Appello ai Deputati impegnati nella conversione del D.L. 18/2020
Illustri Onorevoli, durante l’esame al Senato del D.L. 18/2020, il suo art. 83 è stato dilatato rispetto alla versione originaria, con la riscrittura per la fase di emergenza delle procedure penale, civile e tributaria. I nuovi co. 12 bis e ss. consentono – dal 9 marzo al 30 giugno – che si tengano, con collegamenti “da remoto”, le udienze penali con la presenza di PM, parti e difensori, ausiliari del giudice, polizia giudiziaria: e quindi, l’udienza di convalida, l’interrogatorio di garanzia, l’incidente probatorio e tutti gli atti di indagine (interrogatori, assunzione di sommarie informazioni, accertamenti tecnici non ripetibili), senza che sia necessaria l’urgenza degli atti stessi. L’ausiliario del giudice è il solo soggetto che ha l’obbligo di trovarsi nell’ufficio giudiziario; il detenuto si collega dall’istituto di pena; chi è agli arresti domiciliari o è arrestato dall’ufficio di polizia giudiziaria; gli altri soggetti processuali da dove meglio ritengono.
La prima applicazione di questo regime ha determinato disservizi in tutta Italia, col ricorso a rimedi fai-da-te (per es. precari collegamenti whatsapp), in sostituzione del precario sistema indicato dal ministero della Giustizia. Non si tratta solo di “problemi tecnici”, ma di una grave lesione dei cardini del procedimento penale – l’oralità, l’immediatezza, la pienezza del contraddittorio, la possibilità di svolgere il mandato difensivo -, causati dalla distanza fisica fra tutti i soggetti e dalla impossibilità di cogliere tutti i risvolti dell’atto che viene assunto; in uno con la perdita di decoro nel giudizio, come risulta dalle non poche registrazioni diffuse in rete. In più, vi è il rischio che il “da remoto” non valga solo fino al 30 giugno, ma – in tutto o in parte – si trasformi in regime ordinario, come propone qualche raggruppamento della magistratura associata. Peraltro, mentre nel giudizio in Cassazione il difensore può chiedere che il processo si svolga nelle forme ordinarie, ciò è precluso per i gradi di merito, dove invece è ancora più necessario.
Quello che invece ci si attendeva dalla conversione del D.L. 18 non c’è ancora: e cioè l’ulteriore sensibile slittamento dell’entrata in vigore della riforma delle intercettazioni, incluse quelle eseguite col cosiddetto trojan, che altrimenti dal 1° maggio sarà pienamente operativa, in assenza di qualsiasi predisposizione tecnica necessaria per farla funzionare (cf. https://www.centrostudilivatino.it/non-aggiungere-al-covid-19-il-virus-trojan/). Sottoponiamo pertanto alla vs attenzione la necessità che dai lavori della Camera emergano la soppressione del regime “da remoto” del processo penale, e il rinvio dell’operatività della riforma delle intercettazioni.
Roma, 20 aprile 2020