La scuola deve trovare soluzioni e strumenti adeguati al fine di promuovere l’inclusione degli alunni disabili: lo ha affermato di recente la Corte di cassazione che, in attuazione della normativa nazionale ed internazionale in materia, ha ritenuto discriminatoria la condotta della scuola che impone agli alunni disabili un orario scolastico ridotto.

Avv. Lorenzo Jesurum

Il caso

La Prima Sezione civile della Corte di cassazione, con la sentenza n. 23363 del 16/07/2026 (cfr. di seguito il testo integrale), nel rilevare che la frequenza dell’orario scolastico è un diritto incomprimibile, ha affermato che gli istituti scolastici non possono adottare unilateralmente misure organizzative che prevedano una minore partecipazione degli studenti disabili alle lezioni.

La conclusione a cui è giunta la Suprema Corte può sembrare ovvia, dal momento che appare palesemente discriminatorio limitare la frequenza scolastica agli studenti in ragione della loro disabilità. Certamente devono aver fatto la medesima considerazione i ricorrenti, genitori di un bambino con disturbo dello spettro autistico portatore di handicap grave riconosciuto ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992, quando si sono visti imporre dall’istituto scolastico frequentato dal figlio un orario ridotto, con uscita anticipata alle ore 14.30, anziché alle ore 16.00 come previsto per gli altri compagni di classe. Eppure, quei genitori, per tutelare i diritti del figlio all’istruzione e all’inclusione, vista la ferma chiusura dell’istituto scolastico, sono dovuti arrivare fino alla Corte di cassazione, in quanto la questione ha trovato, nei primi due gradi di giudizio, soluzioni opposte.

In primo grado, le richieste dei genitori erano state pienamente accolte: il Tribunale di Treviso aveva condannato l’istituto scolastico al pagamento di euro 10.000 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, con l’ordine di non reiterare la condotta censurata in quanto ritenuta discriminatoria.

In secondo grado, la Corte d’appello di Venezia, aveva preso una decisione completamente diversa, respingendo le richieste dei genitori e condannandoli al pagamento, in favore dell’istituto scolastico, delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio. Per la Corte d’appello la scuola aveva adottato una decisione legittima riducendo l’orario scolastico del bambino con disabilità, non potendo discostarsi dal monte ore previsto dal piano educativo individualizzato (PEI), ossia trenta ore settimanali di sostegno ed assistenza anziché quaranta. Piano educativo – sottolineava la Corte territoriale – che non era stato impugnato dai genitori innanzi al giudice amministrativo.

Di diverso avviso la Corte di cassazione, che ha accolto il ricorso dei genitori ed ha cassato la sentenza di secondo grado, rinviando la causa alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, ritenendo altresì errata la considerazione dei giudici di secondo grado in ordine alla mancata impugnazione del PEI da parte dei genitori. In particolare, a tal ultimo proposito, la Cassazione ha osservato che “l’errore di un simile ragionamento sta nel fatto di non considerare che l’atto amministrativo non può comprimere il diritto fondamentale all’integrazione e all’inclusione scolastica dell’alunno disabile”.

Il principio affermato dalla Cassazione

Secondo la Cassazione, la riduzione dell’orario scolastico imposta ad un alunno con handicap grave, laddove ciò non corrisponda ad un’esigenza di quest’ultimo,  determina una illegittima compressione del diritto all’istruzione e all’inclusione ed integra altresì una forma di discriminazione vietata dall’art. 2 della legge n. 67 del 2006.

Un’eventuale riduzione dell’orario scolastico, ha osservato la Suprema Corte, può ammettersi soltanto in casi eccezionali e, comunque, soltanto laddove questo corrisponda all’interesse dello studente disabile, “avuto riguardo alle sue specifiche esigenze di cura e di salute”. La circostanza che l’insegnante di sostegno non copra l’intero orario di frequenza scolastica non può in ogni caso giustificare l’imposizione unilaterale, da parte della scuola, di una ridotta frequenza: la scuola è tenuta ad attivarsi per garantire a tutti gli studenti − e in particolare ai più fragili –la partecipazione alle attività formative, volte al pieno sviluppo della persona.

Non si tratta soltanto di rispettare il fondamentale diritto all’istruzione, ma di attuare anche il principio di eguaglianza e quello di solidarietà perché, si legge nella sentenza,  “l’eguaglianza non si realizza attraverso l’indifferenza rispetto alle differenze ma mediante la predisposizione di misure personalizzate che consentano all’alunno  con disabilità di fruire concretamente del diritto all’istruzione in condizioni di effettiva parità con gli altri studenti”. Al contempo, l’adempimento dei doveri di solidarietà  − mediante l’impegno di tutte le componenti della comunità scolastica − garantisce l’effettiva inclusione degli alunni disabili.

La piena frequenza dell’orario scolastico, funzionale per tutti gli studenti al pieno sviluppo della loro personalità, assume per gli studenti disabili una maggiore importanza, in quanto costituisce una preziosa occasione di socializzazione, volta anche a prevenire emarginazione ed isolamento. Per questo, come ben osservato dalla Cassazione, “accompagnare il bambino con disabilità all’uscita dell’edificio scolastico prima del termine delle lezioni, quando la campanella non è ancora suonata e gli altri alunni continuano regolarmente le attività didattiche, è un comportamento che, quando diventa pratica ripetuta e costante, contraddice lo spirito dell’inclusione scolastica e l’effettività del diritto all’eguaglianza, concretandosi in una condotta discriminatoria”.

Soluzioni organizzative come quella adottata dall’istituto scolastico di cui si è parlato contrastano dunque con i valori e i principi del nostro ordinamento, in quanto privano gli studenti disabili della possibilità di partecipare attivamente, seppur con i propri limiti e le proprie difficoltà, alla vita della comunità scolastica di appartenenza. La scuola deve piuttosto trovare soluzioni e strumenti che favoriscano l’inclusione degli alunni disabili, affinché la condizione di fragilità non diventi causa di esclusione e di emarginazione.

Il diritto fondamentale all’inclusione scolastica, per poter essere davvero garantito, richiede che la scuola adotti tutte le misure necessarie per consentire all’alunno disabile di poter fruire pienamente dell’orario in condizioni di parità con gli altri alunni.

La sentenza in commento è particolarmente significativa perché stabilisce che il tempo trascorso a scuola dall’alunno disabile è un elemento essenziale del diritto all’istruzione e all’inclusione, che non può essere ridotto per esigenze organizzative, poiché ciò costituisce una forma di esclusione e quindi di discriminazione.


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