Il Senato francese boccia la legge sull’aiuto a morire: analisi dei rilievi critici della Commissione Affari Sociali su eutanasia, suicidio assistito e diritti.
1. Il 28 gennaio scorso il Senato della Repubblica francese ha respinto per 181 voti contro 122 la legge sull’aiuto a morire approvata dall’Assemblea nazionale in data 27 maggio 2025, rinviando la legge all’Assemblea.
Il Senato ha assunto la decisione dopo l’approfondimento compiuto dalla Commission des Affaires Sociales, che ha rivolto alla legge una serie di rilievi critici, proponendone la modifica in alcune parti essenziali, sia in quelle concernenti i requisiti sostanziali di ammissibilità, sia in quelle procedurali.
2. Gli artt. 2 e 4 della legge prevedevano il ‘diritto’ a un aiuto a morire, condizionato al rispetto di cinque criteri cumulativi. Esso assumeva la forma dell’assistenza al suicidio o, se il paziente non era in grado di somministrarsi da solo la sostanza letale, dell’eutanasia. I cinque criteri cumulativamente previsti erano così formulati dall’art. 4 della legge: i) avere il paziente una età non inferiore a 18 anni; ii) essere il paziente di nazionalità francese o residente in maniera stabile o regolare in Francia; iii) essere il paziente attinto da una “affection” grave e incurabile, quale ne fosse la causa, implicante un pronostico quoad vitam sfavorevole, caratterizzato da un processo irreversibile che aggravasse lo stato di salute della persona malata, pregiudicante la sua qualità di vita, ovvero di un paziente in fase terminale; iv) presentare il paziente una sofferenza fisica o psicologica costante connessa alla affection, refrattaria ai trattamenti, nonché insopportabile secondo il giudizio del paziente, che aveva scelto di non ricevere o di rifiutare un determinato trattamento. La sofferenza psicologica da sola non consentiva di beneficiare dell’aiuto a morire; v) essere il paziente idoneo a manifestare la sua volontà in modo libero e chiaro.
L’art. 17 della legge bocciata dal Senato creava, sul modello del delitto di ostacolo all’interruzione volontaria della gravidanza, un delitto di ostacolo all’aiuto a morire, punibile con la pena di due anni di prigionia e di 30.000,00 Euro di ammenda.
3. Gli articoli da 5 a 13 della proposta di legge regolavano la procedura applicabile per l’avvio dell’aiuto a morire.
La procedura iniziava con la domanda rivolta da un paziente a un medico nell’ambito di una consultazione professionale diretta. Il sanitario aveva il compito di rappresentare al paziente le informazioni relative alla sua situazione medica, nonché di rappresentargli la possibilità di essere orientato verso una presa in carico palliativa o psicologica, ovvero di essere orientato alla procedura dell’aiuto a morire. Il medico, sollecitato nel senso di quest’ultima scelta, costituiva e riuniva un collegio professionale composto da lui stesso e almeno da un medico specialista della patologia del paziente, nonché da un ausiliario medico. La partecipazione al collegio di altri professionisti della salute, come degli psichiatri o psicologi, era facoltativa.
Al termine della procedura collegiale la decisione circa il seguito da dare alla domanda di aiuto a morire spettava al primo medico, che notificava la sua decisione al paziente nel termine di 15 giorni dalla consultazione iniziale. Se la decisione ammetteva l’aiuto a morire, il paziente disponeva di un termine di riflessione incomprimibile di 48 ore al fine di confermare al medico la decisione di morte.
Al medico richiesto spettava di procedere o di fare procedere altri alla somministrazione della sostanza letale. Su lui incombeva la responsabilità di verificare nuovamente, il giorno della somministrazione del farmaco letale, che la volontà libera e chiara del paziente fosse sempre effettiva, spettando a lui anche rilevare eventuali pressioni esercitate sul paziente.
4. La Commissione Affari Sociali del Senato ha rilevato anzitutto il carattere di rottura che la legge proposta rappresentava rispetto ai princìpi formulati dal legislatore lungo un lavoro durato tre decenni e sfociato in quattro leggi.
i) Legge n. 99-477 del 9.06.1999 diretta a garantire il diritto di tutti i pazienti in fin di vita alle cure palliative, che hanno per funzione di alleviare il dolore e lenire la sofferenza fisica e salvaguardare la dignità dei pazienti; ii) legge n. 2002-303 del 4.03.2002 relativa ai diritti dei malati e alla qualità del sistema della salute, la quale permette al paziente di rifiutare le cure che gli sono proposte, anche se il rifiuto mette a repentaglio la sua vita; iii) legge n. 2005-370 del 22.04.2005 relativa ai diritti dei malati e alla fine della vita, detta legge “Leonetti”, che vieta la prosecuzione dei trattamenti, ivi compresi la nutrizione e l’idratazione artificiali, quando essi costituiscano un’ostinazione irragionevole; iv) infine legge n. 2016-87 del 2.02.2016, detta legge “Claeys-Leonetti”, che ha autorizzato il ricorso, condizionato ad alcuni criteri, alla sedazione profonda e continua congiunta a una analgesia, mantenuta fino al decesso. Tale sedazione profonda non corrisponde secondo il legislatore né all’assistenza al suicidio né all’eutanasia, poiché il decesso del paziente avviene per conseguenza naturale dell’evoluzione clinica e a causa dell’arresto dei trattamenti. La sedazione è condizionata alla sussistenza di una malattia grave e incurabile con pronostico quoad vitam a breve termine.
5. La Commissione Affari Sociali, rilevato che la proposta di legge 27 maggio 2025 costituiva una rottura grave del tessuto dello Stato di diritto – che vieta in modo assoluto l’aiuto al suicidio o l’eutanasia tramite la legge penale –, ha osservato anzitutto che le esperienze straniere invitano a una grande prudenza nel modificare il quadro legislativo, in quanto in esse si riscontra la tendenza continua all’allargamento dei criteri ammissivi dell’aiuto a morire: allargamento ai minori nel 2014 in Belgio; ai soggetti superiori ai 12 anni di età nel 2023 nei Paesi-bassi; soppressione del criterio della prognosi sfavorevole quoad vitam in numerose legislazioni – in Belgio, in Svizzera, nei Paesi-bassi, in Canada –; riflessione sull’ammissione dell’eutanasia a tutte le persone maggiori di 75 anni, senza riferimento alla stato di salute, nei Paesi-bassi.
Da queste considerazioni la Commissioni Affari Sociali desume l’interrogativo seguente: “Quand toute une société martèle que le critère d’une vie valant d’être vécue est d’être en pleine possession de ses moyens, est-on si libre de se déterminer?” .
6. La Commissione osserva ancora che la tendenza all’aumento dei tassi di ricorso al suicidio assistito o all’eutanasia testimonia di una forma di banalizzazione della pratica, come se l’aiuto a morire costituisse una strategia terapeutica vera e propria, addirittura, talvolta, di prima intenzione.
7. Il controllo a posteriori previsto nelle varie legislazioni estere ha dei limiti evidenti, poiché non è in grado di prevenire le pratiche che non rispettano il quadro legale.
8. Né appare alla Commissione corretto che l’Assemblea nazionale abbia eretto in ‘diritto’ l’aiuto a morire, avendo la legge in realtà autorizzato un vero e proprio omicidio, nella forma del suicidio assistito o dell’eutanasia: “Au-delà de l’opportunité ou non d’ouvrir une aide à mourir, il est non seulement juridiquement inutile mais surtout dommageable pour les patients de consacrer cette aide à mourir en ‘droit’ […]. Or, ce terme risque d’induire en erreur les justiciables, et surtout les patients, en laissant penser qu’il s’agirait d’une obligation de l’Etat (et donc d’ouvrir des contentieux vraisemblablement vains devant la juridiction administrative), d’une part, et que ce droit serait inconditionnel, d’autre part”. Il termine ‘diritto a morire’ potrebbe costituire, secondo la Commissione: “un premier pas sémantique vers un droit inconditionnel à choisir sa mort”.
La legge proposta rappresenta una profonda rottura dei princìpi della società rispetto alla morte: “Pour la première fois depuis l’abrogation de la peine de mort, notre droit reconnaîtrait explicitement à autrui la possibilité de pratiquer un acte létal, et non plus de laisser le patient mourir naturellement, comme c’est le cas avec la sédation profonde et continue jusqu’au décès”.
9. I cinque criteri cumulativi previsti per l’autorizzazione all’eutanasia non sono sufficientemente determinati e aprirebbero la porta all’uccisione, secondo calcoli statistici parametrati sugli eventi mortali in Belgio, di circa 18.000 persone per anno.
Le garanzie stabilite dal testo sono insufficienti con riferimento soprattutto ai pazienti particolarmente vulnerabili. L’apprezzamento dei criteri è difficilmente obiettivabile, sì che l’applicazione della legge appare estensibile, come dimostrano le esperienze straniere, ove la giurisprudenza ha rapidamente esteso il perimetro degli aiuti a morire, una volta che il principio sia stato adottato.
10. La Commissione lamenta altresì che il testo presenti rischi di contenzioso giudiziario. Partendo dal presupposto che i disaccordi tra i familiari siano infondati, atteso che l’aiuto a morire è pensato come un atto strettamente personale, la legge restringe inopportunamente le doglianze dei familiari a una denuncia penale. Di qui il rilievo che: “Il est probable, compte tenu de la sensibilité des questions de fin de vie au sein des familles, mais également du caractère subjectif des critères d’accès, qu’un contentieux volumineux émerge en cas d’adoption du texte”.
11. Rilevanti sono le critiche della Commissione alla procedura, la quale, per la sua eccessiva flessibilità, non permette una istruzione sufficientemente approfondita in ordine ai criteri della decisione. La composizione del collegio non garantisce la capacità del medico di pronunciarsi sull’attitudine del paziente di manifestare una volontà libera e chiara, in quanto la presenza di uno psicologo o di uno psichiatra è opzionale.
La procedura è troppo breve sia in assoluto sia con riferimento agli standard fissati dalle legislazioni straniere, con il rischio di un avvio precipitoso dell’aiuto a morire. La Commissione suggerisce pertanto di introdurre una procedura più garantista, sia prevedendo delle consultazioni supplementari, rafforzando la composizione del collegio pluriprofessionale, sia estendendo i termini dell’istruzione delle domande.
In definitiva la Commissione ha auspicato l’approvazione di una legge “pour ceux qui vont mourir et non pour ceux qui veulent mourir”.
12. La Commissione infine ha censurato l’introduzione del delitto di cui all’art. 17, consistente nel fatto di “d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir”, cancellandone il testo per i rischi che tale disposizione, formulata sul modello dell’interruzione volontaria della gravidanza, costituisca un impedimento alla libertà dei medici di esprimere osservazioni congrue relative all’inesistenza dei requisiti sostanziali di ammissione all’aiuto al suicidio o all’eutanasia.
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La Commissione Affari Sociali del Senato aveva proposto degli emendamenti incisivi alla proposta di legge, aventi l’obiettivo di precisare meglio i requisiti di ammissibilità e di limitare il ricorso al suicidio assistito e all’eutanasia.
Il Senato, come detto in apertura, ha bocciato la proposta di legge rinviando il testo all’Assemblea nazionale, che riesaminerà la normativa sul fine vita a partire dal 16 febbraio, in seconda lettura.
Domandandosi per quali ragioni una legge “tanto richiesta dai francesi” ci mette un così tanto tempo per essere approvata, il ministro delle relazioni per il Parlamento Laurent Panifous, ha dichiarato: “Les sénateurs ont fait un choix assez dur vis-à-vis de ce texte – dont acte –, mais ça n’empêche pas le texte de faire cette navette et les députés auront le dernier mot”.
Gli eventi accaduti in Francia dimostrano che il Parlamento italiano non è quel mostro di arretratezza che alcuni rappresentano al fine di fare approvare a tutti i costi un testo di legge che crei, alla fine, quel ‘diritto a morire’ che costituirebbe la frattura dello Stato di diritto.
Il Parlamento italiano, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale, ha delle giuste remore ad estendere i requisiti, sostanziali e procedurali, diretti a garantire i diritti almeno delle persone vulnerabili: e ciascuno di noi, nelle condizioni di sofferenza del fine vita, è una persona vulnerabile.
Torino, 9 Febbraio 2026
Mauro Ronco