Prima di due parti di uno studio su Dante il diritto, ad opera del prof. Pasquale Landi.

I. Interpretazione giuridica del Corpus delle Opere Politiche e Poetiche di Dante.

L’oggetto di questa sintetica Relazione è la ricerca della valenza che il Diritto ha nelle Opere Poetiche e Politiche di Dante.

L’intentio non è di adottare un’interpretazione giuridica del Corpus delle Opere Politiche e Poetiche di Dante, quanto di far emergere l’incidenza che il Ius ha avuto nella formazione del pensiero primariamente politico del Sommo Poeta.

Sul punto la ricerca dottrinale non è particolarmente ricca di contributi con taglio essenzialmente giuridico, distinti dagli Studi sul pensiero politico di Dante.

In sintesi, l’interpretazione giuridica del pensiero di Dante si è risolta nello studio del pensiero politico.

Si segnalano principalmente:

– Hans Urs Von Balthasar, in Gloria, Stili laicali, 1975.

L’importanza dello studio di Hans Urs Von Balthasar è che la componente giuridica del Corpus delle Opere Politiche e Poetiche di Dante è intesa in senso teologico.

Il Diritto è disancorato dalla sua stessa essenza di ratio di una struttura politico – statuale e assume una valenza teologica.

Sul punto, è influente e condizionante la Filosofia tomista del Dottore Angelico, spinta oltre il limite del diaframma tra Essere e Azione: lo Stato in Dante, l’Imperium, è basato sul:

– “diritto umano che gli deriva dalla creazione e per questo l’albero del paradiso terrestre è senz’altro in Dante l’albero dell’impero, rispetto a cui solo Cristo è più nobile, l’albero che fu dispogliato dal peccato originale, che riceve dalla Chiesa di Cristo energie che lo ringiovaniscono, ma che resta un mistero della creazione, che sta in rapporto immediato con Dio e che non ha bisogno di nessuna delegazione da parte della Chiesa” (ivi, 13).

L’interpretazione teologica della Giuridicità di Dante è radicalizzata nel:

– “fatto che Cristo che portava la colpa dell’intera umanità, sia stato condannato a morte dal legittimo rappresentante dell’intera umanità, dall’Imperatore, e dunque condannato anche in qualche modo legittimo, Dante vede la massima legittimazione del potere imperiale, una legittimazione molto maggiore di quella che la Chiesa abbia mai potuto conferire a un Imperatore. Giustiniano esporrà nel Paradiso ancora una volta una simile dottrina, con l’aggiunta che, se il deicidio sul Golgota fu “legittimo”, fu però “legittima” anche la vendetta di Dio su Gerusalemme mediante Traiano, un “nodo” che Dante non riesce a sciogliere e che, secondo l’indicazione dell’Imperatore può trovare soluzione soltanto nella “fiamma d’amore” di Dio, nel mistero del suo amoroso consiglio. Ciò è essenziale perché a questo punto il nodo di convergenza totale del Regno del mondo e di Dio, insolubile in senso mondano, è non soltanto Dio in genere… ma il Dio dell’incomprensibile amore, il quale ha fondato ogni giustizia terrena, ma l’ha adoperata oltre essa stessa in vita dei suoi fini” (ivi, 13).

– Benedetto XV, Lettera Enciclica, In praeclara summorum, nel VI Centenario della morte del Poeta, definisce la Divina Commedia:

il quinto Vangelo:

– “Quanto abbiamo esposto fino ad ora è sufficiente per dimostrare quanto sia opportuno che, in occasione di questo centenario che interessa tutto il mondo cattolico, ciascuno alimenti il suo zelo per conservare quella fede che sì luminosamente si rivelò, se in altri mai, nell’Alighieri, quale fautrice della cultura e dell’arte. Infatti, in lui non va soltanto ammirata l’altezza somma dell’ingegno, ma anche la vastità dell’argomento che la religione divina offerse al suo canto. Se la natura gli aveva fornito un ingegno tanto acuto, affinato nel lungo studio dei capolavori degli antichi classici, maggiore acutezza egli trasse, come abbiamo detto, dagli scritti dei Dottori e dei Padri della Chiesa, che consentirono al suo pensiero di elevarsi e di spaziare in orizzonti ben più vasti di quelli racchiusi nei limiti ristretti della natura. Perciò egli, quantunque separato da noi da un intervallo di secoli, conserva ancora la freschezza di un poeta dell’età nostra; e certamente è assai più moderno di certi vati recenti, esumatori di quell’antichità che fu spazzata via da Cristo, trionfante sulla Croce. Spira nell’Alighieri la stessa pietà che è in noi; la sua fede ha gli stessi sentimenti, e degli stessi veli si riveste “la verità a noi venuta dal cielo e che tanto ci sublima”. Questo è il suo elogio principale: di essere un poeta cristiano e di aver cantato con accenti quasi divini gli ideali cristiani dei quali contemplava con tutta l’anima la bellezza e lo splendore, comprendendoli mirabilmente e dei quali egli stesso viveva. Conseguentemente, coloro che osano negare a Dante tale merito e riducono tutta la sostanza religiosa della Divina Commedia ad una vaga ideologia che non ha base di verità, misconoscono certo nel Poeta ciò che è caratteristico e fondamento di tutti gli altri suoi pregi”;

– Paolo VI, nella Lettera Apostolica Altissimus Cantus, Motu Proprio in data 7 dicembre 1965, il giorno prima della chiusura del Concilio Ecumenico Vaticano II, per il VI Centenario della nascita del Poeta, scrive:

– “Catarsi e afflato religioso nella Divina Commedia.

13. E che ciò si esiga dal genere stesso del poema di Dante Alighieri risulta manifesto. Ogni poema degno di questo nome infatti eccita e solleva gli animi a pensieri e a sentimenti nuovi e possenti grazie a quella forza detta catarsi, forza propria della vera arte e della vera poesia. E questa elevatezza e sublimità, che risplende nella Divina Commedia in modo notevolissimo e singolare, scaturisce e deriva dal senso religioso, e più distintamente dalla fede cattolica.

14. Certamente la fede, che “come stella in cielo in me scintilla” e che Dante Alighieri possiede in modo tale da non considerare nulla maggiore a essa, […] questa cara gioia / sopra la quale ogni virtù si fonda”, Par. XXIV, 147, riempie — dal fondamento alla sommità, in tutte le sue parti — di luce e di calore questo tempio di poesia, che è tempio di fede. Per questo, da ciò su cui si fonda, il poema è detto sacro: “Se mai continga che ‘l poema sacro, / al quale ha posto mano e cielo e terra, / sì che m’ha fatto per più anni macro, / vinca la crudeltà che fuor mi serra / del bello ovile ov’io dormì agnello, / nimico ai lupi che li danno guerra; / con altra voce omai, con altro vello / ritornerò poeta, ed in sul fonte / del mio battesimo prenderò ‘l cappello Par. XXV, 1-9”.

Nello stesso senso, la Lettera Apostolica di Papa Francesco, Candor Lucis Aeternae.

– Michele Barbi, L’ideale politico-religioso di Dante, in Studi danteschi, XIII,1938.

– adde Gioele Solari, Il pensiero politico di Dante, Riv. Stor. It., 1923, 373 ss. e Arrigo Solmi, Dante e il diritto, 1922.

Michele Barbi critica la possibilità di un’interpretazione giuridica del pensiero di Dante.

Dante non era un Giurista, in quanto non aveva la cultura e la forma mentis di un Giurista.

Le nozioni giuridiche che si ritrovano nelle opere di Dante non derivano da studi approfonditi e specializzati, ma da una cultura generale e dalla funzione del Poeta esercitata nei pubblici Uffici.

Dante conosceva il Digestum seu pandecte di Giustiniano, patrimonio e cultura comune nel Medioevo.

Incentrare il pensiero politico di Dante in un humus giuridico significa snaturarne l’essenza, che è e resta essenzialmente religiosa.

– Carlo Bozzi, Dante e il diritto, lectio tenuta alla Casa di Dante il 7 marzo 1965.

Carlo Bozzi incentra il Diritto nell’Opus di Dante sui concetti di:

Stato, “mare al qual tutto si move” (PD, III, 86);

– Giustizia, quale vocazione essenziale dello Stato;

Libertà, quale essenza della Giustizia.

Lo Stato, per Bozzi, è in Dante la Monarchia universale, espressione dell’universalità del Diritto, ideale politico fondamentale.

Bozzi rileva che il diritto in Dante è lo strumento che consente il raggiungimento della felicitas celeste e terrena:

– “la felicità terrena, come piena armonia di se stesso, conquistata attraverso la fatica di un lungo viaggio, che rappresenta la vittoria sulla materia, rivela e accentua, potenziandoli, i decisivi valori dell’Uomo: in ciò Dante supera la scolastica che, a sua volta, cristianizzando il pensiero aristotelico, aveva costituito il superamento del pessimismo agostiniano. Vi è, a ben considerare, una successione, un’evoluzione, quasi una gerarchia, che si snoda nel tempo, Agostino, Tommaso, Dante.

E, proprio perché snodantesi nel tempo, il pensiero di Dante è più vicino a Tommaso, che ad Agostino: quest’ultimo, giunto alla conversione, attraverso un lungo travagliato tormento, viveva in un mondo, che non aveva ancora raggiunto la stabilità politica; il Cristianesimo era da poco uscito dalla persecuzione, lo Stato in crisi. Tommaso, cattolico fervente, fin dai primi anni, viveva in un periodo nel quale – superati gli anni oscuri del Medioevo – il pensiero cristiano aveva trovato la sua maturazione, dogmatica e politica, sì da consentirgli l’assimilazione vittoriosa del pensiero classico e di quello germanico. Col riaffermare l’individuo, la possibilità che questi ha di conquistare la pienezza della libertà, la Commedia, sintesi del pensiero medioevale, è al tempo stesso, “primo atto di ribellione alla trascendenza scolastica”, come afferma F. Ercole, Il pensiero politico di Dante, e proiezione di luce sull’immediato futuro”.

– Francesco Forlenza, Il diritto penale nella Divina Commedia, 2003, sulla scia di Del Vecchio, Dante e la giustizia penale, Milano, 1963.

Il taglio dell’Autore è la lettura giuridica della Divina Commedia in chiave essenzialmente penalistica.

Il punto di partenza è l’osservazione di Friedrich Nietzsche, secondo cui Dante era “una iena che fa razzia tra le tombe”.

Forlenza evidenzia i principi giuridici del diritto penale medioevale presenti ed attuati nella Divina Commedia:

– la Giustizia penale: “Giustizia mosse il mio alto fattore”;

– l’imputabilità, quale concorso della volontà e dell’intelligenza, dirette al tentativo o alla consumazione del crimine;

– il libero arbitrio, quale capacità dell’essere umano di porre in essere le determinazioni volitive tradotte in azioni positive;

– il principio di legalità;

– il principio del contrappasso;

– la teoria della pena: pena come vendetta; come intimidazione, come retribuzione; come sanzione morale.

L’analisi è completata con un’attenta esegesi della tipologia dei

– le Voci dell’Enciclopedia Dantesca:

– Filippo Cancelli, Diritto Romano in Dante;

Luigi Vanossi, Giustiniano;

– Philippe Delhaye, Giustizia;

– Luigi Vanossi, Legge;

– Pier Giorgio Ricci, Impero.

II. Il Ius Romanum nel Corpus delle opere di Dante.

Dante ha vissuto e si è formato in un ambiente culturale in cui l’insegnamento del Diritto e, in specie, del Diritto Romano, tramite la Codificazione di Giustiniano, era assolutamente un dato conoscitivo ordinario.

Il Diritto Romano era considerato direttamente ispirato da Dio, quale ratio scripta, espressione di umana perfezione dichiarata e formulata nei testi giustinianei.

Parallelamente era considerata ratio scripta anche il Diritto Canonico, sorto in parallelo ed in osmosi con il Diritto Romano.

Corpus iuris civilis e Corpus iuris canonici, derivanti dal Diritto Romano tramite la codificazione legislativa di Giustiniano, sono il basamento della struttura giuridico – normativa delle Opere di Dante.

Nelle Opere di Dante si ritrovano chiari riflessi del Diritto Romano e del Corpus Iuris Civilis di Giustiniano.

In generale, l’Ordinamento morale dell’Inferno rivela una filigrana intessuta dai principi essenziali del ius romanorum e, primariamente, con i tria precepta iuris: honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere.

I concetti tendenzialmente ispirati dal Diritto Romano sono:

– la definizione in generale del Diritto ripresa da Celso: “ius est ars boni et aequi”;

– iniuria, concetto ripreso da Dante nell’accezione tipica del diritto romano di “quod non iure fit”;

inventio, in CV, IV, XI, D, come teoria dell’acquisto a titolo originariodella proprietà derivante dal Corpus Iuris Civilis, integrato da principi morali;

– il concetto dell’acquisizione a titolo derivativo della proprietas;

– il concetto espresso dalla massima giuridica: “Nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet” in CV, IV, XXIV, 1;

– l’istituto del Testamento e della successione ab intestato: CV, IV, XXIV, 17;

– la consuetudo in CV, XXVI, 14: “sì come era di loro lunga usanza, ch’era loro legge”, come fonte della Legge positiva.

III. Il concetto di Imperium.

Il concetto teologico e giuridico di Imperium è essenziale nel Corpus delle Opere Politiche e Poetiche di Dante.

Michele Barbi, il Sommo Dantista, ha avuto il grande merito di valorizzare la dottrina dell’Impero in Dante, essenziale momento interpretativo del Corpus Politico e Poetico (cfr. Barbi, L’ideale politico – religioso di Dante, 1956).

In Dante il concetto di Imperium nonha una valenza esclusivamente politica, ma essenzialmente teologica e giuridica.

Sul piano teologico, la posizione di Dante è profondamente in senso in senso tomista.

Sul piano strettamente teologico, Dante si riporta alla Dottrina di S. Tommaso, esposta nella Summa Theologiae:

– l’Uomo è composto di corpus e animus;

– l’Animus è forma sostanziale del corpo;

– il Corpo è corruttibile, l’Anima è incorruttibile;

l’Anima, dopo la morte, si separa dal Corpo e continua ad esistere.

La presenza nell’Uomo di corpus e animus comporta la Duo Ultima, la duplicità dei fini dell’Uomo:

– la Felicitas terrena e la Felicitas aeterna.

In relazione alla Dottrina del Duo Ultima si registrano gli opposti orientamenti di:

– Gilson e Nardi, secondo cui la Dottrina del Duo Ultima è in antitesi con S. Tommaso, secondo cui il fine non è duplice, ma unico: la Felicitas aeterna.

Si sostiene che in Dante il fine della vita terrena è autonomo ed antitetico al fine della vita eterna; in S. Tommaso, il fine naturale della vita è unico: la vita eterna.

Ex adverso, un distinto orientamento di Barbi e Busnelli nega un’antinomia tra S. Tommaso e Dante.

Dante ammette una beatitudine imperfetta nella vita terrena, finalizzata alla beatitudine eterna, (Summa Theologiae, II, I, 4, 5 c), conformandosi al pensiero tomista (CV, IV, XXII, 18).

La dottrina tomista dell’Imperium richiama in Dante il tema principale della Filosofia Giuridica del Medioevo: il rapporto tra Impero e Chiesa.

In thema, Dante scolasticamente distingue:

– l’esse dell’Imperium, la virtus;

– l’operatio.

Il punto fermo accettato da Dante nella Dottrina dell’Imperium era la derivazione da Dio.

La precisa posizione di Dante in relazione alla valenza teologica dell’Imperium, non è esclusivamente tomista, ma essenzialmente giuridica, anche se la Dottrina del Dottore Angelico sull’animus forma sostanziale del corpus si riflette nel Duo Ultima.

L’esame del pensiero di Dante sull’Imperium esprime un chiaro influsso di S. Agostino del De Civitate Dei.

L’influenza del pensiero politico di S. Agostino, principalmente del De Civitate Dei, ha profondamente condizionato la Filosofia politica e giuridica del Medioevo.

Il distacco con il pensiero politico di Platone e Cicerone e la funzione di garantire, da parte della Struttura Politica, l’Imperium di Dante, le condizioni per la felicità celeste, ha determinato, come afferma E. Gilson in Lo spirito della filosofia medioevale, le “Metamorfosi della città di Dio”.

Città di Dio e Città terrestre sono concepite da S. Agostino come realtà mistiche.

Dante accoglie il fondamento mistico della Dottrina agostiniana: la dottrina dell’Imperium è la versione politica di una verità teologica ed escatologica dell’indole dell’Uomo diretto verso la beatitudine celeste.

In questo processo il complesso delle riflessioni agostiniane sulla Storia, sulla Società e sullo Stato, contenute nel De Civitate Dei, hanno dato luogo nel Medioevo a quello che Arquillière (L‘agostinismo politico, 1956) ha chiamato “l’agostinismo politico”, inteso come la tendenza ad assorbire la Legge naturale nella Giustizia soprannaturale, il Diritto dello Stato in quello della Chiesa.

Sul piano giuridico, la definizione di Dante dell’Imperium, contenuta in Monarchia, I, II, 12, indica il potere sulla terra, nel mondo delle cose corruttibili, destinate a morire nel tempo, al di sopra di ogni altro potere, sulla quale si esercita “universale e irrepugnabile officio di comandare” (CV, IV, IV, 6).

In Dante l’Imperium assume distinti significati o valori: 

– “Potestas” o “comando”;

– “Ordine”, “disposizione provvidenziale”;

– “esercizio del Potere”.

In generale, il significato giuridico dell’Imperium in Dante designa l’istituto della Monarchia universale.

Essenziale è la tesi di Von Balthasar che individua in Dante una “teologia giuridica”:

– “L’Impero è la perfetta realizzazione e rappresentazione dell’ordine terrestre e del diritto umano: Imperii fundamentum ius humanum est. Questo a sua volta ha radice nell’unità del genere umano, unità che è reale (Genesi) e ideale (idea platonica dell’Uomo). Ma il diritto dell’Uomo si fonda in ciò che c’è nell’Uomo di più positivo, nel giusto e il giusto o la giustizia dell’Uomo è la sua rinuncia all’egoismo, la sua apertura verso l’universale, ed è l’amore. Tutto ciò viene grandiosamente formulato dall’Imperatore Giustiniano nel cielo di Mercurio:

“Che per voler del primo amore ch’io sento, dentro le leggi trassi il troppo e il vano” (PA, 6, 11-12),

 e un’altra volta ribadito dalla grande aquila effige dell’Impero nel cielo di Giove” (Id., Gloria, Stili laicali, 11).  

IV. Il concetto di Lex.

Il concetto di Lex è essenziale per l’interpretazione giuridica di Dante.

Il Poeta considera la Lex come “principio normativo” dell’Ordine universale, dell’Ordinamento Civile ed Ecclesiastico e di comportamento dei singoli soggetti.

La “Lex come “principio normativo” e non come “principio legislativo” ha un senso giuridico specifico.

Dante vuole chiarire che la lex è il complesso delle Leggi e degli Atti normativi dettati per regolare l’Ordinamento Civile, Ecclesiastico e l’azione dei singoli soggetti.

La definizione di Lex è contenuta in Monarchia, I, XIV:

–  est lex regula directiva vitae”.

L’esegesi della definizione dantesca evidenzia che il centro dommatico del concetto è “regula directivae”, precisamente ordinamento positivo delle attività della struttura politica e delle azioni degli uomini.

La definizione di Dante, incentrata sul concetto funzionale di “regula directivae”, è chiaramente basata sulla Dottrina di Aristotele dell’Etica Nicomachea.

La finalità della Lex è di ordinatio degli atti umani per il bonum comune.

In Dante è teorizzato il Legislatore Unico per garantire il bonum commune e il bonum rei publicae.

Il Legislatore Unico è l’Imperatore (Monarchia, I, XII, 11).

Nel CV, IV, IV, 7, Dante analizza il rapporto tra Legge Imperiale e Legge degli Organismi dell’Impero: distinzione che deriva dalla concezione aristotelica della legge quale “regula directivae”.

Il rapporto tra Legge imperiale e Legge degli Organismi dell’Impero richiama la distinzione tomista tra intelletto speculativo e intelletto pratico.

La Legge Imperiale regola le finalità dell’Uomo quale essere di ragione.

Le Leggi degli Organismi dell’Impero attengono alle finalità dell’Uomo quale essere dotato di intelletto pratico.

Dante tomisticamente distingue:

Legge eterna;

Legge naturale;

Legge positiva.

La Legge eterna deriva direttamente dalla volontà di Dio ed è un principio d’ordine universale.

L’espressione Legge eterna compare in Paradiso, XXXII, 55, nel discorso di S. Bernardo relativo all’Ordinamento dell’Empireo: “ché per etterna legge è stabilito / quantunque vedi”, per rimarcare l’immutabilità ab aeterno di una prescrizione divina.

L’Ordinamento Giuridico è un’ordinatio rationis: la Legge eterna è la Struttura giuridica primaria, assoluta, immodificabile dell’Ordine cosmico e universale.

In tema, è assorbente l’influsso di S. Tommaso che espone la sua Dottrina della lex aeterna nel Commento alle Sentenze, nella Summa contra Gentiles e nella Summa Theologiae.

La Lex aeterna è la regola universale del cosmo basato sul Dio Creatore.

La Legge naturale è il criterio generale di derivazione della Legge positiva.

La Lex naturalis è alla base dell’ordinatio rationis: l’Uomo reca nella propria ragione le regole fondamentali della legge naturale, inscritte direttamente da Dio.

De iure, in Dante la legge naturale consiste nelle direttive della ragione e in tal senso è una specifica Legge umana.

In PG., XXVI, 83, a proposito dei lussuriosi, si rileva:

– “Non servammo umana legge, seguendo come bestie l’appetito”, dove per umana legge designa la legge naturale in quanto propria dell’ordine di ragione cui l’Uomo partecipa (cfr. CV., II, VII, 4, E però chi da la ragione si parte, e usa pur la parte sensitiva, non vive Uomo, ma vive bestia).

E’ evidente il profondo influsso di S. Tommaso derivante dalla Dottrina della Lex naturalis.

La base dogmatica della Dottrina tomista è la Tesi aristotelica esposta nell’Etica Nicomechea che distingue:

a. Giustizia naturale e legale, nell’ambito della Giustizia politica;

b. Legge propria e legge comune.

San Tommaso definisce la Lex humana nella Summa Theologiae, I-II, q. 94, ad 1, utilizzando il concetto di partecipazione dell’essere rispetto all’essenza divina:

– “patet quod lex naturalis nihil aliud est quam partecipatio legis aeternae in rationali creatura” (cfr. C. Fabro, La nozione metafisica di partecipazione secondo S. Tommaso d’Aquino).

Nella Summa Theologiae la funzione della Lex aeterna è di regolare il rapporto tra Legge e Soggetto: “in regulante et censurante” e “regulato et mensurato”.

L’Ordinamento dettato dalla Legge eterna partecipa all’intera realtà, ricevendo un’inclinazione “in proprios actus et fines”: l’Essere proprio della Creatura ragionevole subisce un maggiore influsso dalla Legge eterna, determinante un’inclinazione naturale verso l’atto e il fine dovuto.

La conclusione è che “talis partecipatio legis aeternae in rationali creatura lex naturalis dicitur”.

L’influsso del pensiero tomista su Dante è presente nella funzione della Legge eterna di attuare e definire la regolamentazione degli atti umani che la ragione trae direttamente dalla natura umana.

L’Uomo ha un’inclinazione naturale: ratio apprehendit ut bona e per consequens ut opere persequenda.

La legge positiva è in Dante la Lex humana che promana da un’Autorità, primariamente l’Imperatore, quale Legislatore unico, parte integrante di un Ordinamento giuridico determinato, dotata di Potere coercitivo e vincolante.

L’essenza della lex humana è la presenza di un’efficacia giuridica vincolante e coercitiva.

Dante in Purgatorio, XVI, 94, cinquantesimo canto, posto al centro del Poema, dedicato a Marco di Lombardia, nella cornice dell’ira, afferma:

– “Onde convenne legge per fren porre; convenne rege aver, che discernesse de la vera città almen la torre”.

Dante riafferma l’idea tomista del libero arbitrio.

Il libero arbitrio è una libertà morale e giuridica.

L’Impero, ambito e guida politica dell’Uomo, è dotato di un impianto etico e giuridico a sfondo tomistico e di un impianto politico a sfondo agostiniano.

I “due soli” (PG, XVI, 107), immagine cardine del pensiero Politico e Giuridico di Dante, indipendenti ed autonomi l’uno rispetto all’altro, rispecchiano la Dottrina del Duo Ultima, della duplicità dei fini dell’Uomo, la felicitas terrena e la felicitas aeterna, esposta principalmente nella Monarchia.

Prof. Avv. Notaio Pasquale Landi
Consigliere di Stato emerito

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