistema penale dell’epoca.
In particolare, la sospensione condizionale della pena rendeva possibile a chi veniva condannato in sede penale per la prima volta per pene inferiori ai due anni di reclusione, di sospendere l’esecuzione della pena (evitando al condannato di scontare anche un solo giorno di detenzione) per un periodo di cinque anni, al termine del quale il reato, se la persona non commetteva nuovi delitti, veniva dichiarato estinto (art. 163 del Codice Penale).
In secondo luogo, la cosiddetta “buona condotta” permetteva di ottenere una riduzione della pena del 20% a coloro i quali avessero tenuto un comportamento corretto durante la loro permanenza negli istituti di pena.
Chiaramente, da questa breve disamina si evince che, in quegli anni, una persona che, ad esempio, veniva scoperta cinque volte mentre vendeva sostanze stupefacenti, o veniva arrestata per aver commesso tre rapine a mano armata entrava sicuramente in un penitenziario ed era destinata anche a restarci per un tempo significativo.
- La nascita di un nuovo sistema negli anni Settanta
Tuttavia, il sistema in questione, benché abbia portato grandi risultati in termini di sicurezza e di reinserimento sociale dei detenuti, era destinato di lì a poco ad essere stravolto a causa della sua incompatibilità con l’ideologia all’epoca dominante, fortemente influenzata dal pensiero marxista.
L’ideologia in questione, infatti, affermava che il delitto é esclusivamente frutto delle ingiustizie della società capitalistica e, pertanto, se Tizio commette un furto, una rapina o un omicidio la colpa non é sua, bensì della società. Pertanto, secondo questa impostazione, in una società sufficientemente giusta e inclusiva, il crimine é destinato a scomparire poiché vengono meno le cause che determinano le persone a compiere azioni delittuose.
In questo contesto politico e culturale venivano realizzate le riforme del diritto penale degli anni 1974 e 1975, che modificavano radicalmente le basi del nostro sistema penale, determinando il tramonto del principio di certezza della pena elaborato dal Beccaria. Ciò conseguiva al fatto che, a seguito delle riforme di diritto penale e penitenziario in questione, non solo i recidivi e plurirecidivi non erano più destinatari di un aumento automatico della pena, ma venivano introdotti istituti come l’affidamento in prova ai servizi sociali, che permettevano anche a soggetti che erano stati condannati per delitti di media gravità più volte, di non entrare negli istituti penitenziari (anche dopo aver subito quattro o cinque condanne definitive), oppure di uscire dagli stessi dopo brevi periodi di detenzione.
Oltre a ciò, a seguito delle riforme degli anni Settanta, con la modifica dell’art. 81 c.p., veniva introdotto il cumulo giuridico delle pene, istituto che rende tuttora possibile (e se una persona frequenta i tribunali se ne accorge con grande facilità) un fortissimo calo delle pene per coloro i quali vengono condannati per aver commesso più fatti criminosi. Ad esempio, grazie al cumulo giuridico delle pene, se Tizio viene condannato per aver commesso venti rapine riceve una sanzione eguale o quasi a Caio che ne ha realizzata una sola.
Pertanto, a seguito dell’introduzione di queste norme, il principio di certezza della pena tramontava per sempre e il livello di sicurezza dei cittadini del Bel Paese si abbassava notevolmente, cosa che si evince dal fatto che chi opera nelle aule di giustizia quasi tutti i giorni si trova di fronte a casellari giudiziari la cui lunghezza arriva a dieci o undici pagine, nei quali vengono indicate anche sessanta, settanta condanne definitive, tutte corrispondenti a episodi nei quali vi sono sempre uno o più soggetti che hanno subito l’azione criminosa del soggetto plurirecidivo in questione, al quale le leggi di cui sopra accordano, de facto, una “semi-impunità”. Se così non fosse, casellari con sessanta precedenti sarebbero molto rari poiché il reo, anche commettendo crimini per tutta la vita, non avrebbe il tempo materiale di commettere un numero così elevato di delitti.
- L’eredità degli anni Settanta
Tuttavia, oltre a ciò, l’attuale sistema ha determinato una situazione paradossale: il numero dei detenuti negli istituti di pena italiani è aumentato in modo spaventoso, passando dai 23.190 detenuti del 1970 ai 63.868 del 2025 (con pesanti ricadute sulla loro stessa dignità). La statistica in questione, oltre a rilevare un aumento dei detenuti di oltre il 170%, “fotografa” anche un fortissimo, benché progressivo nel tempo, aumento della criminalità nel Nostro Paese.
Considerando la forte diminuzione delle pene determinata dalle riforme degli anni ’70, se il livello di criminalità fosse rimasto stazionario, il numero dei detenuti sarebbe dovuto diminuire fortemente. In altre parole, se i delitti commessi ai giorni nostri fossero rimasti ai livelli del 1970, la popolazione carceraria del 2025 non avrebbe dovuto superare le 12.000 o 13.000 unità.
Tuttavia, il fatto che l’Italia non solo sia ben lontana da questi numeri, ma superi anche quelli degli anni difficili del Dopoguerra, costituisce la riprova del fallimento dell’impostazione progressista che, con il perseguimento di un’idea astratta di inclusione come soluzione generale alla criminalità e con l’abbandono dell’idea della proporzione della sanzione penale al fatto compiuto, ha creato un sistema inidoneo alla repressione del crimine violento, i cui effetti sono criminogeni giacché non incoraggia in alcun modo le persone condannate a cambiare vita, e, in ultima analisi, compromette la sicurezza dei cittadini, soprattutto delle persone ordinarie, spesso viventi in aree connotate da maggiori difficoltà economico-sociali e, di conseguenza più vulnerabili rispetto ai fenomeni criminali.
- Come superare tale eredità senza cadere nel giustizialismo?
Una volta conclusa la comparazione con il nostro passato, occorre rinvenire una strategia che, senza mai ricadere nel giustizialismo, realizzi pienamente gli obiettivi di tutela della sicurezza e dell’incolumità delle persone ordinarie, creando anche le migliori condizioni per il reinserimento sociale di quanti, dopo aver commesso delitti e, talvolta scontato pene, decidano di dare una svolta alla loro vita evitando di ricadere nella commissione di ulteriori illeciti penali.
Chiaramente, non si può non notare gli importanti sforzi recentemente profusi, specialmente con il DL 48/2025, nell’aumento delle pene per molti fatti criminosi quali resistenza al pubblico ufficiale, violenza al pubblico ufficiale, occupazione arbitraria di immobili destinati al domicilio altrui, lesioni personali ad agente di polizia giudiziaria, tuttavia, ciò che, tuttora, rende la pena tutto fuorché certa sono due norme chiave del nostro sistema penale: in primis il trattamento sanzionatorio previsto ai sensi dell’articolo 81, comma I del Codice Penale nei casi in cui il reo commetta più fatti nell’esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in secondo luogo la facoltatività della circostanza aggravante della recidiva.
In particolare, il primo rende possibile che anche cento episodi criminosi siano puniti come se ne fosse stato commesso uno, il secondo spesso impedisce di fermare adeguatamente persone che hanno fatto chiaramente del crimine una scelta di vita o addirittura una professione.
Dunque, al fine di rendere il sistema più ragionevole e più efficace nel suo complesso, rispondendo così al grande bisogno di sicurezza presente nella nostra società, potrebbe essere
- reinserita nel nostro codice penale un’ipotesi di recidiva obbligatoria per coloro i quali hanno riportato almeno cinque condanne per delitti non colposi, garantendo così il rispetto dei canoni di ragionevolezza previsti dall’articolo 3 della Costituzione;
- inserita in calce all’articolo 81 del Codice Penale una clausola di aumento minimo che prevede un limite minimo dell’aumento di pena da irrogare in concreto pari alla metà del minimo della pena prevista per il reato più grave in presenza di più di cinque delitti non colposi connessi e un limite minimo dell’aumento di pena da irrogare in concreto pari al minimo della pena prevista per il reato più grave in presenza di più di venti delitti non colposi connessi, garantendo così il rispetto dei canoni di ragionevolezza previsti dall’articolo 3 della Costituzione;
- continuare nella concessione di trattamenti sanzionatori afflittivi ma non consistenti nella carcerazione per i casi meno gravi in modo da non dare una sensazione di impunità ai rei e, al tempo stesso, agevolandone il reinserimento sociale;
In tal modo, con questi due “interventi chirurgici” volti a colpire i cosiddetti delinquenti abituali, lo Stato risulterebbe in grado, evitando accuratamente di ricorrere a soluzioni di incarcerazione di massa, nel pieno rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, di tornare a rispettare pienamente i principi dell’ autore “Dei Delitti e Delle Pene” relativi alla pena proporzionata, certa e pronta, determinando, così, un notevole miglioramento della sicurezza in tutta la nostra comunità.
Federico Moleti
Sostituto Procuratore, Procura della Repubblica di Palmi