Seconda di due parti di uno studio su Dante il diritto, ad opera del prof. Pasquale Landi. La prima parte è qui.
V. Il concetto di Iustitia.
Il concetto di Giustizia è un ulteriore e fondamentale momento della giuridicità dantesca.
Dante della Giustizia ha un’idea globale, politica, giuridica, teologica e filosofica.
Sul piano giuridico, Dante considera la Giustizia come Giustizia commutatrice.
La regola del “Contrappasso” esprime il dato giuridico della reazione della lex umana ad azioni illegittime.
Nella Commedia sono presenti numerosi richiami al concetto della Giustizia in senso giuridico.
Dante si riporta alla concezione aristotelica dell’Etica Nicomachea della Giustizia come suprema virtù di conformazione alle leggi: Giustizia generale e Giustizia legale.
Dante, sul piano giuridico, tramite l’Etica Nicomachea, riprende il concetto di Giustizia di San Tommaso esposto nella II-II qq. 58-79.
Il proprium della Dottrina tomista, che tanto ha influenzato il pensiero di Dante, che la Giustizia non è astratta giuridicità, attuazione della lex humana, ma è spiritualità: il che consente la rottura del tradizionale isolamento agostiniano nella sfera della mera giuridicità.
La giuridicità della Giustizia in Dante è nell’“umanesimo giuridico”, Virtù suprema, partecipazione metafisica rispetto alla spiritualità dell’Assoluto (cfr. C. Fabro, La nozione metafisica di partecipazione secondo S. Tommaso d’Aquino, passim).
VI. La teoria di Dante sul Diritto.
Il concetto del Diritto in Dante è in Monarchia, II, V:
– “Ius est reali et personalis hominis ad hominem proportio, quae servata hominum servato societatem, et corrupta corrumpit”.
– “La legge riguarda le cose e le persone, regola i rapporti tra gli uomini, e se conservata rende possibile la vita civile, se è corrotta, corrompe la società”.
La definizione è incentrata sul concetto di “proportio”, inteso come “regolamento”, “precetto”, “disciplina”.
La definizione conferma che il Ius, nel Corpus delle Opere politiche e poetiche di Dante, ha una precisa valenza ed un’autonomia concettuale specifica.
In particolare, la Dottrina giuridica di Dante, sviluppata nella Monarchia, nel Convivio e nella Commedia, è la concezione tomista del ius e la palingenesi della sequenza sviluppata nella Summa Theologia tra Lex aeterna, Lex naturalis e Lex humana.
L’insegnamento di San Tommaso è la profonda spiritualità del diritto; il Ius è la partecipazione metafisica all’essenza divina.
Dante accoglie l’imperitura lezione tomista, in un periodo storico in cui il Diritto iniziava un processo di profondo mutamento, con un’incisiva “secolarizzazione”, subendo il peso condizionante della “Ragion di Stato”, iniziata con il Liber Costitutionen di Federico II.
Dante reagisce alla storica inversione di tendenza attuata da Federico II di Svevia nel modulare il rapporto tra Politica e Diritto, tra ratio politica e ratio iuris.
Federico II, l’1 settembre 1231, promulga a Melfi il Liber Costitutionem, restato in vigore per circa sei secoli, precisamente fino al 1809 per il Regno di Napoli e fino al 1819 per il Regno di Sicilia.
L’influenza che il Liber Costitutionem federiciano ha avuto nella filigrana giuridica del pensiero dantesco deriva dall’inversione del rapporto tra Potere e Diritto.
Il diritto medioevale era espressione di un “ordine soggiacente”:
– il Ius ispirava l’ideologia politica e l’azione politica doveva essere giustificata dal Diritto, in base ad una valutazione di assoluta legittimità (cfr. Ortensio Zecchino, Diritto, in Enciclopedia Federiciana).
Federico II inverte il rapporto potere/politica e diritto e rompe l’antico equilibrio medioevale condizionando e subordinando il ius al Potere politico.
L’agire politico di Federico II, disancorato dalla Dottrina giuridica quale “certificato di legittimità”, ha una diversa ratio: la norma dell’azione politica, la legge motrice dello Stato, quella che Federico Meinecke definisce la “Ragion di Stato”.
Il Liber Costitutionem delinea per la prima volta politicamente e giuridicamente lo Stato di Diritto, precisamente uno Stato dotato di un apparato amministrativo centrale, la Magna Curia, con un diritto ad hoc, il Diritto amministrativo imperiale.
Dante percepisce la “rivoluzione giuridica” operata da Federico II con il Liber Costitutionem e, reagendo, cercando di riaffermare la valenza teologica e filosofica del Diritto si riporta alla Dottrina giuridica di San Tommaso, teorizzando la centralità della Lex aeterna e della Lex naturalis quali fonti, parametri e limiti della Lex humana.
Dante, sul piano dell’esperienza giuridica, si conferma un idealista che “sente” l’inquinamento del concetto di ius, derivante dalla riforma federiciana.
L’inversione del rapporto tra Potere politico e Diritto avrebbe comportato il venir meno dei principi generali alla base del concetto di Imperium: la Dottrina della Duo Ultima, la derivazionedel Potere Imperiale direttamente da Dio; una degradazione dell’essenza spirituale del ius; la rottura del rapporto tra Legge eterna, Legge naturale e Legge positiva.
L’iter storico dell’idea federiciana del rapporto Potere-Diritto è concluso nella definizione dell’“atto politico” nell’art. 31 del T.U. delle Leggi sul Consiglio di Stato, ex R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, abrogato e trasfuso nell’art. 7 del Codice del Processo Amministrativo.
VII. Il Trattato di Dante “Monarchia”.
Opera centrale del pensiero giuridico e politico dei Dante è il Trattato Monarchia.
Dante esamina i seguenti temi:
a. se la Monarchia o l’Impero siano essenziali per la felicitas humana.
b. se il Popolo Romano abbia di Diritto l’Ufficio.
c. se l’Autorità dell’Imperatore derivi da Dio o dal Papa, quale Vicario.
Sub a., Dante osserva che l’Imperatore realizza l’ordinatio ad unum.
L’Imperatore garantisce “sapienza, amore e virtute”.
Sub b., il Popolo Romano si è formato per volontà della Provvidenza Divina.
Il Diritto è volontà di Dio ed è principio di Giustizia.
L’Impero Romano fu l’unico Impero Universale per volontà di Dio.
Cristo nacque sotto l’Editto di Augusto Imperatore e con la partecipazione al Censimento riconobbe la legittimità dell’Impero Romano.
Sub c., Dante sostiene che l’autorità dell’Imperatore deriva da Dio e non dal Papa.
Dante è un Filosofo moralista che considera la condotta umana con un fine soprannaturale ed eterno.
L’armonia dell’universo, dei fini eterni e dei fini naturali e temporali richiede un Monarca.
Dante segue San Tommaso per distinguere il mondo della Natura e della Grazia.
Teorizza l’Impero Romano come attuazione della Pace e della Giustizia.
L’Impero Romano è preparazione del Regno di Dio.
VIII. L’“Umanesimo giuridico” di Dante.
La velenza tomista del concetto di “Ius” in Dante è l’“Umanesimo giuridico”, valore connaturato all’Essere ed alla “partecipazione metafisica” all’Assoluto.
Il Diritto e la Pace sono gli elementi essenziali dell’Impero.
L’Imperatore è il garante del Diritto e della Pace e l’Impero è essenziale per la felicitas terrena.
Il Diritto, pensato e voluto da Dio, è “umano” e non regola formale.
Interprete della filosofia giuridica di San Tommaso e Dante è stato Antonio Rosmini che ha riaffermato la centralità dell’essere nel momento della giuridicità:
– “… la persona ha nella sua natura stessa tutti i costitutivi del diritto: essa è dunque il diritto sussistente, l’essenza del diritto” (conf. A. Rosmini, Filosofia del diritto, I, 191, 192).
L’“Umanesimo giuridico” è in crisi.
Il Diritto è stato ridotto a mera regola formale.
La crisi del Diritto è stata compresa dal Filosofo autore della separazione tra Attività Teoretica e Pratica dello Spirito, esattamente da Benedetto Croce che, nell’intentio di recuperare il senso spirituale del diritto, ha scelto una soluzione astratta dalla “partecipazione metafisica” del cattolicesimo, ponendo il centro dell’esperienza giuridica nel concetto pseudoeconomico dell’“utile” (conf. B. Croce, Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell’economia).
Nello stesso senso, cfr.Martin Heidegger, Essere e Tempo, con la tesi dell’Io, Essere – Io.; E. Gilson, Dante e la Filosofia, Milano, 2022.
Il testimone di Croce è stato raccolto da Jacques Maritain, in Umanesimo integrale e L’Uomo e lo Stato, in cui è stato teorizzata la riscoperta del senso spirituale del Diritto e il recupero dell’umanità della Norma giuridica.
Adde, G. M. Di Paola Dollorenzo, “‘L Pastor de la Chiesa che vi guida”, Libreria Editrice Vaticana, Roma, 2022; Dante e i Papi, a cura di L. F. Guzzetta, G. Di Paola Dollorenzo e G. Pettinari, Edizioni Studium, Quaderni della Lumsa, Roma, 2009.
L’Umanesimo di Dante è stato colto da Paolo VI, nella Lettera Apostolica Altissimi Cantus:
– “30. Quest’umanesimo del sommo poeta trae origine da un aspetto della dottrina di san Tommaso d’Aquino, e si distingue per il suo carattere ottimistico. Si basa su sicuri fondamenti, cioè che la grazia non distrugge la natura, ma la risana e la perfeziona, e che “persona est nomen dignitatis”, Summa Theologiae, I, q. 1, a. 8 ad 2; I-II, q. 109, a. 8; I, q.29, a. 3 ad 2.14). Si oppone diametralmente ad alcune tesi ascetiche e mistiche secondo cui tutti dovrebbero aspirare al contemptus mundi come unica forma di vita perfetta.
31. Dante Alighieri non solo approva tutti i valori umani -intellettuali, morali, affettivi, culturali, civili -, ma addirittura li esalta. E ciò che va soprattutto tenuto presente è che questi beni vengono apprezzati e stimati quando egli s’immerge nel divino, dove la contemplazione delle cose celesti avrebbe potuto rendere senz’altro vuoti e inutili i beni terreni. Anzi, la sua umanità si delinea lì ancor più pienamente e si perfeziona nel vortice dell’amore divino; anche in seno alla splendente immensità dei cieli egli si sente preso dall’urgenza del messaggio di verità e di bontà che “l’aiuola che ci fa tanto feroci”, Par. XXII, 151., quel lontanissimo punto della nostra infelice terra, attende da lui.
32. Per quanto riguarda l’antichità classica, egli ritiene che sia stata una provvidenziale preparazione alla religione cristiana e che ne abbia spesso offerto allegorie; diversamente rispetto a quanto accadde nel cosiddetto Rinascimento, o almeno presso molti uomini di quel periodo, che valutava i beni umani indipendentemente da Dio; nel medesimo periodo poi l’umanesimo si volgeva alle istituzioni e ai costumi pagani, e veniva inficiato dall’errore pelagiano”.
Sull’umanità di Dante si richiama il pensiero di Benedetto XVI, nell’Enciclica Deus caritas est.
Nello stesso senso, Romano Guardini, Studi su Dante, Brescia, 1967.
Dante ci insegna, con il pensiero politico e la poesia, che l’attuale crisi del Diritto e, di riflesso, dello Stato, richiede il recupero della sua profonda essenza spirituale, della connaturale “partecipazione metafisica”, in forma di “umanesimo giuridico”, religioso e/o non religioso, in quanto il Ius nasce, vive, opera e si struttura per effetto di quello stesso:
“amor che move il sole e l’altre stelle”.
– “Onorate l’Altissimo Poeta !” Inf., IV, 80
(cfr. Paolo VI, Lettera Apostolica Altissimi Cantus).
Prof. Avv. Notaio Pasquale Landi
Consigliere di Stato emerito