Una lettura fuorviante da correggere: cosa prevede davvero la riforma della Direttiva vittime UE su aborto, identità di genere e sovranità degli Stati.

In data 21 maggio u.s., il Parlamento Europeo ha approvato un pacchetto di modifiche alla cd. “Direttiva vittime” n. 2012/29/UE, contenente una serie di previsioni che hanno indotto alcuni esponenti politici ad esultare perché l’aborto avrebbe fatto il proprio ingresso nel diritto europeo e perché tramite le modifiche approvate sarebbero state prescritte a livello europeo forme di tutela penali assimilabili a quelle proposte in un d.d.l. presentato in Italia nella XVIII legislatura dal titolo “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità”.

La lettura fornita appare fuorviante sotto molteplici profili.

Anzitutto, la menzione dell’aborto avviene unicamente in un “considerando” della proposta approvata ieri dal Parlamento Europeo (considerando 13) e, pertanto, in una parte non precettiva della stessa.

Inoltre, la proposta non prevede definizioni vincolanti della “identità di genere” o concetti affini.

Ferme restando queste precisazioni preliminari, occorre prendere atto che si tratta indubbiamente di un testo normativo non esente da discutibili connotazioni ideologiche.

Sennonché, nella materia dei “diritti delle vittime della criminalità” l’Unione Europea dispone di una competenza normativa che, per essere esercitata, rende sufficiente il raggiungimento del consenso della maggioranza degli Stati membri (art. 82, par. 2, lett. c del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea).

Non è quindi possibile, al singolo Stato, opporsi a un’iniziativa che abbia coagulato la maggioranza necessaria all’approvazione in questa materia.

In questo contesto, allo Stato dissenziente è consentito essenzialmente lavorare sul piano giuridico, da un lato, per evidenziare come la competenza sia stata esercitata delle istituzioni europee al di là di quanto consentito dal Trattato, in quanto si è tentato di ridefinire la nozione di “vittima” in modo da intervenire anche sui reati presupposti; all’altro lato, per limitare la presenza nel testo di disposizioni problematiche e, in ciò, è sufficiente raffrontare il testo uscito dal “trilogo” con l’originaria proposta della Commissione per avvedersi delle modificazioni intervenute.

Inoltre, allo Stato dissenziente è consentito formalizzare le proprie dichiarazioni di fronte al Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri (Coreper), cosa che la Repubblica Italiana risulta senz’altro aver fatto nei mesi scorsi (18 febbraio 2026). 

In particolare, riguardo alla proposta di direttiva in questione, l’Italia ha formalmente dichiarato quanto segue:

«La materia dello “stato e capacità delle persone” rientra nelle competenze esclusive degli Stati Membri e, per l’effetto, all’Unione europea non è attribuita una competenza legislativa su di essa (art. 5 TUE). Ne consegue che il concetto di “genere” delle persone rientra nelle competenze esclusive dell’Italia: l’UE non può né definirlo, né regolarlo. Il concetto di “gender identity”, pertanto, sarà interpretato in conformità al diritto nazionale che distingue il genere in base al sesso biologico (maschile o femminile) e così il relativo diritto all’identità.

Per gli stessi motivi, il termine “intersectional discrimination” verrà interpretato, in coerenza con il diritto nazionale, in termini di “discriminazione multipla”.

L’Italia riconosce nel proprio ordinamento la possibilità per le donne di accedere all’interruzione della gravidanza. La questione oggetto dell’odierna dichiarazione non è, quindi, di “merito” ma di “metodo”. Questa materia, infatti, è una competenza esclusiva degli Stati Membri e, pertanto, l’Italia deplora che una simile menzione sia stata inserita in un atto legislativo dell’Unione in mancanza di attribuzione di competenza e senza base giuridica, come anche più volte il Servizio Giuridico del Consiglio aveva segnalato durante i lavori».

Alla luce di ciò, la riflessione dovrebbe concentrarsi sui meccanismi di funzionamento dei Trattati, che prevedono su materie tanto sensibili l’utilizzo della procedura legislativa ordinaria, ossia in definitiva la decisione a maggioranza degli Stati.

Per chi ritiene che, in queste materie, dovrebbero essere rispettate le diverse tradizioni nazionali degli Stati membri, come richiesto dal principio generale di cui all’art. 67 del TFUE, e come ribadito peraltro in modo specifico in subiecta materia dallo stesso art. 82, par. 2 del TFUE, il vero obiettivo dovrebbe essere lavorare per una riforma dei Trattati: non già, come spesso si ritiene, per abolire il principio dell’unanimità, ma per recuperarlo in materie in cui la sua assenza è capace di ledere profondamente le sovranità e i valori fondanti degli Stati membri.  

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