La Corte Costituzionale conferma che l’eutanasia non è la soluzione e invita le istituzioni a dare finalmente piena attuazione alle cure palliative.
È stata depositata in data odierna la sentenza n. 66 del 2025 della Corte costituzionale, con la quale si è decisa la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 580 cod. pen., “nella parte in cui prevede la punibilità della condotta di chi agevola l’altrui suicidio nella forma di aiuto al suicidio medicalmente assistito di persona non tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale affetta da una patologia irreversibile fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili che abbia manifestato la propria decisione, formatasi in modo libero e consapevole, di porre fine alla propria vita.” Al vaglio del giudice delle leggi è stato, ancora una volta, l’art. 580 c.p. e, in particolare, il requisito dell’essere tenuto in vita tramite trattamento di sostegno vitale, indicato dalla Corte stessa nella nota sentenza n. 242 del 2019 come una delle condizioni in presenza delle quali la condotta di aiuto al suicidio può essere ritenuta non punibile. Il giudice a quo riproponeva, nella sostanza, i dubbi – già dichiarati non fondati dalla sentenza n. 135 del 2024 – relativi alla compatibilità costituzionale del requisito.
La Corte con la sentenza n. 66 del 2025 ha ritenuto non fondate le censure del rimettente, sulla base delle stesse considerazioni svolte nella sentenza n. 135 del 2024, riconoscendo il “significativo margine di discrezionalità che questa Corte ha riconosciuto al legislatore nel bilanciamento tra il dovere di tutela della vita umana, discendente dall’art. 2 Cost., e il principio dell’«autonomia» del paziente «nelle decisioni che coinvolgono il proprio corpo, e che è a sua volta un aspetto del più generale diritto al libero sviluppo della propria persona».” Tale ricostruzione è stata confermata anche dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza del 13 giugno 2024, Dániel Karsai, contro Ungheria[1]. Dal principio personalista di cui all’art. 2 Cost. si ricava “il preciso «dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo»”[2].
È, pertanto, in tale prospettiva, e in attesa di un intervento del Parlamento – che ha un significativo margine di apprezzamento nel bilanciamento -, che “la giurisprudenza di questa Corte ha sviluppato, su un duplice livello, le condizioni per accedere al suicidio assistito, dato che se questo, per un verso, amplia gli spazi riconosciuti all’autonomia della persona nel decidere liberamente sul proprio destino, crea – al tempo stesso – rischi che l’ordinamento ha il dovere di evitare, in adempimento del dovere di tutela della vita umana che, esso pure, discende dall’art. 2 Cost.».
Il primo livello, descritto nel par. 7.1, attiene alla necessità di prevenire il pericolo di abusi a danno delle persone deboli e vulnerabili. Non marginale è, in questa prospettiva, “il rischio che la richiesta di accesso al suicidio assistito costituisca una scelta non sufficientemente meditata”. Sono, quindi, “le esigenze di tutela delle persone deboli e vulnerabili che danno rilievo alle precise condizioni procedurali costantemente ribadite da questa Corte (sentenze n. 135 del 2024 e n. 242 del 2019, ordinanza n. 207 del 2018)”, incluso il pre-requisito della “messa a disposizione di un percorso di cure palliative”. È affidato, inoltre, al Servizio Sanitario Nazionale “un disinteressato accertamento della sussistenza dei requisiti”.
Nel par. 7.2. viene poi descritto “il secondo livello”: e, cioè, il contrasto a “derive sociali o culturali che inducano le persone malate a scelte suicide, quando invece ben potrebbero trovare ragioni per continuare a vivere, ove fossero adeguatamente sostenute dalle rispettive reti familiari e sociali, oltre che dalle istituzioni pubbliche nel loro complesso”. Tale passaggio appare estremamente importante, ricollegato dalla Corte stessa al contesto storico attuale, “caratterizzato da tensioni sull’allocazione delle risorse pubbliche”: il diritto di morire “rivendicato in alcune circostanze potrebbe essere paradossalmente percepito dal malato come un “dovere di morire” per non “essere di peso”, con un grave abbassamento della sensibilità morale collettiva che tutela le persone più fragili, spesso, peraltro, “invisibili””.
Tali derive sociali e culturali rappresentano uno “scivolamento”, che “colliderebbe frontalmente con il principio personalista che anima la Costituzione italiana”. Da questo principio deriva, invece, “il dovere della Repubblica di rispondere all’appello che sgorga dalla fragilità, in modo che una persona malata possa avvertire la solidarietà attorno a sé non a tratti, non a prolungate intermittenze, ma in via continuativa, attraverso un percorso di effettiva presa in carico da parte del sistema sanitario e sociale”.
La Corte afferma, pertanto, che è “cruciale” oggi “garantire adeguate forme di sostegno sociale, di assistenza sanitaria e sociosanitaria domiciliare continuativa, perché la presenza o meno di queste forme di assistenza condiziona le scelte della persona malata e può costituire lo spartiacque tra la scelta di vita e la richiesta di morte”. È inoltre rilevante mettere a disposizione gli strumenti tecnologici e al tempo stesso “prendersi cura” anche di coloro che, nelle famiglie o all’interno delle relazioni affettive, assistono i pazienti in situazioni particolarmente difficili e per lunghi periodi.
È cruciale, oggi, in Italia – ricorda il Giudice delle leggi – garantire un accesso universale ed equo alle cure palliative nei vari contesti sanitari. Si rinnova, così, lo stringente appello al legislatore “affinché dia corso a un adeguato sviluppo delle reti di cure palliative e di una effettiva presa in carico da parte del sistema sanitario e sociosanitario, al fine di evitare un ricorso improprio al suicidio assistito”.
Non esiste, pertanto, un diritto alla morte nell’ordinamento italiano. È stata riconosciuta una circoscritta area di non punibilità: vi sono condizioni nelle quali la condotta di aiuto al suicidio può essere ritenuta non punibile. La Corte costituzionale oggi, però, ci ricorda che “La prospettiva della morte come unica via di uscita potrebbe essere frutto di un irrimediabile abbaglio”.
Francesca Piergentili
[1] Cfr. Par. 6.3 del Considerato in diritto
[2] Cfr. Par. 7 del Considerato in diritto, che richiama l’ord. n. 207 del 2019, par. 5)