Note a margine dell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 19069/2024.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19069 dell’11 luglio 2024, nell’ambito di una separazione tra coniugi, si è pronunciata sui tempi di affidamento condiviso del minore, ribadendo quali siano i criteri e i principi da seguire.
Nella fattispecie oggetto del giudizio, la Corte di Appello di Ancona, riformando parzialmente il decreto del Tribunale di Macerata, in ordine alle spese di mantenimento per il figlio, in ragione del modesto reddito della madre, nonché disciplinando diversamente il diritto di visita e frequentazione del minore da parte del padre, ha escluso, in particolare, fino al compimento del terzo anno di età, il pernottamento presso il padre medesimo, il quale ha proposto, pertanto, ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte, evidenziando che il ricorrente ha denunciato sostanzialmente la violazione del principio di bigenitorialità, ha dichiarato il regime di affidamento condiviso, fissato dalla Corte di Appello di Ancona, nell’interesse del minore, esente da censure.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, con motivazione chiara, comprensibile e congrua, i Giudici di merito hanno ritenuto i tempi di bigenitorialità “paritetici” e l’estensione dei pernotti, presso l’abitazione del padre, non conciliabili con la tenera età del figlio, il quale al momento della presentazione del ricorso in primo grado aveva appena mesi 16 di vita ed era ancora allattato al seno dalla madre.
“La Corte di merito, nel disporre l’affidamento condiviso” – afferma l’ordinanza n. 19069/2024 – “ha in ogni caso assicurato al padre non convivente prevalentemente la visita ed il prelievo con sé del bambino durante il fine settimana in via alternata e per due pomeriggi infrasettimanali, oltre ai quotidiani collegamenti audio/video, e anche in ordine a tutte le altre festività, ricorrenze e periodi feriali.”
Del resto, ha sottolineato la Corte di Cassazione, i Giudici di merito, dando indicazione per il futuro, hanno statuito, che, raggiunta dal figlio l’età di tre anni, i pernottamenti stessi sono da intendersi instaurati come regola, anche nei pomeriggi infrasettimanali, come nei fine settimana alternati e negli altri periodi consecutivi delle vacanze o feriali.
Ebbene, la decisione della Suprema Corte ha suscitato un acceso dibattito, in quanto secondo alcuni ha, in un certo senso, affievolito il principio della bigenitorialità, assegnando alla madre e al padre tempi di affidamento diversi e pregiudizievoli per il minore, privando quest’ultimo del soggiorno notturno presso l’abitazione paterna.
La Cassazione, invero, confermando la sentenza della Corte d’Appello di Ancona, ha ribadito ancora una volta la necessità di raggiungere un equilibrio, nel regime di affidamento condiviso, che contemperi l’esercizio della bigenitorialità con le esigenze specifiche ed evolutive, legate alla tenera età del bambino.
Un equilibrio delicato, per realizzare il quale, nell’interesse del minore, i diritti che con esso collidono possono essere recessivi.
In tale prospettiva, si comprende, dunque, come il diritto alla bigenitorialità, contrariamente a quanto viene comunemente inteso, non sia un diritto dei genitori, ma dei figli.
Anche recentemente, nella sentenza n. 21425 del 6 luglio 2022, la Suprema Corte ha statuito, infatti, che “nell’interesse superiore del minore, va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione”.
Il diritto alla bigenitorialità è, pertanto, anzitutto un diritto del minore prima ancora dei genitori, nel senso che esso deve essere necessariamente declinato attraverso criteri e modalità concrete che siano dirette a realizzare, in primis, il miglior interesse del minore.
Il diritto del singolo genitore a realizzare e consolidare relazioni e rapporti continuativi e significativi con il figlio minore presuppone il suo perseguimento nel miglior interesse di quest’ultimo, e assume carattere recessivo se ciò non sia garantito nella fattispecie concreta (v. ex multis Cassazione n. 9691 del 24 marzo 2022).
In tema di affidamento, le norme e i principi giurisprudenziali ormai consolidati, mostrano, infatti, chiaramente che la valutazione dell’esclusivo interesse morale e materiale della prole deve avvenire, non in relazione alla posizione soggettiva dei genitori (o, almeno, non solo in relazione ad essa), bensì con riguardo a quella oggettiva del minore, che impone di essere realizzata in tempi ragionevoli e con un sufficiente grado di certezza, privilegiando la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore
Nell’odierna vicenda, dunque, secondo i giudici di legittimità, è innegabile che la Corte di Appello di Ancona abbia operato una valutazione adeguata dell’esclusivo interesse del minore, in ossequio alla normativa ed ai principi vigenti, ritenendo i tempi “paritetici”, propri dell’esercizio della bigenitorialità, e i pernottamenti notturni presso l’abitazione paterna non conciliabili con la tenera età del figlio (all’epoca della presentazione del ricorso in primo grado, oltretutto, ancora allattato al seno dalla madre) ed escludendo che la temporanea limitazione, fino al compimento del terzo anno di età, possa ledere apprezzabilmente il rapporto tra il padre e il figlio, in quanto ratio di tale decisione è la protezione del benessere del minore.
In conclusione, tanto clamore per nulla!
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19069/2024, ha soltanto ribadito l’orientamento, ormai granitico, del perseguimento, in caso di separazione, del superiore interesse morale e materiale del minore, per cui, anche nel regime dell’affidamento condiviso – che, in mancanza di gravi ragioni ostative, comporta una frequentazione dei genitori tendenzialmente paritaria – sempre nell’interesse del minore, in presenza di serie ragioni, il Giudice può individuare un assetto nella frequentazione che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere ed alla sua crescita armoniosa e serena.
Avv. Achiropita Curti