Punti fermi affinché non si accrescano i rischi per le persone vulnerabili e i disabili.
1. Il 20 giugno 2025 la Camera dei Comuni dell’Inghilterra e del Galles ha approvato con la maggioranza di 23 voti (314 contro 291) la legge, denominata Terminally III Adults (End of Life) Bill, che consente ai malati terminali, a determinate condizioni, di richiedere e di ottenere assistenza per mettere fine alla propria vita (“A Bill to allow adults who are terminally ill, subject to safeguards and protections, to request and be provided with assistance to end their own life; and for connected purposes”).
La legge non è ancora definitiva giacché deve passare attraverso il vaglio della House of Lords. La sua importanza epocale è stata sottolineata sia dai sostenitori che dagli oppositori. La componente della Camera Kim Leadbeater, del Partito Laburista, proponente e relatrice della legge, ha dichiarato, di trovarsi “over the Moon”, poiché essa dà ai pazienti terminali: “choice and dignity where they might not otherwise have it”. La signora Esther Rantzen, convinta sostenitrice della normativa, ha dichiarato: “This will make a huge positive difference, protecting millions of terminally ill patients and their families from the agony and loss of dignity created by a bad death”. L’oppositrice baronessa Jane Campbell, che ha condotto la campagna Not Dead Yet UK, ha dichiarato che: “Many disabled people argued the bill set a “dangerous” precedent and did not offer protection to vulnerable disabled people who could be coerced to prematurely end their lives with some seeing themselves as a burden”. Ugualmente la campionessa paraolimpica Baroness Tanni Grey-Thompson ha dichiarato che i disabili “are absolutely terrified” dalla legge, poiché ad essi sono stati strappati i diritti fondamentali[1].
2. Il provvedimento inglese ha scelto un modello diverso da quello che i Regni dei Paesi Bassi, del Belgio, della Spagna e che altri Paesi hanno adottato per dare ingresso nell’ordinamento all’eutanasia e all’aiuto al suicidio.
Tale modello, come noto, richiede: a. la richiesta volontaria e well considered del paziente; b. la sofferenza insopportabile senza prospettiva di miglioramento; c. l’avvenuta informazione del paziente sulla sua condizione e sulla prognosi; d. la conclusione, condivisa tra medico e paziente, che non sussiste una ragionevole alternativa alla terminazione della vita; e. l’avvenuta consulenza di almeno un altro medico indipendente che abbia visto il paziente e redatto per iscritto la sua opinione circa la sussistenza dei requisiti sub a. e d.; f. il corretto esercizio della due cure e l’esecuzione diligente dell’atto uccisivo o dell’assistenza al suicidio. In questo modello si conferisce rilievo al requisito della sofferenza insopportabile del paziente senza prospettiva di miglioramento[2].
3. Il Bill inglese, invece, che autorizza soltanto il suicidio assistito e non l’eutanasia[3], è imperniato sulla nozione di malato terminale. La Section (2) definisce la nozione di malato terminale: è tale a) la persona che ha una malattia inevitabilmente progressiva che non può essere invertita dal trattamento e b) quando la morte in conseguenza di tale malattia possa ragionevolmente attendersi entro sei mesi (Subsection (1) ).
La Subsection (2) esclude che sia idoneo a invertire il corso della malattia il trattamento “which only relieves the symptoms of an inevitably progressive illness, disease or medical condition temporarily”. La Subsection (3) esclude che la persona sia considerata malato terminale “only because they are a person with a disability or mental disorder (or both)”.
La nozione di malato terminale, straordinariamente ampliata rispetto alla comune nozione scientifica, è descritta secondo un profilo che si presenta come oggettivo (la malattia progressiva che non può essere invertita dal trattamento) e un profilo di semplice verosimiglianza clinica (la presumibile morte entro 6 mesi in conseguenza della malattia).
Entrambi i profili, pur descritti in guisa asseritamente scientifica, presentano un notevole tasso di arbitrarietà. Il rilievo vale soprattutto per il requisito temporale di sei mesi entro il quale deve intervenire la morte, che la norma connota con il termine “reasonably”.
Invero, il Bill inglese confonde il concetto di terminalità con quello di inguaribilità, aprendo con ciò la via per il suicidio all’immensa platea dei malati inguaribili. Il criterio temporale, peraltro – arbitrariamente individuato in sei mesi – può valere solamente come criterio indicativo per i pazienti oncologici, mentre per le patologie croniche degenerative e per le gravi insufficienze d’organo occorre individuare criteri distinti di valutazione clinica nel quadro di una tendenza progressivamente peggiorativa, che vede tuttavia anche periodi di miglioramento e di relativo benessere: quadro in cui fondamentale è il sollievo recato al paziente dalle cure, soprattutto di tipo palliativo.
Oltre a questi rilievi, su cui non potranno che innestarsi questioni giudiziarie di ardua soluzione e, in particolare, tentativi diretti ad anticipare il presumibile intervento della morte al fine di autorizzare l’assistenza al suicidio nel maggior numero di richieste, occorre soprattutto mettere in luce l’enorme implementazione delle scelte in favore della morte inerenti a tale dispositivo normativo.
Ammettere, invero, l’autorizzazione all’assistenza suicidaria ove sia verosimile la morte in conseguenza della malattia nell’arco di sei mesi significa togliere all’esistenza umana la garanzia dell’immunità per un tempo straordinariamente ampio, come se la verosimiglianza della morte entro quel determinato lasso temporale costituisse il traguardo per la formulazione di un giudizio di diminuito valore della vita.
Quale effetto del giudizio di minor valore della vita nel periodo, tutt’altro che breve, di attesa della morte, verranno meno la gran parte delle provvidenze dirette a migliorare le condizioni di vita del malato, in particolare quelle rivolte ad assicurargli un’effettiva assistenza medica, a mettergli a disposizione un percorso di cure palliative, a consentirgli il superamento dell’isolamento, a garantirgli l’assistenza delle famiglie, dei conviventi e degli amici.
Lo stesso Bill inglese è al riguardo inequivoco laddove dice, nella Sezione 2 (2), che il trattamento mitigatore dei sintomi della malattia non può essere considerato come idoneo a invertire il corso della stessa. L’asserto è ovvio. Il suo richiamo, tuttavia, sottolinea in modo inequivoco l’irrilevanza di qualsiasi assistenza e cura diretta a rendere meno gravosa l’esistenza del paziente.
Se la vita nel periodo di attesa della morte perde il suo integrale valore, diventa evidente la ‘futilità’ di un prendersi cura del paziente con un sostegno non soltanto sanitario, ma anche sociale. Con ciò prende sempre più consistenza l’idea che, venuto meno il valore integrale della vita, il congedo da essa, più che un diritto soggettivo, costituisca un dovere di solidarietà verso gli altri.
L’inversione del significato del concetto di solidarietà presenta aspetti inesorabilmente perversi: essa non sarebbe più il superamento della chiusura dell’ ‘io’, grazie alla condivisione, da parte di chi è sano e normale, della sofferenza e delle difficoltà del debole, del vulnerabile, del dimenticato, dello scartato, bensì la resa del povero alla pretesa utilitaristica di un mondo ormai incapace di chinarsi sulla sofferenza degli altri.
4. L’evocazione di questa legge fornisce utili spunti di riflessione a tutte le persone che si occupano del fine-vita in relazione alla realizzazione del bene comune nel nostro Paese, con riferimento soprattutto alla determinazione del fine-vita delle persone gravemente malate o disabili. Può essere utile, in particolare, ai membri del Parlamento italiano, che sono in questo momento sottoposti a forti sollecitazioni affinché approvino anch’essi una legge che dia ingresso nel nostro ordinamento al c.d. suicidio assistito.
La normativa inglese conferma le preoccupazioni di coloro che temono una deriva omicidaria come conseguenza dell’approvazione di leggi che conferiscono al soggetto un ‘diritto’ a porre termine la propria vita con l’assistenza e l’aiuto di altri.
E’ noto che la Corte costituzionale, intervenendo reiteratamente sul tema del fine-vita, ha asserito, a partire dall’ordinanza del 2018 (ord. n. 207 del 24.10.2018), che non sussiste ‘un diritto alla morte’, sia nella forma di essere aiutati a uccidersi, sia in quella di essere uccisi da terzi. Ciò per la ragione che il diritto alla vita è il “primo dei diritti inviolabili dell’uomo” (sent. n. 223 del 1996) “in quanto presupposto per l’esercizio di tutti gli altri” (sent. n. 35 del 1997).
La Corte italiana non ha receduto; anzi, ha riaffermato con forza il principio personalistico della Costituzione, ribadendo sia nell’ord. n. 207 del 2018 che nella sent. n. 242 del 2019 l’inesistenza di un diritto ad essere aiutati a uccidersi, in virtù della forza vincolante dell’art. 2 Cost. e dell’art. 2 CEDU, che, alla luce del dovere di solidarietà a garanzia dei diritti e dei doveri delle persone, proclamano il dovere dello Stato di tutelare la vita in ogni condizione essa si trovi, soprattutto quando essa è debole, povera, vulnerabile.
5. L’insegnamento della Corte non ha subìto tentennamenti. Anzi, nella progressione dall’ordinanza n. 207 del 2018 fino alla recente sentenza del 25.03.2025, n. 66, ha precisato con acribia le ragioni per le quali la sottrazione all’ambito della punibilità ex art. 580 c.p. di alcune limitate ipotesi di assistenza al suicidio non significa in alcun modo aprire la via alla deriva suicidaria e omicidaria, intrinsecamente inerente alla cancellazione dei divieti di uccidere e di aiutare a uccidere.
Invero, se non sussiste un diritto a essere uccisi e neppure un diritto a essere aiutati a uccidersi, è evidente che la legge dello Stato ha il dovere di tutelare la vita in modo effettivo, non limitandosi a enunciare vuote formule retoriche di stile, ma impedendo che la richiesta di essere uccisi si trasformi in un diritto, focalizzando con sempre maggiore precisione la rilevanza giuridica e la doverosità costituzionale della tutela legislativa.
Nella sentenza n. 66 del 27.03.2025 la Corte ha puntualmente osservato che l’ampliamento degli “spazi riconosciuti all’autonomia della persona nel decidere liberamente sul proprio destino” (punto 7 del “Trattamento in diritto”), “crea – al tempo stesso – rischi che l’ordinamento ha il dovere di evitare, in adeguamento del dovere di tutela della vita umana, che, essa pure, discende dall’art. 2 Cost.” (ibidem, riprendendo il punto 7.2 del “Considerato in diritto” della sentenza n. 135 del 2024).
6. Questi rischi, che spiegano le ragioni per cui la Corte non ha riconosciuto il diritto a essere aiutati a uccidersi, si stagliano su due livelli diversi, che la sentenza n. 66/2025 ha con rigore concettuale descritto.
Il primo concerne le esigenze di tutela delle persone deboli e vulnerabili, che stanno a fondamento dell’imposizione di stringenti condizioni procedurali all’esclusione della punibilità.
La preoccupazione della Corte è di:
“prevenire il pericolo di abusi a danno delle persone deboli e vulnerabili, perché in situazioni di fragilità e sofferenza la scelta di porre fine alla propria vita potrebbe essere indotta o sollecitata da terze persone, per le ragioni più diverse./ Bisogna considerare, infatti, la situazione delle persone malate, depresse, psicologicamente fragili, ovvero anziane e in solitudine, le quali potrebbero essere facilmente indotte a congedarsi prematuramente dalla vita qualora l’ordinamento consentisse a chiunque di cooperare, magari per ragioni di personale tornaconto, all’esecuzione di una loro scelta suicidaria (ordinanza n. 207 del 2018, punto 6 del “Considerato in diritto”) (punto 7.1. del “Considerato in diritto”, sent. n. 66/2025).
Inoltre, v’è il grave rischio che il consenso alla propria morte non sia sufficientemente meditato, corrispondendo, invece, a transitorie crisi di lucidità della persona o alla fragilità del malato, soprattutto quanto è solo e abbandonato da familiari e amici.
D’altra parte, l’ideologizzazione della nozione di consenso induce a conseguenze inaccettabili in termini di asimmetria discriminatoria tra il soggetto debole, che presta il consenso, e quello forte, destinato a utilizzarlo per compiere operazioni sul corpo e/o sulla psiche del primo, come recentemente è stato messo in luce dall’Human Rights Council dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel Report of the Special Rapporteur on violence against women and girls, del 23.06.2025[4].
Come accade non raramente in presenza di condotte che trafficano schiavisticamente le persone, di sfruttamento della prostituzione, nonché di consenso da parte di donne o minori a subire prestazioni estreme di violenza di terzi, va escluso che in tali casi sussista un vero consenso della persona debole. Ve ne è la semplice apparenza, in virtù della coercizione, della violenza, dell’abuso, dalla sottomissione indotta dall’influenza indebita della persona munita di un potere irresistibile.
L’asimmetria discriminatoria e discriminante che si riscontra nei casi sopra citati affiora anche in molte situazioni in cui si confrontano il malato in condizioni di sofferenza, da un lato, e, dall’altro, il familiare o l’amico scarsamente incline alla solidarietà, ovvero lo stesso medico che gestisce burocraticamente il rapporto con l’ammalato incurabile.
Il secondo livello di tutela che la Corte vuol garantire tramite il mantenimento del divieto di cui all’art. 580 c.p. riguarda il doveroso contrasto alle derive sociali e culturali che possono indurre a scelte suicide le persone malate, quando invece le stesse “potrebbero trarre ragioni per continuare a vivere, ove fossero adeguatamente sostenute dalle rispettive reti familiari e sociali, oltre che dalle istituzioni pubbliche nel loro complesso” (punto. 7.2. del “Considerato in diritto”, sent. n. 66/2025).
La Corte con sensibilità mirabile inserisce l’esigenza di tutela all’interno dell’attuale contesto storico, “caratterizzato da tensioni sull’allocazione delle risorse pubbliche” (ibidem), in cui “il cosiddetto “diritto di morire” rivendicato in alcune circostanze potrebbe essere paradossalmente percepito dal malato come un “dovere di morire” per non “essere di peso”, con un grave abbassamento della sensibilità morale collettiva che tutela le persone più fragili, spesso, peraltro, “invisibili” ” (ibidem).
La conclusione della Corte è perentoria: “Tale scivolamento colliderebbe frontalmente con il principio personalista che anima la Costituzione italiana” (ibidem).
7. Le considerazioni svolte, sia a riguardo delle inevitabili derive suicidarie del Bill inglese 20.06.2025, che delle ragioni costituzionalmente ostative al riconoscimento di un diritto a essere aiutati a suicidarsi consentono di trarre alcune conclusioni sulla scelta del Parlamento di legiferare o di non legiferare sul fine-vita con una normativa che, secondo alcuni, dovrebbe finalmente concludersi con l’abrogazione esplicita o implicita degli artt. 579 e 580.
Taluno ha definito il silenzio del Parlamento dal 2018 in avanti nei termini di ‘inerzia’, come se esso significasse la colpevole indifferenza verso il bene comune.
Escludo la correttezza di tale giudizio. Vero è piuttosto che il mancato intervento normativo è l’effetto della complessità dei problemi che si aprono quando si affronta con serietà il tema del fine-vita alla luce non di unilaterali prospettazioni ideologiche, bensì del principio fondamentale che regge il nostro impianto costituzionale, cioè il principio personalistico al cui apice sta il diritto alla vita di ogni persona.
Significativo è che alcuna legge sia venuta ad esistenza anche nel cambiamento delle maggioranze parlamentari. In effetti il fine-vita non è questione di ‘destra’ o di ‘sinistra’, bensì di tutela effettiva della persona contro le pulsioni esacerbate di violenza e di morte che tutti siamo purtroppo costretti a riscontrare nell’esperienza quotidiana della postmodernità.
Come ha notato Filippo Vari nello scritto apparso su questo sito Il 16 giugno 2025, Perché no a una legge sul fine vita che fissi una procedura per l’assistenza al suicidio, la previsione di una procedura a cui ricorrere per l’assistenza al suicidio finirebbe per convalidare il diritto alla morte.
Scrive Vari:
“Non esiste, infatti, procedura prevista dall’ordinamento che non presupponga a monte il riconoscimento di una posizione di vantaggio in capo all’istante e, dunque, di un diritto o di un interesse legittimo. La situazione non sarebbe recuperabile con qualche blanda affermazione di principio, come dimostrano l’esperienza delle normative sull’aborto e sulla procreazione assistita, entrambe introdotte da generose dichiarazioni di principio, poi contraddette dalla disciplina dettata nel prosieguo del testo legislativo e dall’interpretazione (talora creativa) dei giudici”.
Inoltre la previsione di una procedura per essere aiutati al suicidio avrebbe una valenza antipedagogica straordinaria, cristallizzando per legge la trama di una cultura eutanasica che il popolo italiano ha saputo fino a oggi contrastare, elevando la solidarietà orizzontale tra le persone e quella verticale tra le stesse e le istanze di volontariato, di assistenza istituzionali e del Servizio Sanitario Nazionale, universale e ugualitario, a principio costitutivo della Costituzione materiale, che si coniuga perfettamente con il principio personalistico inscritto nella lettera della Carta fondamentale.
8. E’ apparsa in data 2 luglio una bozza di disegno di legge, predisposta all’interno delle Commissioni Giustizia e Affari Sociali del Senato definita Disposizioni esecutive della sentenza della Corte costituzionale del 22 novembre 2019, n. 242.
La disciplina è per certi versi apprezzabile. Oltre che per la titolazione, che definisce l’ambito giuridico dell’intervento, anche per le espressioni integralmente pro-vita dell’art. 1, nonché per la modifica dell’art. 580 c.p., attuata in sintonia con il dettato della Corte costituzionale, che ha qualificato la fattispecie come «scriminante procedurale» in un contesto, pertanto, di permanente disvalore penale del fatto. Meritevole, poi, è il contenuto dell’art. 3, diretto a dare piena attuazione ai princìpi della legge 15 marzo 2010, n. 38, recante Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.
Non può tacersi, tuttavia, che la bozza prevede all’art. 4 una procedura di valutazione per il rilascio di un parere preventivo obbligatorio circa la sussistenza dei requisiti per l’esclusione della punibilità ex art. 580 c.p..
Ora, tale procedura, per quanto escluda doverosamente l’impiego dei servizi, delle strumentazioni e dei farmaci del Sistema Sanitario Nazionale, rischia di trasformare automaticamente in ‘diritto’ la richiesta di assistenza al suicidio, che la Consulta, in adesione ai supremi princìpi costituzionali, ha escluso abbia tale natura. Conseguentemente, la disciplina normativa proposta configurerebbe illegittimamente l’esistenza di un diritto soggettivo azionabile e giustiziabile.
Il giudizio che qui si formula attiene a un testo provvisorio ed emendabile in ordine al quale è fortemente auspicabile la modifica in sede di attuazione normazione.
9. Astenersi dal proseguire lungo strade battute da altri Paesi non è segno di arretratezza culturale, bensì di capacità critica e di prudenza doverosa verso scelte che, pur diversamente formulate, hanno condotto in passato a vere e proprie tragedie storiche.
Non è fuori luogo ricordare che le democrazie anglofone e le autocrazie germaniche condussero, tra la fine del XIX secolo e la prima metà del XX una vera e propria ‘lotta contro gli inadatti’ volta a realizzare l’utopia eugenetica e a favorire l’uccisione volontaria e il sostegno attivo al suicidio dei soggetti ‘senza valore’.
Nel 1895 Adolf Jost, nel libro Das Recht auf den Tod. Sociale Studie[5]proclamava il ‘diritto’ alla morte, allorché la sommatoria dei valori della vita umana, considerati sotto i profili individuale e sociale, desse un risultato negativo “nicht blos Null, sondern auch negativ”[6].
Al giudizio di convenienza dell’abbreviazione volontaria della vita confluirono tanto ragioni che esaltavano la libertà individuale, quanto motivi economici, allo scopo di risparmiare costi di cura e di assistenza delle persone gravemente ammalate.
Al vertice dell’irrazionale disumanità dell’epoca stette il superomismo di Friedrich Nietzsche, il quale nel Crepuscolo degli dei scrisse che, in certe condizioni è indecente vivere più a lungo, allorché l’esistenza ha perso ogni significato[7]. Tale asserto, che lo sciagurato maître-à-non-penser germanico ebbe l’audacia di esprimere ore rotundo, fu purtroppo comune a molti scienziati in un’epoca che esaltò la dimensione individualistica e materialistica della vita, smarrendo quella solidaristica e spiritualistica.
Nel secondo dopoguerra, dopo lo sterminio nazionalsocialista del periodo 1939-1945, l’ondata eutanasica sembrò arrestarsi. Riprese tuttavia con veemenza in una prospettiva prevalentemente libertaria a partire dagli anni ’60 del secolo scorso. Questa prospettiva, che sembra ora concretizzarsi in consolidazioni normative eutanasiche, rivendica il ‘diritto’ a morire come diritto di libertà e denuncia la sconvenienza di mantenere in esistenza una persona quando la qualità della vita sia gravemente compromessa.
Come si può apprezzare, i motivi libertari si mescolano sempre con quelli antivaloriali circa l’inutilità del vivere quando la sua ‘qualità’ sia compromessa. Ma, come ho scritto in Il “diritto” di essere uccisi: verso la morte del diritto[8]:
“Un negozio per la morte confligge radicalmente con il co. 1 dell’art. 3 della Costituzione, che proclama la pari dignità sociale di tutti i cittadini e la loro uguaglianza davanti alla legge. Il principio, attestando il vincolo indissolubile tra la dignità ontologica di ciascuno e il riconoscimento intersoggettivo dell’uguaglianza di fronte alla legge, svela che la struttura della ragion pratica, che affiora all’interno della coscienza come istanza intrasoggettiva, raggiunge la sua pienezza nella relazione intersoggettiva di reciprocità riconoscente tra soggetti liberi e uguali. L’etica, di cui il diritto è una parte, sarebbe una mera astrazione ove fosse considerata in una dimensione meramente intrasoggettiva. Il compimento della soggettività nella relazione intersoggettiva costituisce il compito ineludibile di ogni essere umano. Il negozio per la morte è giuridicamente inesistente perché contratto tra soggetti impediti oggettivamente a riconoscersi reciprocamente liberi e uguali” [9].
Il Bill inglese del 20 giugno 2025 costruisce un negozio per la morte di articolata e ingegnosa fattura. In contrasto con la sua apparente razionalità, disvela però un percorso lucido e tenebroso di morte per gli uomini e le donne giunti al momento doloroso della malattia irreversibile. A questo punto essi avrebbero il ‘diritto’ di rinunciare a vivere, perché non sarebbero più utili a sé e a gli altri.
Desideriamo con forza di poterci ancora riconoscere nel nostro Paese quali persone reciprocamente libere e uguali, indipendentemente dalle condizioni di fragilità in cui la nostra esistenza è costretta a vivere. Desideriamo anche fruire del bene che ci viene dalla solidarietà degli altri, siano essi familiari o amici o gratuiti dispensatori di assistenza ovvero esponenti delle istituzioni il cui dovere è la cura e l’assistenza di tutti.
Mauro Ronco
[1] Le notizie sono riportate all’indirizzo informatico https://www.bbc.com/news/live/cg40pge4kt
[2] Nel 2023 è ricorso il 25° anniversario dell’istituzione del RTE (Comitati Regionali di Revisione dell’Eutanasia) introdotto per il monitoraggio circa l’applicazione della legislazione eutanasica olandese del 1991 entrata in vigore nel 1997. Le segnalazioni di eutanasia sono in costante aumento. Nel 2024, i Comitati Regionali di Revisione dell’Eutanasia (RTE) hanno ricevuto 9958 segnalazioni di eutanasia, il 10% in più rispetto al 2023. Il numero di segnalazioni di eutanasia rispetto al tasso di mortalità totale è salito dal 5,4% al 5,8%.
[3] La Section 23 – Provision of assistance – Subsection (7) prevede che il medico coordinatore che presta assistenza al suicidio si limiti a: a) preparare la sostanza letale per l’autosomministrazione del paziente, b) preparare il dispositivo tecnico che rende capace la persona all’autosomministrazione, c) assistere la persona a ingerire o ad autosomministrarsi in altro modo la sostanza. Per la (subsection (8) ) la decisione di autosomministrarsi la sostanza e l’atto finale di somministrazione “must be taken by the person to whom the substance has been provided”.
[4] United Nations General Assembly, Human Rights Council, Overview of challenges and limitations of using the concept of consent in relation to violence against women and girls, 23.06.2025.
[5] A. Jost, Das Recht auf den Tod. Soziale Studie, Göttingen, 1895.
[6] Ibidem, 18.
[7] F. Nietzsche, Götzen-Dämmerung oder Wie man mit dem Hammer philosophirt, (1° ed. Leipzig, 1889), Berlin, 2016, 66.
[8] Aa.Vv., Il “diritto” di essere uccisi: verso la morte del diritto?, M. Ronco (a cura di), Impegno solidale per la vita, Parte terza, La dignità della vita, Torino, 2019, 290-291.
[9] La relazione di compimento reciproco tra persone aventi pari dignità ontologica costituisce anche il significato più profondo della Regola d’Oro espressa, tra l’altro, nel Discorso della montagna di Gesù (Lc 6, 31). Quale che sia la formulazione linguistica nelle varie tradizioni sapienziali (la cui versione scritta più antica, espressa nella sua forma positiva, è tratta da Zoroastro [628-551 a.C.]: “Quello che è bene per tutti e per ciascuno, per chiunque, quello è bene per me […] quello che io ritengo sia buono di per sé, io lo devo per tutti. Solo la Legge Universale è vera Legge”), l’endoxon della Regola d’Oro esprime la sua forza universalista nel suo profilo formale, di vincolare strettamente tra loro l’essere per se stessi e l’essere per gli altri. Il comando di volere per gli altri lo stesso che si vuole per sé postula il principio fondamentale della comunicabilità del bene. Il bene dell’altro è anche il mio bene perché entrambi partecipiamo a un bene più grande del bene proprio a ciascuno. Sul tema v. C. Vigna, Sulla Regola d’Oro, in C. Vigna, S. Zanardo, La Regola d’Oro come etica universale, Milano, 2005. Sul piano contenutistico la RdO, tanto nella sua formulazione positiva quanto in quella negativa, “si riferisce a una volontà retta, che in quanto tale intende perseguire, in ogni azione il bene” (N. Varisco, La Regola d’oro in Tommaso d’Aquino, in La regola d’oro, cit., 147).