Il decreto sicurezza 2025 interviene sull’ambiguità normativa riguardante la cannabis light, equiparando le infiorescenze a uso umano alle sostanze stupefacenti. L’articolo analizza la portata del provvedimento, confutando fake news sul presunto divieto della cannabis terapeutica. Si evidenzia come il decreto miri a tutelare salute e sicurezza pubblica, senza ledere le libertà fondamentali, offrendo indicazioni concrete per gli operatori del settore.

All’indomani dell’entrata in vigore del decreto sicurezza 2025, che all’articolo 18 equipara le infiorescenze di canapa alle sostanze stupefacenti, si sono verificati i primi sequestri di cannabis light in diversi esercizi commerciali sul territorio italiano. L’applicazione concreta della norma ha immediatamente generato un vivace dibattito pubblico, talora alimentato da disinformazione, fake news e strumentalizzazioni ideologiche.

Alcuni, travisando il significato e la portata del provvedimento, hanno sostenuto che esso vieti la cannabis terapeutica – affermazione totalmente priva di fondamento normativo – o addirittura che i commercianti di cannabis light siano ora da considerarsi alla stregua dei narcotrafficanti: una iperbole giuridicamente infondata e lesiva della logica sistemica del diritto penale, che ha il dovere di mantenere una scala razionale di valori e proporzioni.

È dunque compito della dottrina giuridica seria e responsabile chiarire la portata effettiva del provvedimento, valutarne la coerenza sistematica, il fondamento costituzionale, e fornire indicazioni concrete a coloro che operano nella legalità e si trovano oggi ad affrontare un mutato contesto normativo.

1. Un intervento di sistemazione normativa

L’articolo 18 del decreto sicurezza ha il merito di riconfigurare giuridicamente un ambito finora collocato in una zona grigia, ovvero la vendita libera di infiorescenze di cannabis con basso THC. La nuova norma stabilisce con chiarezza che infiorescenze, resine e derivati della canapa non sono liberamente commerciabili, indipendentemente dal contenuto di tetraidrocannabinolo, se destinati all’uso umano.
Si supera così una giurisprudenza disomogenea che, dal 2017 in poi, ha generato incertezze applicative e rischi sanitari latenti.

2. Obiettivo: sicurezza pubblica e salute collettiva

Il decreto non criminalizza il consumo individuale ma mira a tutelare la collettività, in particolare nei contesti sensibili come la guida, la sicurezza sul lavoro, e l’età evolutiva. Anche in presenza di THC sottosoglia, gli effetti psicotropi non sono azzerati e la distinzione tra uso “light” e uso “stupefacente” è, sul piano farmacologico, scivolosa.
Il legislatore ha agito in coerenza con il principio di precauzione, pienamente legittimo in una materia come quella della sicurezza pubblica.

3. Nessun divieto alla cannabis terapeutica

Va completamente smentita la narrazione secondo cui la norma vieterebbe anche l’uso medico della cannabis. Il decreto non interviene affatto sulla cannabis terapeutica, che resta pienamente autorizzata e regolamentata da norme preesistenti, tra cui:

  • DM 9 novembre 2015 sulle modalità di impiego;
  • Legge 94/1998 sulla prescrizione off-label;
  • Circolari ministeriali e protocolli regionali.

La cannabis terapeutica è prodotta sotto controllo statale o importata in regime autorizzato, dispensata su prescrizione medica, e destinata a pazienti affetti da patologie documentate. Metterla sullo stesso piano della cannabis light a uso ricreativo è giuridicamente scorretto e tecnicamente fuorviante.

4. Come devono agire i titolari di depositi legali

La mancanza di disposizioni transitorie impone che chi possiede scorte di infiorescenze in magazzino debba agire con prudenza e trasparenza:

  • interrompere immediatamente la vendita al pubblico;
  • documentare la provenienza e data di acquisto delle giacenze;
  • comunicare formalmente alle autorità competenti (ASL, NAS, GdF) la presenza delle scorte;
  • chiedere istruzioni ufficiali per lo smaltimento o proporre spontaneamente il sequestro cautelare;
  • evitare qualsiasi distribuzione o smaltimento autonomo, che potrebbe esporre a responsabilità penali o ambientali.

Una gestione corretta, sorretta da documentazione amministrativa e protocolli formali, potrà essere valutata positivamente in sede giudiziaria.

5. Legittimità costituzionale e coerenza europea

Il provvedimento si muove nel perimetro tracciato dalla Costituzione (artt. 32 e 41) e rispetta gli obblighi internazionali, in particolare quelli derivanti dalla Convenzione Unica sulle droghe del 1961. Il diritto dell’Unione Europea consente agli Stati membri di limitare la libera circolazione delle merci per ragioni di salute e sicurezza, purché i limiti siano proporzionati. E qui il legislatore italiano non vieta la canapa industriale (fibra, semi, cosmetici, edilizia), ma soltanto le infiorescenze destinate al consumo umano.

Conclusione: un intervento razionale, da leggere con onestà giuridica

Il decreto sicurezza 2025, pur severo, è un intervento giuridicamente razionale e costituzionalmente legittimo. Esso non reprime indiscriminatamente, ma chiarisce un vuoto normativo e rafforza la certezza del diritto. Come giurista, ne riconosco il valore sistemico: si tratta di un atto che tutela la salute pubblica senza compromettere le libertà fondamentali né l’uso medico dei cannabinoidi. Criticare è lecito, ma occorre farlo con onestà intellettuale e non con slogan che deformano il diritto.

Daniele Onori

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