Una delle più significative tra le norme introdotte dal D.L. 24 febbraio 2026 n. 23 è certo quella contenuta nell’art. 7, comma 2, in cui si dispone che nel D.L. 21 marzo 1978 n 59, convertito con modificazioni in legge 18 maggio 1978 n. 191, dopo l’art. 11, venga inserito un art. 11 bis, del seguente tenore:
“ 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell’ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, in presenza di un attuale pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici persone rispetto alle quali, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di taluno degli strumenti, degli oggetti e dei materiali indicati agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, e agli articoli 5 e 5-bis della legge 22 maggio 1975, n. 152, o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi cinque anni, sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione, e ivi trattenerle per il tempo strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia e comunque non oltre le dodici ore.
2. Dell’ora in cui è stato compiuto l’accompagnamento e delle condizioni di cui al comma precedente è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se riconosce che queste non ricorrono ordina il rilascio della persona accompagnata.
3. Al pubblico ministero è data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell’ora in cui è avvenuto”.
Lo scopo che con tale norma si è inteso perseguire è, con ogni evidenza, quello di impedire che partecipino a pubbliche manifestazioni soggetti fondatamente sospettabili di essere mossi al solo intento di porre in essere e fomentare atti di violenza contro persone o cose; ciò anche sull’onda emotiva prodotta dai gravi disordini verificatisi a Torino il 31 gennaio 2026 nel corso della manifestazione di protesta per l’avvenuto sgombero della sede occupata del centro sociale Askatasuna. Trattandosi di norma che incide sulla libertà personale, oltre che su quella di riunione, la sua formulazione è stata oggetto di particolare attenzione ed anche – come reso noto dagli organi d’informazione – di trattative tra il Governo e la Presidenza della Repubblica per evitare il rischio di contrasti con gli artt. 13 e 17 della Costituzione.
La prima cosa che, quindi, occorre chiedersi è se tale rischio sia stato effettivamente evitato o no. Non sembra che a tale interrogativo possa darsi risposta sicuramente positiva. Al riguardo va anzitutto osservato che non a caso la nuova norma è stata collocata in sequenza all’art. 11 del D.L. n. 59/1978, nel quale è già previsto che possa essere coattivamente accompagnato in un ufficio di polizia ed ivi trattenuto per un massimo di 24 ore – dandone immediato avviso al pubblico ministero, che può disporre il rilascio – chiunque abbia rifiutato di declinare le proprie generalità ovvero abbia dato valido motivo di ritenere la falsità delle generalità declinate o dei documenti d’identità esibiti. Non risulta, in verità, che tale norma sia mai stata neppure oggetto di esame da parte della Corte costituzionale; il che significa che non vi è mai stato alcun giudice il quale, d’ufficio o su iniziativa di parte, abbia mai ritenuto di dover sollevare, con riguardo ad essa, questione di costituzionalità. Ed essendo alla medesima norma chiaramente ispirato anche il neonato art. 11 bis, potrebbe ragionevolmente supporsi che anch’esso possa andare incontro ad analoga, favorevole sorte. Ma non è detto che così debba necessariamente andare. Per un verso, infatti, la mancata sottoposizione dell’art. 11 del D.L. n. 59/1978 al vaglio della Corte costituzionale può essere dipesa dal presumibilmente ridottissimo numero di casi in cui esso ha dato luogo a procedimenti giudiziari, come appare desumibile dal fatto che appena quattro sono le pronunce massimate della Corte di cassazione che lo riguardano, secondo quanto è dato rilevare dall’archivio informatico della stessa Corte accessibile su Internet. Per altro verso, occorre tener presente che con la sentenza n. 173/1971 la Corte costituzionale ebbe a dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 246 dell’allora vigente codice di procedura penale nella parte in cui “esclude (va) l’obbligo dell’autorità giudiziaria di decidere con espresso e motivato provvedimento sulla convalida dell’arresto in flagranza”. Ciò sulla base del principio, enunciato nella stessa sentenza, secondo cui “l’obbligo del decreto motivato di convalida, in mancanza del quale l’arresto è revocato ipso iure, è disposto nell’art. 13, comma terzo, della Costituzione per ogni provvedimento provvisorio preso dall’autorità di pubblica sicurezza in sostituzione del giudice e quindi per ogni provvedimento d’arresto (obbligatorio o facoltativo) o di fermo”; principio, questo, che, pur se specificamente riferito al caso dell’arresto o del fermo, ben potrebbe sostenersi che sia attagliabile ad ogni altra ipotesi di privazione, ancorchè temporalmente contenuta, della libertà personale ad iniziativa dell’autorità di pubblica sicurezza.
Ma, data pure per ammessa la legittimità costituzionale tanto dell’art. 11 quanto dell’art. 11 bis del D.L. n. 59/1978, occorre poi porsi l’ulteriore interrogativo circa l’efficacia che la seconda di dette norme possa realmente avere ai fini del conseguimento dell’obiettivo in vista del quale essa è stata concepita. Ed anche a tale interrogativo non sembra possa darsi risposta sicuramente positiva. Richiedendosi, infatti, che il pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica sia “attuale” e sia riscontrato “ nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell’ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico”, si lascia facilmente intendere che l’individuazione dei soggetti da ritenere portatori del suddetto pericolo e da accompagnare, quindi, coattivamente, negli uffici di polizia, dovrebbe avvenire contestualmente all’inizio della manifestazione, una volta constatata la presenza sul posto di quei medesimi soggetti. Il che renderebbe, con ogni evidenza, estremamente improbabile una tranquilla e pacifica esecuzione dell’operazione, dovendosi piuttosto riguardare come probabile che essa darebbe facile esca proprio all’insorgere di quei tumulti e di quei disordini che, nelle intenzioni, si vorrebbero prevenire.
Per meglio realizzare, quindi, lo scopo di prevenzione che, con la norma in commento, si è inteso perseguire, sarebbe di gran lunga preferibile che i soggetti da ritenere pericolosi venissero, nell’imminenza della preannunciata manifestazione, previamente individuati sulla base dei precedenti risultanti dai certificati penali e dagli archivi di polizia, ovvero all’esito dei controlli a campione normalmente effettuati sulle strade o sui mezzi di trasporto nei confronti di quanti alla manifestazione appaiano diretti. Dopodichè, piuttosto che procedersi al loro coattivo accompagnamento e trattenimento negli uffici di polizia – che, mancando la contestualità con l’inizio della manifestazione e la constatazione, quindi, della effettiva partecipazione ad essa dei soggetti in questione, potrebbe dar luogo ad ulteriori sospetti di incostituzionalità – si potrebbe notificare a ciascuno dei soggetti in questione un formale e motivato divieto di partecipazione alla manifestazione, sotto comminatoria, in caso di violazione, di adeguata sanzione. E quest’ultima – allo stato identificabile in quella prevista dal vigente art. 650 cod. pen. per ogni caso di mancata osservanza di provvedimenti legalmente dati dall’autorità per ragioni, tra l’altro, di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico – ben potrebbe essere sostituita, con apposito intervento normativo, con una più grave, aggiungendosi inoltre la previsione della possibilità di arresto in condizioni di c.d. “flagranza differita”. Ciò analogamente a quanto già previsto, ad esempio, per determinati reati commessi in occasione di manifestazioni sportive nonché per il reato di mancata osservanza del c.d. “DASPO”, dall’art. 8, comma 1 ter, della legge n. 401/1989. Un tale meccanismo comporterebbe che, da una parte, si potrebbe in una qualche misura contare sull’effetto deterrente del divieto penalmente sanzionato; dall’altra, grazie alla possibilità dell’arresto in “flagranza differita”, potrebbe evitarsi il pericolo che, con l’effettuazione, in concomitanza con lo svolgimento delle manifestazioni, di interventi di polizia “ad personam” nei confronti dei soggetti ritenuti pericolosi, si provochino reazioni tali da accentuare, anziché ridurre, l’esplodere di disordini.
Chi scrive non spinge certo la propria presunzione al punto da sperare che, in sede di conversione del decreto legge, questo venga modificato nel senso la lui indicato. Suo intento, infatti, è stato soltanto quello di adempiere a quello che, mutuando un’espressione del linguaggio ecclesiale, potrebbe definirsi come il dovere della “correzione fraterna”; correzione che, una volta proposta e così soddisfatto l’obbligo di coscienza, non ci si deve mai aspettare che venga accolta.
Pietro Dubolino