Al di là del caso Roggero, criticità da correggere.
Pietro Dubolino
Che non si debba, in linea di massima, legiferare sull’onda emotiva di un fatto di cronaca è cosa risaputa. Così come è risaputo che si debba evitare l’emanazione di leggi che siano o appaiano troppo chiaramente “ad personam”. Ciò non toglie, però, che un fatto di cronaca o le vicende di una singola persona possano costituire la spia di effettive lacune o anomalie, precedentemente passate inosservate, di un determinato assetto normativo e, quindi, dar luogo legittimamente agli interventi necessari per eliminare le une o correggere le altre. E questo può essere il caso del gioielliere Mario Roggero, non con riguardo alla sua condanna per omicidio e tentato omicidio di alcuni rapinatori che, secondo la ricostruzione accusatoria, si stavano ormai allontanando (per cui è stata esclusa la configurabilità della legittima difesa, anche sotto il profilo della putatività o dell’eccesso colposo), ma, piuttosto, con riguardo alla non applicabilità, in suo favore, dell’art. 47 ter, comma 01, dell’ordinamento penitenziario, per il quale, trattandosi di soggetto ultrasettantenne, la pena potrebbe essere espiata in regime di detenzione domiciliare. Questo regime, infatti, è espressamente escluso nei casi in cui la condanna sia stata inflitta per taluno dei delitti compresi nell’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario, tra i quali figura anche l’omicidio. In detto articolo sono previsti i casi in cui la concessione dei c.d. “benefici penitenziari” (lavoro all’esterno, permessi premio e misure alternative alla detenzione) debba essere sottoposta a determinate condizioni, facendo appunto riferimento al tipo di delitti del quale il condannato si sia reso colpevole. Tali condizioni possono essere, a seconda dei casi, quella che il condannato collabori in vario modo con la giustizia ovvero altre, diverse dalla collaborazione, delle quali il condannato deve dimostrare la sussistenza, ovvero ancora quella costituita dalla sola assenza, rilevabile d’ufficio, di “elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva”. E quest’ultima è appunto la condizione richiesta per il caso di condanna per omicidio semplice, quale è quella riportata da Roggero.
Ora, sembra potersi legittimamente ritenere che l’indiscriminato divieto di applicazione, agli ultrasettantenni, della detenzione domiciliare in tutti i casi in cui la condanna sia stata inflitta per taluno dei delitti menzionati nell’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario, indipendentemente dalla circostanza che siano state o meno soddisfatte le condizioni in presenza delle quali la concessione dei benefici penitenziari sarebbe ugualmente possibile, presenti profili di manifesta irragionevolezza, tali da poter dar luogo a fondati sospetti di incostituzionalità. La detenzione domiciliare prevista dall’art. 47 ter dell’ordinamento penitenziario, infatti, non sembra presentare natura essenzialmente diversa da quella degli altri benefici penitenziari ai quali anche il condannato per taluno dei delitti previsti dal citato art. 4 bis può accedere, una volta che risultino soddisfatte le condizioni ivi indicate. Non appare, quindi, facilmente comprensibile la ragione per la quale a tale regola debba fare eccezione soltanto la detenzione domiciliare per gli ultrasettantenni. E ciò tanto più in quanto la presenza delle suddette condizioni rende addirittura applicabile, salva la sola osservanza dei limiti di pena, il ben più consistente beneficio dell’affidamento in prova al servizio sociale. Per non parlare, poi, dell’ulteriore discrasia determinatasi a seguito dell’approvazione definitiva, il 29 luglio u.s., del disegno di legge governativo sull’applicazione della detenzione domiciliare in favore dei condannati tossicodipendenti e alcoldipendenti, ivi compresi quelli la cui condanna sia stata pronunciata per taluno dei delitti previsti dall’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario, con la sola differenza, in questo caso, che il beneficio è concedibile entro un più ristretto limite di pena.
Né sembra che a diversa conclusione dovrebbe giungersi per il solo fatto che la Corte costituzionale ha già respinto, con la sentenza n. 50/2020, la questione di costituzionalità, sollevata dalla Corte di cassazione, del comma 1 bis dell’art. 47 ter dell’Ordinamento penitenziario, nel quale pure il beneficio della detenzione domiciliare previsto in favore di quanti debbano espiare una pena detentiva non superiore a due anni è escluso quando la condanna sia stata inflitta per taluno dei reati previsti dall’art. 4 bis. Tale pronuncia è, infatti, essenzialmente basata sull’elemento distintivo – assente nel caso previsto dal comma 01 – costituito dalla condizione che, nel caso concreto, non ricorrano “i presupposti per l’affidamento in prova al servizio sociale”. Il che – osserva la Corte – fa ritenere che si tratti di soggetto dotato di una “pericolosità non contenibile attraverso i presidi tipici della misura di cui all’art. 47 ordin. penit.” Pericolosità da riguardarsi, tuttavia – questo è, in sostanza, il ragionamento della Corte – come non incompatibile con la diversa misura della detenzione domiciliare sempre che ad essa non si aggiunga quella ulteriormente desumibile dalla particolare natura del reato commesso. Di qui la ritenuta “non irragionevolezza” della norma in discorso. Ma sembra evidente come un tale ragionamento non si attaglierebbe al caso della detenzione domiciliare prevista per gli ultrasettantenni, la cui pericolosità viene fatta derivare, con presunzione assoluta, dalla sola natura dei reati per i quali è stata pronunciata condanna senza che, tuttavia, questa impedisca, verificandosene le condizioni, la fruizione della più favorevole delle misure alternative alla detenzione, costituita dall’affidamento in prova al servizio sociale.
Non sembra, quindi, che sarebbe necessariamente destinata all’insuccesso la questione di legittimità costituzionale dell’art. 47 ter, comma 01, dell’ordinamento penitenziario, nella parte in cui, in aggiunta alla previsione del divieto di applicazione della detenzione domiciliare agli ultrasettantenni quando la condanna sia stata inflitta per taluno dei delitti di cui all’art. 4 bis, non esclude l’operatività di tale divieto quando sussistano le condizioni per le quali, ai sensi dello stesso art. 4 bis, i benefici penitenziari potrebbero essere ugualmente concessi.
Ma, senza attendere il verificarsi di una tale eventualità, ben potrebbe il legislatore assumere esso stesso – e sarebbe la soluzione migliore – l’iniziativa di introdurre una modifica normativa nel senso ora indicato, senza per ciò solo correre il rischio di essere accusato di proporre una legge “ad personam”, salvo che l’accusa (come ovviamente, è sempre possibile) sia fatta soltanto per partito preso e, quindi, non in buona fede. E sarebbe anzi consolante pensare che su una tale iniziativa possa realizzarsi il consenso di una maggioranza “bipartisan”, tanto per sfatare l’altrimenti possibile dubbio che un tale consenso si trovi soltanto per approvare leggi delle quali il meno che si possa dire è che sono assai discutibili, come, in particolare, quella che ha introdotto nell’ordinamento, non molto tempo fa, il delitto di “femminicidio”.