Pubblichiamo i resoconti delle sedute del 25, 26 e 31 gennaio, 1 e 2 febbraio della Commissione Affari sociali della Camera in materia di “fine vita”. Da segnalare che larga parte degli interventi in Commissione provengono da deputati contrari al testo, che argomentano – emendamento per emendamento – i punti critici dello stesso. La disponibilità al confronto dei deputati favorevoli alla p.d.l. appare prossima allo zero: è stato respinto perfino un emendamento proposto dal presidente della Commissione, on. Marazziti, volto a riprendere letteralmente le formulazioni della Convenzione di Oviedo, prive di sul carattere di vincolatività che invece caratterizzano a svantaggio del medico e del paziente le “disposizioni anticipate di trattamento”.
CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 gennaio 2017 n. 754.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 25 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.
Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.
Testo unificato C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 gennaio 2017.
Mario MARAZZITI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.
Avverte altresì che l’emendamento Casati 2.11 è stato sottoscritto dall’onorevole Carnevali.
Ricorda, quindi, che nella seduta di ieri la relatrice e la rappresentante del Governo hanno espresso i rispettivi pareri sugli articoli premissivi all’articolo 1 nonché sugli emendamenti riferiti ai primi quattro commi dello stesso articolo 1. Ricorda, altresì, che nella medesima seduta è stato votato, da ultimo, l’articolo premissivo Pagano 01.036 e che pertanto l’esame odierno riprenderà dall’articolo premissivo Pagano 01.073.
Alessandro PAGANO (LNA) illustra le finalità del suo articolo premissivo 01.073 il quale, attraverso l’introduzione della gratuità delle cure palliative e la garanzia di poter accedere a tale forma di assistenza, è volto a sancire importanti principi fondamentali in materia di difesa del valore della vita e della dignità della persona.
Evidenzia, quindi, come sia necessario prestare attenzione ai malati costretti a sopportare condizioni di particolare dolore fisico, osservando come attualmente sia possibile, grazie ai notevoli progressi compiuti in campo scientifico, ridurre notevolmente il livello del dolore che tali pazienti sono costretti ad affrontare, facendo così venir meno una delle motivazioni sostenute dai fautori dell’abbandono delle terapie.
Richiama quindi i contenuti della sua proposta emendativa, soffermandosi soprattutto sulle lettere b) e d) finalizzate a favorire l’accesso alla terapia del dolore, che ritiene non siano in contraddizione con le convinzioni degli altri commissari presenti. Rivolge, infine, un appello alla relatrice affinché possa rivalutare il parere contrario precedentemente espresso sulla suddetta proposta emendativa.
Paola BINETTI (Misto-UDC) ricorda come nella scorsa legislatura il dibattito sul testamento biologico abbia portato all’approvazione di una legge che disciplina le cosiddette cure palliative, finalizzata a garantire l’applicazione della terapia del dolore a taluni pazienti, e che gli stessi principii hanno ispirato l’articolo premissivo 01.073 del collega Pagano.
Nel sottolineare altresì l’importanza di voler garantire la creazione di strutture idonee ad accogliere i pazienti in stato vegetativo, ritiene utile che gli spunti forniti dalla proposta emendativa in esame siano almeno recuperati nel prosieguo della discussione.
Anna Margherita MIOTTO (PD), pur non essendo sicuramente contraria ai criteri che hanno ispirato i presentatori dell’articolo premissivo Pagano 01.073, evidenzia come disposizioni di analogo tenore siano già in vigore nel nostro ordinamento. Per quanto riguarda specificamente la questione della mancanza di omogeneità sul territorio nazionale nel garantire l’accesso alle terapie del dolore e alle cure palliative, fa presente che non è necessario né opportuno inserire un richiamo all’interno del testo in discussione, essendovi già nell’ordinamento gli strumenti con cui potrebbe essere affrontata, a cominciare dai poteri sostitutivi del Governo di cui all’articolo 120 della Costituzione.
Auspica pertanto che il collega Pagano possa prendere in considerazione l’ipotesi di ritirare la sua proposta emendativa, evitando così che la Commissione sia costretta a pronunciarsi al riguardo.
Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI-IDEA), pur essendo in linea di principio d’accordo con la collega Miotto, ricorda che nella legislatura precedente fra i pilastri del dibattito in materia di disposizioni anticipate di trattamento erano ricompresi i temi inerenti alle cure palliative e si pazienti in stato vegetativo e che a un certo punto si ritenne opportuno procedere al relativo stralcio, sulla base dell’ipotesi di attribuire loro un «corridoio» privilegiato. Reputa pertanto necessario che nel prosieguo del dibattito siano recuperati proprio i temi fondamentali della terapia del dolore e delle cure palliative, nonché delle forme adeguate di assistenza da fornire ai pazienti in stato vegetativo.
Manifesta, inoltre, con forza il proprio sostegno alle esigenze inerenti alla cura della persona e la propria contrarietà ad ogni forma di abbandono dei pazienti.
Alessandro PAGANO (LNA) chiede l’accantonamento del suo articolo premissivo 01.073.
Mario MARAZZITI, presidente, ricorda che la relatrice ha espresso parere contrario sulla proposta emendativa in esame e che non appaiono esservi le condizioni per un suo accantonamento.
Silvia GIORDANO (M5S), concordando con i principi contenuti nell’articolo premissivo Pagano 01.073, ricorda all’onorevole Roccella che il tema dell’abbandono terapeutico è stato affrontato in maniera approfondita in sede di Comitato ristretto e che in esito a tale lavoro si è giunti all’attuale formulazione del comma 6 dell’articolo 1 del testo in esame, ai sensi del quale «il rifiuto del trattamento sanitario indicato o la rinuncia al medesimo non possono comportare l’abbandono terapeutico».
Ricorda altresì che il tema della cure palliative è disciplinato dalla legge n. 38 del 2010, la quale reca sicuramente un quadro normativo più dettagliato rispetto a quanto proposto dal collega Pagano col suo articolo premissivo 01.073, sul quale annuncia pertanto voto contrario.
Marisa NICCHI (SI-SEL) reputa condivisibili le riflessioni svolte sia in materia di cure palliative sia in merito all’esigenza di non abbandonare i pazienti, in particolare con riferimento alla differente qualità con cui tali servizi sono erogati a livello nazionale. Nel ritenere però che tale argomento dovrebbe essere affrontato dalla Commissione attraverso strumenti specifici, annuncia il voto contrario alla proposta emendativa in esame.
Antonio PALMIERI (FI-PdL), nell’esprimere apprezzamento per i contenuti del dibattito e per la pluralità degli interventi svolti sulle tematiche proposte dall’articolo premissivo Pagano 01.073, che a suo avviso persegue obiettivi condivisibili, concorda tuttavia con la richiesta di ritiro di tale proposta emendativa, in considerazione del contenuto del testo in cui verrebbe ad inserirsi.
Alessandro PAGANO (LNA) ritira il suo articolo premissivo 01.073 ed illustra le finalità del suo emendamento 1.805, interamente soppressivo dell’articolo 1.
Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI-IDEA) annuncia il voto favorevole sull’emendamento Pagano 1.805, reputando inaccettabili, in modo particolare, la disposizione recata dal comma 7 dell’articolo 1 del testo unificato in esame.
Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) richiama l’attenzione sull’imprescindibile necessità di evitare l’introduzione di ulteriori forme di esenzione da responsabilità civili e penali, decise in base a necessità di carattere politico.
Nel sottolineare che appare difficile valutare se vi sia stato o meno il rispetto della volontà del paziente, sulla base del quale esentare il medico dalla responsabilità civile o penale, osserva come sia necessario rivedere in maniera radicale la disposizione di cui al comma 7 dell’articolo 1 del testo unificato. Dichiara, pertanto, che esprimerà un voto di astensione sulla proposta emendativa in esame.
Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) sottoscrive l’emendamento 1.805, di cui condivide le finalità, in quanto consente, tra l’altro, una riflessione sull’impianto generale del provvedimento. Lamenta, in particolare, la mancata specificità delle disposizioni in materia di consenso informato, reputando non condivisibile il fatto che le disposizioni contenute nel testo in esame siano rivolte a tutti i pazienti e non solo a quelli terminali.
Raffaele CALABRÒ (AP-NCD-CpI) annuncia il proprio voto contrario sull’emendamento Pagano 1.805, che sopprimerebbe integralmente l’articolo 1, in relazione al quale ritiene sia stato svolto un proficuo lavoro di sintesi in sede di Comitato ristretto.
Reputa opportuno però che nel prosieguo dell’iter del provvedimento sia possibile migliorare alcuni parti del testo che presentano a suo avviso maggiori criticità.
La Commissione respinge l’emendamento Pagano 1.805.
Alessandro PAGANO (LNA) intervenendo sull’ordine dei lavori, dovendo assentarsi per partecipare alla seduta del question time in Aula, chiede che sia differito brevemente l’esame delle proposte emendative di cui è primo firmatario.
Mario MARAZZITI, presidente, ritiene che, in assenza di obiezioni, la richiesta avanzata dal deputato Pagano possa essere accolta in quanto non pregiudicherebbe l’andamento dei lavori purché si tratti di un differimento molto breve.
Silvia GIORDANO (M5S) auspica che il medesimo trattamento possa essere riservato in futuro nei confronti di emendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle.
Giuditta PINI (PD) sottoscrive tutti gli emendamenti a prima firma dell’onorevole Locatelli.
Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI-IDEA) illustra l’emendamento a sua prima firma 1.1017, facendo notare che esso è volto a recuperare il contenuto di un testo in discussione nella precedente legislatura, elaborato in particolare dal collega Calabrò.
Raccomandando l’approvazione di tale proposta emendativa, evidenzia come tutto il lavoro svolto nella passata legislatura dovrebbe essere in qualche modo recuperato, a partire dall’impostazione del testo e dei temi in esso trattati.
Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive l’emendamento Roccella 1.1017, auspicandone l’approvazione. Condivide, infatti, la finalità di circoscrivere il campo di applicazione del consenso informato ad una casistica identificata e certa, giudicando favorevolmente, in particolare, il contenuto del comma 17 del nuovo articolo 1 proposto da tale proposta emendativa.
Delia MURER (PD) ritiene che la presentazione di emendamenti recanti una completa riscrittura del testo unificato in esame sia poco rispettosa del lavoro, a suo avviso ottimo, svolto in Commissione e soprattutto in Comitato ristretto da parte di tutti i gruppi parlamentari.
Raffaele CALABRÒ (AP-NCD-CpI) preannuncia il suo voto a favore dell’emendamento Roccella 1.1017.
Domenico MENORELLO (CI) sottoscrive l’emendamento Roccella 1.1017, condividendone lo spirito, soprattutto laddove promuove un ruolo attivo del Servizio sanitario nazionale, a tutela della salute, nel pieno rispetto dell’articolo 3 della Costituzione. Ritiene altresì importante rimettere ad atti regolamentari l’attuazione della dichiarazione anticipata di trattamento (DAT), disciplinandone in forma standardizzata gli aspetti connessi ai termini e alle modalità di compilazione, prevenendo così l’insorgenza di eventuali difficoltà interpretative della volontà del soggetto autore della dichiarazione.
Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) non condivide l’intervento della deputata Murer, rivendicando il diritto della minoranza di formulare proposte di modifica, anche di ampio respiro.
Sottoscrive, quindi, l’emendamento Roccella 1.1017, condividendone lo spirito volto ad evitare una eccessiva estensione della casistica del consenso informato. Ritiene, inoltre, opportuno migliorare un testo che, allo stato, appare in contrasto con i più recenti orientamenti seguiti a livello di legislazione nazionale in tema di responsabilità dei medici.
Ileana ARGENTIN (PD) fa notare che alcune delle proposte emendative presentate appaiono sostenute esclusivamente da motivazioni giuridiche finalizzate a salvaguardare la posizione del medico, senza tenere nel debito conto la situazione del paziente, che appare il vero soggetto debole da tutelare.
Ritiene che tali proposte di modifica intraprendono un percorso opposto a quello finora seguito dalla Commissione.
Donata LENZI (PD), relatrice, ribadisce la propria disponibilità a valutare specifiche proposte di modifica tese ad affrontare determinati aspetti di merito, quali ad esempio quelli connessi al tema della responsabilità e del ruolo del medico, ritenendo che gli emendamenti volti ad un completa riscrittura del testo servano più a lasciare agli atti il proprio orientamento politico che ad incidere effettivamente sul provvedimento in esame.
La Commissione respinge l’emendamento Roccella 1.1017.
Antonio PALMIERI (FI-PdL) illustra l’emendamento Fucci 1.60, di cui è cofirmatario, condividendone la finalità.
Paola BINETTI (Misto-UDC) ritiene che l’emendamento Fucci 1.60 dia il giusto valore al consenso informato, ricollocandolo nell’ambito dell’alleanza terapeutica, nel segno di una collaborazione tra il paziente e il medico, in vista di obiettivi condivisi.
Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), nel richiamare le considerazioni testé svolte dalla collega Binetti, osserva che il complesso delle disposizioni recate dal provvedimento in esame non favorisce affatto l’instaurarsi di un’alleanza terapeutica tra medico e paziente.
Quanto al merito dell’emendamento Fucci 1.60, ritiene che esso fornisca un utile spunto di riflessione al fine di individuare una migliore formulazione dell’articolo 2 del testo unificato in esame, che interviene in materia di minori ed incapaci. Precisa, al riguardo, che nessuno può agire in contrasto con l’esigenza di salvaguardare la salute dei minori, apprezzando in conclusione l’apertura manifestata dalla relatrice ad intervenire su determinati aspetti.
Maria AMATO (PD) rileva che l’emendamento Fucci 1.60 descrive in maniera mirabile ciò che già avviene nella prassi quotidiana allorquando si affronta una relazione con il malato. Richiama quindi l’approfondito dibattito che il Comitato ristretto ha svolto in materia di rapporto di fiducia tra medico e paziente nonché in merito alla qualità delle informazioni che devono essere rese e al coinvolgimento dei minori nel percorso di cura.
Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) sottoscrive l’emendamento Fucci 1.60.
Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI-IDEA), pur considerando importante il tema delle informazioni rese ai pazienti, reputa necessario favorire l’alleanza terapeutica avendo a cuore sia la libertà del paziente sia la libertà del medico. In risposta all’onorevole Argentin, ricorda che un fattore importante al quale nel corso del dibattito non si è attribuita la giusta importanza è la circostanza che il paziente sia vigile o meno. Ritiene quindi che, in virtù sia del principio del favor vitae sia dell’esigenza di solidarietà verso i malati, andrebbe attribuita maggiore attenzione a quei soggetti che decidono di abbandonare le terapie.
Domenico MENORELLO (CI) sottoscrive l’emendamento Fucci 1.60, di cui richiama l’importanza, con particolare riferimento alla necessità di escludere il ricorso al consenso informato qualora la vita dei pazienti incapaci di intendere e di volere sia a rischio a seguito del possibile insorgere di gravi complicanze.
Alessandro PAGANO (LNA) attribuisce particolare rilievo alle disposizioni recate dall’emendamento Fucci 1.60, da lui sottoscritto. Ritiene infatti apprezzabile la previsione di richiedere corrette informazioni prima di esprimere il consenso informato, che peraltro si pone in aperto contrasto con l’esenzione del medico dalle responsabilità civili e penali, come ipotizzato dal testo unificato.
Reputa altrettanto importanti sia la previsione per cui il consenso informato possa essere sempre revocato sia quella per cui, nel caso di minori incapaci di intendere, il personale sanitario deve sempre agire avendo lo scopo di salvaguardare la salute del paziente. Osserva, in conclusione, che l’emendamento Fucci 1.60 assume un particolare valore simbolico, sul quale misurare l’atteggiamento dei gruppi sia in Commissione sia, successivamente in Assemblea.
Raffaele CALABRÒ (AP-NCD-CpI), in considerazione dei numerosi elementi positivi presenti nella proposta emendativa Fucci 1.60, reputa opportuno accantonarlo al fine di consentire alla relatrice di approfondirne il contenuto ed eventualmente di proporne la riformulazione.
Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), nel ritenere opportuno tenere conto del lavoro fino a questo momento svolto dalla Commissione, richiama i colleghi ad un atteggiamento di maggiore concretezza, osserva che nelle strutture sanitarie ci si reca per ricevere cure e non per morire.
Manifesta pertanto perplessità su talune riflessioni fin qui svolte, a suo avviso banali e lontane dalla realtà. Ritiene quindi disdicevole l’atteggiamento di coloro che lasciano intendere che nel dibattito in corso sia in contrapposizione la cultura della vita con la cultura dell’eutanasia, atteso che il ruolo del medico è anche quello di affrontare insieme al paziente il momento del decesso.
Mario MARAZZITI, presidente, replicando alla richiesta avanzata dall’onorevole Calabrò, fa presente che l’ipotesi di accantonamento di proposte emendative come l’emendamento Fucci 1.60, che riscrivono praticamente l’intero provvedimento, è abbastanza irrealistica. Sottolinea, tuttavia, come alcuni aspetti presenti in tale emendamento potranno essere più proficuamente valutati allorquando la Commissione passerà ad esaminare proposte emendative dal carattere più puntuale e riferite a specifiche parti del testo in esame.
La Commissione respinge l’emendamento Fucci 1.60.
Paola BINETTI (Misto-UDC), intervenendo sull’emendamento Pagano 1.783, momentaneamente accantonato per consentire al presentatore di recarsi in Aula per lo svolgimento di un’interrogazione a risposta immediata, osserva come esso, in quanto volto a sancire il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito, rechi un’importante dichiarazione di principio, tesa ad evitare fraintendimenti interpretativi.
Ribadisce pertanto la necessità, già evidenziata in altri suoi precedenti interventi, di inserire nel provvedimento tale divieto, che potrebbe eventualmente essere collocato anche in un altro punto del testo.
Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) si associa alle considerazioni svolte dall’onorevole Binetti, facendo notare che l’accoglimento dell’emendamento Pagano 1.783 sgombrerebbe il campo da eventuali equivoci interpretativi.
Mario MARAZZITI, presidente, rilevato che l’emendamento Pagano 1.783 è volto a sostituire integralmente gli articoli 1 e 2 del provvedimento, fa notare che, relativamente al tema in esame, vi sono altre proposte di modifica, accantonate nella seduta di ieri, che incidono su parti specifiche e più circoscritte del testo. Richiama, a titolo di esempio, l’emendamento Fucci 1.31.
Alessandro PAGANO (LNA) raccomanda l’approvazione del suo emendamento 1.783.
Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI-IDEA) preannuncia il suo voto favorevole sull’emendamento Pagano 1.783.
Matteo MANTERO (M5S) invita i colleghi ad evitare di soffermarsi così a lungo su proposte emendative che si traducono in mere enunciazioni di principio e che, in quanto volte a riscrivere interamente il testo del provvedimento, cambiandone radicalmente l’impostazione, non hanno possibilità di essere effettivamente accolte. Ritiene che sarebbe utile, invece, passare ad esaminare gli emendamenti finalizzati ad incidere su parti più limitate del testo, sui quali si potrebbe discutere in termini più costruttivi.
Domenico MENORELLO (CI) sottoscrive l’emendamento Pagano 1.783.
La Commissione respinge l’emendamento Pagano 1.783.
Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) sottoscrive l’emendamento Roccella 1.1022, condividendone le finalità. Si chiede, in particolare, come sia possibile che in una proposta di legge si attribuisca ad una dichiarazione di volontà di un singolo individuo un rilievo tale da ledere i diritti alla vita e alla salute sanciti dall’articolo 32 della Costituzione e dall’articolo 2 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Ritiene che la maggioranza su tale aspetto debba essere chiara, assumendosi la responsabilità di una simile scelta.
Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI), replicando all’intervento del deputato Sisto, fa notare che l’articolo 32 della Costituzione andrebbe richiamato nel suo complesso, compreso il secondo comma, il quale stabilisce che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI-IDEA) ritira il suo emendamento 1.1022, auspicando che il suo contenuto sia sostanzialmente recepito nel corso dell’esame dei successivi emendamenti, con particolare riferimento all’emendamento Fucci 1.31, precedentemente accantonato.
Mario MARAZZITI, presidente, considerata l’imminenza della ripresa dei lavori dell’Assemblea, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.25.
CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 gennaio 2017 n.755.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
SEDE REFERENTE
Giovedì 26 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Davide Faraone.
Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.
Testo unificato C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 gennaio 2017.
Mario MARAZZITI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.
Avverte, altresì, che l’onorevole Preziosi sottoscrive tutti gli emendamenti di cui è prima firmataria l’onorevole Piccione.
Ricorda che nella seduta di ieri è stato esaminato, da ultimo, l’emendamento Roccella 1.1022, poi ritirato dalla presentatrice.
Avverte, quindi, che l’esame riprenderà dagli emendamenti Roccella 1.1021, Gigli 1.104, Palmieri 1.1176, Bosco 1.1844 e 1.1515, Ferranti 1.111 e Fucci 1.31, precedentemente accantonati.
Donata LENZI (PD), relatrice, illustra una proposta di riformulazione degli emendamenti richiamati dal presidente, precedentemente accantonati, che tiene conto anche del contenuto dell’emendamento Ferranti 1.111, sul quale aveva già espresso parere favorevole, e dell’emendamento Bosco 1.844, sul quale aveva espresso parere favorevole a condizione che fosse riformulato negli stessi termini dell’emendamento Ferranti 1.111 (vedi allegato 2).
Evidenzia, in particolare, come la proposta di riformulazione di tutte le predette proposte emendative richiamate sia volta a modificare il comma 1 dell’articolo 1 del testo unificato, nel senso di esplicitare che la proposta di legge in esame tutela la vita e la salute dell’individuo nel rispetto, oltre che dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, anche degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.
Antonio PALMIERI (FI-PdL) accoglie la riformulazione del suo emendamento 1.1176 proposta dalla relatrice che, a suo avviso, rappresenta un buon viatico per il prosieguo dell’esame del provvedimento. Conferma, pertanto, la volontà del suo gruppo di apportare significativi miglioramenti al testo unificato. Nel ringraziare l’onorevole Lenzi per il buon lavoro sin qui svolto, confida nella sua disponibilità all’ascolto delle diverse ragioni sostenute dai gruppi rappresentati in Commissione, che reputa fondamentale per poter approdare ad un testo il più possibile condiviso.
Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) accetta la riformulazione del suo emendamento 1.104 proposta dalla relatrice, che considera un passo in avanti, seppure timido, nella direzione di evitare che il testo all’esame produca l’effetto di consentire pratiche diverse da quelle finalizzate alla tutela del diritto alla vita e del diritto alla salute, che è un bene fondamentale dell’individuo e risponde ad un interesse della collettività.
Intende, tuttavia, soffermarsi sulle ragioni per le quali la riformulazione in questione lo lascia solo parzialmente soddisfatto. Ritiene infatti che, sebbene per ragioni di equilibrio politico nella riformulazione non si sia voluto esplicitare – come, invece, è esplicitato nell’emendamento 1.104 a sua prima firma – il principio dell’inviolabilità del diritto alla vita, lo stesso debba comunque intendersi ricompreso, in questi stessi termini, nell’articolo 1 del testo base, in quanto sancito dall’articolo 2 della Costituzione ivi richiamato. Pertanto, il riconoscimento – seppure implicito – nel testo base, del carattere inviolabile del diritto alla vita, rappresenta un passaggio chiave che determinerà la propria volontà di collaborare o meno alla stesura di un testo condiviso. A tal riguardo esprime anche la perplessità che l’ultimo inciso della riformulazione proposta dalla relatrice produca l’effetto di degradare il diritto alla vita da inviolabile ad affievolito, ciò che andrebbe esattamente nella direzione contraria a quella da lui auspicata. Anche questo aspetto segnerà, pertanto, lo spartiacque in base al quale effettuerà una valutazione complessiva del testo in oggetto.
Domenico MENORELLO (CI) accetta la riformulazione degli emendamenti 1.1515 e 1.1844, entrambi a prima firma del deputato Bosco, di cui è cofirmatario. Pur condividendo le preoccupazioni manifestate dal collega Gigli, esprime apprezzamento per l’esplicito riferimento alla tutela della vita inserito nella riformulazione degli emendamenti in esame che, lungi dal costituire una mera petizione di principio, rappresenta un criterio guida sia per il legislatore nell’opera di affinamento della scrittura dei successivi articoli del testo base, sia per tutti i soggetti che, con ruoli e posizioni diversi, si troveranno ad interpretare la legge.
Giudica in modo estremamente positivo l’aver richiamato anche gli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto anch’essi forniscono preziosi riferimenti ermeneutici.
Mario MARAZZITI, presidente, sottoscrive l’emendamento 1.1021 Roccella e dichiara di accettare la riformulazione presentata dalla relatrice.
Comunica inoltre che l’onorevole Sbrollini ha sottoscritto l’emendamento Ferranti 1.111 e tutti gli altri emendamenti di cui è prima firmataria l’onorevole Ferranti.
Matteo MANTERO (M5S) dopo aver manifestato apprezzamento per il richiamo agli articoli della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea inserito nella riformulazione, reputa, invece, fuori luogo il riferimento alla tutela della vita nel contesto di una proposta di legge la cui finalità è garantire la dignità umana e il diritto all’autodeterminazione del paziente attraverso il consenso informato. Ritiene che il riferimento al principio della tutela della vita – con il corollario che ne deriverebbe implicitamente della sua inviolabilità ed indisponibilità – possa creare una contrapposizione tra la tutela della vita, da un lato, e il diritto all’autodeterminazione del paziente, dall’altro. Auspica che su tale aspetto vi sia un ripensamento da parte della relatrice, preannunciando che altrimenti il suo voto sarà contrario.
Marisa NICCHI (SI-SEL) esprime perplessità sul riferimento alla tutela della vita contenuto nella riformulazione, al quale attribuisce una natura ideologica. Ricordando poi che l’articolo 32 della Costituzione, nel tutelare il diritto alla salute, delinea un’area di inviolabilità che appartiene a ciascun individuo, per cui nessuno può essere obbligato a trattamenti sanitari se non con il proprio consenso – tranne i casi previsti dalla legge – sottolinea che, a suo avviso, tale area di inviolabilità non può essere messa in alcun modo in discussione.
Concordando con il collega Mantero, richiama l’attenzione dei colleghi sul fatto che il nucleo centrale della proposta di legge in esame è l’autodeterminazione del paziente attraverso il consenso informato; ritiene, pertanto, che il riferimento alla tutela della vita comporti il rischio di uno stravolgimento dell’impostazione generale fin qui seguita nell’elaborazione del testo sul quale si è registrata la convergenza di una consistente maggioranza. Preannunzia dunque il suo voto contrario sugli emendamenti in discussione, come riformulati dai presentatori.
Silvia GIORDANO (M5S), dopo aver espresso apprezzamento per l’inserimento del richiamo agli articoli della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, si associa alle considerazioni svolte dal deputato Mantero, preannunciando quindi il voto contrario del suo gruppo sugli emendamenti riformulati a seguito dell’accoglimento della proposta avanzata dalla relatrice. Reputa, infatti, il riferimento al principio della tutela della vita, se non ideologico, quanto meno superfluo, considerato che è già sancito negli articoli della Costituzione e della Carta di Nizza.
Paola BINETTI (Misto-UDC) rileva che la riformulazione della relatrice ripropone il contenuto dell’articolo 32 della Costituzione, tranne per quanto riguarda la garanzia delle cure agli indigenti. Nell’osservare che il testo elaborato dal Comitato ristretto ha virato decisamente, da un approccio concentrato sul fine vita, al tema del consenso informato, segnala che per il prosieguo del dibattito appare utile considerare che la vita va difesa non solo da aggressori «esterni», quali medici o parenti poco attenti, ma in primo luogo da quelli che possono essere i fantasmi interiori e la conseguente volontà di morte dei singoli pazienti. Occorre pertanto individuare un difficile punto di equilibrio al fine di evitare che l’autodeterminazione finisca con un consegnarsi alla morte da parte dei malati, al di là delle loro reali intenzioni, individuando idonee strategie di attesa e di supporto in situazioni di fragilità.
Nel sottoscrivere l’emendamento Roccella 1.1021, come riformulato, fa appello all’impegno da parte di tutti i componenti della Commissione affinché si prenda in considerazione la complessità della situazione del malato in determinate circostanze in cui il principale ostacolo all’autodeterminazione è rappresentato da difficoltà interiori dello stesso soggetto.
Alessandro PAGANO (LNA) esprime apprezzamento per il contenuto della riformulazione proposta, pur rilevando che sarebbe stato possibile inserire in essa ulteriori elementi. Sottolinea il richiamo all’articolo 32 della Costituzione, valorizzando in particolare l’aspetto, recato dal primo comma, relativo alla tutela della salute nell’interesse della collettività.
Manifesta altresì apprezzamento anche per il richiamo ai primi tre articoli della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, rilevando, anche ai fini di una interpretazione futura della normativa alla luce del dibattito parlamentare, che tale richiamo rende esplicito il fatto che la vita è qualcosa di dato e non di posseduto e che pertanto non vi è la possibilità di utilizzarla in maniera incondizionata.
Nel comprendere alcune delle riserve avanzate dal collega Gigli, osserva però che in alcune situazioni è opportuno accontentarsi anche di un risultato parziale. In conclusione, chiede alla relatrice chiarimenti in ordine all’ultima parte della riformulazione relativa ai trattamenti sanitari eseguito a prescindere dal consenso nei casi espressamente previsti dalla legge.
Giovanni MONCHIERO (CI), dichiarando di non volere sostituirsi alla relatrice e prendendo spunto da alcune considerazioni svolte dalla collega Binetti, ricorda che il testo unificato in esame parte da numerose proposte di legge diverse, in alcuni casi contraddittorie, ed è frutto di un consenso ampiamente condiviso, come ricordato dalla collega Nicchi.
Precisa poi che, in sede di Comitato ristretto, si è scelto di privilegiare l’aspetto del consenso informato per migliorare una normativa che attualmente lo rende troppo burocratico e incapace di assicurare ai pazienti le necessarie informazioni.
Nel giudicare poco utile in questa sede un dibattito sull’eutanasia, afferma di non cogliere aspetti particolarmente problematici nell’inserire, come nella riformulazione proposta dalla relatrice, richiami alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e alla tutela della vita. In particolare, in relazione alla tutela della vita, ritiene che essa sia alla base di ogni azione a tutela della salute, come dovrebbe essere chiaro a tutti i componenti della Commissione. Invita, pertanto, i colleghi Mantero, Nicchi e Giordano, che hanno espresso forti perplessità sulla riformulazione proposta, a rivedere le proprie posizioni e a non interrompere la loro positiva collaborazione al primo ostacolo da essi incontrato nel corso dell’esame del provvedimento. Al riguardo, ribadisce che i principi inseriti nella riformulazione non presentano, a suo avviso, aspetti problematici.
Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI-IDEA) esprime apprezzamento per la riformulazione proposta dalla relatrice e ringrazia il presidente Marazziti per avere sottoscritto l’emendamento a sua prima firma 1.1021. Ricorda che anche la proposta approvata dalla Commissione nella scorsa legislatura affrontava il tema del consenso informato, sul quale esiste un’ampia letteratura che ne mostra la complessità. Ribadisce che attraverso la riformulazione proposta dalla relatrice si registra un’apertura significativa rispetto a temi da lei stessa richiamati più volte, insieme ad altri colleghi della Commissione.
Donata LENZI (PD), relatrice, replicando agli interventi dei colleghi intervenuti nella discussione a seguito della proposta di riformulazione di alcuni emendamenti riferiti al comma 1 dell’articolo 1, da lei stessa avanzata, sottolinea che sono in discussione diritti fondamentali e principi costituzionali. Rilevando che vi è in alcuni una tendenza a stabilire una gerarchia fra i diversi diritti e principi, privilegiando in un caso la tutela della vita e in un altro la libertà di scelta, ricorda che la Corte costituzionale ormai da trent’anni segue una linea che attribuisce ai principi fondamentali pari dignità, ritenendo pertanto necessaria l’individuazione di un punto di equilibrio, che non significa né neutralità dello Stato rispetto a qualsiasi principio etico, né Stato etico che impone a tutti determinanti principi.
In linea con quanto rilevato dal collega Monchiero, osserva che un riferimento alla tutela della vita appare del tutto coerente per una Commissione che si occupa in primo luogo di salute. Rileva quindi che il richiamo ai principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea rappresenta già un fattore di equilibrio, posto che da essi derivano la valenza piena del consenso come presupposto dell’atto medico, i limiti allo Stato per quanto riguarda la vita, a cominciare dal divieto della pena capitale, i limiti allo sviluppo delle biotecnologie per rispettare la dignità della persona.
In relazione alla richiesta di chiarimento avanzata dal collega Pagano, fa presente che l’ultima parte della riformulazione proposta trae origina dagli emendamenti presentati dai colleghi Bosco e Ferranti che intendono richiamare i trattamenti sanitari obbligatori previsti dall’articolo 32 della Costituzione.
Matteo MANTERO (M5S), nel ribadire l’apprezzamento per l’inserimento del richiamo alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nella riformulazione proposta dalla relatrice, che a suo avviso già costituisce un punto di equilibrio tra i diversi diritti, non comprende la motivazione per cui si dovrebbe inserire un ulteriore richiamo esplicito alla tutela della vita, ritenendo che in tal caso andrebbe previsto anche un riferimento esplicito alla libertà di scelta dell’individuo. Preannuncia che, se dovesse permanere un atteggiamento di chiusura su questi temi, si troverebbe costretto a trarre le dovute conseguenze.
Alessandro PAGANO (LNA), si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta ricevuta dalla relatrice riservandosi di chiarire meglio le sue perplessità in un successivo intervento. Ritiene, in ogni caso, che vi siano le condizioni per accogliere la proposta di riformulazione dell’emendamento Fucci 1.31, di cui è cofirmatario.
Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI-IDEA), in risposta alle considerazioni svolte da ultimo dal collega Mantero, dichiara di non avere personalmente alcuna difficoltà ad estendere il richiamo ad altri principi fondamentali all’interno del comma 1 del testo in discussione, ricordando in ogni caso che già la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale prevede come finalità primaria la tutela della vita.
Il sottosegretario Davide FARAONE si rimette alle valutazioni della Commissione sugli emendamenti Roccella 1.1021, Gigli 1.104, Palmieri 1.1176, Bosco 1.1844 e 1.1515, Ferranti 1.111 e Fucci 1.31, divenuti identici a seguito della loro riformulazione.
La Commissione approva gli identici emendamenti Roccella 1.1021, Gigli 1.104, Palmieri 1.1176, Bosco 1.1844 e 1.1515, Ferranti 1.111 e Fucci 1.31 (Nuova formulazione) (vedi allegato 2).
Mario MARAZZITI, presidente, avverte che, a seguito dell’approvazione degli identici emendamenti Roccella 1.1021, Gigli 1.104, Palmieri 1.1176, Bosco 1.844 e 1.515, Ferranti 1.111 e Fucci 1.31, come riformulati dai presentatori, interamente sostitutivi del comma 1 dell’articolo 1, risultano precluse o assorbite le seguenti proposte emendative, che pertanto non saranno poste in votazione: Bosco 1.1864, 1.1079, 1.1298, 1.1278, 1.1277 e 1.1078, Pagano 1.2006 e 1.2092, Fucci 1.21, Bosco 1.1848, Silvia Giordano 1.10 e Binetti 1.160.
Alessandro PAGANO (LNA), intervenendo per illustrare le finalità del suo emendamento 1.2112, sottolinea l’esigenza di introdurre nel testo in esame alcune affermazioni di principio, soprattutto in virtù del prevalere di una cultura incentrata sulle libertà dei singoli, ribadendo ancora una volta come sarebbe invece necessario affermare il principio del diritto alla vita come bene collettivo.
Alla luce di ciò, esprime alcune perplessità sugli emendamenti appena approvati, con riferimento alla parte finale, rilevando come tale riformulazione sia stata condizionata esclusivamente dal testo dell’emendamento Ferranti 1.111.
Matteo MANTERO (M5S) sottolinea che il testo unificato in esame si pone il condivisibile obiettivo di sancire alcuni diritti, in particolare quello del paziente di scegliere se essere informato o meno sui trattamenti sanitari ai quali potrebbe essere sottoposto, ed eventualmente rinunciarvi se ritiene di dover compiere tale scelta. Ritiene pertanto inutile e strumentale chiedere che la legge sancisca un diritto alla vita che è già chiaramente affermato sia dalla nostra Costituzione sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Paola BINETTI (Misto-UDC) rileva come a suo avviso dal dibattito stia emergendo tra i colleghi della Commissione una posizione favorevole all’autodeterminazione delle persone in relazione a determinati aspetti della tutela della salute. Al riguardo, ricorda che è diritto dei pazienti anche rinunciare a ricevere informazioni sui trattamenti sanitari e che pertanto, logicamente, in tal caso dovrebbe venir meno l’obbligo da parte degli operatori sanitari di informare i pazienti che hanno fatto la suddetta scelta.
Mario MARAZZITI, presidente, precisa che una previsione analoga a quella recata dall’emendamento Pagano 1.2112 è già presente al comma 3 dell’articolo 1 del testo in esame e che il parere contrario della relatrice sul predetto emendamento è a suo avviso motivato dal fatto che lo stesso emendamento propone contestualmente anche la soppressione dell’articolo 2.
Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) pur ritenendo di buon senso le osservazioni testé svolte dal presidente, rifiuta le accuse di ostruzionismo espresse da alcuni colleghi, invitandoli piuttosto a rispettare la diversità di posizioni esistente in Commissione. Personalmente, ritiene doveroso affermare che quello alla vita è un diritto fondante, che prevale sulle richieste di libertà dei singoli, e che è altresì necessario escludere ogni deriva eutanasica dal provvedimento in esame.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pagano 1.2112 e 1.2110.
Alessandro PAGANO (LNA) illustra le finalità del suo emendamento 1.670, reputando fondamentale, nell’ambito del rapporto tra medico e paziente, attribuire la giusta importanza alle differenti competenze dell’uno e dell’altro nonché alla natura e alla condizione del paziente, sottolineando la mancanza di conoscenza scientifica di quest’ultimo e le sue aspettative. Richiama quindi la necessità che nel testo in esame sia introdotto un richiamo al diritto alla salute costituzionalmente previsto.
Donata LENZI (PD), relatrice, sottolinea che il richiamo all’articolo 32 della Costituzione è già stato introdotto nel provvedimento in esame e che pertanto le previsioni della proposta emendativa Pagano 1.670 non appaiono necessarie.
Domenico MENORELLO (CI) sottoscrive l’emendamento Pagano 1.670, che ha il condivisibile obiettivo di attribuire una nuova prospettiva al complesso delle disposizioni in esame, in particolare sulla base dell’assunto per cui il tema della salute dei singoli hanno inevitabilmente anche dei risvolti per la collettività.
Giovanni MONCHIERO (CI) annuncia il proprio voto convintamente contrario sull’emendamento Pagano 1.670, atteso che gli stessi riferimenti alla tutela della salute sono già presenti nella Carta costituzionale e all’articolo 1 della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale.
La Commissione respinge l’emendamento Pagano 1.670.
Mario MARAZZITI, presidente, ricorda che la relatrice, nella seduta del 24 gennaio scorso, in sede di espressione dei pareri ha avanzato una proposta di riformulazione degli emendamenti Marazziti 1.54, Mantero 1.15, Locatelli 1.1, Nicchi 1.55, Ferranti 1.110, Silvia Giordano 1.14, Stella Bianchi 1.108, volta ad aggiungere, alla fine del comma 2 dell’articolo 1, le seguenti parole: «o la parte dell’unione civile o il convivente ovvero una persona di sua fiducia».
Precisa quindi che, ove tale proposta di riformulazione fosse accolta dai presentatori, gli emendamenti richiamati, divenuti a quel punto identici, sarebbero posti in votazione dopo l’emendamento Menorello 1.144.
Nell’accettare la proposta di riformulazione del suo emendamento 1.54, chiede ai presentatori degli altri emendamenti in esame di esprimersi al riguardo.
Silvia GIORDANO (M5S) accetta la proposta di riformulazione dell’emendamento Mantero 1.15, di cui è cofirmataria, e del suo emendamento 1.14.
Giuditta PINI (PD) accoglie la proposta di riformulazione dell’emendamento Locatelli 1.1, di cui è cofirmataria.
Marisa NICCHI (SI-SEL) accoglie la riformulazione del suo emendamento 1.55, pur evidenziando che tale proposta emendativa recava una prima parte che non è stata recepita nella riformulazione avanzata dalla relatrice.
Daniela SBROLLINI (PD) accetta la proposta di riformulazione dell’emendamento Ferranti 1.110, di cui è cofirmataria.
Ileana Cathia PIAZZONI (PD) accoglie la proposta di riformulazione dell’emendamento Stella Bianchi 1.108, di cui è cofirmataria.
Il sottosegretario Davide FARAONE si rimette alle valutazioni della Commissione sugli emendamenti Marazziti 1.54, Mantero 1.15, Locatelli 1.1, Nicchi 1.55, Ferranti 1.110, Silvia Giordano 1.14, Stella Bianchi 1.108, divenuti identici a seguito della riformulazione da parte dei rispettivi presentatori.
Antonio PALMIERI (FI-PdL) annuncia il proprio voto contrario sui predetti emendamenti, come riformulati. Osserva, al riguardo, che appare nettamente preferibile l’originaria formulazione dell’emendamento Marazziti 1.54, sottolineando che il testo in esame introduce una palese contraddizione con riferimento al ruolo del medico, il quale di fatto è tenuto esclusivamente ad uniformarsi alla volontà del paziente. Alla luce di tale contraddizione, riterrebbe a questo punto più logico eliminare dal provvedimento ogni riferimento all’autonomia, alla responsabilità e alla competenza del medico.
Mario MARAZZITI, presidente, comunica che l’onorevole Carnevali ha sottoscritto l’emendamento Marazziti 1.54.
Paola BINETTI (Misto-UDC) esprime la propria contrarietà in merito alla riformulazione dell’emendamento 1.54 Marazziti, del quale, invece, apprezza il contenuto nella sua formulazione originaria. Quest’ultima, infatti, nel riconoscere centralità alla relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico, che tende ad obiettivi comuni e condivisi, superava la logica della stretta divisione dei compiti, alla quale finora è stato improntato lo strumento del consenso informato. L’emendamento originario aveva poi il merito di promuovere la pari dignità di paziente e medico e di sgombrare il campo dalla critica rivolta al testo unificato di sminuire il ruolo del medico, ridotto quasi a mero esecutore testamentario della volontà del paziente. Questo è un punto fondamentale di equilibrio che dovrebbe a suo avviso essere preservato anche nella discussione degli altri articoli del provvedimento.
Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI-IDEA), pur dichiarando di non condividere taluni aspetti dell’emendamento 1.54 Marazziti nella sua versione originaria, esprime rammarico per la riformulazione proposta dalla relatrice, che fa venire meno la parte in cui l’emendamento inquadrava correttamente il consenso informato come «presupposto» e non come «atto fondante» della relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico. Nell’esperienza concreta fin qui registratasi, infatti, il consenso informato, lungi dal costituire l’atto fondante dell’alleanza terapeutica, è stato spesso ridotto a mero atto burocratico funzionale, più che altro, ad offrire una tutela al medico rispetto ad eventuali futuri contenziosi.
Marisa NICCHI (SI-SEL) valuta con favore la scelta di concepire il consenso informato come presupposto della relazione tra paziente e medico, che fornisce l’occasione per far uscire tale strumento dalle secche burocratiche nelle quali fino ad oggi è stato attuato. Precisa, tuttavia, che la relazione tra paziente e medico deve essere correttamente basata sull’elemento della fiducia e sul limite del rispetto della soggettività espressa dal paziente in maniera consapevole ed informata. Ad essa è pertanto estranea la logica dei diritti e dei poteri contrapposti, e dunque l’esigenza di assicurare condizioni di parità ai due soggetti coinvolti, alla quale si è fatto cenno in taluni interventi svolti poc’anzi.
Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), premesso che dal suo punto di vista non costituisce materia del contendere l’aver proposto di allargare la platea dei soggetti che possono essere coinvolti nella relazione di cura alla parte dell’unione civile o al convivente ovvero ad una persona di fiducia del paziente, invita la relatrice a riconsiderare l’opportunità di mantenere la formulazione originaria dell’emendamento Marazziti 1.54, che più correttamente, rispetto a quanto previsto dal testo unificato, inquadra il consenso informato in termini di presupposto, e non di atto fondante, della relazione che intercorre tra paziente e medico.
Alessandro PAGANO (LNA) esprime forti perplessità sulla riformulazione proposta dalla relatrice, su cui preannuncia il suo voto contrario, in quanto a suo giudizio tale proposta non tiene conto dell’esistenza di una gerarchia di valori in base alla quale il consenso informato deve essere lo strumento e non il fine della relazione tra medico e paziente. Per le ragioni evidenziate, esprime il suo favore verso il testo originario dell’emendamento Marazziti 1.54.
Domenico MENORELLO (CI) si dichiara contrario all’emendamento 1.54 Marazziti come riformulato, ed auspica che vi sia ancora la possibilità di un ripensamento da parte della relatrice nel senso di ripristinare la proposta emendativa nella sua formulazione originaria che, giustamente, annette centralità alla relazione tra paziente e medico, considerando il consenso informato un presupposto della stessa. Riferendosi anche alla sua esperienza di legale, osserva, infatti, in primo luogo, che nel nostro Paese vi è una scarsa cultura del consenso informato e, in secondo luogo, che comunque il consenso informato, in quanto atto che si colloca nella fase iniziale della relazione, non è per sua natura idoneo ad esaurire il concetto dinamico di relazione.
Donata LENZI (PD), relatrice, in risposta alle obiezioni sollevate dai colleghi, ribadisce che, in relazione al consenso informato, in sede di elaborazione del testo unificato si è cercato di promuovere un cambiamento radicale rispetto alla situazione attuale nella quale spesso tale strumento viene considerato dagli operatori sanitari alla stregua di una mera pratica burocratica. Precisa che il consenso informato è alla base della relazione di cura che si instaura tra il paziente e il medico in quanto, anche da un punto di vista logico, l’informazione precede lo svolgimento delle pratiche sanitarie. Il consenso è poi di per sé dinamico, dovendo essere aggiornato di pari passo al progredire della malattia.
Con riferimento poi alla logica sottesa al concetto di relazione di cura, sottolinea l’intento di valorizzare, da un lato, l’autonomia del paziente, che suo malgrado acquisisce una competenza in materia, e, dall’altro, l’autonomia del medico supportata dalla sua professionalità, tenendo presente che i due aspetti non possono essere disgiunti.
Osserva poi, anche con riferimento ad altre proposte emendative riferite sempre al comma 2 dell’articolo 1, che per rafforzare il ruolo del medico si potrebbe valutare di inserire la possibilità per quest’ultimo di fare una proposta terapeutica alternativa e che, con riferimento alla possibilità di coinvolgere nella relazione di cura e di fiducia tutto il personale sanitario – come suggerito in alcune proposte emendative riferite al comma 2 dell’articolo 1 – si potrebbe pensare a modalità congrue di coinvolgimento dell’équipe medica.
Infine, ribadisce che la riformulazione da lei proposta, che elenca i soggetti ai quali è possibile estendere la relazione di cura e di fiducia nasce dall’esigenza, più volte segnalata, di scrivere un testo facilmente comprensibile a tutti, in primo luogo al personale sanitario. Per tale ragione, ha ritenuto di dover esplicitare il concetto di «persona di sua fiducia» che poteva dare adito a dubbi interpretativi, recependo, peraltro, quanto già previsto in altre disposizioni di legge.
Mario MARAZZITI, presidente, pur precisando che avrebbe preferito l’impostazione originaria del suo emendamento 1.54, ritiene tuttavia che il testo del camma 2 dell’articolo 1, come risultante dalla riformulazione avanzata dalla relatrice, non sia in contraddizione con il testo del predetto emendamento.
Reputa, in ogni caso, importante il superamento di una visione del consenso informato che si basa sulla compilazione di formulari prestampati, per giungere a un ascolto vero, come presupposto della relazione tra medico e paziente. Ribadisce, pertanto, l’accoglimento della proposta di riformulazione, non escludendo che si possa pervenire ad ulteriori miglioramento del testo, anche per quanto riguarda il punto in questione, nella prosecuzione dei lavori.
Ricorda, altresì, alla Commissione che gli emendamenti in discussione, divenuti identici a seguito della riformulazione degli stessi, saranno posti in votazione dopo gli altri emendamenti che si riferiscono a parti antecedenti dello stesso comma 2 dell’articolo 1.
Elena CARNEVALI (PD) ritira l’emendamento a sua prima firma 1.64.
Mario MARAZZITI, presidente, ricorda che l’emendamento Mantero 1.11 era stato accantonato nella seduta del 24 gennaio scorso.
Donata LENZI (PD), relatrice, invita al ritiro i presentatori dell’emendamento Mantero 1.11, precisando che, in caso di accoglimento, i medici verrebbero esclusi dalla relazione di cura con il paziente sostituiti in quanto, come confermato da fonti ministeriali, non risulterebbero ricompresi tra il «personale sanitario».
Silvia GIORDANO (M5S) chiarisce che l’intenzione della proposta emendativa sarebbe quella di includere altre figure di operatori sanitari nella relazione di cura e di fiducia con i pazienti, come peraltro avviene nella pratica quotidiana, e non certo quella di escludere i medici. Sulla base delle informazioni fornite dalla relatrice, riconoscendo che probabilmente l’emendamento Mantero 1.11 non è formulato in maniera corretta.
Donata LENZI (PD) osserva che il tema proposto dall’emendamento Mantero 1.11 potrebbe trovare migliore collocazione all’interno del successivo comma 9 dell’articolo 1. Ribadisce pertanto l’invito al ritiro dell’emendamento Mantero 1.11, impegnandosi a individuare successivamente una riformulazione adatta a venire incontro alle intenzioni alla base di tale proposta emendativa.
Silvia GIORDANO (M5S), chiarendo che non vi è alcuna preclusione a una diversa collocazione del contenuto dell’emendamento, manifesta alcuni dubbi circa una eventuale, futura contraddizione rispetto al comma 2 dell’articolo 1, qualora non dovesse essere modificato. Ritira in ogni caso l’emendamento Mantero 1.11, di cui è cofirmataria, anche al fine di non rallentare la prosecuzione dei lavori, auspicando che si possa trovare una soluzione soddisfacente nell’ambito dell’esame degli emendamenti riferiti a un comma successivo.
Antonio PALMIERI (FI-PdL) raccomanda l’approvazione dell’emendamento Fucci 1.28, di cui è cofirmatario, evidenziando l’esigenza di inserire un richiamo alla deontologia professionale del medico anche come salvaguardia per il paziente. Il medico non può essere un semplice esecutore testamentario di volontà espresse in molti casi in un contesto del tutto diverso da quello in cui poi viene a trovarsi un malato in situazioni critiche.
Alessandro PAGANO (LNA) sottolinea l’importanza dell’emendamento Fucci 1.28, di cui è cofirmatario, osservando che esso affronta un tema che non deve essere dato per scontato. Ricorda che il secondo comma dell’articolo 32 della Costituzione prevede esplicitamente che la legge non possa in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, ponendo questa salvaguardia anche per evitare che i pazienti possono essere utilizzati come cavie da parte di medici che per semplicità definisce «criminali». Tale previsione può avere trovato origine da quanto accaduto nei lager nazisti, pratiche peraltro in parte continuate in realtà diverse quali gli Stati Uniti negli anni Settanta o la Cina dei giorni nostri. La deontologia del medico rappresenta pertanto un elemento non banale per evitare che, come ricordato dal collega Palmieri, il medico possa essere considerato un mero esecutore testamentario. Invita la Commissione a prendere in esame questo elemento al fine di sgombrare il campo da equivoci e mortificazioni della vita umana, preannunciando il suo voto favorevole sull’emendamento.
Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI-IDEA) ritiene dovuto un richiamo alla deontologia professionale, osservando di non comprendere le preoccupazioni di coloro che si oppongono a tale richiamo, posto che esso rappresenterebbe solo una maggiore garanzia per i pazienti.
Giovanni MONCHIERO (CI) ritiene improprio l’inserimento di un riferimento alla deontologia professionale in questo punto del testo, ritenendo che la deontologia sia senz’altro ricompresa nei concetti di responsabilità e di autonomia.
Paola BINETTI (Misto-UDC), rilevando che si può discutere circa la collocazione più opportuna, insiste per l’inserimento di un richiamo alla deontologia professionale, che non sempre si sovrappone alla competenza del personale medico. La libertà di agire del singolo individuo, a suo avviso, non è illimitata, ma deve trovare limiti in principi e valori. Sottolinea pertanto che l’autodeterminazione non può essere considerata un valore assoluto e che ciò vale sia per i medici che per i pazienti. Ribadisce pertanto l’opportunità di un riferimento a criteri deontologici a tutela dell’individuo.
La Commissione respinge l’emendamento Fucci 1.28.
Matteo MANTERO (M5S) illustra le finalità del suo emendamento 1.13, volto a rendere più facilmente raggiungibile l’obiettivo del provvedimento ossia porre il paziente nelle migliori condizioni per poter prendere decisioni sulla propria salute. A tal fine, osserva che appare necessario tutelare maggiormente l’autonomia del paziente, che appare il soggetto più debole.
Donata LENZI (PD), relatrice, propone una riformulazione dell’emendamento Mantero 1.13, volta a inserire la parola: «professionale» dopo la parola: «autonomia» anziché dopo: «competenza», come prevede il testo attuale.
Matteo MANTERO (M5S) accetta la riformulazione testé proposta dalla relatrice, considerandola migliorativa rispetto al testo base, pur riservandosi di presentare ulteriori proposte emendative in materia nel corso dell’esame del provvedimento in Assemblea.
Il sottosegretario Davide FARAONE si rimette alle valutazione della Commissione sull’emendamento Mantero 1.13, come riformulato.
Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI-IDEA) manifesta preoccupazione per la visione non condivisibile che sembra emergere nella Commissione in riferimento al rapporto tra medico e paziente, quasi che i due soggetti abbiano interessi contrapposti e che per il paziente sia necessario tutelarsi dal medico.
Silvia GIORDANO (M5S) sottolinea che l’obiettivo del suo gruppo è esclusivamente quello di garantire l’autonomia del paziente, precisando che certamente non intende favorire una visione di contrapposizione tra medico e paziente.
Antonio PALMIERI (FI-PdL) annuncia che si asterrà sull’emendamento Mantero 1.13, come riformulato. Sottolinea, quindi, come sia inevitabile che tra paziente e medico vi sia un rapporto asimmetrico, sia in virtù delle conoscenze di quest’ultimo sia per l’oggettivo stato di sofferenza in cui versa il paziente. Lamenta pertanto come il complesso delle norme in esame prefiguri un sostanziale ridimensionamento del ruolo del medico.
Domenico MENORELLO (CI), a sostengo delle argomentazioni addotte da altri colleghi intervenuto nel dibattito, richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 282 del 2002, che stabilisce come il legislatore non possa comprimere l’autonomia e le prerogative del medico.
La Commissione approva l’emendamento Mantero 1.13 (Nuova formulazione) (vedi allegato 2).
Mario MARAZZITI, presidente, avverte che l’esame dell’emendamento Mantero 1.12 risulta precluso dall’approvazione dell’emendamento Mantero 1.13, come riformulato.
Paola BINETTI (Misto-UDC) sottoscrive l’emendamento Fucci 1.46, di cui richiama le finalità, sottolineando in particolare l’obiettivo di evitare la situazione nella quale vengano chieste al medico prestazioni che questi, per scienza o coscienza, non può erogare, se non riducendo il suo ruolo a quello di un mero esecutore. Appare pertanto necessario sancire il diritto del medico all’obiezione di coscienza, nel rispetto del codice deontologico, senza che ciò infici il rapporto con il paziente.
Antonio PALMIERI (FI-PdL) osserva che, poiché il complesso del provvedimento sminuisce sostanzialmente il ruolo del medico, sarebbe necessario introdurre misure che consentano allo stesso di sottrarsi da situazioni nelle quali avverte che si stia procedendo ad una forzatura nei suoi confronti.
Alessandro PAGANO (LNA) nel premettere che l’emendamento in esame è di fondamentale importanza nell’ambito dell’economia del provvedimento, auspica che l’atteggiamento di disponibilità della relatrice consenta di migliorare ulteriormente taluni passaggi più critici del testo. Ritiene utile, rammentare in materia di responsabilità del medico, quale fu la difesa dei medici nazisti accusati di crimini contro l’umanità durante il processo di Norimberga, ossia che avevano obbedito ad una legge dello Stato. Reputa pertanto che nell’ambito del provvedimento in esame, che secondo i suoi fautori intenderebbe garantire maggiori libertà ai singoli, andrebbe lasciata anche ai medici libertà di coscienza.
Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI-IDEA) precisa di non aver presentato proposte emendative in materia di obiezione di coscienze sulla scorta delle assicurazioni più volte manifestate circa l’assenza di ogni volontà eutanasica nelle disposizioni in esame. Confida che nel prosieguo del dibatto in Commissione, in cui si potranno approfondire tutti i temi proposti grazie anche all’intervento del presidente Marazziti, che ha chiesto tempi più ampi per l’esame in Commissione prima che il provvedimento approdi in Assemblea, possa confermare l’assenza di ogni implicazione di tipo eutanasico, pur non potendosi purtroppo escludere in termini assoluti una tale deriva.
Alla luce di tali considerazioni, auspicando che il ruolo del medico non venga svilito al rango di un mero esecutore testamentario ed in attesa di verificare l’atteggiamento della Commissione in materia di nutrizione ed idratazione artificiali, annuncia il proprio voto di astensione sull’emendamento Fucci 1.46.
Domenico MENORELLO (CI) sottoscrive l’emendamento Fucci 1.46. Evidenzia quindi che, contrariamente, a quanto avviene per i liberi professionisti che in caso di disaccordo con i propri clienti possono sempre rinunciare all’incarico, i medici, che peraltro sono dipendenti di strutture sanitarie, non possono rinunciare a seguire quei pazienti con i quali, secondo la propria scienza e coscienza, dovessero trovarsi in disaccordo. Auspica quindi che la relatrice voglia approfondire tale questione e magari proporre una riformulazione che consenta di migliorare le disposizioni in materia di responsabilità del medico.
Mario MARAZZITI, presidente, osserva che il dibattito sui temi affrontati negli interventi testé svolti dai colleghi, pur di particolare importanza, andrebbe più propriamente circoscritto al tema delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), anche al fine di incorrere in inopportune contraddizioni normative.
Donata LENZI (PD), relatrice, concorda con le considerazioni del presidente, ribadendo come nell’ambito della relazione di cura vi sia libertà di scelta reciproca: il paziente non soddisfatto può accettare il medico (che peraltro sulla base della normativa vigente è già libero di scegliere) il quale, se non convinto dalle richieste del paziente può opporre un diniego. Precisa che nessun direttore generale, se non nei casi di emergenza ed urgenza, può imporre a un medico una procedura della quale questi, per scienza o coscienza, non sia convinto. Osserva che si deve anche considerare le molteplici sfaccettature che caratterizzano la nostra complessa società, nell’ambito della quale si incontrano soggetti che hanno convinzioni diversissime tra loro, anche in materia di cura della salute. Pertanto il legislatore è costretto nell’arduo compito di trovare il giusto equilibrio tra le aspettative delle persone malate, il rispetto delle volontà individuali e il tentativo di garantire comunque la tutela della salute.
La Commissione respinge l’emendamento Fucci 1.46.
Domenico MENORELLO (CI) illustra le finalità del suo emendamento 1.144, che interviene in materia di coinvolgimento dei familiari nella relazione di cura.
Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI-IDEA) in replica alle considerazioni svolte dall’onorevole Lenzi, osserva le libertà del medico sono limitate dalla disposizione recate dal comma 7 dell’articolo 1.
Donata LENZI (PD), relatrice, ricorda che sono stati presentati emendamenti, anche da deputati del suo gruppo, volti a correggere eventuali criticità inerenti al testo del comma 7 dell’articolo 1.
Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive l’emendamento Menorello 1.144, del quale condivide le considerazioni testé svolte, ricordando che l’essere umano vive una vita di relazione nell’ambito della quale può comunque assumere scelte di tipo diverso. Annuncia che voterà pertanto a favore dell’emendamento in esame.
Delia MURER (PD) sottolinea come il malato si trovi in ogni caso in condizioni di particolare fragilità, ritenendo sbagliato l’approccio seguito dai presentatori dell’emendamento in discussione.
Marisa NICCHI (SI-SEL) ritiene che si debba più opportunamente prevedere per il paziente la facoltà di scegliere se coinvolgere o meno i propri familiari.
La Commissione respinge l’emendamento Menorello 1.144.
Antonio PALMIERI (FI-PdL), intervenendo sull’ordine dei lavori, ritiene doveroso chiarire ai colleghi che l’onorevole Menorello non partecipa alla votazione delle proposte emendative in esame, comprese quelle da lui stesso presentate, in quanto non è componente della Commissione né sostituisce altri componenti della Commissione stessa.
Mario MARAZZITI, presidente, ricorda che, nella fase delle dichiarazioni di voto – quale è quella in corso – hanno diritto ad intervenire i soli deputati membri della Commissione o formalmente designati in sostituzione di essi, data l’inscindibilità logico-giuridica tra la dichiarazione di voto e la votazione stessa.
Precisa altresì di aver consentito, nella seduta odierna come anche in quelle passate, di intervenire anche ad alcuni deputati che non ne avrebbero avuto diritto, essendo gli stessi firmatari di numerose proposte emendative e non avendo alcuna intenzione, come annunciato più volte, sia in sede di Ufficio di presidenza che in sede referente, di comprimere la discussione con riferimento al provvedimento in esame. Precisa altresì che è sua intenzione continuare ad assicurare ai predetti deputati tale facoltà confidando sul loro buon senso e sulla capacità di autodisciplinarsi. Si riserva, in ogni caso, di rivedere tale decisione qualora essa dovesse determinare un pregiudizio per il buon andamento dei lavori della Commissione.
Ricorda, quindi, che a questo punto saranno posti in votazione gli emendamenti riformulati nei termini proposti dalla relatrice, volti ad aggiungere alcune parole alla fine del comma 2 dell’articolo 1.
La Commissione approva gli identici emendamenti Marazziti 1.54, Mantero 1.15, Locatelli 1.1, Nicchi 1.55, Ferranti 1.110, Silvia Giordano 1.14, Stella Bianchi 1.108 (Nuova formulazione) (vedi allegato 2).
Mario MARAZZITI, presidente, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.
ALLEGATO 2
Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. Testo unificato C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano.
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
ART. 1.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tutela la vita e la salute dell’individuo e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.
*1. 1021. (Nuova formulazione) Roccella, Piso, Vaccaro, Binetti, Marazziti.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tutela la vita e la salute dell’individuo e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.
*1. 104. (Nuova formulazione) Gigli, Sberna, Menorello.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tutela la vita e la salute dell’individuo e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.
*1. 1176. (Nuova formulazione) Palmieri, Crimi, Gullo.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tutela la vita e la salute dell’individuo e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.
*1. 1844. (Nuova formulazione) Bosco, Calabrò, Menorello.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tutela la vita e la salute dell’individuo e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.
*1. 1515. (Nuova formulazione) Bosco, Calabrò, Menorello.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tutela la vita e la salute dell’individuo e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.
*1. 111. (Nuova formulazione) Ferranti, Verini, Giuliani, Sbrollini.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tutela la vita e la salute dell’individuo e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.
*1. 31. (Nuova formulazione) Fucci, Distaso, Latronico, Marti, Palmieri, Pagano.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: la competenza professionale, l’autonomia con le seguenti: la competenza, l’autonomia professionale.
*1. 13. (Nuova formulazione) Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Di Vita, Grillo, Baroni, Dall’Osso.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o la parte dell’unione civile o il convivente ovvero una persona di sua fiducia.
*1. 54. (Nuova formulazione) Marazziti, Carnevali.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o la parte dell’unione civile o il convivente ovvero una persona di sua fiducia.
*1. 15. (Nuova formulazione) Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Di Vita, Grillo, Baroni, Dall’Osso.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o la parte dell’unione civile o il convivente ovvero una persona di sua fiducia.
*1. 1. (Nuova formulazione) Locatelli, Lo Monte, Pastorelli, Marzano, Pini.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o la parte dell’unione civile o il convivente ovvero una persona di sua fiducia.
*1. 55. (Nuova formulazione) Nicchi, Gregori, Ricciatti, Scotto.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o la parte dell’unione civile o il convivente ovvero una persona di sua fiducia.
*1. 110. (Nuova formulazione) Ferranti, Verini, Giuliani, Sbrollini.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o la parte dell’unione civile o il convivente ovvero una persona di sua fiducia.
*1. 14. (Nuova formulazione) Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Colonnese, Nesci, Di Vita, Grillo, Baroni, Dall’Osso.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o la parte dell’unione civile o il convivente ovvero una persona di sua fiducia.
*1. 108. (Nuova formulazione) Stella Bianchi, Piazzoni, Tinagli.
CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 gennaio 2017 n. 758.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
SEDE REFERENTE
Martedì 31 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.
La seduta comincia alle 11.15.
Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.
Testo unificato C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 gennaio 2017.
Mario MARAZZITI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.
Avverte che l’emendamento Marazziti 1.53 è stato ritirato.
Ricorda che nella precedente seduta del 26 gennaio scorso sono stati approvati, da ultimi, gli identici emendamenti Marazziti 1.54, Mantero 1.15, Locatelli 1.1, Nicchi 1.55, Ferranti 1.110, Silvia Giordano 1.14, Stella Bianchi 1.108, come riformulati a seguito dell’accoglimento della proposta della relatrice. Nella seduta odierna, pertanto, l’esame riprenderà dall’emendamento Mantero 1.16.
Donata LENZI (PD), relatrice, modificando il parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole sugli emendamenti Mantero 1.16 e Binetti 1.161 a condizione che siano entrambi riformulati nel senso di aggiungere, al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «completo», la seguente: «, aggiornato». Precisa che tale proposta di riformulazione è volta ad esplicitare che le informazioni rese al paziente siano costantemente aggiornate e che il rapporto tra quest’ultimo e il medico possa pertanto svolgersi nelle migliori condizioni.
Matteo MANTERO (M5S) accetta la riformulazione testé proposta dalla relatrice del suo emendamento 1.16, anche se avrebbe preferito prevedere esplicitamente nel testo il fatto che l’aggiornamento delle informazioni rese al paziente debba avere un carattere costante. Ribadisce, quindi, che il consenso informato non deve in alcun modo essere ridotto ad un mero atto burocratico.
Mario MARAZZITI, presidente, sottoscrive l’emendamento Binetti 1.161 e ne accetta la riformulazione proposta dalla relatrice.
Il sottosegretario Davide FARAONE si rimette alla valutazione della Commissione in merito alle proposte emendative sulle quali la relatrice ha testé proposto una riformulazione.
La Commissione approva gli identici emendamenti Mantero 1.16 e Binetti 1.161 (Nuova formulazione) (vedi allegato).
Paola BINETTI (Misto-UDC) illustra le finalità del suo emendamento 1.162, osservando che talune gravi patologie hanno spesso un carattere progressivo e che, dunque, il legislatore dovrebbe considerare il carattere evolutivo del quadro clinico di un paziente. Rileva, infatti, come quest’ultimo possa più frequentemente maturare una decisione di rifiuto ad una terapia quando questa è ormai giunta in fase avanzata e le prospettive sono pressoché definitive. Ricorda, quindi, che a suo avviso è necessario modificare il testo dell’articolo 1 in esame, prevedendo esplicitamente che nell’ambito della relazione di cura tra medico e paziente sia previsto un tempo adeguato per le informazioni rese al paziente affinché questi possa meglio comprendere le conseguenze delle sue scelte.
Domenico MENORELLO (CI) sottoscrive l’emendamento Binetti 1.162, di cui condivide convintamente i principi ispiratori, in particolare al fine di rendere maggiormente dinamico il processo nell’ambito del quale il paziente può maturare il proprio consenso informato. Ricorda, inoltre, alla Commissione che quanto previsto dall’emendamento in esame appare essere pienamente coerente con le disposizioni recate dal provvedimento stesso in merito alla valorizzazione della relazione di cura e con il principio più generale del rispetto dei diritti della persona.
Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI-IDEA) sottoscrive l’emendamento Binetti 1.162, evidenziando in particolare che il fine di quest’ultimo non è solo quello di far sì che al paziente siano fornite informazioni aggiornate, ma anche – e soprattutto – che tali informazioni siano costantemente aggiornate nel tempo. Ribadisce, infatti, quanto già anticipato da alcuni colleghi, i quali hanno rilevato come la relazione tra medico e paziente rappresenti un’alleanza terapeutica in costante evoluzione e come debba essere garantita la qualità delle informazioni scambiate in tale contesto, al fine di garantire una capacità di autodeterminazione dei pazienti.
Mario MARAZZITI, presidente, ricorda i principi ispiratori degli emendamenti poc’anzi approvati, volti appunto a consentire che le informazioni rese ai pazienti siano aggiornate al fine di creare un idoneo contesto nel quale il paziente possa maturare un consenso informato.
Alessandro PAGANO (LNA) richiama le finalità della proposta emendativa in esame, di cui è cofirmatario, sottolineando il carattere sostanzialmente asimmetrico del rapporto che esiste tra paziente e medico, essendo quest’ultimo tenuto a fornire le migliori informazioni sui trattamenti che ritiene necessari. Manifesta quindi sorpresa per il parere contrario espresso dalla relatrice su tale proposta emendativa, a suo avviso di buon senso.
Silvia GIORDANO (M5S) pur condividendo le considerazioni del collega Pagano, reputa superflue le disposizioni recate dall’emendamento in esame, atteso che i princìpi cui esso fa riferimento sono già chiaramente richiamati nel testo unificato in discussione.
Maria AMATO (PD) osserva che nell’ambito della relazione tra medico e paziente le procedure già attualmente seguite prevedono una fase specificamente destinata ad una serie di colloqui, prevista dal cosiddetto protocollo di Buckman, che consente anche di verificare quanto delle informazioni trasmesse al paziente risulti da questi effettivamente recepito.
Antonio PALMIERI (FI-PdL) fa notare che se quanto testé specificato dalla collega Amato fosse sufficiente, non vi sarebbe alcuna necessità di approvare il provvedimento in esame.
La Commissione respinge l’emendamento Binetti 1.162.
Domenico MENORELLO (CI) illustra le finalità del suo emendamento 1.143, che persegue obiettivi sostanzialmente analoghi a quelli dell’emendamento da ultimo respinto, ossia creare un contesto migliore nell’ambito del quale informare il paziente su aspetti delicati e importanti della sua situazione terapeutica, in particolare prevedendo che il medico possa rivolgersi anticipatamente ai familiari del paziente medesimo. Osserva, in conclusione, che tale procedura fa parte delle prassi già costantemente adottate nel nostro Paese.
Eugenia ROCCELLA (MISTO-USEI-IDEA), condividendo le finalità dell’emendamento Menorello 1.143, evidenzia come, a fronte dell’introduzione di norme volte a regolare in maniera molto dettagliata l’attività e gli ambiti della responsabilità del personale medico nel rapporto con il paziente, si renda necessario definire, non solo in via di prassi, ma anche attraverso norme di rango primario, gli ambiti di autonomia dei medici anche rispetto ai loro rapporti con i nuclei familiari dei pazienti.
Raffaele CALABRÒ (AP-NCD-CpI) evidenzia come l’emendamento Menorello 1.143, di cui è cofirmatario, debba essere attentamente valutato, posto che esso affronta, con grande sensibilità e buon senso, taluni aspetti estremamente delicati del rapporto tra il medico, il paziente e il nucleo familiare di quest’ultimo. Nel richiamare il contenuto della proposta emendativa, sottolinea infatti come essa valorizzi la necessità di garantire un approccio improntato al senso di umanità nei confronti di coloro i quali sono colpiti da gravi patologie e che vanno quindi tutelati anche attraverso la garanzia di un supporto da parte dei propri familiari.
Nel ribadire la rilevanza dell’emendamento in esame, osserva peraltro come esso sia suscettibile di taluni miglioramenti. In particolare, ritiene debba svolgersi un’ulteriore riflessione sull’ultimo periodo dell’emendamento stesso in quanto sembrerebbe escludere qualsiasi ipotesi di responsabilità colposa per l’attività del medico condotta ai sensi dell’emendamento in oggetto.
Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive l’emendamento Menorello 1.143, condividendo l’esigenza, già richiamata nei precedenti interventi, di evitare che le buone prassi instauratesi nel rapporto tra i medici, i pazienti e le famiglie di questi ultimi, in particolare nell’ambito di situazioni relative a patologie gravi, possano essere compromesse da norme eccessivamente rigide relative al dispiegarsi del processo di acquisizione del consenso da parte del paziente.
Alessandro PAGANO (LNA) sottoscrive l’emendamento Menorello 1.143.
Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) invita la relatrice e la maggioranza a valutare con attenzione l’emendamento Menorello 1.143, di cui è cofirmatario. Nel richiamare la propria esperienza professionale, evidenzia infatti come la famiglia costituisca spesso un interlocutore primario nel rapporto con il medico e come essa vada quindi valorizzata in tale ruolo, a tutela del paziente e della gradualità del suo percorso verso la conoscenza della malattia da cui è affetto. Ritiene infatti che, in situazioni di malattie molto gravi, il senso di umanità e di comprensione del paziente debba prevalere su un approccio ideologico, teso a garantire esclusivamente le esigenze di trasparenza e di informazione.
Nel ribadire, quindi, il suo convinto sostegno all’emendamento in esame, chiede alla relatrice di valutarlo con attenzione e di riconsiderare il parere contrario espresso su di esso.
Paola BINETTI (Misto-UDC) rileva come l’emendamento in esame sia di grande rilevanza, essendo volto a garantire il dispiegarsi del ruolo della famiglia, come nucleo affettivo che assiste e tutela il paziente nell’affrontare la malattia, anche nella fase di accesso alle informazioni relative alla patologia stessa. Nel sottolineare come la funzione della famiglia a protezione del paziente sia di grande rilevanza, rammenta che il rapporto tra il medico e il nucleo familiare costituisce una prassi efficace e ampiamente praticata nelle strutture sanitarie italiane, soprattutto in presenza di situazioni patologiche gravi, auspicando che tali aspetti relazionali possano essere adeguatamente valorizzati anche nell’ambito del provvedimento in esame.
Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) rileva in linea generale come l’emendamento in discussione vada inserito nel più ampio quadro normativo sul consenso informato e alle pratiche inerenti alla relazione di alleanza terapeutica che lega medico e paziente. In tale contesto, ritiene che il provvedimento in esame debba avere lo scopo migliorare tale rapporto, definendo meglio e valorizzando gli ambiti di autonomia e di responsabilità facenti capo ai soggetti coinvolti e non imbrigliando la dinamica del consenso informato in regole eccessivamente rigide. Al riguardo, ricorda che l’articolo 1 reca una serie di indicazioni in tal senso, escludendo che il rifiuto del trattamento sanitario possa comportare l’abbandono terapeutico e assicurando che il paziente sia informato nel modo più completo sull’evoluzione della malattia, senza peraltro comprimere il ruolo svolto in tale ambito della famiglia del paziente stesso.
Mario MARAZZITI, presidente, con riferimento agli interventi svolti da alcuni deputati intervenuti nella seduta odierna, ricorda che – come già precisato nella seduta del 26 gennaio scorso – nella fase attualmente in corso, avente ad oggetto le dichiarazioni di voto sulle proposte emendative segnalate dai gruppi, hanno diritto a intervenire i soli deputati membri della Commissione o formalmente designati in sostituzione di essi.
Ribadisce, tuttavia, di aver consentito, nella seduta odierna come anche nelle precedenti, di intervenire anche ad altri deputati che non ne avrebbero avuto diritto, al fine di non comprimere la discussione, data la delicatezza, la rilevanza e la complessità delle tematiche affrontate. Al riguardo, reputa opportuno ricordare come sia stata avanzata alla Presidente della Camera la richiesta, unanimemente condivisa in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, di rinviare l’avvio dell’esame in Assemblea del provvedimento al 20 febbraio prossimo.
Auspica pertanto che entro tale termine e, comunque, entro il termine che sarà stabilito dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, convocata nella giornata odierna per la predisposizione del calendario per il mese di febbraio, possa essere effettivamente concluso l’esame di tutte le proposte emendative, così da giungere a un testo il più possibile migliorato e condiviso. Confida, quindi, nel buon senso di tutti i deputati affinché l’esame del provvedimento possa svolgersi attraverso un confronto costruttivo sul merito degli emendamenti presentati.
Donata LENZI (PD), relatrice, presenta una proposta di riformulazione degli emendamenti Silvia Giordano 1.17, Locatelli 1.2, Roccella 1.1031, Calabrò 1.1512 e Nicchi 1.56, che procede ad illustrare nei termini riportati in allegato (vedi allegato), sottolineando come questa essa affrontare il problema, evidenziato nelle citate proposte emendative, relativo alla comunicazione del consenso da parte del paziente anche attraverso l’ausilio di strumenti informatici. Aggiunge che la riformulazione proposta recepisce anche le riserve che erano emerse in sede di Comitato ristretto in merito alla soluzione individuata sul punto in questione nel testo unificato poi adottato dalla Commissione come testo base.
Silvia GIORDANO (M5S) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice invitando, tuttavia, a motivare più dettagliatamente le ragioni che hanno portato a non recepire la prima parte del proprio emendamento 1.17, la cui finalità è quella di cercare di non burocratizzare la procedura per il consenso informato. Ritiene, infatti, che l’obbligatorietà della forma scritta debba essere prevista soltanto qualora le condizioni fisiche del paziente lo consentano e nel caso di primo accesso.
Giuditta PINI (PD) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice dell’emendamento Locatelli 1.2, di cui è cofirmataria.
Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI-IDEA), pur apprezzando lo sforzo della relatrice di ampliare le modalità con le quali è possibile comunicare il consenso informato, lamenta tuttavia la mancanza di una definizione del concetto stesso di consenso informato nel testo del provvedimento.
Poiché, a suo avviso, la definizione più corretta coincide con l’espressione «verbale di un colloquio», ritiene che sarebbe stato opportuno specificarla nell’ambito della riformulazione del suo emendamento 1.1031 e, per tale ragione, dichiara di non poterla accettare.
Raffaele CALABRÒ (AP-NCD-CPI) accetta la riformulazione del proprio emendamento 1.1512.
Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive l’emendamento Nicchi 1.56 e lo riformula nel senso indicato dalla relatrice.
Donata LENZI (PD), relatrice, replicando alla deputata Silvia Giordano, precisa che la scelta della forma scritta per il consenso informato è legata all’importanza delle decisioni. Pur comprendendo, quindi, le intenzioni della prima parte dell’emendamento Silvia Giordano 1.17, sottolinea come occorra assicurare la certezza che il consenso nei casi di decisioni rilevanti sia comunicato in forma scritta.
Il sottosegretario Davide FARAONE si rimette alle valutazione della Commissione sugli emendamenti Silvia Giordano 1.17, Locatelli 1.2, Calabrò 1.1512 e Nicchi 1.56, divenuti identici a seguito dell’accoglimento della proposta di riformulazione della relatrice da parte dei rispettivi presentatori.
Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) manifesta apprezzamento per il lavoro della relatrice che sta facendo compiere passi in avanti al provvedimento. Ritiene, tuttavia, che quanto prospettato dalla deputata Roccella circa la necessità di definire il consenso informato meriti di essere approfondito ed invita, quindi, a prendere tutto il tempo necessario per poter decidere con pienezza su un tema assai sensibile e di così estrema delicatezza per i soggetti coinvolti.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge l’emendamento Roccella 1.1031 ed approva gli identici emendamenti Silvia Giordano 1.17, Locatelli 1.2, Calabrò 1.1512 e Nicchi 1.56 (Nuova formulazione) (vedi allegato).
Antonio PALMIERI (FI-PdL), condividendone il contenuto, sottoscrive tutti gli emendamenti presentati dal presidente Marazziti.
Donata LENZI (PD), relatrice, essendosi concluso l’esame degli emendamenti relativi ai commi da 1 a 4 dell’articolo 1, propone alla Commissione di accantonare le proposte emendative riferite ai restanti commi del medesimo articolo, avendo la necessità di approfondire alcune questioni di grande complessità inerenti al contenuto dei predetti commi, e di passare all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 2.
Mario MARAZZITI, presidente, non essendovi obiezioni sulla proposta avanzata dalla relatrice, avverte che la Commissione procederà all’esame delle proposte emendative riferite all’articolo 2, intendendosi accantonate tutte le proposte emendative riferite ai commi da 5 a 10 dell’articolo 1.
Donata LENZI (PD), relatrice, esprime parere contrario sugli emendamenti Pagano 2.172, Bosco 2.162 e Pagano 2.42, e parere favorevole sull’emendamento Roccella 2.175 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato). Esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti Pagano 2.67, Binetti 2.32, Pagano 2.46 e 2.43. Invita, quindi, al ritiro i presentatori dell’emendamento Ferranti 2.20, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario.
Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti Nicchi 2.9, Menorello 2.14 e 2.13, Roccella 2.173, Pagano 2.44, Palmieri 2.33 e Gigli 2.31. Invita, altresì, al ritiro il presentatore dell’emendamento Casati 2.11, essendo il contenuto di quest’ultimo sostanzialmente confluito nella proposta di riformulazione dell’emendamento Roccella 2.175. Invita, quindi, al ritiro i presentatori dell’emendamento Gigli 2.16, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario.
Il sottosegretario Davide FARAONE si rimette alle valutazioni della Commissione su tutte le proposte emendative riferite all’articolo 2.
Alessandro PAGANO (LNA), ritenendo che la Commissione stia svolgendo una discussione seria ed approfondita sui temi inerenti al provvedimento in oggetto, invita i colleghi a proseguire sulla stessa linea anche per quanto riguarda le proposte emendative riferite all’articolo 2, che affrontano il delicato tema dei soggetti chiamati a prendere le decisioni nel caso in cui i pazienti interessati siano soggetti minori o incapaci.
Rileva quindi come, con riguardo a questo aspetto, sarebbe opportuno che il provvedimento recasse criteri molto più rigidi, in modo da non essere suscettibile di repentine revisioni, ed invita a non lasciare margini affinché eventuali orientamenti ideologici possano pregiudicare il lavoro fin qui svolto. Alla luce di tali premesse, raccomanda l’approvazione del suo emendamento 2.172.
Paola BINETTI (Misto-UDC), intervenendo sull’ordine dei lavori, osserva come non avendo la Commissione concluso l’esame delle proposte emendative riferite all’articolo 1, risulta difficile e, in qualche maniera, anche rischioso votare emendamenti concernenti i minori e i soggetti incapaci, in assenza di un quadro generale definito.
Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) pur concordando con talune osservazioni formulate dai deputati intervenuti, manifesta perplessità in merito al fatto che alcuni colleghi facciano appello in maniera strumentale ai valori della famiglia.
Respinge, quindi, in particolare le considerazioni svolte dal deputato Pagano, precisando che la volontà di portare i minori a conoscenza di alcune informazioni terapeutiche delicate, pur con le dovute precauzioni, non equivale affatto a consentire agli stessi minori di assumere da soli decisioni fondamentali per la propria salute. Respinge altresì radicalmente le accuse, a suo avviso strumentali, rivolte dallo stesso deputato Pagano circa il potenziale carattere eutanasico del provvedimento in esame.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pagano 2.172 e Bosco 2.162.
Alessandro PAGANO (LNA) premette che le osservazioni rese poc’anzi dal collega Burtone, proprio perché da quest’ultimo svolte in buona fede, rafforzano i propri convincimenti sulle caratteristiche potenzialmente negative del testo unificato in esame. Illustra, quindi, le finalità del suo emendamento 2.42, volto ad evitare il rischio che le disposizioni in esame, se approvate, aprano la strada a futuri interventi normativi tesi ad aggravare quella che a suo avviso è una vera e propria deriva eutanasica. In virtù di tale ultima considerazione ritiene che i gruppi, ed in particolare il Partito Democratico, dovrebbero lasciare libertà di coscienza ai propri in sede di votazione delle disposizioni in esame.
Federico GELLI (PD) osserva che il suo gruppo intende lasciare libertà di coscienza ai suoi parlamentari sull’intero provvedimento in discussione.
Domenico MENORELLO (CI) sottoscrive l’emendamento Pagano 2.42, precisando che l’articolo 2 reca misure che interessano tre categorie di minori difficilmente assimilabili tra loro.
Osserva pertanto come vi sia la necessità di sottrarre i minori da impropri interventi legislativi, precisando come l’unica sorta di dogma giuridico da considerare valido in materia sia il diritto del minore di godere del migliore stato di salute possibile. Alla luce di tale valutazione, invita la Commissione e la relatrice a rivedere il complesso delle disposizioni recate dall’articolo 2.
Silvia GIORDANO (M5S) annuncia il voto contrario del suo gruppo sull’emendamento Pagano 2.42 e rivolge un sentito ringraziamento al collega Menorello per il fatto che nel suo intervento ha affrontato il merito dell’emendamento in esame, contrariamente al collega Pagano, i cui interventi dal carattere strumentale a volte sminuiscono il tenore del dibattito in corso.
La Commissione respinge l’emendamento Pagano 2.42.
Donata LENZI (PD), relatrice, alla luce di alcuni interventi svolti, ritiene opportuno precisare che la proposta di riformulazione dell’emendamento Roccella 2.175 è finalizzata a migliorare la distinzione delle tre categorie di soggetti interessate dalle disposizioni di cui all’articolo 2, ossia i minori, le persone interdette e gli inabili, rendendo altresì più chiara la valorizzazione delle rispettive capacità decisionali e le modalità di coinvolgimento previste per gli stessi. Osserva altresì che il nuovo testo precisa in maniera più adeguata che l’azione del tutore e del rappresentante legale è comunque orientata a perseguire il bene della persona rappresentata e ricorda ai colleghi che la predetta riformulazione è frutto anche del tentativo – a suo avviso equilibrato – di migliorare le disposizioni concernenti i potenziali conflitti che possono insorgere tra medico e genitori o tra medico e rappresentante legale del minore o dell’incapace di fronte a scelte difficili. Precisa infine che ulteriori aspetti quale quello legato all’opportunità di distinguere il ruolo dell’ultraquattordicenne da quello degli altri minori potranno essere affrontati nel prosieguo dell’iter del provvedimento.
Antonio PALMIERI (FI-PdL), alla luce della complessità della riformulazione proposta dalla relatrice, chiede al presidente di sospendere la seduta per un tempo breve ma congruo, al fine di consentire una valutazione più approfondita della predetta proposte.
Silvia GIORDANO (M5S) condivide la richiesta di sospensione avanzata dal deputato Palmieri.
Raffaele CALABRÒ (AP-NCD-CpI) condivide anch’egli la richiesta di sospensione della seduta avanzata dal deputato Palmieri.
Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), espresso apprezzamento per lo sforzo di mediazione della relatrice al fine di migliorare il testo in esame, condivide la richiesta di sospensione dei lavori avanzata dal collega Palmieri.
Mario MARAZZITI, presidente, in assenza di obiezioni, sospende la seduta avvertendo che essa riprenderà alle 13.30.
La seduta, sospesa alle 13.15, è ripresa alle 13.35.
Eugenia ROCCELLA (MISTO-USEI-IDEA) accetta la riformulazione del suo emendamento 2.175, proposta dalla relatrice, rilevando come essa sia il frutto di una modalità di lavoro che valorizza la ricerca di soluzioni che siano condivise dalle diverse forze politiche, nell’ottica di una collaborazione costruttiva.
Il sottosegretario Davide FARAONE si rimette alle valutazioni della Commissione sull’emendamento Roccella 2.175, come riformulato dalla presentatrice.
Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) chiede alla relatrice di valutare ulteriormente l’emendamento a sua prima firma 2.16, ritenendo che anch’esso potrebbe essere riformulato nei medesimi termini dell’emendamento Roccella 2.175, data l’analogia delle finalità e principi ispiratori.
Donata LENZI, relatrice, ritiene che la richiesta avanzata dal deputato Gigli possa essere accolta e, quindi, invita quest’ultimo a riformulare il suo emendamento 2.16 in termini identici a quelli dell’emendamento Roccella 2.175 (Nuova formulazione).
Mario MARAZZITI, presidente, dopo aver dichiarato di voler sottoscrivere l’emendamento Roccella 2.175, fa presente che gli emendamenti Roccella 2.175 e Gigli 2.16 devono intendersi riformulati in maniera identica.
Ezio Primo CASATI (PD) ritira il suo emendamento 2.11, ritenendo che il relativo contenuto sia stato recepito nell’emendamento Roccella 2.175, come riformulato, dichiarando pertanto di voler sottoscrivere quest’ultimo.
Paola BINETTI (Misto-UDC), nel sottoscrivere l’emendamento Roccella 2.175, come riformulato, evidenzia tuttavia come nel caso della persona inabilitata manchi ingiustificatamente il riferimento alla tutela della salute psicofisica e della vita della persona come obiettivo alla base del consenso informato, presente invece con riferimento al minore e alla persona interdetta.
Ritiene inoltre che le previsioni relative al consenso informato dovrebbero tenere maggiormente in considerazione l’età dei soggetti coinvolti, differenziando la procedura in base alle diverse fasce d’età dei minori.
Mario MARAZZITI, presidente, con riferimento alla prima delle due questioni sollevate dalla deputata Binetti, rileva come il diverso grado di autonomia riconosciuto alle persone inabilitate rispetto a quelle interdette nell’ambito del procedimento per l’espressione del consenso informato discenda dal diverso grado di capacità di agire riconosciuto dall’ordinamento alle due categorie di soggetti.
Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), nel ringraziare la relatrice per aver proposto una riformulazione anche del suo emendamento 2.16, sottolinea come sia stato compiuto un passo avanti verso l’adozione di un provvedimento che, attraverso un percorso condiviso, conduca all’approvazione di un provvedimento a tutela dei diritti dei pazienti e della vita umana.
Rileva peraltro come taluni aspetti possano essere oggetto di un’ulteriore riflessione e come il testo possa quindi essere migliorato in vista dell’esame del provvedimento in Assemblea.
In particolare, sottolinea la rilevanza della propria proposta emendativa, come riformulata, laddove essa prevede espressamente che il consenso informato al trattamento sanitario del minore, ovvero della persona interdetta, debba essere espresso o rifiutato dagli esercenti la potestà genitoriale o dal tutore avendo come scopo la tutela della vita psicofisica e della vita della persona. Al riguardo, reputa prioritario interpretare il testo dell’emendamento nel senso che esso introduce il divieto di pratiche con finalità eutanasica, attuate attraverso l’interruzione della somministrazione di procedure di sostegno vitale o di trattamenti sanitari nei confronti di minori o di soggetti incapaci.
Matteo MANTERO (M5S) ritiene che l’interpretazione data dal collega Gigli della riformulazione degli emendamenti Roccella 2.175 e Gigli 2.16 proposta dalla relatrice rispecchi le reali intenzioni della maggioranza di sminuire la portata dell’articolo 2. Si tratta, infatti, di una riformulazione che lascia perplessi i componenti del suo gruppo sotto molteplici aspetti. In primo luogo, evidenzia come si sia perso l’obiettivo della valorizzazione delle capacità proprie del minore.
Una prima criticità sarebbe quindi costituita dal fatto di non considerare l’orientamento del minore come un diritto, bensì come un semplice desiderio. La seconda criticità consisterebbe, invece, nel considerare la tutela della salute psicofisica e della vita del minore come lo scopo verso cui dovrebbe tendere il consenso informato al trattamento sanitario del minore. Dichiara, pertanto, di non condividere la riformulazione proposta dalla relatrice.
Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive l’emendamento Roccella 2.175, come riformulato, preannunciando pertanto il proprio voto favorevole in quanto la proposta di riformulazione avanzata dalla relatrice, e accolta dalla presentatrice dell’emendamento, è coerente con il lavoro finora svolto.
Raffaele CALABRÒ (AP-NCD-CPI) esprime soddisfazione per la riformulazione proposta dalla relatrice, pur evidenziando che sarebbe stato opportuno sviluppare ulteriori riflessioni con riguardo ai casi di conflitto, in quanto la decisione sulla prosecuzione delle cure, in assenza di ricorso di una delle parti interessate, dovrebbe essere rimessa al giudice tutelare.
Silvia GIORDANO (M5S) concorda con quanto già esposto dal collega Mantero manifestando il proprio rammarico per la decisione di affievolire, attraverso la riformulazione proposta dalla relatrice, la posizione del minore. Ritiene, inoltre, che per determinare lo scopo del consenso informato sarebbe stato più opportuno utilizzare la locuzione «benessere del minore», anziché l’espressione «vita del minore». Ricorda, quindi, che il suo gruppo non ha presentato emendamenti all’articolo 2 ritenendolo condivisibile nella sua originaria formulazione ed esprime disappunto per il fatto che la riformulazione proposta dalla relatrice modifichi sostanzialmente tale disposizione. Precisa, quindi, che avrebbe ritenuto preferibile la presentazione di un nuovo emendamento della relatrice anziché la riformulazione di un emendamento presentato da un altro deputato.
Anna Margherita MIOTTO (PD) invita a riflettere sul concetto di vita che non è distinta dalla persona, ma ne è parte integrante. Non condivide, quindi, le conclusioni della collega Silvia Giordano riguardo all’attenuazione dell’impostazione originaria del testo del provvedimento che deriverebbe dalla riformulazione proposta dalla relatrice.
Giovanni MONCHIERO (CI), pur apprezzando il lavoro svolto dalla relatrice, sottolinea che sarebbe stato opportuno mantenere, nel nuovo testo dell’articolo 2, un riferimento esplicito al diritto del minore e del soggetto incapace di ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità, valorizzando in tal modo le sue capacità di comprensione e di decisione.
Ritiene, quindi, che su questo punto sarebbe necessario un supplemento di riflessione.
Alessandro PAGANO (LNA) ritiene complessivamente soddisfacente la riformulazione degli emendamenti Roccella 2.175 e Gigli 2.16 proposta dalla relatrice ed accolta dai rispettivi presentatori.
Domenico MENORELLO (CI), pur valutando positivamente il lavoro svolto dalla relatrice, evidenzia tuttavia l’assenza nel testo del provvedimento di una definizione di accanimento terapeutico, ritenendo che la revisione dell’articolo 2 sarebbe stata una buona occasione per affrontare questo tema.
Marisa NICCHI (SI-SEL) reputa non soddisfacente il testo dell’articolo 2, come risulterebbe dall’approvazione degli identici emendamenti Roccella 2.175 e Gigli 2.16, dei quali chiede l’accantonamento, al fine di consentire alla relatrice di compiere ulteriori approfondimenti.
Donata LENZI (PD) evidenzia come diversi interventi svolti dai colleghi abbiano sollevato questioni a suo avviso importanti e fondate, con particolare riferimento alla necessità di valorizzare adeguatamente le capacità di comprensione dei soggetti interessati. Ritiene quindi che tali aspetti possano essere più opportunamente oggetto di ulteriore attività emendativa, nel corso dell’esame del provvedimento in Aula.
Precisa inoltre che appare fuorviante l’idea per cui sarebbe in atto un contrasto tra una difesa aprioristica della vita, da un lato, ed una posizione a favore del concetto di autodeterminazione, dall’altro, posto che l’impianto della nostra Carta costituzionale è di tipo personalistico, in senso laico, e che i diritti alla vita e all’autodeterminazione sono posti tutti sullo stesso piano.
Non condivide, quindi l’approccio di alcuni colleghi secondo i quali la vita sia indisponibile anche per il singolo individuo pienamente capace di intendere e di volere. Sottolinea, d’altra parte, come l’intento di tutelare la vita del minore e del soggetto incapace non dovrebbe essere divisivo.
Evidenzia, altresì, come si dovrebbe avere un approccio più coerente nei confronti del ruolo del medico, che viene enfatizzato in alcune circostanze mentre in altre si vorrebbero affidare tutte le decisioni ai giudici.
Rileva, infine, come il lavoro di sintesi e mediazione che è stato fin qui realizzato, pur con le dovute differenze di tipo culturale, sia la dimostrazione concreta dell’assenza di ogni volontà, da parte sua, di seguire un approccio ideologico.
La Commissione approva gli identici emendamenti Roccella 2.175 e Gigli 2.16 (Nuova formulazione) (vedi allegato).
Silvia GIORDANO (M5S), intervenendo sull’ordine dei lavori, dichiara di non condividere, in generale, il metodo di rinviare eventuali modifiche migliorative del testo in esame ad una successiva fase dell’iter del provvedimento quando vi sarebbero le condizioni per procedere già durante la fase dell’esame in Commissione, essendosi registrato un certo accordo in merito a tali modifiche.
Mario MARAZZITI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.20.
CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 febbraio 2017 n. 759.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.
Testo unificato C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 gennaio 2017.
Mario MARAZZITI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.
Ricorda che nella seduta precedente sono stati votati, da ultimi, gli identici emendamenti Roccella 2.175 e Gigli 2.16, come riformulati dai rispettivi presentatori a seguito dell’accoglimento della proposta avanzata in tal senso dalla relatrice.
Avverte che, a seguito dell’approvazione dei due predetti emendamenti, interamente sostitutivi dell’articolo 2, si intendono assorbite o precluse tutte le altre proposte emendative riferite al medesimo articolo 2.
Invita, quindi, quindi la relatrice ed il rappresentante del Governo ad esprimere i rispettivi pareri sulle proposte emendative riferite al comma 5 dell’articolo 1, accantonate nella seduta di ieri.
Donata LENZI (PD), relatrice, esprime parere contrario sull’emendamento Pagano 1.900 ed invita al ritiro i presentatori degli emendamenti Fucci 1.34, Marazziti 1.52 e Ferranti 1.109, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario. Esprime altresì parere contrario sull’emendamento Menorello 1.141 e parere favorevole sull’emendamento Nicchi 1.57.
Invita, quindi, al ritiro i presentatori degli emendamenti Menorello 1.140 e Pagano 1.1360, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario. Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti Pagano 1.1712, sugli identici emendamenti Fucci 1.36 e Pagano 1.911, nonché sull’emendamento Fucci 1.37 e sugli identici emendamenti Gigli 1.101 e Palmieri 1.1196.
Invita, poi, al ritiro i presentatori dell’emendamento Schullian 1.148, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario. Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti Gigli 1.105, Pagano 1.1700, Marguerettaz 1.2146, nonché sugli identici emendamenti Fucci 1.47, Gigli 1.132, Menorello 1.139, Palmieri 1.1191, Calabrò 1.1529 e sull’emendamento Binetti 1.164.
Invita, quindi, al ritiro i presentatori degli identici emendamenti Binetti 1.2155 e Marazziti 1.2154, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario.
Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti Binetti 1.165, sugli identici emendamenti Gigli 1.100 e Palmieri 1.1200, nonché sull’emendamento Plangger 1.51, ed invita al ritiro la presentatrice dell’emendamento Marzano 1.7, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario.
Il sottosegretario Davide FARAONE si rimette alle valutazioni della Commissione su tutte le proposte emendative sulle quali la relatrice ha testé espresso il proprio parere.
Antonio PALMIERI (FI-PdL), espresso apprezzamento per l’atteggiamento di neutralità assunto dal rappresentante del Governo, sottoscrive tutti gli emendamenti a prima firma Marazziti, Schullian e Marguerettaz.
Silvia GIORDANO (M5S) sottoscrive sottoscrive l’emendamento Nicchi 1.57.
Matteo MANTERO (M5S) sottoscrive sottoscrive l’emendamento Nicchi 1.57.
Alessandro PAGANO (LNA) illustra le finalità del suo emendamento 1.900, volto a sopprimere il comma 5 dell’articolo 1, di cui non condivide l’impianto. Ritiene, infatti, che il testo in esame non tenga affatto conto della fragilità delle persone costrette ad affrontare la malattia e che, pertanto, non possano essere lasciate sole e prive di adeguato supporto in una fase così delicata, nella quale possono essere chiamate ad assumere decisioni fondamentali. Osserva, inoltre che né i deputati che hanno predisposto il testo in esame né la maggioranza parlamentare che lo sostiene presso la Commissione competente in sede referente possono considerarsi portatori di una posizione maggioritaria nel Paese sui temi in oggetto.
Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI-IDEA) condivide le finalità dell’emendamento Pagano 1.900, interamente soppressivo del comma 5 dell’articolo 1, di cui lamenta la connotazione fortemente ideologica, atteso che i maggiorenni capaci di intendere e di volere, ad esclusione quindi di quelli sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio, sono già attualmente in condizione di prendere decisioni che li riguardano sotto il profilo terapeutico. Avrebbe preferito, invece, che il testo in esame definisse con maggior precisione il consenso informato e disciplinasse meglio il comportamento che il Servizio sanitario nazionale dovrebbe assumere nei confronti di quei soggetti che hanno manifestato la volontà di rinunciare alle cure, attesto che dinanzi ad una tale scelta non si può restare indifferenti e si deve perseguire il principio del favor vitae.
Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) osserva che da parte sua non vi è indifferenza nei confronti dei soggetti che hanno scelto di non continuare determinate terapie né ritiene che il testo in discussione sia orientato in questo senso.
Matteo MANTERO (M5S), contrariamente a quanto sostenuto dal collega Pagano, precisa che il gruppo al quale appartiene ha assunto una decisione favorevole alle disposizioni in esame anche in virtù del fatto che esse incontrano il favore di una larga parte della popolazione.
Antonio PALMIERI (FI-PdL) invita quindi la relatrice a riflettere ulteriormente sul parere precedentemente espresso sull’emendamento Marazziti 1.52, lamentando la volontà di caratterizzare da un punto di vista culturale il provvedimento in esame, che propone misure contrastanti con la storia personale della gran parte dei colleghi presenti in Commissione.
Paola BINETTI (Misto-UDC) sottolinea che il comma 5 dell’articolo 1 rappresenta uno degli snodi principali del testo in esame, auspicando che le misure da esso recate siano sottoposte ad un supplemento di valutazione da parte della maggioranza. Evidenzia soprattutto la necessità di garantire un adeguato supporto psicologico a tutte quelle persone che, a causa delle proprie condizioni, si trovano dinanzi alla necessità di assumere decisioni fondamentali. Il suddetto comma, a suo avviso, è formulato in maniera tale da non prendere in alcun modo in considerazione le caratteristiche peculiari dell’essere umano rilevando, in particolare, come talune patologie, di natura accidentale, possano anche comportare stati transitori di mancanza di capacità di intendere e volere.
Mario MARAZZITI, presidente, ricorda a tutti i colleghi che hanno chiesto di intervenire per dichiarazione di voto sull’emendamento Pagano 1.900 che vi è un impegno tra i gruppi a concludere i lavori della Commissione entro le 16.30, in concomitanza con la ripresa dei lavori dell’Assemblea.
Ritiene pertanto che tali interventi potranno svolgersi nella seduta già convocata per domani, nel corso della quale saranno discusse numerose proposte emendative riferite al comma 5 dell’articolo 1.
Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) esprime il proprio disappunto per l’intervento svolto dal deputato Pagano per illustrare il suo emendamento 1.900, evidenziando come le disposizioni in esame non prevedano in alcun modo che i malati che assumono la decisione di rinunciare alla cure vengano abbandonati dal Servizio sanitario nazionale.
La Commissione respinge l’emendamento Pagano 1.900.
Mario MARAZZITI, presidente, rinvia il seguito dell’esame alla seduta già prevista per il giorno successivo.
La seduta termina alle 16.25.
CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 2 febbraio 2017 n. 760.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
SEDE REFERENTE
Giovedì 2 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI, indi della vicepresidente Daniela SBROLLINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.
La seduta comincia alle 10.10.
Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.
Testo unificato C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 1o febbraio 2017.
Mario MARAZZITI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.
Ricorda che nella seduta di ieri è stato votato l’emendamento Pagano 1.900; nella seduta odierna, pertanto, l’esame riprenderà dall’emendamento Fucci 1.34.
Antonio PALMIERI (FI-PdL) accoglie l’invito al ritiro dell’emendamento Fucci 1.34, di cui è cofirmatario, richiamando tuttavia l’attenzione dei deputati sulla rilevanza di tale proposta emendativa nella parte in cui è volta a valorizzare il ruolo del medico, che a suo avviso, nel testo elaborato dal Comitato ristretto, è stato ridotto a mero esecutore delle volontà del paziente. Auspica, pertanto, che di tale aspetto, che reputa cruciale, si possa tenere conto nel seguito dell’esame del provvedimento.
Raffaele CALABRÒ (AP-NCD-CpI) ritiene importante ribadire l’importanza di riprendere nel prosieguo della discussione i temi trattati dall’emendamento appena ritirato, soprattutto in sede di esame degli emendamenti riferiti all’articolo 3.
Donata LENZI (PD), relatrice, modificando il parere reso nella precedente seduta, esprime parere favorevole sull’emendamento Marazziti 1.52 a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: «Al comma 6, alle parole: Il rifiuto del trattamento sanitario premettere le seguenti: Prima di assumere la decisione di rifiutare i trattamenti o di revocare il consenso prestato, il paziente ha diritto a un adeguato sostegno psicologico.». Fa presente che, qualora tale riformulazione fosse accolta, sarebbe votata insieme alle altre proposte emendative riferite al comma 6 dell’articolo 1.
Paola BINETTI (Misto-UDC), intervenendo sull’ordine dei lavori, chiede chiarimenti in ordine alla riformulazione proposta dalla relatrice. A suo avviso, infatti, non si tratterebbe di una riformulazione dell’emendamento Marazziti 1.52 quanto piuttosto di un nuovo emendamento della relatrice che, in quanto tale, darebbe diritto alla presentazione di subemendamenti. Pur apprezzando il fatto che sia stato mantenuto il riferimento al sostegno psicologico ritiene, infatti, che la riformulazione in questione non dia affatto ragione della completezza e della complessità proprie della formulazione originaria dell’emendamento Marazziti 1.52, essendo stato espunto il riferimento al criterio della proporzionalità dei trattamenti terapeutici.
Donata LENZI (PD), relatrice, ritiene infondate le osservazioni della collega Binetti, volte a sostenere che la sua proposta di riformulazione stravolgerebbe il contenuto dell’emendamento in oggetto. Chiede, inoltre, che la predetta proposta sia accantonata per poter essere discussa insieme agli altri emendamenti concernenti il comma 6 dell’articolo 1.
Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) interviene per sostenere, d’accordo con la collega Binetti, che la riformulazione dell’emendamento Marazziti 1.52 configura, in realtà, un nuovo emendamento della relatrice. Rileva, peraltro, che la riformulazione non coglie affatto la ricchezza e lo spessore dei contenuti dell’emendamento Marazziti 1.52.
Antonio PALMIERI (FI-PdL), associandosi alle considerazioni espresse dai colleghi Binetti e Gigli, ritiene anch’egli che la riformulazione proposta dalla relatrice vada più correttamente considerata come un nuovo emendamento. Non reputa inoltre funzionale al buon andamento dei lavori l’accantonamento della proposta di riformulazione dell’emendamento Marazziti 1.52.
Donata LENZI (PD), relatrice, alla luce delle critiche espresse nei confronti della proposta di riformulazione dell’emendamento Marazziti 1.52, che avrebbe potuto rappresentare una sorta di mediazione tra posizioni differenti tra loro, invita al ritiro il presentatore del predetto emendamento, precisando che altrimenti il parere sarebbe da intendersi contrario.
Mario MARAZZITI, presidente, comunica che l’emendamento 1.52, a sua prima firma, è stato sottoscritto dai colleghi Palmieri, Gigli, Binetti, Menorello, Calabrò, Pagano.
Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) manifesta apprezzamento per la decisione assunta dalla relatrice di ritirare la proposta di riformulazione, che ha consentito di riportare la discussione sul contenuto originario dell’emendamento Marazziti 1.52.
Segnala, quindi, a tutti i componenti della Commissione il rischio connesso al fatto di affrontare tematiche molto così serie e complesse seguendo una concezione della politica – che a suo giudizio è quella che connota il Movimento 5 Stelle – come mera attività di registrazione meccanica della volontà dell’opinione pubblica, in base all’assunto, spesso non dimostrato, che «il Paese è avanti rispetto al Parlamento». Ritiene infatti che se il processo decisionale si fondasse completamente su visioni statistiche della realtà, si correrebbe il rischio di ridicolizzare problematiche estremamente delicate. La politica deve puntare, invece, alla tutela delle fragilità e alla valorizzazione delle conquiste in campo scientifico ed etico, e deve essere libera da condizionamenti di ogni genere. Auspica, pertanto, che il partito di maggioranza relativa sappia orientarsi in questa direzione.
Si sofferma, in particolare, sull’importanza del riferimento al criterio della proporzionalità dei trattamenti terapeutici, che è stato molto valorizzato negli ultimi anni dalla medicina e dalla bioetica, e che l’emendamento in esame mira ad introdurre nel testo base. A suo avviso, laddove si ipotizzasse la possibilità per un soggetto di rifiutare o interrompere trattamenti terapeutici, a prescindere dalla loro rispondenza al criterio della proporzionalità, diventerebbe molto labile il confine rispetto ad una richiesta di porre anticipatamente fine alla propria vita.
Reputa, inoltre, fondamentale la parte dell’emendamento in cui si prevede la necessità di verificare che il rifiuto o la revoca del consenso non siano stati condizionati da stati depressivi o di alterazione psicologica, oppure da pressioni aventi per oggetto la rinuncia alle terapie. Invita, dunque, i colleghi del Partito Democratico a considerare che si tratta di un emendamento di buon senso, che rifiuta l’idea della salvaguardia del principio dell’autodeterminazione a tutti i costi e che, proprio nell’ottica della più piena affermazione della libertà dell’individuo, mira a garantire, soprattutto nelle situazioni di cura particolarmente penose, il formarsi di un libero convincimento.
Domenico MENORELLO (CI) ritiene che l’emendamento Marazziti 1.52, nella sua formulazione originaria, individui una soluzione che risolverebbe alcune delle criticità del testo in esame. Osserva, in particolare, che le disposizioni recate dal terzo periodo di tale proposta emendativa hanno il pregio di introdurre nell’articolo 1 un principio difficilmente contestabile, ossia che ogni decisione circa un eventuale rifiuto terapeutico o la revoca del consenso informato non dovrebbero essere maturate in condizioni di depressione o di alterazione psicologica ovvero da pazienti sottoposti a particolari pressioni finalizzate alla rinuncia terapeutica. Sottolinea, infatti, che nessun atto può ritenersi valido se caratterizzato dal cosiddetto vizio del volere, come previsto anche dall’articolo 580 del codice penale. Osserva inoltre come il quarto periodo dello stesso emendamento Marazziti 1.52, introduca un concetto di pratiche sostanzialmente assimilabili al cosiddetto accanimento terapeutico, prevedendone l’interruzione. Nel ritenere che tale aspetti meritino un particolare approfondimento, rivolge un appello alla relatrice affinché riconsideri il parere espresso in merito all’emendamento Marazziti 1.52.
Paola BINETTI (Misto-UDC) osserva preliminarmente come dal dibattito in corso stia emergendo che il tema del consenso informato e quello delle disposizioni anticipate di trattamento siano strettamente connessi tra loro. Precisa, quindi, che il testo dell’emendamento Marazziti 1.52 ha il grande merito di porre con estrema chiarezza, lucidità e profondità di analisi – evidentemente frutto di un ampio approfondimento – talune questioni di particolare rilevanza. In particolare, si deve considerare che la salute fisica di un soggetto può esistere solo se ci si trova dinanzi ad un contesto unitario della persona e che, dunque, è preferibile fare riferimento opportunamente al concetto di salute psico-fisica, come l’esperienza in campo sanitario insegna. Osserva, inoltre, come un paziente depresso possa più facilmente essere propenso a considerare con favore il suicidio e che per tale, motivo vada sancito con chiarezza il diritto di tali soggetti ad ottenere un adeguato supporto. Reputa altresì di particolare rilevanza da un punto di vista etico, clinico e psicologico, le disposizioni volte rispettivamente a sancire il diritto a revocare il consenso informato e ad introdurre il concetto di condizionamento cui potrebbero essere sottoposti taluni soggetti, spinti impropriamente a rinunciare alle terapie. Ricorda, in conclusione, che la previsione del principio della proporzionalità delle terapie introduce un importante elemento meritevole di ulteriore approfondimenti sul ruolo del medico e che in ogni caso la libertà non può ritenersi assoluta, essendo sempre un elemento condizionato.
Mario MARAZZITI, presidente, nel condividere talune delle osservazioni testé svolte dai colleghi, illustra le finalità del suo emendamento 1.52, ricordando come non era sua intenzione introdurre eventuali riferimenti al cosiddetto suicidio assistito quanto piuttosto cercare di offrire una soluzione alternativa al testo in discussione, ispirata ad una volontà di mediazione con riferimento a quei casi in cui potrebbero venire a trovarsi pazienti affetti da patologie che richiedono cicli terapeutici di particolare rilevanza, che portano di fatto ad una condizione di sfinimento degli stessi pazienti.
Ritiene che l’articolo 1, nel testo base, introduca disposizioni non necessarie con riferimento alla nutrizione e all’idratazione artificiali, in quanto il nostro ordinamento già tutela i pazienti in merito al rispetto della loro volontà, e che l’eliminazione di quei riferimenti dal testo potrebbe consentire di accelerare l’esame del provvedimento.
Concordando, invece, con la tesi in base alla quale sarebbe particolarmente complesso dimostrare l’esistenza di una situazione di condizionamento, comprende da questo punto di vista la richiesta di riformulazione del suo emendamento avanzata dalla relatrice, pur osservando come la previsione di un adeguato sostegno psicologico avrebbe contribuito a fugare talune preoccupazioni manifestatesi nel corso del dibattito.
Osserva, inoltre, che il suo emendamento 1.52, contemplando la possibilità che l’interruzione di trattamenti terapeutici possa avvenire quando gli stessi non siano più proporzionati, può rappresentare un giusto compromesso, tra posizioni estreme, che vedono prevalere in taluni casi il paternalismo del medico ed in altri il principio dell’assoluta autodeterminazione dei singoli.
Antonio PALMIERI (FI-PdL), nel ringraziare il presidente Marazziti per il suo intervento, precisa che, qualora la relatrice mutasse il suo parere sull’emendamento Marazziti 1.52, sarebbe pronto a ritirare tutti i suoi emendamenti riferiti al comma 5 dell’articolo 1.
Silvia GIORDANO (M5S) intervenendo sull’ordine dei lavori, auspica che i lavori della Commissione possano proseguire in maniera ordinata nonostante sia palese che alcuni colleghi abbiano intenti ostruzionistici.
Mario MARAZZITI, presidente, ricorda che è compito del presidente garantire la regolarità dello svolgimento dei lavori della Commissione.
Alessandro PAGANO (LNA), nel condividere anch’egli l’intervento svolto poc’anzi dal presidente Marazziti, precisa che qualora venisse approvato l’emendamento Marazziti 1.52, potrebbe ritirare tutti i suoi emendamenti riferiti al comma 5 dell’articolo 1.
Mario MARAZZITI, presidente, ricorda che, nella giornata di ieri, era stata data notizia del fatto che la seduta della Commissione sarebbe stata sospesa per circa mezz’ora intorno alle ore 11.
La seduta, sospesa alle 11.05, è ripresa alle 11.45.
Alessandro PAGANO (LNA), intervenendo sull’emendamento Marazziti 1.52, premette di non voler assumere alcun atteggiamento polemico. Richiamando la proposta di riformulazione dell’emendamento Marazziti 1.52, poi ritirato dalla stessa relatrice, ritiene che quest’ultima, pur dimostrando sensibilità per la necessità di un aiuto psicologico da parte del paziente, non sembra tenere conto dello stato di estrema fragilità in cui questi può versare in determinati frangenti.
L’emendamento in discussione, dal suo punto di vista, ha un’impostazione corretta, che andrebbe mantenuta, rispetto alla quale la proposta di riformulazione non avrebbe apportato alcun miglioramento. Ricorda che il collega Menorello, nel suo intervento, ha giustamente ricordato le ricadute legali e giuridiche di un’eventuale impostazione erronea della norma.
Marisa NICCHI (Si-Sel), riprendendo il tema del condizionamento e delle pressioni in frangenti di fragilità psicologica, afferma che l’intento alla base del testo unificato in esame non è affatto quello di abbandonare le persone malate ma di sostenerle nel modo giusto; dal suo punto di vista, l’emendamento 1.52 non risolve questa preoccupazione. Dopo aver richiamato la sentenza n. 438 della Corte costituzionale sul consenso informato, evidenzia la necessità di operare una sintesi tra due diritti fondamentali: quello all’autodeterminazione e quello alla salute, senza che uno prevarichi l’altro.
L’emendamento in oggetto a suo avviso non raggiunge questo delicato punto di equilibrio, in quanto va salvaguardato il diritto della persona, ancorché psicologicamente fragile, a scegliere. Ritiene, infatti, che la legge in nessun caso possa violare il limite del rispetto della persona in nome di una concezione paternalistica dell’assistenza.
Anna Margherita MIOTTO (PD) interviene innanzitutto per sgombrare il campo da qualsiasi interpretazione del comma 5 dell’articolo 1 che, come erroneamente sostenuto da qualche collega, possa portare a scorgervi fattispecie di rilevanza penale, quali l’omicidio del consenziente o l’aiuto al suicidio, che rimangono del tutto estranee al provvedimento in discussione.
A suo avviso, l’emendamento Marazziti 1.52 affronta il tema dell’incontro tra la libertà della persona che si sottopone ai trattamenti terapeutici e la responsabilità del medico, spostando l’asse di equilibrio della relazione di cura a favore della volontà del medico. Si tratta di un’impostazione che il suo gruppo non può condividere perché, di fatto, contraddice l’impianto generale del provvedimento.
Evidenzia poi due aspetti critici dell’emendamento in questione. In primo luogo, si domanda da chi dovrebbe essere compiuta la verifica sulla insussistenza di pressioni aventi per oggetto la rinuncia alle terapie, considerato che solo la persona che si sottopone ai trattamenti è in grado di decidere se può continuare a sopportarli o meno. Nel meccanismo della verifica ravvisa inoltre il rischio che si apra la strada a contenziosi dei quali sarà difficile prevedere l’esito, ottenendo solo il risultato di negare valore alla relazione di cura.
In secondo luogo, ritiene che l’ultimo inciso dell’emendamento, che prevede l’interruzione di trattamenti in atto che si manifestino come non più proporzionati «anche tenendo conto di quanto espresso dal paziente» rappresenti la negazione della libertà di scelta del soggetto capace di intendere e di volere, che è invece un principio consolidato che ha consentito di superare la concezione paternalista della professione medica.
Evidenzia infine un paradosso. Se questo provvedimento non diventerà legge, il cittadino sarà costretto ad adire un giudice; ricorda, tuttavia, che nella passata legislatura, proprio allo scopo di evitare che in una materia così delicata intervenissero i giudici, gli stessi colleghi che oggi contrastano il testo in esame presentarono una proposta di legge che il suo gruppo ritenne non condivisibile poiché in contrasto con gli articoli 13 e 32 della Costituzione. Reputa, quindi, che il Parlamento abbia oggi il dovere di normare la materia, accogliendo anche talune indicazioni giurisprudenziali.
Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI-IDEA) intende innanzitutto ribattere all’ultima considerazione svolta dalla collega Miotto, precisando che la proposta di legge presentata nella scorsa legislatura, che aveva come primo firmatario l’onorevole Calabrò, lungi dal porsi in contrasto con l’articolo 32 della Carta costituzionale, mirava piuttosto a dare a tale principio una piena applicazione.
Osserva inoltre che talvolta la giurisprudenza in materia non ha dato buona prova di sé e rammenta, a tal proposito, una sentenza – che definisce creativa – che seguendo un criterio del tutto anomalo ha ricostruito ex post la volontà del paziente, andando anche in una direzione contraria rispetto ad alcuni indirizzi della Cassazione.
Venendo al merito dell’emendamento 1.52 Marazziti, precisa che, riferendosi all’ipotesi di un soggetto capace di intendere e di volere, la libertà di cura non è messa in alcun modo a repentaglio e che l’espressione «tenendo conto di quanto espresso dal paziente» è stata mutuata dalla Convenzione di Oviedo.
Osserva che la prospettiva del legislatore dovrebbe essere volta a non mettere le «pressioni per vivere» sullo stesso piano delle «pressioni per morire», ciò al fine di evitare il rischio di privare la relazione di cura, in particolare quella di alleanza terapeutica, della centralità che merita. In tale ottica, l’emendamento in esame, introducendo il diritto al sostegno psicologico e preoccupandosi di verificare che la persona non abbia subito condizionamenti nel decidere di rifiutare le cure, ha dunque il merito di salvaguardare la rete di solidarietà nei confronti del paziente che è ancora estremamente viva nel nostro Paese.
Esprime poi grande apprezzamento per il riferimento, contenuto nella seconda parte dell’emendamento, al criterio della proporzionalità dei trattamenti – o, meglio ancora, della loro appropriatezza – che rappresenta a suo avviso un elemento fondamentale che bisognerebbe introdurre anche in altri campi.
Raffaele CALABRÒ (AP-NCD-CpI), con riferimento a quanto affermato dalla deputata Miotto, tiene a precisare che nella scorsa legislatura la decisione di intervenire a livello legislativo nella materia in oggetto non fu assunta da una sola parte politica, ma da tutti i gruppi parlamentari presenti al Senato, compreso il Partito Democratico. Le divisioni tra le varie forze politiche emersero poi sul contenuto del provvedimento, non sullo strumento.
L’emendamento Marazziti 1.52, che ha sottoscritto, contempla a suo avviso le aspettative di tutti sul tema e non limita affatto la libertà di autodeterminazione del paziente. Esprime, quindi, particolare apprezzamento per la previsione del diritto ad un adeguato sostegno psicologico riconosciuto al paziente e per la centralità assegnata al diritto ad essere informato in modo completo.
Reputa poi fondamentale, anche in virtù della sua esperienza personale di medico, il riferimento esplicito alla possibilità di rifiutare un singolo atto del trattamento.
Auspica che possa essere reso più evidente il collegamento tra il diritto al sostegno psicologico e la necessità di verificare che il paziente non abbia subito condizionamenti psicologici, non ben esplicitato a suo avviso nell’emendamento in discussione.
Infine, premesso che è pacifico che l’accanimento terapeutico va evitato e considerato che la valutazione sull’adeguatezza o meno di un trattamento sanitario ha una natura clinica e, pertanto, spetta solo al medico e non può dipendere in alcun modo da aspettative del paziente, avrebbe preferito che fosse espunto dalla proposta emendativa il riferimento a quanto espresso dal paziente, poiché rischia di essere fuorviante.
Silvia GIORDANO (M5S) rileva un’incongruenza normativa nella formulazione dell’emendamento Marazziti 1.52. Infatti, mentre nella prima parte dell’emendamento si parla di «diritto ad un adeguato sostegno psicologico», a cui corrisponde dunque la facoltà del paziente di decidere se avvalersene o meno; nella seconda parte dello stesso, nel prevedere che «Il rifiuto o la revoca non devono risultare condizionate …» si introduce un obbligo di verifica che implica la sottoposizione forzata del paziente a una verifica psicologica.
Peraltro, poiché l’emendamento fa riferimento al consenso informato, e dunque ad una persona capace di intendere e di volere, ritiene inopportuno introdurre la verifica della insussistenza di condizionamenti e superfluo il richiamo alle informazioni ricevute, considerato che già il comma 3 dell’articolo 1 sancisce il diritto di ogni persona ad essere informata in modo completo sui trattamenti sanitari che gli vengono prospettati.
Quanto al riferimento esplicito alla possibilità del paziente di rifiutare un singolo atto terapeutico, osserva che essa è già contemplata dal comma 5 dell’articolo 1 e dall’emendamento Nicchi 1.57, sul quale la relatrice ha espresso parere favorevole.
Rileva, da ultimo, che in materia di consenso informato debba essere garantito alla persona capace di intendere e di volere il diritto di decidere quali trattamenti proseguire e quali invece interrompere.
Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive gli emendamenti Ferranti 1.109 e Nicchi 1.57.
Osserva, quindi, che l’emendamento Marazziti 1.52 rappresenta un ottimo elemento di convergenza su un aspetto particolarmente delicato del provvedimento in esame; pertanto, la sua eventuale approvazione consentirebbe di superare uno dei principali ostacoli al prosieguo dell’iter del provvedimento. Auspica, a tal fine, che le posizioni differenti esistenti in seno alla maggioranza su tali tematiche possano emergere in sede di votazione della proposta emendativa in esame. Nel lamentare ancora una volta come vi sia la volontà di caratterizzare culturalmente il testo in esame, introducendo un esplicito riferimento alla sospensione della nutrizione e idratazione artificiali e prefigurando di fatto una sorta di eutanasia passiva, pone l’attenzione sulla sorte e sulle prospettive di quei pazienti che decidono di rinunciare alle cure, considerando un aspetto dirimente del provvedimento le disposizioni in materia di consenso informato. Nel sottolineare che non vi è sicuramente alcuna intenzione di favorire la sofferenza delle persone, ritiene necessario chiarire quali siano le differenze tra malattia inguaribile e malattia incurabile. Ribadisce, in conclusione, la sua ferma contrarietà a forme di autodeterminazione assoluta delle persone, in particolare considerando il carattere relazionale di ogni fase dell’esistenza umana.
Donata LENZI (PD), relatrice, in risposta alle molteplici sollecitazioni pervenutele in più occasioni nel corso del dibattito odierno, reputa opportuno rinviare ogni chiarimento nonché ulteriori approfondimenti sul tema della nutrizione e della idratazione artificiali allorquando saranno esaminate quelle proposte emendative che intervengono in maniera puntuale su tali aspetti. In relazione, invece ad alcune osservazioni in merito al rapporto tra medico e paziente, precisa che né la relazione di cura né l’alleanza terapeutica possono esistere se non vi è il consenso informato del paziente, atteso che la relazione tra medico e paziente si basa proprio sul consenso di quest’ultimo.
In conclusione, ritiene che la questione della proporzione delle cure non rappresenti una tematica centrale, giudicando invece necessario tenere sempre in considerazione la volontà espressa dal paziente. Ribadisce, quindi il parere contrario sull’emendamento Marazziti 1.52, reputando, in particolare, inaccettabile ritenere che ogni malato – per il solo fatto di essere tale – abbia delle alterazioni di carattere mentale, e che pertanto il sostegno psicologico debba essere garantito solo se vi è una specifica richiesta del paziente. Ribadisce, in fine, che l’obiettivo dell’articolo 1 è quello fornire un quadro chiaro in relazione allo strumento del consenso informato.
Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI-IDEA) interviene in relazione alle osservazioni testé svolte dalla relatrice, precisando che non è affatto in discussione il consenso informato né vi è la volontà di affermare l’esistenza di una diretta relazione tra patologia e malattia mentale. Rileva, piuttosto, che è emersa dalla discussione la necessità di garantire che il paziente in determinate situazioni non sia in alcun modo sottoposto a forme di pressione finalizzate all’abbandono terapeutico, e che questi possa esprimere il consenso informato in una situazione di assoluta libertà.
Antonio PALMIERI (FI-PdL) ribadisce con fermezza che il suo gruppo è totalmente a favore di un consenso realmente informato che tuteli la persona malata, ribadendo che dietro l’esplicito riferimento alla sospensione della nutrizione e idratazione artificiali di cui all’articolo 1 vi è la volontà di caratterizzare culturalmente il testo in esame. In relazione a tale ultimo aspetto, rileva la presenza di alcune contraddizioni con la legge in materia di cure palliative, nella quale non vi è alcun riferimento ai suddetti trattamenti.
Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), nel ricordare che sul consenso informato vi è ampio accordo, ritiene non banale sostenere che l’autodeterminazione del malato presupponga un contesto di assoluta libertà. Ribadisce che l’attuale formulazione del testo di fatto consente una libertà di suicidio, peraltro assistito da parte del Servizio sanitario nazionale.
Paola BINETTI (Misto-UDC) reputa necessario un atteggiamento di maggior rispetto per il disagio psicologico delle persone, in particolare per quei soggetti che manifestano volontà che rischiano di comportare conseguenze negative per gli stessi. Sostiene, quindi, che in tali circostanze vi è l’esigenza di verificare le condizioni dei singoli, prestando attenzione all’esistenza di un possibile quadro depressivo, che dovrebbe far scattare un meccanismo di supporto psicologico, da erogare come servizio e non come un’imposizione. Reputa a tal fine utile far riferimento alle recenti esperienze maturate nella branca della psico-oncologia.
Raffaele CALABRÒ (AP-NCD-CpI) osserva come nel corso del dibattito sia emersa in più occasioni l’esigenza di approfondire alcuni passaggi maggiormente condivisibili dell’emendamento Marazziti 1.52, in relazione al quale invita la relatrice a rivedere la propria posizione.
Alessandro PAGANO (LNA) manifesta delusione ed insoddisfazione per l’atteggiamento di chiusura della relatrice, osservando come non sia possibile tacciare di ideologismo le proposte emendative volte a garantire un adeguato sostegno psicologico ai pazienti. Richiama, pertanto, le considerazioni svolte dall’onorevole Palmieri, alle quali si associa, ritenendole pienamente condivisibili.
Giovanni MONCHIERO (CI) dichiara il voto contrario sull’emendamento Marazziti 1.52, che reca alcune disposizioni parzialmente condivisibili, ma di difficile applicazione. In particolare, sottolinea come il condivisibile intento di garantire il sostegno psicologico non possa essere introdotto senza ulteriori e più circoscritte specificazioni, mentre, per quanto concerne l’accanimento terapeutico, ritiene che le valutazioni in merito non possano essere esclusivamente demandate al medico.
Mario MARAZZITI, presidente, auspica che taluni degli elementi emersi nel corso del dibattito odierno sul suo emendamento 1.52, e sui quali si è registrata una parziale convergenza, possano essere più proficuamente approfonditi nel prosieguo dell’iter del provvedimento.
La Commissione respinge l’emendamento Marazziti 1.52.
Antonio PALMIERI (FI-PdL) richiama le finalità dell’emendamento Ferranti 1.109, di cui è cofirmatario, ritenendo, in particolare, preferibile prevedere che talune facoltà decisionali in materia di trattamenti sanitari siano esercitabili esclusivamente dai soggetti aventi capacità di agire.
Donata LENZI (PD), relatrice, precisa che la seconda parte dell’emendamento in esame è già stata recepita nel testo, al comma 1 dell’articolo 1. Per quanto riguarda la prima parte dell’emendamento, fa presente all’onorevole Palmieri che l’espressione utilizzata nel testo base, che fa riferimento ai soggetti maggiorenni capaci di intendere e di volere, ricomprende a suo avviso un più ampio novero di fattispecie rispetto all’emendamento Ferranti 1.109. Precisa che, in ogni caso, la questione si ripropone in relazione all’articolo 3 del provvedimento e che, pertanto, sono in corso approfondimenti volti a individuare l’espressione più efficace.
Daniela SBROLLINI (PD), alla luce dei chiarimenti testé forniti dalla relatrice, ritira l’emendamento Ferranti 1.109, di cui è cofirmataria.
Giovanni MONCHIERO (CI) sottoscrive l’emendamento Menorello 1.141, e ne illustra le finalità, in particolare volte a risolvere la problematica che si verrebbe a creare per gli operatori sanitari se al paziente dovesse essere richiesto se accettare o meno ogni procedura o trattamento cui deve sottoporsi.
Donata LENZI (PD), relatrice, modificando il parere quanto precedentemente reso, esprime parere favorevole sull’emendamento Menorello 1.141.
Il sottosegretario Davide FARAONE si rimette alle valutazioni della Commissione sull’emendamento Menorello 1.141.
Federico GELLI (PD) ritiene accettabile il contenuto dell’emendamento in esame, atteso che nell’ambito di un percorso terapeutico possono esservi numerose esigenze terapeutiche per le quali non è necessaria l’accettazione del paziente.
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Menorello 1.141 e Nicchi 1.57 (vedi allegato 1).
Giovanni MONCHIERO (CI) sottoscrive e ritira l’emendamento Menorello 1.140.
La Commissione respinge l’emendamento Pagano 1.1360.
Alessandro PAGANO (LNA) ribadisce la necessità di prevedere nel testo in esame un esplicito riferimento al divieto di ogni forma di eutanasia, come previsto dal suo emendamento 1.1712.
Antonio PALMIERI (FI-PdL) ribadisce che l’aspetto più critico del provvedimento in esame è la previsione della possibilità di sospendere la nutrizione e l’idratazione artificiali, auspicando che nei giorni a venire sia possibile, come auspicato anche dal presidente Marazziti, individuare una possibile convergenza su un aspetto molto delicato, sul quale in realtà non dovrebbe esservi una tale divisione, atteso in particolare che tutti si sono dichiarati a favore di un consenso realmente informato. Ribadisce in fine la propria disponibilità a ritirare tutti i suoi emendamenti riferiti al comma 5 dell’articolo 1 qualora fosse trovato un compromesso fra le diverse posizioni manifestatesi nel corso del dibattito.
La Commissione respinge l’emendamento Pagano 1.1712.
Antonio PALMIERI (FI-PdL) osserva che la proposta di sopprimere integralmente il secondo per periodo del comma 5 dell’articolo 1 rappresenta una sorta di forzatura volta a sottolineare esclusivamente la necessità di approfondire la problematica della prevista possibilità di sospendere la nutrizione e l’idratazione artificiali.
Mario MARAZZITI, presidente, ricorda che tale tematica sarà oggetto anche di successive proposte emendative.
Paola BINETTI (Misto-UDC) ribadisce la necessità di non ignorare il rischio per cui le disposizioni in esame, se approvate, possano aprire la strada alla pratica di forme di eutanasia, ritenendo necessario una formulazione migliore del testo in esame.
Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI-IDEA) ritiene possibile ed auspicabile sopprimere il secondo periodo del comma 5, che prevede anche la possibilità di sospendere la nutrizione e l’idratazione artificiali, rimandando un approfondimento di tale questione alla fase dell’esame dell’articolo 4 in materia di disposizioni anticipate di trattamento
Alessandro PAGANO (LNA) richiama le finalità del suo emendamento 1.911, identico all’emendamento Fucci 1.36, osservando che si propone di sopprimere quella parte dell’articolo 1 che prevede la possibilità di sospendere la nutrizione e l’idratazione artificiali, che a suo avviso rappresenta un aspetto dirimente anche rispetto al prosieguo dei lavori. Ritiene doveroso, pertanto, che la relatrice intervenga al riguardo, ritenendola condizione necessaria per evitare che il Paese si divida su questi delicati aspetti. In caso contrario, fa presente che vi saranno numerose iniziative per ribadire la contrarietà a tali misure.
La Commissione, con distinte, votazioni, respinge gli identici emendamenti Fucci 1.36 e Pagano 1.911.
Mario MARAZZITI, presidente, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.30.
ALLEGATO 1
Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. Testo unificato C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano.
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
ART. 1.
Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: accettare o.
1. 141. Menorello, Bosco, Calabrò, Monchiero.
Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: rifiutare aggiungere le seguenti: in tutto o parte.
1. 57. Nicchi, Gregori, Ricciatti, Scotto, Silvia Giordano, Mantero, Palmieri.