La questione centrale del “decreto Tajani” non riguarda soltanto la legittimità del nuovo limite generazionale, ma la possibilità che una disciplina sopravvenuta incida retroattivamente su uno status che la giurisprudenza di legittimità continua a qualificare come originario, permanente e imprescrittibile. Da questa tensione discende la necessità di un nuovo scrutinio costituzionale ed europeo, fondato non sulla mera opportunità politica della riforma, ma sulla coerenza sistematica tra cittadinanza iure sanguinis, tutela dello status civitatis e principio di proporzionalità.
Stefano Nitoglia
Il decreto-legge 36/2025, convertito in legge 74/2025, meglio noto come “decreto Tajani”, ha modificato la legge n. 91/1992 sulla cittadinanza, inserendo l’articolo 3-bis, che, rivoluzionando la vecchia legge e i principi granitici e secolari sui quali si fondava, stabilisce che possano rivendicare il diritto alla cittadinanza soltanto i discendenti dell’avo fino alla seconda generazione e purché non siano nati all’estero e non siano in possesso di altra cittadinanza.
Non tenendo conto del fatto che l’affidamento granitico e secolare della legge modificata, sostenuto da sempre dalla dottrina e ribadito recentemente dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS. UU. nn. 25317 e 25318 del 24 agosto 2022; Cass. sezione prima civile 13818/2026, quest’ultima pubblicata, si badi bene, il 12.05.2026, cioè appena sei giorni dopo la sentenza della Consulta 63/2026, pubblicata il 6.05.2026), sostiene che la cittadinanza è un diritto perfetto e preesistente fin dalla nascita, non una mera aspettativa di diritto. Un diritto che si acquista a titolo originario iure sanguinis e che, una volta acquisito, si rivela permanente, imprescrittibile e rivendicabile in qualsiasi momento, giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano
La nuova normativa vìola, quindi, diverse norme costituzionali, nonché di diritto internazionale, di trattati internazionali ed europei e di diritto internazionale consuetudinario, e per questo è stata già sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale.
La Consulta è intervenuta due volte a seguito di ordinanze di rimessione di alcuni giudici di merito che hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale nei confronti della nuova legge.
Una prima volta, la Consulta è intervenuta con la sentenza di rigetto n. 63/2026, del 6.05.2026, nell’ambito del giudizio promosso dal Tribunale di Torino in relazione al citato art. 3-bis della legge n. 91 del 1992, dichiarando inammissibili e non fondate le questioni sollevate dal citato Tribunale di Torino. Con tale sentenza, la Consulta ha tra l’altro dichiarato che il citato l’art. 3-bis configurerebbe <<una preclusione originaria all’acquisto della cittadinanza italiana>> da parte dei suoi destinatari << e non una revoca>>. Ciò in quanto, la revoca, sostengono i giudici, va a colpire uno status già ufficialmente acquisito da un singolo individuo, mentre le norme in esame inciderebbero sullo status non ufficialmente riconosciuto di una moltitudine di persone.
Tale tesi, come sostiene anche la dottrina, è assai contestabile, in quanto, tra l’altro, contrastante con la natura nella cittadinanza italiana più volte riconosciuta e sostenuta dalla legge e dalla giurisprudenza, come sopra detto.
Per giustificare la nuova legge, la cita sentenza ha inoltre teorizzato il principio della necessità dell’appartenenza sostanziale dei richiedenti a una reale comunità di destini politici, che si concretizza nell’elettorato attivo e passivo, nel diritto di votare nei referendum e nella partecipazione ai partiti politici; principio che viene richiamato anche nella ordinanza 147 del 2026.
Ma anche tale tesi viene smentita dai fatti.
Infatti, se il principio della appartenenza sostanziale a una reale comunità di destini politici si concretizza nell’elettorato attivo e passivo, nel diritto di votare nei referendum e nella partecipazione ai partiti politici, è lecito domandarsi perché un cittadino italiano che risiede all’estero non possa partecipare ai destini comuni e contribuire al progresso della comunità. Tali cittadini, infatti, partecipano alle liste elettorali costituite all’estero (Circoscrizione Estero), possono votare presso i locali Consolati italiani e venire eletti, possono iscriversi ai partiti politici.
La Circoscrizione Estero è stata istituita per permettere ai cittadini italiani residenti fuori dall’Italia di votare per corrispondenza. Ciò con legge cost. n. 1/2000, che ha modificato l’articolo 48 della Costituzione introducendo, appunto, la Circoscrizione Estero. Inoltre, la legge cost. n. 1/2001 ha modificato gli articoli 56 e 57 della Costituzione definendo il numero di seggi parlamentari assegnati e la legge n. 459/2001 ha regolato le modalità di esercizio del voto per i residenti all’estero.
Tale Circoscrizione è divisa in quattro ripartizioni: Europa, America Settentrionale e Centrale, America Meridionale, Africa, Asia, Oceania e Antartide. Dopo la riduzione del numero dei parlamentari (legge cost. n. 1/2020), la Circoscrizione Estero elegge complessivamente 12 parlamentari: 8 Deputati alla Camera e 4 Senatori al Senato.
A smentita di uno dei motivi della legislazione emergenziale introdotta con il c.d. “decreto Tajani”, cioè che la crescita dei cittadini italiani residenti all’estero, non aventi un rapporto effettivo con la comunità nazionale, influenza direttamente la formazione del Parlamento perché modifica il peso elettorale all’interno della “Circoscrizione Estero”, va detto che le intere circoscrizioni elettorali all’estero influiscono solo per il 2,00% sulla formazione dell’intero Parlamento italiano. Ed invero, la Circoscrizione Estero elegge 12 parlamentari su 600, pari esattamente al 2,00% del Parlamento. Inoltre, considerato che la circoscrizione è divisa nelle quattro ripartizioni suddette e che il fenomeno della cittadinanza italiana iure sanguinis per via giudiziaria (la cui pretesa abnormità ha indotto il Governo a emanare la normativa emergenziale impugnata) riguarda praticamente solo il Brasile e l’Argentina, ne consegue che questi due Paesi influiscono sulla formazione del parlamento italiano solo nella infima misura dello 0,50%. Infatti, alla circoscrizione America meridionale, che include Brasile, Argentina e altri Stati dell’area, vengono attribuiti 2 deputati e 1 senatore, per un totale di 3 parlamentari. 3 seggi su 600 rappresentano esattamente lo 0,5% dell’intero Parlamento.
Inoltre, una volta assunto come criterio decisivo il rapporto effettivo con la comunità nazionale, occorrerebbe interrogarsi sulla coerenza della distinzione tra gli italo-discendenti nati all’estero e i cittadini italiani che, pur avendo acquisito o mantenuto la cittadinanza, risiedono stabilmente fuori dal territorio nazionale per lunghi periodi. La disciplina impugnata rischia così di trattare diversamente situazioni che presentano profili comparabili, con possibili ricadute sul principio di ragionevolezza e di eguaglianza.
Una seconda volta la Consulta è intervenuta con l’ordinanza n. 147/2026, del 23.07.2026, nell’ambito dei giudizi promossi dal Tribunale di Mantova e dal Tribunale di Campobasso, disponendo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea CGUE, in omaggio al principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, paragrafo 3, TUE e alla competenza esclusiva della CGUE a fornire l’interpretazione definitiva del diritto dell’Unione, sottoponendo alla CGUE il seguente quesito: << se gli articoli 9 TUE e 20 TFUE ostino all’adozione di una disciplina quale quella prevista dall’articolo 3-bis della legge numero 91 del 1992, introdotto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge numero 36 del 2025, come convertito, nella parte in cui configura una preclusione originaria all’acquisto della cittadinanza italiana a carico di chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore dello stesso articolo 3- bis ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle condizioni indicate nel seguito della medesima disposizione >>.
La giurisprudenza della CGEU, di fronte a norme nazionali che incidono in concreto sui diritti correlati alla cittadinanza europea, considera necessario un esame individuale delle conseguenze prodotte sulla vita degli interessati in attuazione del principio di proporzionalità. Secondo la Corte di giustizia, le norme privative della cittadinanza ricadono nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione quando comportano la perdita di uno status riconosciuto e dei diritti correlati. La Corte europea sottolinea che le conseguenze prodotte dalle norme privative della cittadinanza non possono essere ipotetiche o eventuali.
Proprio in quanto le norme nazionali incidono in concreto sui diritti correlati alla cittadinanza europea, è necessario, secondo la CGUE, un esame individuale delle conseguenze prodotte sulla vita degli interessati, in attuazione del principio di proporzionalità.
Appena sei giorni dopo la prima sentenza 63 della Corte Costituzionale (pubblicata il 6 maggio 2026) è accaduto un fatto la cui importanza non si può tacere. Il 12 maggio 2026 è stata depositata la sentenza 13818/2026 della Cassazione, sezione prima civile, cha ha ribadito il principio giuridico che lo status di cittadino italiano acquisito per nascita (iure sanguinis) è un diritto soggettivo, assoluto, di primaria rilevanza costituzionale, esistente dal momento della nascita del titolare, permanente e imprescrittibile e azionabile in ogni tempo, come già affermato dalle citate “sentenze gemelle” delle SS.UU.
Siamo quindi in presenza di un assai rilevante contrasto interpretativo tra giurisprudenza della Corte Costituzionale e giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Unite, che riguarda il conflitto tra il giudice delle leggi e il vertice della giurisdizione ordinaria circa l’interpretazione delle norme o il perimetro delle rispettive competenze; cioè tra chi giudica la legittimità costituzionale delle leggi e chi assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge (c.d. funzione “nomofilattica”).
Emerge, quindi, la necessità che la nuova legge sulla cittadinanza sia sottoposta a ulteriore vaglio della Consulta sotto aspetti diversi da quelli fino ad ora rappresentati, onde fare chiarezza definitiva sulla questione.
Ciò è assolutamente possibile in quanto, trattandosi, come sopra detto, nel caso della decisione 63/2026 della Consulta, di una sentenza di rigetto, che ha dichiarato inammissibili e non fondate le questioni sollevate dal citato Tribunale di Torino, ed essendo noto che tali tipi di sentenze non eliminano la legge e non la rendono costituzionale per sempre, perché un nuovo giudice può riformulare la questione trovando argomenti diversi o più solidi e la stessa Corte costituzionale potrebbe cambiare orientamento nel tempo (cosiddetta evoluzione della giurisprudenza costituzionale) e inoltre non hanno effetti vincolanti erga omnes, è di tutta evidenza che per quanto precede si possano presentare nuovi ricorsi in Tribunale sulla base della “vecchia” legge 91, con i quali chiedere che i giudici sollevino in via incidentale questioni di legittimità costituzionale nei confronti della nuova legge sotto profili più ampi e diversi da quelli già esaminati, con particolare riguardo alla sua incidenza retroattiva sullo status civitatis, alla ragionevolezza del termine di sbarramento, alla compatibilità con il diritto dell’Unione europea, i Trattati internazionali, il diritto internazionale pattizio e consuetudinario e con la distribuzione dell’onere probatorio nei giudizi di accertamento della cittadinanza. Invocando la violazione degli articoli 3, 10, comma 1, 22, 77, 111, 117, comma 1, della Costituzione della Repubblica italiana, della normativa europea – articoli 9 TUE e 20 TFUE – dei Trattati internazionali, del diritto internazionale pattizio e consuetudinario (Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007).
Una sola aggiunta a proposito della eccepita violazione dell’articolo 15 comma 2 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 10.12.1948, in relazione all’art. 10, comma 2, Cost.; eccezione respinta dalla sentenza 63/2026 sulla base che la Dichiarazione non sarebbe vincolante per gli Stati.
A tale proposito si fa presente che l’ONU ha adottato nel 1966 due Trattati vincolanti, denominati “Patti internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali” con i quali i diritti della Dichiarazione Universale dell’Uomo sono stati resi vincolanti e obbligatori per gli Stati firmatari . Tali Patti sono stati adottati dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 2200A (XXI) del 16 dicembre 1966; sono entrati in vigore a livello internazionale il 23 marzo 1976; con legge n. 881 del 25 ottobre 1977 (Gazzetta Ufficiale n 333 del 7 dicembre 1977), è stata data autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia; ratificati in Italia il 15 settembre 1978 (Gazzetta Ufficiale n 328 del 23 novembre 1978); entrati in vigore in Italia il 15 dicembre 1978.
In ogni caso il divieto di privazione arbitraria della cittadinanza è considerato oramai una norma consuetudinaria del diritto internazionale perché la comunità internazionale ne riconosce l’obbligatorietà attraverso una prassi costante e un’opinione giuridica condivisa . Tra i tanti, Francesco Buonanomenna sostiene che il divieto di privazione arbitraria della cittadinanza ha assunto un valore che va ben oltre la natura di “soft law” della Dichiarazione universale dei diritti umani (ciò pure se tale Dichiarazione non ha soltanto valore di “soft law”, in quanto, come detto, è divenuta cogente e vincolante per gli Stati). Questo principio si è evoluto fino a consolidarsi come una vera e propria norma consuetudinaria del diritto internazionale, diventando vincolante per tutti gli Stati, a prescindere dalla ratifica di specifici trattati. Secondo il citato Autore, il divieto di privazione arbitraria limita la sovranità assoluta dello Stato in materia di cittadinanza che deve rispettare i limiti di proporzionalità e non-arbitrarietà .
Un’ultima notazione sull’art. 15, comma 2, della più volte citata Dichiarazione ONU e il diritto internazionale consuetudinario, per come sopra delineato.
La sentenza 63/2026 non si è espressa sul punto (norma consuetudinaria), perché il remittente non l’avrebbe invocato. Si giustifica così la Consulta: <<Resta impregiudicata la questione se l’art. 15, comma 2, della Dichiarazione esprima una norma consuetudinaria, dato che il rimettente richiama specificamente l’art. 117, primo comma, Cost. (non l’art. 10, primo comma, Cost.) e il “diritto internazionale pattizio” e, nel punto relativo all’art. 15 della Dichiarazione, non invoca mai una consuetudine internazionale dal contenuto corrispondente>>.
Quindi, uno degli argomenti diversi e più solidi (anche se ciò non sarebbe strettamente necessario, potendosi riproporre gli stessi motivi perché la Consulta potrebbe cambiare indirizzo) da invocare nei futuri ricorsi sarebbe proprio quello della violazione delle norme di diritto internazionale consuetudinario in base all’art. 10, c. 1, Cost., atteso che, come sopra detto, il divieto di privazione arbitraria della cittadinanza è universalmente considerato oramai una norma consuetudinaria obbligatoria del diritto internazionale (v. supra, in particolare nota 3).
Sul cosiddetto “decreto Tajani” non è ancora detta la parola definitiva.