Un’analisi critica della fecondazione eterologa: dalla sentenza 162/2014 della Consulta ai rischi per la salute e il legame distopico con il “Mondo Nuovo” di Huxley.
1. La F.I.V.E.T. ovvero la fecondazione in vitro con embryo transfer è una pratica che la teologia cattolica ritiene contraria alla legge naturale, poiché implica la produzione di seme maschile al di fuori di un rapporto coniugale, separando la generatività dalla coniugalità[1].
La fecondazione artificiale si è diffusa in modo invasivo nella società contemporanea, sì da rendere concettualmente quasi recessiva la fecondazione naturale, in quanto quest’ultima sarebbe meno ‘scientifica’ e meno medicalmente garantita di quella ‘artificiale’.
Uno scritto di Matteo D’Amico[2] mi ha ricordato che la fecondazione artificiale fu oggetto del famoso romanzo di politica distopica di Aldous Huxley, Brave New World, pubblicato nel 1932[3] ove tale pratica costituisce uno tra i pilastri costitutivi di una ipotetica società totalitaria.
In tale configurazione statale la tirannia del potere, a differenza di quella descritta nel successivo “1984” di George Orwell[4], non riflette il terrore staliniano dell’epoca delle grandi purghe, bensì “un’oppressione più subdola e insinuante, un dominio più indiretto, ma al tempo stesso più profondo e inesorabile: infatti la società che Huxley ci dipinge è una società totalmente e scientificamente controllata, ma fondata sul permissivismo più assoluto e, anzi, sulla prescrizione di violare ogni possibile norma morale”[5].
Il ‘meraviglioso mondo nuovo’ di Huxley, come dimostra D’Amico, rappresentò il veicolo per comunicare alle persone comuni un messaggio preciso, quello della totipotenza della scienza, siccome capace di piegare le leggi della natura a un progetto di dominio sociale e politico sull’intera umanità di una casta di iniziati.
Scopo del romanzo fu di creare un clima culturale preparatorio per far appare ‘normali’ scelte politiche inimmaginabili, che, se fossero state presentate all’epoca come reali e concrete, avrebbero provocato accese reazioni contrarie.
2. La fecondazione artificiale, presentata studiatamente alle origini come una scoperta benefica per curare la infertilità e/o sterilità della coppia, si è evoluta con il procedere del tempo. L’impulso per la sua diffusione ha conosciuto applicazioni sempre più audaci come l’impianto di più ovuli contemporaneamente; la selezione eugenetica prima dell’impianto; la crioconservazione degli embrioni sovrannumerari (cioè, prodotti, ma non impiantati); la sperimentazione scientifica su di essi; la loro distruzione.
A tale pratica è immanente la soppressione di esseri umani, per quanto allo stadio iniziale del loro sviluppo, in un quadro che postula l’indifferenza per la tutela della vita prima della nascita. L’embrione è trattato come una ‘cosa’ disponibile sia per la nascita che per la morte.
Il Parlamento italiano intese regolamentare la fecondazione artificiale tramite la legge 19 febbraio 2004 n. 40, plasmata intorno alla finalità di porre rimedio ai “problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana” (art. 1, co. 1). Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita veniva consentito solo se fosse constatata “l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione” e sempre che la sterilità o infertilità derivassero da una “causa accertata e certificata da atto medico” o – qualora fossero “inspiegate” – venissero “documentate da atto medico” (art. 4, co. 1). La finalità della legge si rifletteva sui requisiti previsti dall’art. 5 per l’accesso alla tecnica, ammessa soltanto per coppie di sesso diverso, in età potenzialmente fertili, purché fossero viventi entrambi i componenti della coppia, rispetto ai quali fosse stato effettuato l’accertamento di sterilità o infertilità patologiche ai sensi dell’art. 4, co. 1 cui l’art. 5 faceva rinvio.
La legge pose in effetti una serie di limiti. Essi erano diretti, per un lato, a salvaguardare la sopravvivenza degli embrioni (al cui riguardo vale ricordare l’art. 1 della legge che intendeva tutelare i “diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito”) e, per un altro, a evitare il più possibile il distacco radicale della procreazione umana dal rapporto personale inscritto nella relazionalità stabile tra due individui di sesso diverso.
Per questo motivo l’art. 4, co. 3 stabiliva il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, che vengono in considerazione allorché si utilizza il seme di un ‘donatore’ non coniugato né legato da vincoli stabili con la donna oggetto di successivo impianto dell’embrione[6].
La Corte costituzionale ha progressivamente cancellato importanti limiti che il legislatore aveva in via cautelativa fissato.
In una prima occasione la Corte si pronunciò avvalendosi dei parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 32 Cost.. Con la sentenza n. 151/2009 del 1.04.2009 la Corte dichiarò incostituzionali i limiti posti alla formazione di un numero limitato di embrioni, fino ad un massimo di tre, da impiantare contestualmente, nonché il divieto della crioconservazione degli embrioni al di fuori delle limitate ipotesi previste dalla legge. Si consentì così al medico di individuare il numero strettamente necessario per il singolo caso concreto; si consentì anche il differimento dell’impianto per ogni causa connessa alla salute della donna[7].
Con la sentenza del 9.04.2014, n. 162, la Corte pervenne alfine a dichiarare contrario alla Costituzione, per violazione degli artt. 2, 3, 31 e, per altro verso, 32 della Carta, il divieto della fecondazione artificiale eterologa.
Quest’ultima sentenza si caratterizza per una serie di dicta giuridicamente avventuristici, che ignorano il principio di precauzione e si affidano improvvidamente a divagazioni scientistiche.
Il divieto violerebbe la libertà “incoercibile”[8] della coppia sterile o infertile di avere o meno un figlio, “concernendo la sfera più intima e intangibile della persona umana”[9]. La fecondazione eterologa, peraltro, non vulnererebbe “altri valori costituzionali”[10]. Il divieto violerebbe anche il diritto alla salute della coppia, tutelato dall’art. 32 Cost., interpretato come comprensivo della salute psichica.
Al colmo del climax a favore per la fecondazione eterologa, la Corte sostiene addirittura che l’utilizzo di tale tecnica nel contesto di una sterilità o infertilità assoluta escluderebbe in radice “una eventuale utilizzazione della stessa ad illegittimi fini eugenetici”[11]. Inoltre, secondo la Corte, sarebbero esclusi “alla luce delle notorie risultanze della scienza medica”[12], “i rischi per la salute dei donanti e dei donatari eccedenti la normale alea insita in qualsiasi pratica terapeutica”[13].
3. In uno scritto del 2016, che ha avuto scarsa diffusione[14], argomentavo in senso opposto ai dicta della Corte, sostenendo che non il divieto, bensì il consenso giuridico statale a tale tecnica riproduttiva víola i diritti fondamentali dell’umanità.
Osservavo:
“Il discorso giuridico della Corte è senza fondamento nella realtà e nella verità delle cose. Si parte da un asserto apodittico – l’assoluta libertà di autodeterminazione -, senza rendersi conto che esso è intrinsecamente contraddittorio e non può stare alla base di un ragionamento scientifico sulle condizioni e sui limiti giuridici dell’utilizzo della tecnologia nel delicatissimo campo della procreazione umana. Il richiamo, poi, a svariati articoli della Costituzione, tutti quanti intimamente ispirati a princìpi che nulla hanno a che spartire con il tema antropologico in questione, costituisce frutto di un arrogante positivismo giuridico, che adatta i testi di legge in modo arbitrario alle più diverse situazioni, senza alcuna connessione reale con il tema oggetto di considerazione.
L’articolo 2 della Costituzione riconosce il primato dell’uomo sulla società e l’origine dei diritti non nello Stato ma nella stessa persona umana, proclamando, peraltro, la correlatività tra i diritti individuali e i doveri di solidarietà politica, economica e sociale. L’articolo 3 afferma l’uguaglianza essenziale di ogni persona umana, che la fivet eterologa víola in modo radicale […]. L’articolo 31 agevola la formazione della famiglia, intesa come società naturale fondata sul matrimonio, giusta la fondamentale definizione dell’art. 29, e protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, innestandosi nel solco del diritto naturale e cristiano. L’art. 32, poi, tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, garantendo cure gratuite agli indigenti e proibendo intromissioni dello Stato nella sfera intima della persona a garanzia della sua dignità.
Nessuna di queste disposizioni costituzionali statuisce il diritto all’autodeterminazione assoluta, come sostiene apoditticamente la Corte. Anzi, la Costituzione inserisce i diritti fondamentali all’interno di un ordinamento naturale, visto come previo e fondante lo stesso ordinamento giuridico, e ricollega il costituirsi e l’esercitarsi dei diritti individuali ai doveri di solidarietà tra i cittadini e ai doveri di tutela dello Stato. Ricavare da questi articoli della Costituzione il diritto assoluto all’autodeterminazione significa arrogarsi un potere interpretativo che travalica sia il testo che l’intentio dei Padri fondatori della Repubblica italiana, inseguendo in modo pedissequo il sociologismo creativo di coloro che intendono trasformare in senso individualistico il vigente ordinamento giuridico secondo la deriva dal più assoluto relativismo morale.
Peraltro, il principio dell’assoluta libertà di autodeterminazione si auto-confuta inesorabilmente, posto che l’assolutezza del desiderio individuale nega radicalmente la verità dell’uomo, poiché lo sconfinato mondo dei desideri deve necessariamente confrontarsi con la loro inevitabile selezione, che soltanto la ragione può compiere alla luce anche della natura sociale dell’uomo, che può realizzare il suo bene soltanto nel quadro del bene comune che scaturisce dalla concordia e dalla collaborazione con gli altri.
L’espressione razionale della generazione umana si inscrive nell’intimità di un evento attinente alla relazionalità fra due individui di sesso diverso. La fecondazione in vitro eterologa, a differenza della stessa fivet omologa, distacca radicalmente la generazione dal rapporto personale di due esseri umani, “[…] dipendendo […] dall’apporto genetico di un soggetto terzo che biologicamente è genitore, pur restando estraneo a qualsivoglia relazionalità con l’altro genitore biologico”[15]. Questo soggetto infatti si limita a estrarre (o a far estrarre) gameti dal suo corpo rendendoli utilizzabili senza essere coinvolto in alcuna relazione. Nella fivet omologa, che pure prescinde dall’incontro fisico dei corpi, la generazione si inscrive ancora in un rapporto di coppia, che viene conservato sia idealmente che biologicamente. Nella fivet eterologa scompare ogni relazione umana tra persone, tanto che il fornitore di gameti viene espulso dall’orizzonte genitoriale, come se mai fosse esistito e come se mai dovesse esistere.”.
La fivet eterologa crea una situazione di radicale disuguaglianza tra i due soggetti coinvolti, poiché soltanto uno di loro è genitore anche biologico. L’asimmetria mette a rischio l’unità della coppia. Prescinde inoltre da un rapporto di coppia eterosessuale, essendo utilizzabile tanto da una coppia omosessuale quanto dal singolo: “dissociando la procreazione dal contesto integralmente umano dell’atto coniugale”[16]. E’ contraria alla dignità della procreazione umana, in cui i gameti del fornitore sono ridotti a una cosa che serve per costruire, alla stregua di un prodotto, colui che potrà nascere.
4. Contrariamente all’assunto apodittico della Corte costituzionale, la fecondazione eterologa è intrinsecamente una tecnica di selezione dei gameti da utilizzarsi per la riproduzione umana.
Nello scritto del 2016 ribadivo ciò nei seguenti termini:
“Ogni tipo di fecondazione artificiale, infatti, postula una selezione genetica. Se il biologo ha la disponibilità di un certo numero di embrioni, prodotti dalla fecondazione in provetta, è costretto, per effetto della logica stessa del suo lavoro, a impiantare quelli più forti, con maggiori chances di vita. E allora, se così avviene per dovere professionale, allo scopo di ottenere il successo nella procedura, perché non agire allo stesso modo, selezionando gli embrioni in funzione anche di altri caratteri?
Se lo scenario si apre all’eterologa, la procedura selettiva è compiuta due volte. Viene infatti necessariamente anticipata al momento della scelta, da parte di chi accede alla procedura, dello sperma e degli ovociti di «donatori» con le caratteristiche più desiderabili per il futuro essere vivente. Non soltanto costoro saranno selezionati secondo le caratteristiche più apprezzabili e ricercate; ma ciascuno sarà legittimato a richiedere i materiali genetici migliori con l’eliminazione di quelli «unfit» o meno «fit».
Qui si discopre un’aporia logicamente insolubile. A chi spetta la scelta dei gameti maschili o femminili destinati a incontrarsi per la generazione? Se si dice che essa è di pertinenza del direttore sanitario della struttura che conserva i gameti, non è chiaro quali siano i criteri che debbono guidarne la scelta. E, se non vi sono criteri certi e condivisi, come non è possibile escludere l’esperimento di azioni giudiziarie contro la struttura sanitaria in caso di scelte che non corrispondono ai desideri di coloro che si sono rivolti alla struttura? In ogni caso, in questa prima ipotesi, la scelta del padre o della madre genetici è di pertinenza di un soggetto estraneo a coloro che hanno richiesto i gameti. Se la scelta, invece, fosse di pertinenza dei richiedenti, è evidente che essa si dirigerebbe verso i gameti delle persone più dotate intellettualmente e fisicamente, con una curvatura inevitabile verso la selezione eugenetica. Tale selezione, peraltro, come già detto, è in re ipsa, poiché la procedura esige il previo scarto dei gameti geneticamente predisposti all’insorgenza di determinate patologie, per esempio di tipo tumorale.
La spirale eugenetica inerente alla pratica dell’eterologa è inesorabilmente tesa alla selezione razziale e alla creazione di una razza sempre più «fit» e più forte, indipendentemente dai sentimentalismi di coloro che ne propugnano la diffusione e dagli asserti astratti del supremo consesso giudiziario italiano. L’esperienza concreta delle scelte effettuate da coloro che richiedono l’eterologa conferma in modo inquietante lo slittamento in senso eugenistico della mentalità comune. Ciò d’altra parte è ovvio: se si rende la generazione dipendente dall’esercizio di un potere, non si può non esigere che questo potere si adoperi per ottenere i prodotti geneticamente migliori. Ridotto il figlio a un prodotto, debbono infatti valere anche per la generazione umana i criteri di qualità della produzione che presiedono alla produzione delle cose e dei servizi[17]”.
5. La sentenza della Corte dedica poche righe agli interessi dei ‘donatori’ e dei ‘donatari’, asserendo con una sconcertante superficialità che le “notorie risultanze della scienza medica”[18] non individuano rischi eccedenti a quelli insiti “in qualsiasi pratica terapeutica”[19].
Oltre all’arbitrarietà dell’equiparazione della fivet eterologa a una pratica terapeutica, occorre ricordare che non sussisteva né sussiste oggi una sperimentazione adeguata sul piano medico-scientifico da cui potesse o possa ricavarsi una legge scientifica o probabilistica di non eccedenza dei rischi della pratica in oggetto rispetto alle pratiche terapeutiche comunemente riconosciute. La ragione della scarsità di evidenze scientifiche deriva dal fatto che la fivet eterologa è stata sino ad oggi attuata, soprattutto nei paesi stranieri, come un affare di tipo commerciale e non come una pratica medica[20], confermandosi con ciò il carattere ideologico del dictum pronunciato dal Supremo consesso giudiziario italiano.
Le indagini scientifiche più aggiornate, peraltro, rendono noti consistenti rischi per la salute, soprattutto sul versante delle ‘donatrici’ di gameti e delle riceventi i gameti femminili.
Per le ‘donatrici’ è fonte di rischio la iperstimolazione ovarica severa (OHSS) che rappresenta un fattore connesso con eventi trombotici o di morte[21]. Sono stati segnalati a più riprese eventi avversi a danno delle ‘donatrici’ (danni a uretere, emoperitoneo, ovariectomia, morte per cancro) il cui nesso con la stimolazione ovarica a fini di ‘donazione’ non è stato definito con carattere di certezza.
L’incertezza scientifica sugli effetti collaterali, soprattutto a medio-lungo termine, della stimolazione ovarica a fini di fornitura di gameti femminili víola il principio bioetico di precauzione.
Molto più noti e documentati sono i rischi di danno alla salute sul versante delle donne riceventi i gameti, soprattutto in ragione dell’alterazione del dialogo embrione-madre.
Le gestanti da ovodonazione “[…] sono a più alto rischio di patologia in gravidanza in confronto alle gravidanze da PMA omologhe, per incidenza di ipertensione, preeclampsia, oligoamniosi, diabete gestazionale, emorragie post-partum, placenta accreta e percreta, gemellarità da monozigosi”[22]. Ciò in ragione dell’alterazione del dialogo tra l’endometrio, il sistema immunologico materno e l’embrione, “[…] che inizia ben prima dell’impianto attraverso mediatori di tipo epigenetico”[23]. Se questo dialogo è alterato in ogni forma di PMA, per la permanenza dell’embrione in vitro, nella eterologa è ulteriormente alterato “[…] perché l’embrione e la gestante risultano tra loro completamente alloimmuni … e non emi-alloimmuni come nelle gravidanze a cui finora l’evoluzione ha condotto”[24]. Il processo è, dunque, subottimale. Secondo le ricerche più avanzate, infatti, la dissimiglianza antigenica conduce “[…] a una difettosa placentazione ed a stress ossidativo a livello placentare con conseguente insorgenza di ipertensione e solo un importante infiltrato infiammatorio ad azione immunosoppressiva a livello corionico può consentire gravidanze da «OD» non complicate da ipertensione”[25].
6. Nello scritto del 2016 non avevo preso in considerazione il tema dei rischi per la salute del bambino. Il pregiudizio scientistico induceva a ritenere fosse pressoché impossibile che l’embrione contraesse una malattia dai fornitori di gameti. Infatti, gli esami medici previsti nei riguardi di costoro sembravano garantire la sicurezza dell’eterologa sotto il profilo della sanità del nato.
Senonché tale sicurezza è priva di fondamento per due ragioni: la prima, che non sussiste alcuna certezza scientifica in ordine al fatto che non sfuggano a esami medici anche accurate morbilità rare non protocollate previamente negli screening effettuati sui ‘donatori’; la seconda, che la commercializzazione dei gameti costituisce un fattore potente per eludere controlli medici severi e per fornire al mercato materiali privi delle garanzie di qualità del prodotto.
Alla conferenza annuale della Società Europea di Genetica Umana (ESHG- The European Society of Human Genetics), tenutasi a Milano dal 24 al 27 maggio 2025, è emersa la notizia che gli spermatozoi ‘donati’ da un anonimo hanno trasmesso una mutazione che può portare a cancro nei bambini nati che abbiano utilizzato quei gameti.
Si tratta in particolare della sindrome di Li-Fraumeni, la cui diagnosi è terribile. Secondo Clare Turnbull, genetista oncologa all’Istituto di ricerca sul cancro di Londra, è molto difficile per una famiglia accettare una tale diagnosi: “è pesante convivere con la probabilità di sviluppare un cancro”[26]. La sindrome di Li-Fraumeni, infatti, è una delle più gravi predisposizioni ereditarie al cancro, caratterizzata da un ampio spettro di tumori in età molto precoci.
Alle prime notizie sono seguiti gli approfondimenti condotti da un network di media.
Riprendo le conclusioni dell’inchiesta da Tempi del 19.12.2025:
“Almeno 197 bambini sono nati grazie allo sperma di un donatore danese anonimo, che utilizzava lo pseudonimo “Kjeld”, prima che la banca del seme scoprisse una grave anomalia genetica». La banca in questione è la Denmark’s European Sperm Bank, una delle più grandi al mondo, e la storia è stata rivelata da un’inchiesta condotta da un network di media, tra cui la Bbc. È la vicenda di un uomo che dal 2005 ha “donato” il suo seme (è un eufemismo, è una pratica che prevede un compenso) da cui sarebbero nati circa 200 bambini che, nel 90 per cento dei casi, svilupperanno nella loro vita un tumore, soprattutto durante l’infanzia. Secondo l’inchiesta, a una decina di minori è già stato diagnosticato, alcuni sono già morti e in 23 casi su 67 sarebbe già stata individuata la mutazione genetica ereditata dal padre. Il caso danese ha destato clamore e allarme. Secondo l’inchiesta, l’uomo era stato sì sottoposto a tutti gli screening del caso, ma nessun esame aveva rivelato l’anomalia nel gene TP53…”[27].
Il servizio informativo della BBC ha rivelato ulteriori notizie: la prima, che la Banca danese dello sperma ha espresso alle famiglie coinvolte “deepest sympathy”, ammettendo che lo sperma era stato usato per fare molti bambini in vari paesi[28]; la seconda che lo sperma fu donato da uno studente pagato a partire dal 2005 e quindi usato da donne in vari paesi per circa 17 anni[29]; la terza, che una madre-single in Francia aveva dichiarato “inaccettabile” che fosse stato fornito sperma non clean, non safe, che portava con sé dei rischi[30]; la quarta, che non vi sono in Europa leggi che stabiliscano per quanto tempo lo sperma del donatore possa essere usato nel mondo e che soltanto i singoli paesi possono stabilire dei limiti[31].
L’informazione più importante, tuttavia, l’ha fornita il prof. Allan Pacey, vice Presidente della Facoltà di Biologia medica e della salute dell’Università di Manchester. Egli ha dichiarato:
“You can’t screen for everything, we only accept 1% or 2% of all men that apply to be a sperm donor in the current screening arrangement so if we make it even tighter, we wouldn’t have any sperm donors – that’s where the balance lies”[32]. E ancora: “[…] it would be impossible to make sperm completely safe”[33].
L’impossibilità che lo screening preventivo escluda la possibilità della trasmissione di malattia al bambino dimostra al di là di ogni dubbio che la fecondazione eterologa, che si avvale del seme di un ‘donatore’, è contraria ai princìpi bioetici di giustizia.
Quanto detto vale in assoluto, a prescindere dalle manipolazioni commerciali di cui si avvalgono i mercanti del seme, che agiscono per scopo di lucro, eludendo i controlli e gli esami necessari per screening non temerari.
Lo stesso Allan Pacey ha dichiarato alla BBC:
“We have to import from big international sperm banks who are also selling it to other countries, because that’s how they make their money, and that is where the problem begins, because there’s no international law about how often you can use the sperm”[34].
La giustificazione dello scienziato ricade per ricochet sul diritto. Allo stesso modo la giustificazione del giurista ricade per ricochet sulla scienza, come si avventurò a dire il giudice costituzionale nella sentenza 9.04.2014, n. 162, laddove sostenne che i rischi per la salute nella fecondazione eterologa non eccederebbero la normale alea insita in qualsiasi pratica terapeutica “alla luce delle notorie risultanze della scienza medica”[35].
Per Pacey la causa non sta nella circostanza, da lui stesso ammessa, che è impossibile avere la certezza di usare sperma sicuro. La causa starebbe nel fatto che vi sono dei trafficanti disonesti. Spetterebbe al diritto impedire le azioni disoneste. Ove è evidente che i trafficanti disonesti moltiplicano il vizio scientifico d’origine, intrinseco alla pratica, che sta nel deficit di totipotenza della scienza, oltre che, ovviamente, e, prima di tutto, nella violazione della legge naturale.
A Pacey, che auspica l’introduzione di una legge internazionale in ordine a quante volte possa essere usato lo sperma del medesimo fornitore, va risposto che anche una legge universale, la quale limitasse la numerosità dei rischi, non toglierebbe l’intrinseca ingiustizia di un gesto generativo lasciato aperto alla causazione per parte medica di un danno alla salute del bambino.
7. La motivazione della sentenza n. 162/2014 della Corte costituzionale contiene un obiter dictum tanto apodittico quanto infondato, secondo cui la pratica della fecondazione eterologa non avrebbe alcuna relazione con quella dell’affitto dell’utero[36].
In realtà, la fecondazione eterologa è la premessa logica e fattuale necessaria alla surrogazione di maternità.
L’esperienza conferma ciò al di là di ogni possibile dubbio.
Mi limito a citare il caso, riportato dal Wall Street Journal del 14 dicembre 2025 e ripreso il giorno successivo dal Corriere della Sera, del miliardario cinese Xu Bo, che avrebbe “messo su un programma per mettere al mondo i suoi eredi, attraverso gravidanze surrogate, negli Stati Uniti”[37].
Costui sarebbe già il padre di almeno 100 bambini – tutti maschi, perché secondo lui, sono superiori alle femmine – al momento affidati alle cure di levatrici in California, bambini che lui mai ha visto. Avrebbe addirittura 300 altri bambini sparsi per la Cina: alcuni ottenuti attraverso la surrogazione, altri da amanti consenzienti ma fuori dal matrimonio[38].
Il caso particolare mette in evidenza un fenomeno sempre più diffuso non soltanto tra i ricchi cinesi, ma anche nell’ambito delle élites occidentali, quello di esprimere la propria ritenuta totipotenza pretendendo di governare lo stesso futuro dell’umanità tramite la moderna forma di schiavitù che va sotto il nome di surrogazione di maternità.
Il principio dell’incoercibile diritto al figlio proclamato nel 2014 dalla Corte costituzionale ha aperto le porte alla mercantilizzazione della generazione e allo sfruttamento delle donne più povere a profitto degli uomini e delle donne che usano la ricchezza per assoggettare il prossimo ai loro desideri.
Affiora pertanto la domanda: il ‘meraviglio mondo nuovo’ di Huxley è destinato ad avverarsi, come preannunciavano gli iniziati nel lontano 1932?
Quel mondo, in cui la selezione genetica degli embrioni si accompagna alla produzione di caste sociali differenti ottenuta manipolando gli embrioni stessi; quel mondo, in cui gli embrioni sono classificati Alfa, Beta, Gamma, Delta e Epsilon per stigmatizzarne il diverso grado di dignità e di funzione; quel mondo, in cui il ruolo dirigenziale nell’amministrazione del super-Stato è svolto dagli appartenenti al massimo grado genetico di programmazione[39]; ebbene, quel mondo occuperà definitivamente le nostre menti, organizzandosi in super-Stato totalitario ovvero scomparirà come all’aurora scompaiono i sogni tenebrosi?
Non è possibile qui dare una risposta; è certo però che ciascuno è in grado di esercitare la propria libertà affinché il ‘meraviglioso mondo nuovo’ si allontani da noi.
Mauro Ronco
[1] Congregazione per la dottrina della fede 2 Febbraio 1987, Il rispetto della vita umana nascente e la dignità della procreazione (Donum vitae); v. anche la risposta della Congregazione per la dottrina della fede del 17 marzo 1987 alla domanda: “Si può ricorrere alla fecondazione artificiale della donna?”. Risposta: “Non è lecito” (cfr. Denzinger, Enchiridion Symbolorum, Bologna, 2001, cap. 3323, 1163).
[2] M. D’AMICO, Implicazioni antropologiche e politiche della fecondazione artificiale (F.I.V.E.T.): alcune suggestioni a partire da Il mondo nuovo di A. Huxley, in La vita negata. Il nichilismo bioetico nell’età della secolarizzazione, Casale Monferrato, 2025, 96-130.
[3] A. Huxley, Brave New World, London, 1932, tr. it., Il mondo nuovo. Ritorno al mondo nuovo, con la Prefazione dell’Autore all’edizione 1946, Milano, 2014.
[4] G. Orwell, 1984, Torino, 2021.
[5] Cfr. M. D’Amico, op. cit., 99. Il romanzo presenta al centro di un mondo totalmente unificato sotto un unico governo un edificio di trentaquattro piani alla cui entrata principale stanno incise le parole: “Centro di incubazione e di condizionamento di Londra centrale”, cui si accompagna lo stemma del motto dello Stato Mondiale: “Comunità, identità, stabilità” (cfr. D’Amico, op. cit., 103).
[6] Secondo i commentatori la legge n. 24/2004 assunse il punto di vista della maggioranza trasversale, indipendente dai partiti, di orientamento cattolico, diretta ad assicurare in via prevalente la tutela dell’embrione, maggioranza sostenuta dal punto di vista scientifico da una minoranza di scienziati (cfr. M. D’Amico, I diritti contesi. Problematiche attuali del costituzionalismo, Milano, 2016).
[7] La sentenza n. 151/2009 ha particolare rilievo sul piano dei princìpi, costituendo una sorta di parallelismo con la sentenza della Corte n. 27 del 1975 sull’aborto. Come in quest’ultima la salute della donna prevale sulla vita del feto, così nella n. 151/2009 la salute della donna prevale sulla tutela dell’embrione. Con tale sentenza vengono caducate le ragioni a base della previsione della Legge n. 40 e relativizzato il principio della tutela del concepito di cui all’art. 1 della legge.
[8] Cfr. Corte cost., sent. 9.04.2014, n. 162.
[9] Ibidem.
[10] Ibidem.
[11] Ibidem.
[12] Ibidem.
[13] Ibidem.
[14] M. Ronco, Aporie e contraddizioni della fecondazione eterologa, in Bioetica News Torino, Anno V, n. 4, luglio 2016, ora in Scritti patavini, t. II, Torino, 2017, 1891-1906.
[15] L. Eusebi, Lo statuto dell’embrione, il problema eugenetico, i criteri della generazione umana: profili giuridici, in La procreazione assistita. Atti Convegno studi 31 gennaio 2005, Accademia dei Lincei, a cura ISLE e Centro Studi Giuseppe Chiarelli, Fasano, 2005, 158.
[16] S. Giovanni Paolo II, Lett. enciclica Evagelium vitae, 14; cfr. pure Congregazione per la Dottrina della Fede, Istr. circa il rispetto della vita umana nascente e la dignità della procreazione Donum vitae (22 febbraio 1987).
[17] Si colloca nella stessa linea eugenista C. Cost., 21 ottobre- 11 novembre 2015, n. 229, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, co. 3, lett. b), e 4 della legge n. 40/2004 nella parte in cui contempla come ipotesi di reato la condotta di selezione degli embrioni anche nei casi in questa sia esclusivamente finalizzata ad evitare l’impianto nell’utero della donna di embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri di gravità di cui all’art. 6, co. 1, lett. b), della legge n. 194/1978 e accertate da apposite strutture pubbliche.
[18] Cfr. Corte cost., sent. 9.04.2014, n. 162.
[19] Ibidem.
[20] In Italia il Ministero della Salute è intervenuto con il Decreto 20 marzo 2024 “Linee guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita” (GU n. 107 del 9.05.2024).
[21] La sindrome da iperstimolazione ovarica (OHSS) è una grave complicanza per la donna a seguito dell’induzione dell’ovulazione (cfr. Namavar Jahromi B MD, Parsanezhad ME MD, Shomali Z MD, et. al. Ovarian Hyperstimulation Syndrome: A Narrative Review of Its Pathophysiology, Risk Factor, Prevention, Classification, and Management. Iran J Med. Sci. 2018 May; 43 (3): 248-260).
[22] C. Peris, Su quali conoscenze biomediche dimostra di appoggiarsi [la sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 2014]?. Problematiche medico-biologiche delle tecniche eterologhe sui soggetti coinvolti, in Bioetica News Torino, Anno V n. 4 – luglio 2016, http://www. Bioeticanews.it/ consultato il 17 aprile 2017.
[23] Ibidem.
[24] Ibidem.
[25] Ibidem.
[26] Clare Turnbull, intervista alla BBC, in Corriere della Sera, 19.12.2025.
[27] E. Boffi, in Tempi, 12 dicembre 2025. Una ampia informazione si trova anche in F. Ognibene, Avvenire, 10 dicembre 2025 e in J. Gallagher – N. Truswell, BBC, 10 dicembre 2025.
[28] J. Gallagher – N. Truswell, BBC, 10 dicembre 2025.
[29] Ibidem.
[30] Ibidem.
[31] Ibidem.
[32] Ibidem.
[33] Ibidem.
[34] Ibidem.
[35] Corte cost., sentenza 9.04.2014, n. 162.
[36] Ibidem.
[37] P. Salom, Corriere della Sera, 15 dicembre 2025, 21.
[38] Ibidem.
[39] Cfr. il riassunto di M. D’Amico, op. cit., 105.