Aiuto al suicidio, Como chiede l’archiviazione per Cappato e gli altri indagati: cinque osservazioni critiche su art. 580 c.p. e sentenza n. 242/2019.
L’Ostinato
1. L’agenzia di stampa AGI riferisce che la Procura della Repubblica presso il tribunale di Como ha chiesto al giudice per le indagini preliminari l’archiviazione del procedimento nei confronti di Marco Cappato, Chiara Lalli e Felicetta Marchese, indagati per l’aiuto al suicidio di Massimiliano Scalas, intervenuto in Svizzera l’8/12/2022. I tre indagati avevano accompagnato Scalas in Svizzera, alla struttura Dignitas, con un mezzo del quale si alternavano alla guida. La competenza territoriale è stata determinata sulla base del passaggio del confine tra Italia e Svizzera a Chiasso.
In precedenza, il procedimento era stato incardinato presso il Tribunale di Firenze; il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, all’esito della richiesta di archiviazione avanzata dalla locale Procura della Repubblica, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 cod. pen., come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 242 del 2019, questione decisa dalla Corte con la sentenza n. 135 del 2024, che la dichiarava non fondata.
Si può dedurre che, successivamente, l’A.G. di Firenze ha meglio valutato la questione della competenza territoriale, specificamente sollevata dal Centro Studi Rosario Livatino e di cui dava atto la pronuncia della Corte, trasmettendo gli atti alla Procura di Como, territorialmente competente.
2. La questione sollevata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Firenze aveva ad oggetto la legittimità costituzionale dell’art. 580 cod. pen., così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 242 del 2019, con riferimento a uno dei requisiti indicati dalla Corte Costituzionale per ritenere non punibile l’aiuto al suicidio prestato: la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale.
Il giudice di Firenze esponeva con ampiezza perché Scalas non poteva dirsi dipendente da sostegno vitale: egli, non solo non si avvaleva di alcun supporto meccanico (ventilazione, nutrizione, idratazione artificiale o altro) ma neppure era sottoposto a terapie farmacologiche salvavita né richiedeva interventi assistenziali quali manovre di evacuazione manuale o simili.
La descrizione delle condizioni di salute di Scalas faceva, altresì, comprendere che allo stesso non era stata prospettata la necessità di attivare un trattamento di sostegno vitale: né un supporto meccanico, né una terapia farmacologica salvavita, né trattamenti salvavita manuali.
La Corte Costituzionale aveva rigettato la questione, sottolineando la differente situazione dei pazienti che dipendono o non dipendono da trattamenti di sostegno vitale, in quanto solo i primi hanno la possibilità di lasciarsi morire semplicemente rifiutando le cure (e, quindi, in base alla sentenza n. 242 del 2019, possono essere aiutati nel suicidio); ribadendo che il requisito dell’essere tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale non viola il diritto all’autodeterminazione del paziente, che deve essere interpretato restrittivamente come libertà negativa del paziente a non subire interventi indesiderati sul corpo e nel corpo, anche laddove tali interventi abbiano lo scopo di tutelare la sua salute o la sua stessa vita; sottolineando, ancora, che ogni scelta di legalizzazione del suicidio assistito crea rischi che l’ordinamento ha il dovere di evitare, in adempimento del dovere di tutela della vita umana, così dovendosi escludere la legittimità di una disciplina che dovesse far discendere dalla mera volontà dell’interessato la liceità di condotte che ne determinano la morte; affermando che i requisiti indicati dalla sentenza n. 242 del 2019 non violano affatto la dignità umana; richiamando, infine, la recente sentenza della Corte EDU Karsai contro Ungheria che ha ritenuto legittimo che uno Stato possa vietare del tutto le pratiche di suicidio assistito.
3. Alla luce di quanto sopra e in applicazione dei principi generali che regolano la legge penale, la richiesta di archiviazione depositata dalla Procura della Repubblica di Como – per quanto possa essere conosciuta attraverso la notizia di agenzia – suscita non poche perplessità.
Secondo un passo riportato tra virgolette, da parte degli indagati “non vi è stata alcuna aggressione al bene ‘vita’, né in astratto né in concreto (se non da parte della malattia). Nessun inquinamento della volontà del suo titolare, che ha operato scelte mirate e personali, dapprima esercitando il rifiuto consapevole di specifiche cure mediche e infine manifestando e attuando la volontà di por fine, in attesa di morte certa, alle sue sofferenze“.
“Il contributo materiale posto in essere dagli indagati, semplice supporto, va allora visto come atto privo di intrinseca e concreta offensività, essendosi tradotto in un atto di solidarietà (materiale) verso una scelta già definita. Ipotizzare una pena in tal caso appare fuori dal circuito costituzionale, significherebbe sottoporre a sanzione soggetti estranei a contenuti e contesti lesivi di diritti altrui”.
L’argomentazione non tiene conto, in primo luogo, che nei confronti degli indagati non è ipotizzata la responsabilità per istigazione al suicidio, ma per aiuto al suicidio.
L’art. 580 cod. pen., infatti, punisce due condotte nettamente differenti tra loro: quella di chi “determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio” (istigazione al suicidio) e quella di chi “ne (del suicidio) agevola in qualsiasi modo l’esecuzione” (aiuto al suicidio).
La condotta di istigazione al suicidio interviene nel momento di formazione della volontà del soggetto che poi si suiciderà che viene convinto a farlo o che, avendo già ipotizzato il proprio suicidio, viene rafforzato nel suo convincimento.
La condotta di aiuto al suicidio, invece – come recita espressamente la norma – riguarda la fase dell’esecuzione del suicidio: quindi una fase in cui la volontà dell’aspirante suicida si è già formata definitivamente ma lo stesso necessita di un aiuto materiale per realizzare il suo proposito.
Quindi, la constatazione secondo cui non vi è stato “nessun inquinamento della volontà del suo titolare, che ha operato scelte mirate e personali” è del tutto fuori fuoco: che Scalas avesse deciso di morire è un dato pacifico, così come è pacifico che gli indagati non avevano influenzato la sua decisione; il fatto è che Scalas aveva necessità di essere agevolato nel suo disegno e, avendo deciso di morire in Svizzera, aveva bisogno di essere ivi accompagnato.
Appare pertanto fuorviante il passaggio successivo della richiesta di archiviazione, secondo cui “Il contributo materiale posto in essere dagli indagati, semplice supporto, va allora visto come atto privo di intrinseca e concreta offensività, essendosi tradotto in un atto di solidarietà (materiale) verso una scelta già definita”.
Si tratta, a ben vedere, di una interpretazione abrogativa dell’art. 580 cod. pen. nella parte in cui punisce l’aiuto al suicidio: si sostiene, infatti, che, se il soggetto ha deciso di suicidarsi, il soggetto che lo aiuta non offende la norma penale (la cui legittimità costituzionale è stata ripetutamente ribadita dalla Corte Costituzionale); cosa significa che il trasporto in Svizzera sarebbe “un semplice supporto”? Scalas aveva, appunto, bisogno di quel supporto, aveva necessità che qualcuno lo accompagnasse in Svizzera.
4. Non sembra aderente alla vicenda in esame ritenere, inoltre, che “non vi è stata alcuna aggressione al bene ‘vita’, né in astratto né in concreto (se non da parte della malattia)”.
Scalas è morto in forza di un suicidio, non in forza della malattia, che non era in una fase terminale; quindi, l’aggressione al bene vita da parte sua vi è stata con il suicidio e di tale aggressione, in base all’art. 580 cod. pen., devono rispondere coloro che hanno agevolato la sua esecuzione.
5. Dalla notizia di agenzia si evince che la richiesta di archiviazione contiene anche il riferimento alla possibilità per il soggetto malato che rifiuta di sottoporsi a trattamenti di sostegno vitale: anch’egli – come precisato anche dalla sentenza della Corte Costituzionale già menzionata – può accedere al suicidio assistito.
La pronuncia della Corte Costituzionale, peraltro, chiarisce con assoluta evidenza che il soggetto che rifiuta i trattamenti di sostegno vitale e che, quindi, può accedere al suicidio assistito, è colui al quale il trattamento di sostegno vitale è stato proposto in quanto, in caso di non approntamento del sostegno, lo stesso è destinato a morte rapida e certa. La sentenza n. 242 del 2019, infatti, richiedeva che il soggetto sia “tenuto in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale”; quindi – come la Corte afferma espressamente – per ritenere sussistente tale requisito occorre che i trattamenti “si rivelino in concreto necessari ad assicurare l’espletamento di funzioni vitali del paziente, al punto che la loro omissione o interruzione determinerebbe prevedibilmente la morte del paziente in un breve lasso di tempo.”
Tale non era la condizione di Scalas, che non aveva rifiutato alcun trattamento di sostegno vitale che, allo stesso, non era stato proposto perché non necessario.
6. Un’ultima osservazione deve essere avanzata.
La richiesta di archiviazione è stata avanzata nonostante il suicidio assistito sia avvenuto senza il rispetto di altro requisito indicato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 242 del 2019: la necessità che le condizioni e le modalità di esecuzione della procedura siano state verificate, nell’ambito della procedura medicalizzata di cui alla legge 219 del 2017, da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.
Il mancato rispetto della procedura in questione è pacifico – Scalas non si era mai rivolto al Servizio sanitario nazionale per far accertare le sue condizioni ai fini di poter accedere al suicidio – e se ne dava atto nella questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Firenze, il quale aveva ritenuto “superata” la questione sostenendo l’equivalenza della procedura con le verifiche svolte presso la struttura Dignitas in Svizzera e osservando che la procedura sarebbe risultata inaccessibile a Scalas perché la sua domanda sarebbe stata rifiutata, proprio per la mancanza di dipendenza da trattamenti di sostegno vitale.
La Corte Costituzionale aveva severamente sconfessato questa prospettazione: “Deve, inoltre, essere qui riaffermata la necessità del puntuale rispetto delle condizioni procedurali stabilite dalla sentenza n. 242 del 2019, che questa Corte ha ritenuto essenziali (…) Queste condizioni sono inserite nella procedura medicalizzata di cui all’art. 1 della legge n. 219 del 2018 entro la quale deve essere necessariamente assicurato al paziente l’accesso alle terapie palliative appropriate ai sensi del successivo art. 2. Tale procedura prevede il necessario coinvolgimento del Servizio sanitario nazionale, al quale è affidato il delicato compito di accertare la sussistenza delle condizioni sostanziali di liceità dell’accesso alla procedura di suicidio assistito, oltre che di verificare le modalità di esecuzione (…) Inoltre (…) la sentenza n. 242 del 2019 richiede il necessario parere del comitato etico territorialmente competente”.
La Corte respingeva anche l’ultimo tentativo di eludere questo requisito, ricordando che il suicidio di Scalas era avvenuto dopo la sentenza n. 242 del 2019: “ai fatti commessi successivamente – in Italia o all’estero – si applicano (…) i requisiti procedurali stabiliti dalla sentenza”.
Appare lecito, in definitiva, chiedersi: nell’avanzare richiesta di archiviazione, il pubblico ministero avrà tenuto conto di questa indicazione tassativa?