Luci e ombre della sentenza nr. 143 del 23 luglio 2024.
1. – Con la sentenza n. 143 del 2024 la Corte costituzionale ha deciso due rilevanti questioni di legittimità relative ad altrettante disposizioni contenute nella legge n. 164 del 1982 recante “norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Dovendo decidere sull’istanza di una donna affetta da “disforia” o “incongruenza” di genere, la quale, all’esito di un trattamento ormonale mascolinizzante, ha chiesto la rettificazione anagrafica con attribuzione di genere “neutro” e l’autorizzazione agli interventi chirurgici – demolitivi e ricostruttivi – in senso gino-androide, il Tribunale di Bolzano ha infatti messo in discussione la legittimità sia della norma che, a seguito di intervenute modificazioni nei caratteri sessuali, riconosce il diritto alla rettificazione anagrafica del sesso ma non in termini non binari (art. 1 l. cit.) sia della norma che subordina all’autorizzazione del giudice il trattamento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari (art. 31, co. 4 l. cit.).
La Corte costituzionale ha ritenuto l’illegittimità di quest’ultima regola «nella parte in cui prescrive l’autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l’accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso». La Corte ha invece dichiarato inammissibile la questione relativa alla rivendicazione di un’identità non binaria. Quest’ultima questione non è stata dunque decisa nel merito. Ciò nondimeno – come si chiarirà – la Corte non ha mancato di esprimere delle valutazioni al riguardo.
2. – Quanto anzitutto alla questione relativa alla regola che pone la necessità dell’autorizzazione giudiziale al trattamento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali, la Corte costituzionale si è preliminarmente preoccupata di chiarirne l’autonomia rispetto a quella relativa alla rivendicazione di un’identità non binaria. È fuor di dubbio, in effetti, che il problema della legittimità dell’autorizzazione giudiziale all’intervento chirurgico si pone anche nella prospettiva rigorosamente binaria sottesa alle previsioni della l. n. 164 del 1982 e, dunque, quale che sia la decisione della questione sollevata dal Giudice rimettente con riferimento all’art. 1 della stessa legge.
Ciò posto, nel senso dell’accoglimento la Corte fa valere che la regola censurata avrebbe perso ogni ragion d’essere dopo che sia la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 15138 del 2015) sia la stessa Corte costituzionale (cfr. sentt. n. 221 del 2015 e n. 180 del 2017; ord. n. 185 del 2017) hanno chiarito che la modificazione dei caratteri sessuali che fonda il diritto alla rettificazione anagrafica del sesso può dirsi integrata anche in mancanza di intervento chirurgico sempre che sia possibile un accertamento rigoroso dell’intervenuta transizione di genere obiettivamente riscontrabile.
Più precisamente, nella decisione in esame si dice che, se un percorso di transizione può compiersi già attraverso trattamenti ormonali e di sostegno psicologico e comportamentale, e quindi anche senza un intervento chirurgico di adeguamento, allora «la prescrizione indistinta dell’autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza». E ciò perché «in tal caso… [e cioè nel caso di rettificazione conseguente alla sola modifica dei caratteri sessuali secondari] un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione» (v. par. 6.2.1, in diritto).
3. – Si tratta di un’argomentazione difficilmente condivisibile.
E ciò soprattutto alla luce del fatto che la stessa Corte costituzionale, sempre nella decisione in esame, non manca di chiarire che «la previsione dell’autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l’ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell’attribuzione di sesso» (v. par. 6.2, in diritto).
La Corte non manca peraltro di riconoscere che una simile prescrizione normativa, «pur non avendo eguali nel panorama comparatistico, che evidenzia semmai una progressiva focalizzazione sull’autodeterminazione individuale, e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, …non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l’entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici» (v. par. 6.2, in diritto).
Con ciò l’argomento speso dalla Corte nel senso dell’illegittimità della norma censurata manifesta però tutta la sua debolezza. Davvero non si comprende, infatti, come l’accoglimento di una più ampia interpretazione del requisito delle “intervenute modificazioni dei… caratteri sessuali” – e dunque il riconoscimento del diritto alla rettificazione anagrafica del sesso pur in presenza di una modificazione dei soli caratteri secondari – incida su una cautela che trova la sua ragion d’essere nell’entità e nell’irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente dall’intervento di adeguamento dei caratteri primari.
Non si vede in particolare come certe conseguenze possano mutare in virtù di un dato puramente formale qual è la rettificazione anagrafica del sesso disposta a seguito dell’intervenuta modificazione dei caratteri sessuali secondari. Prima o dopo la rettificazione anagrafica, certe conseguenze restano comunque gravi ed irreversibili.
Ed è appunto in considerazione della gravità e dell’irreversibilità di certe conseguenze che il legislatore del 1982 ha previsto la necessità di un’autorizzazione giudiziale all’intervento chirurgico. Non certo per consentire al giudice di sindacare nel merito una valutazione medico-psicologica né il libero convincimento del paziente che sia maturato con l’assistenza degli specialisti che lo hanno in cura.
L’idea del legislatore è piuttosto che il giudice debba verificare se la scelta del paziente di sottoporsi a un trattamento chirurgico invasivo e destinato a modificare in maniera irreversibile i suoi caratteri sessuali sia davvero maturata in maniera consapevole e nell’ambito di un percorso di cura autentico, a seguito della reale presa in carico del suo disagio esistenziale da parte di uno o più specialisti, i quali, in scienza e coscienza, gli abbiano fornito ogni necessaria informazione, prospettandogli altresì possibili alternative terapeutiche.
È una “cautela” che, come si è detto, la stessa Corte costituzionale non ritiene affatto irragionevole e la cui necessità non viene certo meno perché la rettificazione anagrafica sia già stata ottenuta. Anche in altre circostanze, del resto, il legislatore ha previsto un controllo giudiziale su decisioni sanitarie di estrema delicatezza come dimostra in particolare il disposto dell’art. 2 della l. n. 458 del 1967 in materia di “trapianto del rene tra persone viventi”.
4. – Venendo ora alla questione relativa al riconoscimento pubblico di un’identità di genere non binaria, già si è detto che la Corte ha deciso nel senso della sua inammissibilità, formulando però anche considerazioni di merito.
Nella sentenza in esame si legge infatti che il riconoscimento del diritto alla rettificazione anagrafica con attribuzione di genere neutro, pur evidenziando un “problema di tono costituzionale”, costituisce nondimeno un esito eccedente il perimetro del sindacato di legittimità costituzionale (v. par. 5, in diritto). A quanto pare, dunque, la decisione di inammissibilità pronunciata dalla Corte è fondata unicamente sul divieto di interferire nella sfera di discrezionalità del legislatore.
In effetti, secondo la Corte costituzionale, «la percezione dell’individuo di non appartenere né al sesso femminile, né a quello maschile – da cui nasce l’esigenza di essere riconosciuto in una identità “altra” – genera una situazione di disagio significativa rispetto al principio personalistico cui l’ordinamento costituzionale riconosce centralità (art. 2 Cost.)». Sempre secondo la Corte, poi, «nella misura in cui può indurre disparità di trattamento o compromettere il benessere psicofisico della persona, questa condizione può del pari sollevare un tema di rispetto della dignità sociale e di tutela della salute, alla luce degli artt. 3 e 32 Cost.» (v. par. 5.4, in diritto).
Con certe affermazioni la Corte sembra dunque riconoscere negli artt. 2, 3 e 32 Cost. il fondamento costituzionale della rivendicazione di un’identità di genere non binaria.
La Corte non ha però ritenuto di pronunciare una decisione di accoglimento. Ha riconosciuto infatti che «l’eventuale introduzione di un terzo genere di stato civile avrebbe un impatto generale, che postula necessariamente un intervento legislativo di sistema, nei vari settori dell’ordinamento e per i numerosi istituti attualmente regolati con logica binaria» (v. par. 5.5, in diritto). Più precisamente, il riconoscimento del diritto alla rettificazione anagrafica in termini non binari determinerebbe incongruenze difficilmente tollerabili in quei settori dell’ordinamento in cui la differenza sessuale continua ad assumere un rilievo decisivo.
La Corte fa riferimento in particolare alla distinzione tra il matrimonio e l’unione civile, alle azioni positive in favore della lavoratrice, alla distinzione degli ambiti competitivi nelle discipline sportive e alla tutela della riservatezza nei “luoghi di contatto”, quali carceri, ospedali e simili (v. par. 5.5, in diritto). Si tratta, con ogni evidenza, di incongruenze alle quali solo il legislatore può porre rimedio. E, a rigore, almeno con riferimento alla distinzione degli ambiti competitivi nello sport, neppure il legislatore, stante l’autonomia dell’ordinamento sportivo.
La decisione della Corte è comunque una decisione di inammissibilità. Non si tratta cioè di un rigetto nel merito fondato sul convincimento del carattere non necessario dell’intervento manipolativo auspicato dal Giudice rimettente e della ragionevolezza del bilanciamento operato dal legislatore del 1982 tra l’interesse individuale al riconoscimento di un’identità di genere non corrispondente col sesso accertato alla nascita e gli interessi generali sottesi alla persistente rilevanza giuridica della differenza sessuale.
L’impressione, in altri termini, è quella di una decisione in cui la Corte sembra prendere atto dell’effettiva esistenza di un vulnus costituzionale, ma anche della sua insanabilità nel rispetto delle preorgative del legislatore, mediante un semplice intervento manipolativo.
Di qui la formulazione dell’auspicio – forse è eccessivo parlare di un monito… – che il legislatore, quale “primo interprete” di una “sensibilità sociale” che alla Corte appare “sempre più avvertita” in vari ambiti della comunità nazionale, voglia riservare la dovuta attenzione anche alla condizione non binaria (v. par. 5.4, in diritto). Potrebbe sembrare, insomma, che la Corte auspichi un intervento del legislatore finalizzato a garantire l’effettività di un preteso diritto fondamentale della persona al riconoscimento pubblico dell’identità di genere percepita.
5. – Se così fosse, si tratterebbe di un approdo assai problematico.
E ciò anzitutto perché un simile auspicio appare del tutto eccentrico rispetto ai precedenti interventi della stessa Corte nella materia delle transizioni di genere.
In effetti, come già si è avuto modo di ricordare, una decisione di inammissibilità per non invadere il campo del legislatore in tanto si giustifica in quanto il Giudice delle leggi, pur riconoscendo l’illegittimità della norma censurata, ritenga però che una decisione di accoglimento introdurrebbe nel sistema un vuoto intollerabile o una regola priva delle necessarie “rime obbligate”. Una decisione di inammissibilità come quella in esame presuppone insomma il riconoscimento della necessità costituzionale dell’intervento manipolativo auspicato dal Giudice rimettente.
E però, nei propri precedenti interventi in materia – peraltro tutti puntualmente richiamati dalla sentenza in esame (si tratta delle già richiamate sentt. n. 221 del 2015 e n. 180 del 2017 e dell’ord. n. 185 del 2017) – la Corte ha sempre riconosciuto con chiarezza la necessità costituzionale di un bilanciamento tra i diritti all’identità, all’autodeterminazione e alla salute delle persone affette da “disforia” o “incongruenza” di genere e gli interessi generali sottesi all’accertamento pubblico del sesso sulla base del dato biologico, nonché la ragionevolezza del bilanciamento operato dalla legge n. 164 del 1982.
Fino alla decisione in esame, in altri termini, gli interventi della Corte costituzionale nella materia delle transizioni di genere sono sempre stati ispirati dall’idea che l’interesse individuale al riconoscimento pubblico della propria percezione di genere in tanto può essere garantito dall’ordinamento in quanto non risultino sacrificati gli interessi sottesi alla persistente rilevanza giuridica della differenza sessuale.
Di qui l’insistenza del Giudice delle leggi sulla necessità di un presupposto obiettivo della ridefinizione successiva dell’identità sessuale della persona – le “intervenute modificazioni dei… caratteri sessuali” di cui all’art. 1 l. n. 164/1982 – e, quindi, la stessa imprescindibilità del riferimento legislativo al concetto essenzialmente binario di identità sessuale, per quanto da intendere ormai, come chiarito a più riprese sempre dalla Corte costituzionale, in un senso dinamico e qualitativo, come l’esito – non sempre agevole né scontato – della ricerca di una sintesi tra il dato biologico ed altri elementi di carattere psicologico e sociale (cfr. sent. n. 221 del 2015).
6. – La decisione in esame, peraltro, sembra escludere non solo la legittimità di un bilanciamento fin qui considerato ragionevole – quello operato dal legislatore del 1982 – ma la stessa praticabilità di qualsiasi bilanciamento.
A ben vedere, infatti, il riconoscimento pubblico anche dell’opzione non binaria finisce per relativizzare del tutto il rilievo delle “intervenute modificazioni dei… caratteri sessuali”, facendo così dipendere la possibilità della rettificazione anagrafica dal dato puramente soggettivo – per quanto oggetto di elaborazione nell’ambito di un percorso psicologico – della percezione di sé come persona neutra: un dato che, peraltro, non potrebbe mai assumere quel “carattere definitivo” – o, se si preferisce, di ragionevole stabilità – che è stato invece considerato imprescindibile anche dal Giudice delle leggi proprio nella prospettiva di un bilanciamento.
In un’ottica puramente soggettiva, poi, non potrebbe non trovare soddisfazione anche la rivendicazione identitaria di quanti, pur non intendendo sottoporsi ad alcun trattamento medico neppure ormonale, aspirano però ad essere socialmente riconosciuti come appartenenti al genere opposto a quello corrispondente ai propri caratteri sessuali.
E che quest’ulteriore sviluppo sia implicito nel ragionamento della Corte è chiaramente attestato dal riferimento, contenuto nella sentenza (v. par. 5.4, in diritto), alla pratica delle “carriere alias”, ormai adottata in diversi istituti universitari e di istruzione superiore, nella quale si riconosce un chiaro indice di una sensibilità sempre più diffusa nella comunità nazionale verso l’assunzione elettiva di un’identità coerente al genere percepito.
A questo punto diverrebbe però davvero difficile garantire in qualche modo anche gli interessi generali sottesi alla persistente rilevanza della differenza sessuale. La pura autodeterminazione individuale finirebbe senz’altro per imporsi. E ogni esigenza di bilanciamento rimarrebbe irrimediabilmente frustrata.
7. – Questo passaggio merita di essere chiarito con maggiore dettaglio.
In effetti, la differenza tra matrimonio e unione civile e lo stesso divieto di accesso alle tecniche procreative per le coppie di donne potrebbero forse essere ancora preservati a seguito del riconoscimento delle rivendicazioni identitarie delle persone di genere neutro. A queste ultime il legislatore potrebbe infatti consentire di formalizzare i propri rapporti di coppia solo nella forma dell’unione civile, estendendone opportunamente l’ambito di applicazione e preservando così l’essenza del matrimonio come unione stabile di un uomo e di una donna.
Certe regole sarebbero però messe radicalmente in discussione dall’ulteriore riconoscimento delle rivendicazioni identitarie anche di quanti abbiano compiuto un percorso di transizione meramente psicologica e comportamentale, senza alcuna modificazione dei caratteri sessuali, neppure solo di quelli secondari.
E così, ad esempio, alla donna che, pur in difetto di qualsiasi modificazione dei caratteri sessuali, si percepisce come uomo, una volta riconosciuto il diritto alla desiderata rettificazione anagrafica, non potrebbe certo negarsi il diritto di contrarre matrimonio, evidentemente con una donna. Né alla stessa persona si potrebbe negare il ricorso alle tecniche procreative per realizzare un “progetto genitoriale” insieme alla donna con la quale abbia contratto matrimonio o con la quale conviva.
A questo punto non sarebbe però più possibile sostenere in maniera credibile la ragionevolezza della nozione del matrimonio come unione stabile di un uomo e di una donna e dello stesso divieto per le coppie di donne di far ricorso alla fecondazione artificiale, come invece la stessa Corte costituzionale non ha avuto difficoltà a fare (cfr., rispettivamente, sentt. n. 138 del 2010 e n. 221 del 2019).
Difficoltà non minori riguarderebbero anche la tutela della riservatezza nei “luoghi di contatto” e la distinzione tra maschi e femmine nelle competizioni sportive. Invero, le esigenze sottese a certe regole potrebbero ancora essere preservate attraverso forme odiose di “ghettizzazione” delle persone di genere neutro: una “ghettizzazione”, la cui sgradevolezza sarebbe ulteriormente accresciuta dal fatto che si tratta comunque di una condizione largamente minoritaria.
Questa soluzione diverrebbe peraltro ancor più problematica – e di ancor più difficile realizzazione in concreto… – col riconoscimento delle istanze identitarie anche delle persone che abbiano compiuto un percorso di transizione meramente psicologica e comportamentale.
In questi ambiti disciplinari, d’altra parte, assecondare la pura autodeterminazione individuale significherebbe anche legittimare di fatto prassi elusive. Si pensi al caso dell’uomo che, accampando una pretesa percezione di sé come donna, faccia valere il diritto alla corrispondente rettificazione anagrafica e pretenda quindi di gareggiare con le donne o di frequentare spazi riservati alle donne, ma solo per ottenere un vantaggio competitivo o per appagare un istinto sessuale.
Vero è che nelle competizioni sportive e nei “luoghi di contatto” il problema si pone già ora col riconoscimento del diritto alla rettificazione anagrafica a chi abbia modificato i propri caratteri sessuali anche solo secondari. Ma proprio il presupposto della modificazione dei caratteri sessuali anche solo secondari, che richiede comunque trattamenti medici tutt’altro che irrilevanti, consente almeno di controllare e marginalizzare il rischio di comportamenti abusivi.
8. – La stessa Corte costituzionale non ha mancato invero di rimarcare che la pretesa alla registrazione anagrafica in termini non binari non trova giustificazione in alcun vincolo internazionale.
Nella sentenza in esame (v. par. 5.3, in diritto) si evidenzia infatti opportunamente un dato che era stato invece sorprendentemente trascurato dal Giudice rimettente, e cioè che, in una recente decisione, la Corte di Strasburgo, che pure è ormai ferma nell’accordare tutela alla transizione verso un genere binario (cfr. Corte EDU, sent.11 luglio 2002, C. Goodwin c. Regno Unito), non ha ritenuto che l’impossibilità della registrazione anagrafica in termini non binari integri una violazione dell’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, riconoscendo piuttosto la piena legittimità di un bilanciamento dei contrapposti interessi del singolo e della collettività (cfr. Corte EDU, sent. 31 gennaio 2023, Y. contro Francia).
Nell’indicata decisione della Corte europea dei diritti si legge infatti che, benché anche il diritto all’identità sessuale e allo svolgimento della personalità rappresenti un aspetto fondamentale del diritto al rispetto della vita privata, la questione della sussistenza di un diritto all’attribuzione pubblica del genere neutro – e dunque di un corrispondente obbligo “positivo” dello Stato – deve comunque rimanere affidata alla libera valutazione del singolo legislatore nazionale, al quale compete un margine di apprezzamento non esiguo.
Nel caso venuto alla loro attenzione i giudici europei hanno quindi ritenuto di non poter andare al di là di un’attenta verifica sulla correttezza del bilanciamento operato dallo Stato convenuto. E ciò perché – a loro dire – il pregiudizio identitario lamentato dal ricorrente può ben trovare una giustificazione adeguata nelle ragioni di interesse generale in forza delle quali le competenti autorità nazionali hanno lasciato insoddisfatta la rivendicazione dell’attribuzione del genere neutro.
È questo un dato di estremo rilievo al fine di ridimensionare opportunamente l’apparente aspirazione della Corte costituzionale a spingersi al di là di questo prudente insegnamento, peraltro – come si è visto – sostanzialmente accolto fin qui nella sua stessa giurisprudenza.
9. – La Corte ritiene invero che l’idea secondo cui il legislatore dovrebbe senz’altro garantire l’effettività di un preteso diritto fondamentale della persona al riconoscimento pubblico dell’identità di genere percepita trovi conforto anche in indicazioni del diritto comparato e dell’Unione Europea.
In particolare, quanto alle prime, la Corte rammenta il riconoscimento dell’identità non binaria da parte del legislatore tedesco e la decisione del Giudice costituzionale belga che ha censurato la disciplina nazionale della transizione di genere in quanto discriminatoria nei confronti di chi rivendichi l’appartenenza al genere neutro (v. par. 5,2, in diritto).
Non mancano peraltro anche dati comparatistici che confermano la legittimità dell’opzione contraria al riconoscimento pubblico dell’identità non binaria. La stessa Corte costituzionale, del resto, ricorda opportunamente che la Corte suprema del Regno Unito si era espressa in tal senso già prima del recente intervento della Corte di Strasburgo di cui si è già detto (v. par. 5.3, in diritto).
Quanto poi al diritto dell’Unione, la Corte costituzionale fa valere che, al fine di promuovere la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione negli Stati membri dei documenti pubblici relativi allo stato delle persone, il regolamento n. 2016/1191 del 6 luglio 2016 prevede, tra l’altro, che i documenti pubblici in questione possano essere «corredati, su richiesta della persona avente diritto ad ottenere il documento pubblico, di un modulo standard multilingue» predisposto dalla competente autorità dello Stato membro in conformità a un modello comune (art. 7 reg. cit.) e che in questo modello standard, allegato al regolamento, alla voce “sesso” è presente anche l’opzione “indeterminato” oltre a quella “maschile” e “femminile” (v. par. 5.3, in diritto).
È bene tuttavia precisare che, in forza del medesimo regolamento (v. art. 8), i moduli standard in questione non possono mai circolare autonomamente rispetto al relativo documento pubblico. Tali moduli – prevede la norma – sono un semplice supporto per la sua traduzione dei corrispondenti documenti pubblici e non hanno alcun valore legale autonomo. Sempre il medesimo regolamento, del resto, chiarisce pure che i moduli standard multilingue «non costituiscono: a) estratti di stato civile; b) copie letterali degli atti di stato civile; c) estratti multilingue di atti di stato civile; d) estratti multilingue e codificati di atti di stato civile; o e) certificati di stato civile multilingue e codificati».
Il regolamento in questione, peraltro, non avrebbe certo potuto disporre diversamente, dato che l’Unione non ha competenza nella materia dello stato delle persone. La stessa “cittadinanza dell’Unione”, del resto, non è a rigore uno stato personale né sembra confondibile con lo status civitatis in senso proprio.
È chiaro peraltro che, in presenza di Stati membri che ammettono la registrazione anagrafica in termini non binari, un modulo standard come quello previsto dal regolamento n. 2016/1191 non può non contemplare anche l’opzione “indeterminato” alla voce “sesso”. Certo è che il cittadino dello Stato membro che non ammetta una simile opzione non potrebbe pretendere che il modulo standard sia compilato barrando la casella “indeterminato” alla voce “sesso”. Il modulo standard multilingue, infatti, non può che riprodurre i dati presenti nel documento pubblico insieme al quale è destinato a circolare e del quale deve semplicemente agevolare la traduzione.
Con ciò non si comprende davvero che tipo di indicazione la Corte costituzionale ha ritenuto di ricavare ai fini della propria decisione sia dal dato comparatistico sia dal diritto dell’Unione Europea. In realtà, certi riferimenti non sembrano avere altro valore che quello di meri espedienti retorici.
10. – Rimane l’affermazione della Corte secondo cui, come si è visto, il mancato riconoscimento legislativo della rivendicazione di quanti non si percepiscono né maschi né femmine «genera una situazione di disagio significativa rispetto al principio personalistico» e «può del pari sollevare un tema di rispetto della dignità sociale e di tutela della salute, alla luce degli artt. 3 e 32 Cost.».
Con ciò la Corte sembra voler nuovamente accreditare una ridefinizione in senso radicalmente individualistico della norma personalista posta a fondamento dell’intero progetto costituzionale. Invero, in altre importanti decisioni, anche coeve, la stessa Corte costituzionale ha mostrato di considerare con estrema cautela le implicazioni di una nozione puramente “soggettiva” di dignità che finisce per coincidere senza residui con quella di autodeterminazione. In effetti, in più circostanze la possibilità che la piena esplicazione dell’autodeterminazione del singolo trovi un limite nella tutela di valori personali obiettivi di rilievo primario è stata riconosciuta ed affermata dalla Corte in maniera inequivocabile (cfr., ad es., sent. n. 135 del 2024, par. 7.3, in diritto).
Di recente, del resto, anche la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «nel nostro sistema costituzionale la dignità ha una dimensione non solo soggettiva, ancorata alla sensibilità, alla percezione e alle aspirazioni del singolo individuo, ma anche oggettiva, riferita al valore originario, non comprimibile e non rinunciabile di ogni persona» (cfr. Cass., sez. un., sent. n. 38162 del 2022).
Sembra allora che, nel caso delle rivendicazioni identitarie di genere, la Corte non ritenga che possa essere in qualche modo compromesso l’indicato “valore originario, non comprimibile e non rinunciabile di ogni persona”. Non sarebbero in particolare espressione di questo valore primario gli interessi generali sottesi alla rilevanza della differenza sessuale. Il binarismo sembra piuttosto considerato un modello di organizzazione delle relazioni umane certo storicamente fondato, ma destinato comunque a rimanere nella piena disponibilità del legislatore, in quanto privo di un nesso riconoscibile con la norma personalista.
È questo allora il punto sul quale la decisione della Corte dovrebbe sollecitare un supplemento di riflessione. E non solo da parte dei giuristi. In un tempo in cui l’individuo sperimenta ormai una libertà di farsi da sé senz’altro assecondata dalle prassi sociali, bisogna insomma seriamente interrogarsi sulla compatibilità del concetto non binario di identità di genere con la garanzia del valore sovrautilitaristico della persona. La persistente rilevanza della differenza sessuale dipende in ultima istanza dalla risposta che si ritenga di dare a questo interrogativo.
A tal fine potrebbe essere utile considerare che, anche nella prospettiva antropologica fatta propria dalla Carta costituzionale – una prospettiva che respinge qualsiasi riduzionismo ideologico e si ispira piuttosto ad un sano realismo – il genere, inteso in senso proprio come costrutto non binario, non può che essere riconosciuto come categoria propria delle cose e non delle persone. E ciò perché queste ultime, a differenza delle cose, non hanno semplicemente un corpo, ma sono anche un corpo. E un corpo sessuato: maschio e femmina.
In maniera del tutto coerente, del resto, la Carta costituzionale presuppone chiaramente un impianto delle relazioni sociali fondato sul binarismo sessuale: un impianto che neppure con la l. cost. n. 1 del 2003 – a più di vent’anni dall’entrata in vigore della l. n. 164 del 1982 – si è ritenuto di mettere in discussione nell’integrare il testo dell’art. 51, co. 1, Cost. con la previsione secondo cui, nel regolamentare l’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive “in condizioni di eguaglianza”, “la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”.
Solo in una prospettiva culturale che perda di vista il valore sovrautilitaristico della persona si potrebbe allora pensare di eludere il problema complesso della ricerca di una sintesi tra mente e corpo – un problema che riguarda ogni persona, specialmente nella delicata fase adolescenziale, e che talora può trasformarsi in un’esperienza terribilmente dolorosa… – mediante il riferimento all’opzione semplicistica del genere.
Emanuele Bilotti,
Università Europea di Roma