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Pubblichiamo l’ordinanza del 5 febbraio con la quale il Consiglio di Stato ha sospeso l’efficacia di parte del decreto del commissario ad acta / presidente della regione Lazio Zingaretti, col quale si prevedeva che anche i medici
obiettori di coscienza operanti nei consultori della regione Lazio fossero obbligati a rilasciare la certificazione necessaria per l’interruzione volontaria di gravidanza. Questo sito se ne è interessato al momento del varo del decreto. Il Tar si era pronunciato a ottobre scorso, respingendo in via cautelare il ricorso presentato da alcune associazioni di medici cattolici; il Consiglio di Stato ha invece ravvisato che almeno in parte fossero valide le motivazioni per la sospensiva presentate dalla Federazione Nazionale dei Centri e Movimenti per la Vita D’Italia, dall’ Associazione Italiana dei Medici Cattolici (AMCI) e dall’Associazione Italiana Ginecologi Ostetrici Cattolici (AIGOC). Non ha invece accolto l’altra parte del ricorso, riguardante il passaggio del decreto Zingaretti col quale si prevede che il personale operante nei consultori, obiettori compresi, è tenuto alla prescrizione di contraccettivi eventualmente abortivi. Il Tar dovrà ora pronunciarsi nel merito.

  1. 00588/2015 REG.PROV.CAU.
  2. 10728/2014 REG.RIC.

 

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

 

sul ricorso numero di registro generale 10728 del 2014, proposto da:

Federazione Nazionale dei Centri e Movimenti per la Vita D’Italia, Associazione

Italiana dei Medici Cattolici (AMCI), Associazione Italiana Ginecologi Ostetrici

Cattolici (AIGOC), in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e

difesi dagli avv. Carlo Casini e Ciro Intino, con domicilio eletto presso Ciro

Intino in Roma, Corso Trieste, n. 173

 

contro

 

Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro dal disavanzo

sanitario della Regione Lazio, in persona del Commissario p.t., rappresentato e

difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei

Portoghesi, 12

 

nei confronti di

 

Regione Lazio, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’avv.

Massimo Luciani, con domicilio eletto in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, n.

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per la riforma dell’ordinanza cautelare del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione III Quater

  1. 4843 del 2014, resa tra le parti, concernente il decreto, in data 12 maggio 2014,

di ridefinizione e riordino delle funzioni e delle attività dei Consultori familiari

regionali, nella parte in cui non prevede l’obiezione di coscienza dei medici

ginecologi.

 

Visto l’art. 62 cod. proc. amm

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati

Visti tutti gli atti della causa

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario ad Acta per la

prosecuzione del Piano di Rientro dal disavanzo sanitario della Regione Lazio e

della Regione Lazio

Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di

reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo

grado

Viste le memorie difensive

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2015 il Cons. Dante

D’Alessio e uditi per le parti gli avvocati Carlo Casini, Ciro Intino, Massimo

Luciani e l’avvocato dello Stato Agnese Soldani

Considerato che l’appello cautelare appare assistito da profili di fondatezza nella

parte in cui contesta il dovere del medico operante presso il Consultorio familiare

di attestare, anche se obiettore di coscienza, lo stato di gravidanza e la richiesta

della donna di voler effettuare l’IVG, ai sensi dell’art. 5, comma 4, della legge n.

194 del 1978

Considerato che, anche alla luce delle determinazioni assunte dai competenti

organi tecnici, l’appello cautelare non appare invece, allo stato, assistito da

sufficienti elementi di fondatezza con riferimento alla questione riguardante la

prescrizione di contraccettivi, anche meccanici e postcoitali

Ritenuto che il T.A.R., in sede di trattazione del merito può approfondire anche

le questioni riguardanti l’ammissibilità del ricorso di primo grado.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie in parte

l’appello (Ricorso numero: 10728/2014) e, per l’effetto, in parziale riforma

dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare nei limiti di cui in

motivazione.

 

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia trasmessa al T.A.R.

per la sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10,

c.p.a.

 

Dispone la compensazione fra le parti delle spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso

la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2015 con

l’intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Salvatore Cacace, Consigliere

Dante D’Alessio, Consigliere, Estensore

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere

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