Con lo sviluppo dei social network e delle diverse piattaforme digitali, negli ultimi anni sono aumentate le fonti di informazione ma, al contempo, sono aumentati anche i rischi di imbattersi in dati non corretti, fuorvianti o addirittura falsi, non di rado messi in circolazione con lo specifico intento di confondere gli utenti, al fine di trarne benefici che possono essere di carattere economico, politico o ideologico. In particolare, le fake news possono condizionare il voto dei cittadini, alterando gravemente il confronto democratico.
- Il diritto alla corretta informazione
La libertà di manifestazione del pensiero è la «libertà più caratteristica dei reggimenti democratici e civili»[1], come fu affermato in sede di Assemblea costituente, in quanto strumento fondamentale per la partecipazione attiva dei cittadini alla vita del Paese.
Vi è uno strettissimo legame fra libertà, informazione e democrazia: la libera circolazione delle informazioni, infatti, favorisce il confronto delle idee e il reciproco arricchimento, funzionali alla realizzazione del bene comune e all’esercizio consapevole della sovranità di cui all’art. 1 della Costituzione.
Tuttavia, come è evidente, soltanto le notizie e le informazioni corrette possono giovare alla formazione dei cittadini e al confronto democratico. Ne deriva che diffondere notizie errate, lacunose, ingannevoli ‒ quelle che comunemente vengono indicate come “disinformazione” – si pone in contrasto con i valori e i principi che sono alla base del nostro ordinamento.
Anche in sede di Assemblea costituente, durante il dibattito relativo all’art. 16 del progetto – quello che poi è diventato l’art. 21 della Costituzione – è stato opportunamente osservato che le notizie false o fuorvianti possono alimentare convinzioni errate, disorientare l’opinione pubblica[2] e anche condizionare l’esercizio del voto, con gravi ripercussioni per il Paese[3]. Il voto deve essere libero, come previsto dall’art. 48 Cost., libero non solo dalle pressioni o costrizioni volte ad esprimere una determinata preferenza, ma libero anche dai condizionamenti che possono derivare dalla diffusione di dati non veritieri.
Più di recente, il tema è stato avvertito anche dall’Unione europea che, dal 1◦ giugno 2020, ha attivato l’Osservatorio europeo dei media digitali (EDMO- European Digital Media Observatory) per fronteggiare il problema della disinformazione, considerata una vera e propria minaccia per la democrazia.
In tema di libertà di informazione ‒ intesa come libertà di informare e di essere informati – la Corte costituzionale ha osservato che i cittadini, affinché possano compiere le proprie valutazioni senza condizionamenti, devono poter fare affidamento su informazioni che, oltre a provenire da una pluralità di fonti, siano anche obiettive, imparziali, complete e corrette[4]. La Corte costituzionale ha altresì affermato che «il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino»[5] è tutelato in via prioritaria con riferimento ai valori costituzionali primari, che sono ‒ ha precisato la Corte ‒ «quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico», su cui si fonda il sistema democratico.
2. Le false informazioni sulla riforma costituzionale
Purtroppo, non sempre vi è il rispetto di questa regola basilare, come dimostrano, da ultimo, le tante informazioni non corrette o incomplete che sono state messe in circolazione sulla riforma costituzionale oggetto del referendum del 22 e 23 marzo.
Si pensi, ad esempio, a quei cartelloni che sono stati affissi in diverse città, recanti la scritta “vorresti giudici che dipendono dalla politica? Al referendum vota no”, una scritta volta a far credere, in maniera del tutto fuorviante, che la riforma priverebbe la magistratura della propria autonomia e indipendenza. Un messaggio sbagliato perché la riforma addirittura valorizza l’indipendenza e l’autonomia della magistratura, esplicitando in Costituzione, attraverso l’integrazione del primo comma dell’art. 104, che anche i pubblici ministeri, come i giudici, sono autonomi e indipendenti da ogni altro potere.
Si pensi, ancora, a tutte quelle critiche mosse contro la riforma che nulla hanno a che fare con il testo e che ben possono confondere i cittadini, come quella secondo cui la riforma non diminuirebbe i tempi della giustizia, né risolverebbe il problema del sovraffollamento delle carceri.
Si tratta di argomenti che – seppur di per sé rilevanti – non sono tuttavia pertinenti né utili ai fini di un serio e adeguato confronto sulla riforma costituzionale, perché questa legge affronta altre questioni, altrettanto rilevanti. La riforma, infatti, ha come obiettivi: l’attuazione del giusto processo, attraverso la separazione delle carriere dei magistrati e l’istituzione di due CSM; il contrasto alle indebite interferenze delle correnti presenti all’interno della magistratura, attraverso l’introduzione del sorteggio dei componenti dei CSM; l’istituzione di una Corte autonoma e indipendente, con specifica competenza a giudicare i magistrati incolpati della commissione di illeciti disciplinari.
I cittadini italiani, il 22 e il 23 marzo 2026, sono chiamati ad esprimere il proprio voto sul testo della riforma, sulla base di una valutazione di merito e non sulla base di considerazioni generiche, su allarmismi immotivati o su slogan privi di fondamento. Le critiche alla riforma, per inserirsi correttamente nel confronto democratico, dovrebbero basarsi sul contenuto della legge ed essere pertinenti; dovrebbero, come indicato dalla Corte costituzionale in riferimento alle informazioni di cui all’art. 21 Cost., essere obiettive, imparziali, complete e corrette.
Ciò che, ad esempio, coloro che contestano la riforma omettono di dire è che il nostro Paese attende da ben 37 anni la separazione delle carriere dei magistrati, separazione necessaria per rendere pieno ed effettivo il principio del giusto processo di cui all’art. 111 della Costituzione, separazione che la riforma intende finalmente attuare. La separazione delle carriere, ossia la separazione dei percorsi professionali dei giudici e dei pubblici ministeri, è necessaria affinché possa essere pienamente garantita la terzietà ed imparzialità dei giudici, a beneficio di tutti i cittadini. Giudici e pubblici ministeri svolgono infatti funzioni diverse ed è quindi giusto che abbiano percorsi professionali diversi. Anche in sede di Assemblea costituente era emersa la necessità di tenere distinte le due figure di magistrati, proprio per evitare confusione.
E, ancora, coloro che criticano il sorteggio per l’individuazione dei componenti dei futuri Consigli Superiori della Magistratura omettono di spiegare ai cittadini che il legislatore ha previsto questa modalità per arginare il potere esercitato dalle correnti della magistratura sul CSM; omettono di dire ai cittadini, in particolare, che nel corso degli anni sono stati fatti diversi tentativi per risolvere il problema della degenerazione correntizia, attraverso la modifica del sistema elettorale: tutti tentativi che però si sono rivelati deboli perché le correnti sono riuscite ad “aggirare gli ostacoli”. Coloro che criticano il sistema del sorteggio omettono di dire ai cittadini che il correntismo rappresenta un problema serio, concreto, denunciato da oltre trent’anni da una parte della magistratura.
Giova osservare che anche in sede di Assemblea costituente il ricorso al sistema elettorale per i magistrati componenti del CSM aveva sollevato forti perplessità, ritenendolo un «pericolo per l’indipendenza dei magistrati medesimi»[6], in quanto, si legge nei verbali, «non è difficile prevedere che questa necessità di riunirsi in corpo elettorale…verrà a stabilire delle interdipendenze fra i magistrati, fra coloro che chiedono i voti e coloro che li danno, il che tante volte si traduce in un do ut des»[7]. Fra i costituenti vi era l’idea che la magistratura dovesse essere liberata dall’«elettoralismo»[8], ipotizzando strumenti diversi da quello elettorale per la designazione dei componenti del CSM, strumenti in grado di evitare indebiti condizionamenti ed interdipendenze.
Ma non solo, coloro che “gridano allo scandalo” per l’introduzione del sorteggio omettono di dire ai cittadini che, nel 2022, si è detto favorevole al sorteggio oltre il 40% dei magistrati che ha partecipato ad un sondaggio fatto dalla stessa Associazione Nazionale Magistrati, sondaggio che dovrebbe quanto meno indurre ad una maggiore prudenza nelle critiche e ad una più attenta riflessione.
C’è poi un’altra affermazione che appartiene alla categoria delle fake news ed è quella secondo la quale il sorteggio sarebbe illegittimo perché la magistratura verrebbe privata della possibilità di eleggere i propri rappresentanti presso il CSM. È un’affermazione certamente suggestiva ma che si basa su un presupposto del tutto sbagliato perché il CSM ‒ per come è stato pensato e voluto dal costituente – è un organo di alta amministrazione e non un organo politico. Sono state le correnti della magistratura ‒ che peraltro sono composte non da tutti i magistrati ma da una minima parte – a creare artificiosamente il “sistema della rappresentanza”, un sistema non previsto dal costituente con riferimento al CSM.
A tal proposito, la Corte costituzionale ha affermato che il Consiglio Superiore della Magistratura è stato «concepito a garanzia dell’indipendenza di tutta la magistratura, senza che i suoi componenti magistrati possano considerarsi come veri e propri rappresentanti delle categorie di appartenenza»[9] ed ha altresì osservato che non può affermarsi che il CSM «rappresenti, in senso tecnico, l’ordine giudiziario»[10].
Tante, ancora, sono le informazioni non corrette che sono state diffuse sulla riforma, su cui ci sarebbe molto da dire. Ma per tutte basta forse la seguente riflessione: chi ha validi argomenti a sostegno delle proprie ragioni non si serve di slogan ingannevoli o di notizie non corrette, così come non divaga spostando il discorso su questioni non pertinenti.
Purtroppo, il confronto sulla riforma è stato inquinato da tante informazioni lontane dai canoni dell’obiettività, dell’imparzialità, della completezza e della correttezza indicati dalla Corte costituzionale. In realtà, questa riforma è una grande opportunità per il nostro Paese, perché rendere pienamente effettivo il principio del giusto processo di cui all’art. 111 della Costituzione e liberare la magistratura dai propri condizionamenti interni offrirà senz’altro ai cittadini un sistema giustizia migliore.
Daniela Bianchini
[1] Assemblea costituente, verbale della seduta antimeridiana di lunedì 14 aprile 1947, p. 2813.
[2] Cfr. Assemblea costituente, verbale della seduta antimeridiana di lunedì 14 aprile 1947, p. 2808.
[3] Cfr. Assemblea costituente, verbale della seduta antimeridiana di lunedì 14 aprile 1947, p. 2806.
[4] Cfr. Corte cost. sentenza n. 112 del 1993.
[5] Cfr. Corte cost. sentenza n. 155 del 2002.
[6] Cfr. Assemblea costituente, verbale della seduta antimeridiana di martedì 25 novembre 1947, p. 2452.
[7] Ibidem.
[8] Ibidem.
[9] Cfr. Corte cost. sentenza n. 87 del 1982.
[10] Cfr. Corte cost. sentenza n. 142 del 1973.