1. La fondatezza della questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo nei confronti della legge della Regione Toscana ai sensi dell’art. 127 della Costituzione è talmente evidente che soffermarsi troppo sulla questione rischia di apparire imbarazzante. Per quanto esposto nel ricorso dell’Avvocatura dello Stato è del tutto prevedibile – ma, ovviamente, non si può ritenere certo, lo dico da giudice – che la legge regionale sarà spazzata via dalla Corte.

Perché la Regione Toscana ha ritenuto di dovere e potere intervenire in questa materia? Secondo il preambolo, la disciplina regionale dovrebbe “eliminare eventuali residui di incertezza e problematicità rispetto all’erogazione di una prestazione sanitaria suddivisa in più fasi, dalla verifica delle condizioni alla verifica delle modalità di autosomministrazione del farmaco che possa garantire una morte rapida, indolore e dignitosa” Subito dopo il preambolo afferma che “i tempi e le procedure rappresentano, infatti, elementi fondamentali affinché la facoltà riconosciuta dalla Corte Costituzionale sia efficacemente fruibile, accedendo a condizioni di malattia, sofferenza ed estrema urgenza”.

Mi soffermo sulla parola “facoltà”: mi chiedo come si deve interpretare tale espressione dal punto di vista giuridico rispetto a una disciplina che: a) individua le persone che possono accedere alle procedure per il suicidio medicalmente assistito (art. 2); b) stabilisce le modalità con cui deve essere presentata l’istanza per accedere alle procedure e individua i soggetti che possono presentare l’istanza (art. 4); c) individua un organo – la Commissione multidisciplinare permanente, costituita dall’art. 3 –  che deve verificare i requisiti del richiedente entro un termine perentorio e un altro – il Comitato sugli aspetti etici – che, a sua volta deve esprimere il proprio parere entro un ulteriore termine perentorio: d) prevede un’ulteriore procedura, anch’essa contenente termini perentori; e) stabilisce una specifica modalità dell’esecuzione del suicidio assistito, vale a dire l’obbligatoria presenza di un medico (art. 6, comma 4); f) obbliga l’azienda unità sanitaria locale ad una serie di attività, anch’esse da svolgersi in un termine perentorio (art. 7); g) stabilisce che l’interessato può decidere de sospendere o annullare l’erogazione del “trattamento”; h) stabilisce la gratuità della prestazione.

Come si deve interpretare, allora, la parola “facoltà”? Non ci sono dubbi: si tratta di un diritto soggettivo, azionabile, proprio in forza della legge regionale, davanti a un giudice – il giudice dei diritti – con riferimento ad ogni passaggio della procedura che ho appena riassunto. Quindi, non solo l’interessato potrà azionare tale diritto contro la Regione Toscana o la ASL, ma potrebbe chiedere il risarcimento dei danni nel caso la procedura non rispettasse i termini fissati; come negare, poi, la possibilità per gli eredi o i prossimi congiunti di chiedere il risarcimento dei danni per una morte procurata avvenuta con sofferenze aggiuntive conseguenti al mancato o inesatto rispetto della procedura?

Pongo l’accento proprio sull’art. 2 della legge regionale: “requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito”. Verrebbe da dire: norma inutile, perché stabilisce che possono accedere al suicidio assistito coloro che hanno i requisiti indicati nelle sentenze della Corte Costituzionale; in realtà, è una norma-simbolo del riconoscimento di un diritto da parte del legislatore regional,e che si limita a richiamare i requisiti indicati dalle sentenze della Corte costituzionale, ma solo per stabilire che, in forza dell’atto legislativo, quei requisiti permettono il riconoscimento del diritto.

2. Ebbene: come è stato ripetutamente affermato dalla Corte Costituzionale, fin dalla sentenza n. 242 del 2019, le sue pronunce non hanno affatto riconosciuto un diritto al suicidio assistito. La sentenza n. 242 – come ripetutamente ribadito – si limita “ad escludere la punibilità dell’aiuto al suicidio nei casi considerati, senza creare alcun obbligo di procedere a tale aiuto in capo ai medici” e, quindi, senza creare alcuna posizione giuridica favorevole – diritto o libertà – in capo all’aspirante suicida. Fin dal primo esame della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Assise di Milano nel processo per l’aiuto al suicidio di Fabiano Antoniani, la Corte Costituzionale censurò severamente il giudice remittente per il riferimento all’art. 13 della Costituzione (inviolabilità della libertà personale), osservando che la rivendicazione del diritto al suicidio era avanzata “in nome di una concezione astratta dell’autonomia individuale che ignora le condizioni concrete di disagio o di abbandono nelle quali, spesso, simili decisioni (le scelte suicide) vengono concepite”.

Già nell’ordinanza n. 207 del 2018, la Corte Costituzionale si espresse chiaramente: “Dall’art. 2 Cost. – non diversamente che dall’art. 2 CEDU – discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo: non quello – diametralmente opposto – di riconoscere all’individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire.

Che dal diritto alla vita, garantito dall’art. 2 CEDU, non possa derivare il diritto di rinunciare a vivere, e dunque un vero e proprio diritto a morire, è stato, del resto, da tempo affermato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, proprio in relazione alla tematica dell’aiuto al suicidio (sentenza 29 aprile 2002, Pretty contro Regno Unito). Neppure, d’altro canto, è possibile desumere la generale inoffensività dell’aiuto al suicidio da un generico diritto all’autodeterminazione individuale, riferibile anche al bene della vita, che il rimettente fa discendere dagli artt. 2 e 13, primo comma, Cost. In senso contrario, va infatti rilevato come non possa dubitarsi che l’art. 580 cod. pen. – anche nella parte in cui sottopone a pena la cooperazione materiale al suicidio – sia funzionale alla protezione di interessi meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento”.

Questa posizione è stata ribadita anche nelle pronunce successive e, anzi, rafforzata.

Quindi, la Regione Toscana, nel riconoscere e regolamentare un diritto soggettivo – quello dell’aiuto al suicidio – con la propria legge si è posta al di fuori dell’ordinamento costituzionale: poiché sui diritti soggettivi vi è la legislazione esclusiva dello Stato, in quanto tali diritti “devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”.

In sostanza: da una parte la legge regionale presuppone il riconoscimento del diritto soggettivo di essere aiutati a suicidarsi in determinate condizioni, diritto che, al contrario, nessuno – né il Parlamento né, tanto meno, la Corte Costituzionale – ha mai riconosciuto (il Parlamento non ha legiferato, la Corte ha espressamente escluso esistenza di tale diritto); dall’altra, volutamente travisando il quadro normativo, ha preteso di introdurre sul territorio toscano un diritto soggettivo inesistente.

L’ipocrisia del preambolo nel passaggio che ho già letto emerge con evidenza: quali sarebbero i “residui di incertezza e problematicità” che la legge regionale dovrebbe eliminare?

Come ben sappiamo, dopo la sentenza n. 242 del 2019 si sono già verificati – anche in altre Regioni – casi di suicidio assistito di persone che si trovavano nelle condizioni descritte dalla pronuncia, suicidio avvenuto dopo il coinvolgimento delle rispettive Unità sanitarie locali e dei comitati etici; casi a seguito dei quali nessuno è stato indagato per l’art. 580 cod. pen. Quindi: nessuna problematicità che una legge regionale dovesse risolvere.   

3. Anche le ulteriori prospettazioni del ricorso del Governo sono palesemente fondate. La legge regionale interviene in un ambito coperto dalla legislazione penale – di competenza esclusiva dello Stato – e pretende di incidere sull’ampiezza di quella specifica causa di non punibilità disegnata dalla Corte Costituzionale.

Particolarmente grave, da questo punto di vista, è la sostituzione dei Comitati etici territoriali di costituzione statale e, quindi, regolati in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, indicati dalla Corte Costituzionale per ottenere – dice la sentenza n. 66 del 2025 – un “parere terzo”, con la Commissione multidisciplinare permanente, di formazione regionale, per la quale non sono nemmeno stabilite regole di funzionamento. In sostanza: la Regione pretende di intervenire sulla legislazione penale, in chiara violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. l) Cost..

Ancora, anche se brevemente: correttamente il ricorso sottolinea che non si verte affatto in tema di prestazione sanitaria, perché gli accertamenti medici diretti a stabilire l’esistenza dei requisiti non costituiscono prestazioni sanitarie e l’aiuto al suicidio – che, si badi bene, nessun organo della Regione esegue – è tutto tranne che una prestazione sanitaria. Quindi non sussiste affatto la legislazione concorrente delle Regioni, ai sensi dell’art. 117, terzo comma e, comunque, spetterebbe al legislatore nazionale determinare i principi fondamentali nel cui ambito le Regioni possono legiferare.

Palesemente pretestuoso – e indice della evidente consapevolezza della mancanza di competenza regionale – è il passaggio in cui si afferma che “le prestazioni e i trattamenti disciplinati dalla presente legge costituiscono un livello di assistenza sanitaria superiore rispetto ai livelli essenziali di assistenza”: sì, perché la Regione sa che la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni spetta alla legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. m) Cost. e, quindi, “inventa” i livelli superiori.

Infine: che a normare l’intera materia possa essere soltanto il Parlamento, il legislatore nazionale, è scritto a chiare lettere nella sentenza n. 135 del 2024 e ribadito in maniera ancora più decisa con la sentenza n. 66 del 2025: esso è chiamato a “un bilanciamento tra l’autodeterminazione della persona rispetto alle scelte fondamentali della propria vita e il contrapposto dovere di tutela della vita umana; bilanciamento nell’operare il quale il legislatore deve poter disporre di un significativo margine di apprezzamento”.

4. Fin qui ho sostenuto la fondatezza del ricorso del Governo avverso la legge regionale toscana che presuppone, riconosce e regola un diritto soggettivo di aiuto al suicidio che non esiste, che nessuno ha riconosciuto e che non spetta al legislatore regionale regolamentare.

Ma, come emerge chiaramente dalle sentenze della Corte Costituzionale, questo non è un ambito in cui non vi sono diritti: al contrario, lo Stato ha il dovere di riconoscere e tutelare i diritti di altri soggetti, oltre che di quello potenzialmente interessato alla propria morte. Questi soggetti, la Regione Toscana, non li prende affatto in considerazione, non li menziona: anzi, li ricorda nell’ultima norma, l’art. 9, quando prevede che per le spese necessarie per l’attuazione delle procedure dalla stessa legge disegnate si farà fronte con gli stanziamenti della missione 12, Programma 02: Interventi per la disabilità.

Già, i disabili: parte del denaro che la Regione aveva stanziato per gli interventi a loro favore vengono dirottati per attuare il suicidio assistito. Il fatto – secondo me – non è affatto casuale: perché anche i disabili sono interessati a normative come quella scritta dalla Regione Toscana; anzi, sono controinteressati.

Io ricordo che sono disabili i quattro intervenuti nel procedimento conclusosi con la sentenza della Corte Costituzionale n. 66 del 2025, che hanno validamente contrastato il tentativo di ampliamento dei casi di non punibilità dell’art. 580 cod. pen.: la Corte ha ammesso il loro intervento ritenendo che la sua pronuncia avrebbe potuto incidere direttamente sulle problematiche attinenti alla loro vita e alle loro personalissime decisioni; gli intervenuti hanno sostenuto che ogni ampliamento della non punibilità del suicidio assistito sarebbe indicativo di un giudizio di minor valore della propria vita rispetto a quella degli altri consociati, temendo di subire spinte, dirette o indirette a congedarsi dalla vita.

Ecco che scopriamo che la legge regionale ha preteso di intervenire in un ambito presupponendo – erroneamente, come si è visto – che vi sia un diritto soggettivo da tutelare, ma ignorando del tutto – salvo il prelievo del denaro a loro destinato – il diritto soggettivo che altri vantano e che è affermato a chiare lettere dalla Corte Costituzionale, che ha indicato anche gli obblighi che lo Stato ha nei confronti di questi soggetti. Richiamo alcuni passi della sentenza n. 66 del 2025 che, peraltro, riprende e conferma le indicazioni precedenti.

La Corte ricorda il dovere dello Stato di tutela della vita, che si colloca in posizione apicale nell’ambito dei diritti fondamentali della persona; il bilanciamento affidato al legislatore nazionale deve assicurare una tutela minima a tale diritto. Infatti, la declaratoria di inammissibilità del referendum sull’omicidio del consenziente (sentenza n. 50 del 2022) è stata giustificata con gli obblighi costituzionali e convenzionali di protezione della vita umana.

Sono, altresì, identificati i titolari di questo diritto supremo, che lo Stato ha il dovere di tutelare: le persone debole e vulnerabili, le persone malate, depresse, psicologicamente fragili, ovvero anziane e in solitudine; le persone che potrebbero essere vittime di condotte abusive da parte di terzi; le persone vittime di una “pressione sociale indiretta che potrebbero convincersi di essere divenute un peso per i propri familiari e per l’intera società”.

Ma anche i doveri della collettività, cui corrispondono i diritti di questi soggetti, sono ben individuati: non solo l’obbligo di mantenere la sanzione penale per l’omicidio del consenziente e l’aiuto al suicidio, ma anche quello di evitare – qui si cita la sentenza Karsai della Corte EDU – che la richiesta di suicidio assistito costituisca una scelta non sufficientemente meditata o non genuina, come può avvenire in particolari situazioni cliniche; il dovere di assicurare una seria assistenza medica; il dovere – su cui la Corte insiste – di mettere concretamente a disposizione un percorso di cure palliative, che configura un prerequisito della scelta del paziente; il dovere di contrastare derive sociali o culturali che inducano le persone a scelte suicide; il dovere di prevedere “necessarie garanzie sostanziali e procedimentali; il dovere di un percorso di effettiva presa in carico da parte del sistema sanitario e sociale; il dovere di garantire “adeguate forme di sostegno sociale, di assistenza sanitaria e sociosanitaria domiciliare continuativa”; il dovere di “mettere a disposizione delle persone con malattie inguaribili tutti gli strumenti tecnologici e informatici che permettono loro di superare l’isolamento”; il dovere di prendersi cura delle famiglie che assistono i pazienti in situazioni particolarmente difficili e per lunghi periodi.

5. Di fronte a questi soggetti interessati, perché portatori qualificati del diritto alla vita, e a questi doveri stringenti e qualificati – molti dei quali davvero potrebbero e dovrebbero essere attuati dalla sanità regionale – la legge regionale n. 16 del 2025 tace: ovviamente tace, direi.

Perché “ovviamente”? Scusate la polemica, ma è ovvio che, quando la maggioranza che governa questa Regione vuole mostrare a tutti che la tutela dei diritti sociali deve essere sostituita dalla garanzia di quelli individuali, in nome dell’autodeterminazione assoluta, da una parte perviene a garantire come diritto massimo quello alla morte, dall’altra – dopo essersi disinteressata degli operai – si disinteressa pure dei deboli, dei fragili, dei vulnerabili, dei malati, degli improduttivi, degli anziani.

Non basta: la legge regionale contiene norme palesemente dirette a favorire il ricorso al suicidio assistito di appartenenti a queste categorie. Ne indico due, entrambe molto significative. 

6. La prima – che mi ha davvero scandalizzato – è la previsione dell’art. 4, comma 1, della legge secondo cui l’istanza per l’accertamento dei requisiti per l’accesso al suicidio assistito può essere presentata “da un delegato” della persona interessata. Così, senza nessuna specificazione: basta una firma in calce? Può essere una delega orale?

Ecco che compaiono sulla scena terze persone che potrebbero favorire la presentazione dell’istanza, ovviamente da parte di persone anziane, semplici, malate, e così via.

Eppure la legge 219 del 2017, all’art. 1, comma 5, stabilisce che la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza deve venire dal paziente e devono essere espressi al medico che glieli propone: si tratta della norma che è l’origine della sentenza n. 242 del 2019 della Corte Costituzionale, perché, in conseguenza di tale rinuncia o rifiuto l’interessato, se è dipendente da forme di sostegno vitale, inizia a morire e, quindi, ha la possibilità di chiedere il suicidio assistito. Invece l’istanza, secondo la Regione, deve essere presentata per iscritto e può esserlo anche da un “delegato”. Non solo: si può prescindere, secondo la legge regionale, da un rapporto medico – paziente perché, dice l’art. 4, comma 2, l’istanza solo “eventualmente” può essere corredata dall’indicazione di un medico di fiducia.

Compare sullo sfondo – resa possibile da questa norma davvero stupefacente – la condotta “abusiva da parte di terzi” da cui la Corte Costituzionale mette in guardia. Se poi scopriamo che nell’istanza può essere presentato un protocollo relativo alle modalità di attuazione del suicidio, comprendiamo che il rischio di una procedura che proceda al di sopra dell’interessato è altissimo. Pensate che l’art. 5 non stabilisce affatto che la Commissione – o un suo componente – abbia un rapporto diretto, personale, con colui a nome del quale è stata presentata l’istanza.

7. Altrettanto grave è la previsione vincolante secondo cui la procedura deve concludersi in tempi ristrettissimi: 20 giorni per la verifica dei requisiti, 10 giorni per l’approvazione delle modalità di attuazione del suicidio assistito, sette giorni per garantire il supporto tecnico e farmacologico nonché l’assistenza sanitaria al suicidio.

Potrei ironizzare, chiedendomi se la Regione – che considera “trattamento sanitario” l’aiuto alla morte procurata – abbia dettato norme altrettanto vincolanti per garantire che le altre prestazioni sanitarie da eseguirsi nei confronti di persone che intendono restare vive siano eseguite perentoriamente entro 37 giorni. Non so: provate a fissare un’analisi complessa o a sottoporvi a un intervento chirurgico di un certo rilievo …

 Ma andiamo alla sostanza: la Corte Costituzionale (così come la Corte EDU) teme espressamente che la richiesta di suicidio assistito costituisce una scelta “non sufficientemente meditata”, oltre che non genuina; e la fretta – lo sappiamo tutti – è cattiva consigliera. Eppure, dice la Corte, “la prospettiva della morte come unica via di uscita potrebbe essere frutto di un irrimediabile abbaglio”.

Perché la Regione Toscana vuole che le persone che l’hanno chiesto siano aiutate a suicidarsi in fretta? Il preambolo fornisce una giustificazione niente affatto chiara: “i tempi e le procedure rappresentano elementi fondamentali affinché la facoltà riconosciuta dalla Corte Costituzionale sia efficacemente fruibile, accedendo a condizioni di malattia, sofferenza ed estrema urgenza”. In realtà è una non giustificazione perché la malattia è la precondizione dell’intera materia, mentre la sofferenza può essere adeguatamente combattuta con le cure palliative e la terapia del dolore.

Ecco il motivo dell’estrema urgenza: il timore che l’interessato possa morire serenamente e senza soffrire – se del caso mediante la sedazione palliativa – con il supporto delle cure palliative.

8. Sì: le cure palliative sono il vero nemico di questa legge come, del resto, sono il vero nemico dell’associazione Luca Coscioni che, quanto ad esse, si limita a ripetere che “si possono rifiutare”.

Anche la legge regionale adotta questa linea: il rifiuto delle cure palliative è semplicemente una casella da spuntare nell’opera di verifica dei requisiti demandata alla Commissione multidisciplinare permanente; la domanda sarà: “ha ricevuto una informazione chiara ed adeguata sulla possibilità di accedere ad un percorso di cure palliative?”. Se positiva, la casella sarà spuntata e si passerà oltre.

Questo sarebbe la “effettiva presa in carico da parte del sistema sanitario e sociosanitario, al fine di evitare un ricorso improprio al suicidio assistito” chiesto dalla Corte? Quali garanzie abbiamo che non vi sia una “prematura rinuncia, da parte delle strutture sanitarie, a offrire sempre al paziente concrete – sì, concrete – possibilità di accedere alle cure palliative”?

Il fatto è che il coinvolgimento nelle cure palliative richiede tempo, meditazione, tentativi, colloqui, decisioni interlocutorie, vicinanza di medici e di altre persone; e ancora luoghi, strumenti, specializzazioni e così via.

Tutto questo – volutamente – è spazzato via dalla legge regionale.

9. Concludo richiamando un passo della sentenza della Corte Costituzionale n. 66 del 2025, davvero “velenoso”: “in un contesto storico caratterizzato da tensioni sull’allocazione delle risorse pubbliche, il cosiddetto diritto di morire rivendicato in alcune circostanze potrebbe essere paradossalmente percepito dal malato come un “dovere di morire” per non “essere di peso”, con un grave abbassamento della sensibilità morale collettiva che tutela le persone più fragili, spesso, peraltro, invisibili”.

Due passaggi da sottolineare: le persone più fragili che sono “invisibili”. E infatti, il legislatore regionale non le vede affatto, non le tutela in alcun modo, anzi: le mette in difficoltà.

Ma soprattutto velenoso è il riferimento al tema dell’allocazione delle risorse pubbliche: quanto costa alla Regione aiutare a far morire molte persone? Davvero poco, tanto da permettere loro di non pagare alcunché per farsi aiutare nel suicidio.

Quanto costa, invece, tenere malati gravi in ospedale, ovvero garantire una assistenza domiciliare continuativa, ovvero realizzare e mantenere RSA in cui certi anziani si rifiutano testardamente di morire, ovvero realizzare strutture in cui si realizzano cure palliative, formare e pagare gli specialisti e i sanitari?

Viene da pensare che certe soluzioni sono molto più convenienti di altre.  

Giacomo Rocchi
Presidente di Sezione della corte di Cassazione

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