John Henry Newman e la Dignitatis Humanae: il primato della coscienza e la libertà religiosa di fronte alle attuali sfide su DAT, fine vita e obiezione di coscienza.
John Henry Newman non ha scritto il documento “Dignitatis humanae”, ma il suo pensiero sulla coscienza ha verosimilmente influenzato la sua redazione. Questo documento del Concilio Vaticano II tratta della libertà religiosa, affermando che la persona non deve agire contro la propria coscienza e che la verità non si impone con la forza, ma attraverso la forza stessa della verità. Si tratta di un approccio che Newman aveva già promosso, considerando la coscienza una guida primaria per l’individuo.
Ruolo di Newman e “Dignitatis humanae”
- Influenza indiretta: Sebbene non sia l’autore, il suo lavoro sulla coscienza è stato fondamentale per la stesura di Dignitatis humanae.
- Libertà di coscienza: Newman enfatizzò l’importanza della libertà di coscienza, sostenendo che l’individuo è tenuto ad agire secondo la propria coscienza, anche se questa può essere errata, poiché è l’unico criterio che ha per giudicare.
- Concetto di riforma: La sua opera Saggio sull’evoluzione delle dottrine cristiane è stata fondamentale per spiegare che il cambiamento nella dottrina della Chiesa non è una rottura, ma un’evoluzione coerente, concetto che ha contribuito a superare l’opposizione a Dignitatis humanae e che è stato evidenziato da Benedetto XVI.
Questo appena sopra riportato è il frutto dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale di AI google ponendo quale stringa di ricerca il nome del santo inglese, recentemente nominato da papa Leone XIV dottore della Chiesa, e quello del documento del Concilio Vaticano II sulla libertà religiosa!
E’ interessante notare come, nonostante sia acclarato che non vi fu nessuna diretta incidenza degli studi del cardinale oxfordiano in punto di coscienza, il motore di ricerca proponga una correlazione fra il cuore della riflessione teologico-filosofica di Newman ed il documento conciliare.
L’interesse trova, peraltro, attualità nello sviluppo, tragicamente contemporaneo, del tema ‘libertà religiosa’ rispetto a quello della coscienza ed, in particolare, della libertà di coscienza, sempre più revocata in dubbio nella sua assolutezza, ove si consideri che la normazione di questi ultimi anni appare serenamente prescinderne o, addirittura, da parte di alcuni essere riguardata come un freno alla piena affermazione dei ‘nuovi diritti’, dei quali sarebbe indebito e passatista ostacolo.
Se, infatti, nella ormai datata legislazione abortista, art. 9 della legge n. 194 del 1978, vi è il formale riconoscimento del diritto dei medici a sottrarsi a collaborare alla interruzione volontaria della gravidanza per motivi di ‘coscienza’ (diritto poi replicato all’art. 16 della legge n. 40 del 2004 in materia di procreazione medicalmente assistita), non è così per la norma che ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano le DAT – Disposizioni Anticipate di Trattamento, la legge 219/2017, la quale non prevede esplicitamente una clausola di obiezione di coscienza per i medici e il personale sanitario, creando una zona grigia giuridica, di talchè l’attuazione delle DAT può creare un conflitto tra la volontà del paziente e le convinzioni etiche del personale sanitario, nella misura in cui le DAT possono richiedere di interrompere trattamenti con effetti che potrebbero essere letali per il paziente medesimo, in quel momento incapace di esprimere liberamente la sua volontà (da cui il ricorso alle precedenti determinazioni da lui eventualmente rese o, peggio, presumibili).
La mancanza di una clausola esplicita non dovrebbe poter negare il diritto, costituzionalmente garantito, all’obiezione di coscienza, che dovrebbe pertanto essere applicato per analogia anche ai casi non previsti espressamente dal legislatore, ma è lecito dubitare che, per via giurisprudenziale, non si pervenga ad una interpretazione invece restrittiva e che il personale sanitario debba garantire l’esecuzione delle DAT senza potere opporre la propria coscienza quale fonte del proprio legittimo rifiuto.
Tale equivocità permane anche nei disegni di legge sul ‘fine vita’ in attuale discussione in Parlamento, dove è, ad esempio previsto nel DDL Senato n° 124, all’art. 7 comma 3, che “L’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a consentire al paziente l’esecuzione del suicidio medicalmente assistito o a effettuare il trattamento eutanasico, ma non dall’assistenza antecedente e conseguente”…, a voler tacere di quelli che lamentano che non sia previsto, se non l’espresso divieto per il medico che deve praticare il trattamento sanitario propedeutico alla morte richiesta dal malato in condizioni patologiche irreversibili di potervisi sottrarre invocando i princìpi di tutela della vita che la sua ‘coscienza’ possa evocargli, quantomeno di “di permettere l’obiezione di coscienza dei sanitari sul caso specifico, senza creare un elenco di obiettori sempre e comunque” (‘Suicidio assistito: i problemi della legge in discussione’, del 13.3.2024, dal Blog di Matteo Mainardi, membro del Consiglio Generale dell’Associazione Luca Coscioni, dal 2013 responsabile delle iniziative sul Fine Vita).
La questione della libertà religiosa, in effetti, nonostante sia ancora e soprattutto (in termini quantitativi oggi più di sempre, a guardare i dati sulla persecuzione religiosa contro i cristiani diffusi per l’anno 2024 da ACS – Aiuto alla Chiesa che soffre) relativa alla fisica impossibilità manifestare pubblicamente il proprio credo ( e quindi come diritto negativo, cioè come immunità del singolo e/o dei gruppi associati da interventi invasivi dello Stato o di altri attori sociali), oggi appare avere subito uno spill over, un salto qualitativo che conduce alla negazione della intangibilità dello stesso foro interno, di cui si vorrebbe negare la stessa affermazione.
La libertà, in altri termini, non viene negata solo quando se ne avanzi la pretesa di esplicazione in materia religiosa, ma è la coscienza stessa a divenire obiettivo della negazione, privata cioè dei suoi diritti e dello stesso suo statuto epistemologico, incapace di andare oltre la propria percezione di sé da parte dell’individuo, che non la può invocare a sua tutela nel rapporto con gli altri nevvero con l’organizzazione politica della società che è lo Stato.
Di qui si può meglio comprendere l’importanza e l’attualità della lezione di Newman e come la stessa sia, seppure implicitamente, alla base del documento conciliare. In Newman, infatti, la coscienza non è il luogo individualistico di formazione di qualsivoglia relativistica conoscenza della realtà, bensì dove ogni creatura incontra, personalmente, la verità iscritta nel suo cuore dal Creatore, che gli si rivela proprio attraverso questa impronta originaria che l’uomo ha il compito di leggere in cuor suo e di trarre quale fonte della sua condotta nello svolgimento della sua naturale relazionalità sociale.
Renato Veneruso