Pubblichiamo la trascrizione integrale dell’intervento tenuto da Giovanni Falcone alla Tavola rotonda “Per una cultura dei diritti-doveri, della legge e del giudice” promossa da Mondoperaio il 25 maggio 1988 a Catania, per la straordinaria attualità delle riflessioni svolte dal magistrato siciliano.

“Io credo che non si possa non convenire con Salvo Andò che in una recente intervista ha definito l’esito della consultazione referendaria sulla responsabilità civile del giudice come il semaforo verde per riforme più generali, il punto di partenza per riscrivere lo statuto professionale del giudice, per un riequilibrio dei poteri dello Stato. E la realtà in effetti è questa. Mi sembra ormai sterile polemica insistere sulla critica su chi ha voluto il referendum o riproporre la solita tesi da complotto politico in chiave destabilizzante della magistratura. Non sono mai stato favorevole ad argomenti del genere né ho mai condiviso quella diffusa sindrome da stato di assedio che opportunamente ci è stata rimproverata. Ritengo, invece, che, mettendo finalmente da parte sospetti reciproci, si dovrebbe prendere atto, con sano realismo, della grave situazione di crisi in cui si dibatte l’amministrazione della giustizia e cercare di risolvere i non pochi problemi esistenti nell’ interesse esclusivo del Paese. Potrebbe sembrare paradossale che la magistratura, come dimostrato dai dati referendari, goda di così poca credibilità nella società civile, proprio in un momento in cui ha dimostrato con i fatti, ottenendo risultati non indifferenti e con sacrifici notevoli, di non far volare in aria i soliti stracci e di voler affrontare alla radice i non pochi e lievi problemi posti da una criminalità ormai dilagante. Ma paradossale non è, se si considera che la causa di così scarsa credibilità della magistratura non sta nelle cosiddette iniziative giudiziarie ad alto rischio, con le quali la collettività è quasi sempre solidale bensì nella scarsa professionalità con cui non infrequentemente queste iniziative vengono mandate avanti e soprattutto nella infinità dei casi in cui le persone che sono entrate in contatto col mondo dalla giustizia hanno ricevuto la spiacevole sensazione dell’arroganza e della scarsa umanità con cui venivano trattate; a parte i gravi problemi di efficienza in concreto. Ed allora si tratta di restituire credibilità ai giudici, attraverso una diffusa professionalità, uscendo dall’equivoco che l’impegno di pochi, non soltanto in attività giurisdizionali di vasta risonanza, ma in quelle anche non meno importanti di routine, ha costituito il comodo paravento per coprire omissioni e negligenze che adesso ci vengono rimproverate. E se non è certamente infondata l’accusa di latitanza alla classe politica che ha lasciato incancrenire i problemi della giustizia senza muovere un dito per risolverli, questa non è certo una buona ragione per nascondere le responsabilità che competono alla magistratura. L’ unico vero problema è, quindi, quello di evitare che, in questa stagione di riforme istituzionali, che non possono non comprendere necessariamente anche l’istituzione giudiziaria, si attuino riforme dell’amministrazione della giustizia non idonee allo scopo di un miglior funzionamento dalla stessa. Il pensiero cade anzitutto sulla recentissima introduzione della legge sulla responsabilità civile del giudice, che tante polemiche e critiche ha suscitato spesso di opposto segno. Alcuni l’hanno qualificata una legge truffa, poiché il diritto del cittadino al risarcimento del danno provocato da comportamenti colpevoli del magistrato non sarebbe meglio tutelato di prima. Altri, per converso, l’hanno considerata uno strumento per comprimere l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, costituzionalmente garantite, non già come privilegio a vantaggio di pochi irresponsabili, ma come insostituibile garanzia per le stesse istituzioni democratiche. C’è stato anche chi ha qualificato alcune iniziative adottate dalla magistratura, a seguito dell’ introduzione della legge sulla responsabilità civile, come una ritorsione di sapore squisitamente corporativo, ma spesso non si è trattato che dell’ inevitabile conseguenza di una legge, che influirà sull’ assetto della magistratura e sul concreto funzionamento della giustizia molto più di quanto adesso si possa pensare e che vanno ben al di là del modesto problema delle conseguenze economiche, per il patrimonio del singolo magistrato, di suoi errori colpevoli. Mi limiterò ad evidenziare solo alcuni problemi posti dalla nuova legge. L’articolo 5, comma 5, stabilisce che, se la domanda di risarcimento del danno del privato è dichiarata ammissibile, il tribunale ordina la trasmissione degli atti ai titolari dell’azione disciplinare. Trattasi quindi di un atto obbligatorio. E il procuratore generale della Corte di cassazione, entro due mesi dalla comunicazione degli atti, deve iniziare l’azione disciplinare. Ma vi è di più. Nel giudizio disciplinare non si applica la disposizione dell’articolo 2, che circoscrive la rilevanza nel giudizio civile ai soli casi di colpa grave. In pratica ciò significa che chiunque, sia pure attraverso il filtro del giudizio di ammissibilità dell’azione civile di risarcimento, potrà attivare il meccanismo dell’azione disciplinare nei confronti del singolo magistrato. Il che, pone problemi di non poco momento.  E’ noto come attraverso la responsabilità disciplinare possa essere turbata l’autonomia e l’indipendenza della magistratura. Prima della legge, l’esercizio dell’azione disciplinare, riservato al Ministro della Giustizia e al Procuratore Generale della Cassazione, com’ è noto, era discrezionale. E agli addetti ai lavori è noto il dibattito in corso, che era orientato, ai fini di una migliore garanzia dell’indipendenza della magistratura e nello stesso tempo di una trasparenza dall’azione giudiziaria, da un lato, a tipizzare le condotte costituenti illecito disciplinare e, dall’altro, a rendere obbligatorio l’esercizio dell’azione disciplinare.
Adesso, invece, è stata introdotta, senza che nessuno quasi se ne accorgesse, una modifica della normativa preesistente di enorme portata.  

E di fatto, non soltanto l’ esercizio dell’ azione disciplinare sulla base del meccanismo suindicato è obbligatorio, non soltanto qualsiasi cittadino sarà in grado, sia pure attraverso il filtro di cui abbiamo detto, di innescare il meccanismo del giudizio disciplinare, ma, in mancanza di una qualsiasi tipizzazione delle condotte suscettibili di valutazione disciplinare, qualsiasi comportamento del magistrato sarà suscettibile di valutazione in sede disciplinare, essendo espressamente escluso che debba trattarsi di colpa grave. Quali possono essere i pericoli? È noto che, nonostante gli apprezzabili sforzi, soprattutto del consiglio in carica, il CSM non è in grado di dare una risposta in termini ragionevolmente brevi ai numerosi giudizi disciplinari in corso, i quali, è prevedibile, aumenteranno sulla base della nuova normativa. E non è un mistero per nessuno, e questo è un fondato elemento di accusa della classe politica nei confronti dalla magistratura, che la giustizia disciplinare vigente è poco credibile, perché, soprattutto nelle componenti togate del CSM, spesso risente di distorte logiche associative, che rendono più difficile una serena e imparziale votazione dei fatti posti a fondamento dell’azione disciplinare. E quindi, da un lato, il magistrato è soggetto a continuo rischio di un’azione disciplinare esercitata da chicchessia, o innescata da chicchessia, dall’ altro, almeno allo stato attuale delle cose, è esposto al pericolo di una valutazione non serena e, per giunta, che non verrà emessa in tempi brevi. Se si pensa che, nella prassi del CSM, la pendenza di un giudizio disciplinare costituisce concreto pregiudizio per il candidato, soprattutto nella valutazione per gli incarichi direttivi e semidirettivi – curiosamente nella materia, mentre per ogni cittadino vale la presunzione di innocenza, per il magistrato vale il principio opposto -, non è chi non veda quali rischi concreti, per una incisiva azione della magistratura nelle sue attività istituzionali, possano derivare da una normativa dell’azione disciplinare come quella testé delineata.  E, a scanso di equivoci, non intendo sostenere né rivendicare alcuna impunità per la magistratura, essendo fra quelli che maggiormente si sono battuti e si battono per un severo e puntuale esercizio della responsabilità disciplinare, ma sento l’obbligo di sottolineare i pericoli per l’indipendenza e autonomia della magistratura derivanti da istituti che, se non intenzionalmente, quanto meno in modo non sufficientemente meditato, incidono così pesantemente su un nodo delicatissimo quale è quello della responsabilità disciplinare del giudice. Tante altre sarebbero le preoccupazioni determinate dalla legge sulla responsabilità civile, ma mi sembra sufficiente in questa sede aver posto in luce come sia fuorviante ridurre i non pochi problemi che la stessa pone a quello dell’ effettiva tutela del diritto del cittadino al risarcimento del danno,  problema certamente importantissimo, ma che, non solo non esaurisce le problematiche dalla legge, ma è sicuramente collegato con altri problemi come, ad esempio, quello della responsabilità disciplinare. E il concreto esercizio dell’azione disciplinare non potrà non influenzare nei fatti quella tutela dei cosiddetti “nuovi diritti” – non la nuova tutela dei diritti – dai contorni ancora incerti, finora in buona parte privi di adeguata protezione giuridica. I diritti dei minori, degli handicappati, degli anziani sono stati finora oggetto di tutela sporadica ed inadeguata.  Soltanto un impegno di solidarietà sociale assunto dalla collettività tramite la legge e un corrispondente impegno del giudice quale garante stimolatore di questa solidarietà potrà determinare risultati soddisfacenti. Come è stato efficacemente osservato ad altri, non si tratta più di schierarsi con l’operaio, l’inquilino o il mezzadro per ridefinire un rapporto squilibrato di forza a colpi di sentenze, ma si tratta di dare voce all’orfano contro il ritorno di indifferenza, di arginare il perenne smottamento degli enunciati legislativi nell’ inerzia. Ebbene, non è chi non veda quanto pesanti possono essere i condizionamenti di uno strumento disciplinare sapientemente usato in simili materie in cui l’esercizio della giurisdizione risente forse più di ogni altra di una forte carica di tensione morale.  Parlare adesso di giurisprudenza alternativa è ritenuto pressoché disdicevole. Le parole d’ ordine sono, adesso, quella del rifiuto della supplenza, della professionalità, della terzietà, della tutela di ogni diritto. Ma, pur prescindendo da qualsiasi valutazione sui tanto vituperati casi di supplenza giudiziaria, non posso non rilevare che, allora come adesso, senza un forte impegno solidaristico che assista il momento applicativo della legge, il giudice non avrà interamente assolto alla sua funzione. Né di minor rilevanza appaiono le altre riforme in cantiere e di cui si discute: quella sulla composizione e sul sistema elettorale del CSM, quella concernente l’inamovibilità del magistrato, quella della separazione delle carriere tra il PM e il giudice, quella relativa alle modifiche del principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale, di cui si parla ormai per fortuna in termini sempre meno oscuri, e quelle importantissime relative al processo civile e al processo penale. E soprattutto quest’ultima riforma, quella cioè del processo penale, sembra essere ormai in dirittura di arrivo dopo un lunghissimo travaglio. È impossibile in questa sede occuparsi dei tanti problemi posti da queste riforme. Mi preme, però, sottolineare un’esigenza fondamentale, quella di tener conto che si tratta di riforme interdipendenti, che si influenzano, cioè, reciprocamente e, soprattutto, di riforme costose che, se non saranno sorrette da un eccezionale impegno finanziario dello Stato, avranno l’effetto di aggravare ulteriormente la crisi della giustizia. Alcune considerazioni però mi sembrano doverose per quanto riguarda il nuovo processo penale. Da una fase in cui esprimere qualche critica ai principi ispiratori della riforma era considerato pressoché una bestemmia, si è passati adesso ad una fase in cui, non soltanto le critiche e le resistenze alla riforma sono sempre più aperte, ma si dubita fortemente dell’opportunità di una riforma così radicale del costume giuridico del Paese, destinata ad incidere profondamente su tutta l’amministrazione della giustizia. Ed è veramente significativo, e questo sia detto senza alcuno spirito polemico, che le maggiori resistenze provengono da quella stessa categoria di operatori giudiziari, gli avvocati, da cui principalmente provenivano i maggiori strali contro le insufficienze e le storture della disciplina vigente.  Per quel che mi riguarda, non ho alcuna opposizione di principio contro il nuovo rito penale né tanto meno nei confronti del principio accusatorio che lo ispira. Desidero però sottolineare che il rito accusatorio non è la panacea di tutti i mali della giustizia penale, come ha scritto efficacemente un collega che stimo particolarmente. A poco a poco stanno riemergendo quelle verità parziali che l’ ideologia uccide quando assolutizza le proprie e cioè, ad esempio, che la dialettica è feconda quando le parti sono di pari forza, altrimenti ammanta di verità la parte più forte; che la valutazione delle prove migliori in contraddittorio solamente quando le parti la ricercano con equi lealtà, non se una delle parti iscrive nel suo programma l’inquinamento sistematico e la soppressione delle prove stesse;  che è classicamente armonioso acquisire i termini del problema in un unico contesto, ma ciò esige che tutti i dati possano essere raggiunti in unità di tempo e di luogo, e ciò per i cosiddetti reati a forma elementare, mentre vale assai meno quando la conoscenza di condotte complesse può venire acquisita solo attraverso un paziente lavoro di accumulo. E anche l’attuale Ministro della Giustizia, del resto, in un discorso alla Camera dei deputati si è espresso in termini problematici con estrema onestà intellettuale circa l’efficacia del nuovo rito nei processi di criminalità organizzata. Senza dire che anche uno strenuo assertore del rito accusatorio come Guido Neppi Modona ha espresso recentemente la necessità di un accurato ripensamento.
Trattasi di discettazioni solo apparentemente teoriche e che in realtà nascondono la giusta preoccupazione per una riforma da cui sicuramente dipenderà il futuro dell’amministrazione della giustizia nel nostro Paese.  Ed allora, in omaggio al dovere di onestà intellettuale che dovrebbe contraddistinguere ognuno, soprattutto in problemi di questa importanza, ritengo doveroso puntualizzare con chiarezza quanto segue.

Primo: il nuovo codice, se appare maggiormente rispettoso dei diritti dell’inquisito, e quindi più degno di un Paese civile di quello vigente, impone un radicale mutamento di mentalità in tutte le categorie professionali interessate, principalmente nei magistrati e negli avvocati.

Secondo: inevitabilmente per il suo funzionamento occorre una profonda trasformazione dell’ordinamento giudiziario e non è pensabile né logicamente plausibile, in un codice che accentua vistosamente le caratteristiche di parte del PM, pensare che le carriere dei magistrati del pubblico ministero e quelle dei giudici potranno rimanere ancora a lungo indifferenziate.

Terzo: il nuovo codice potrà concretamente ed efficacemente funzionare, soltanto se il rito normale e la celebrazione del dibattimento sarà riservata ai casi più importanti, con un’accentuazione, quindi, dei riti alternativi ed abbreviati che allo stato mi sembra ancora del tutto insoddisfacente.

Quarto: i riti abbreviati, e in particolare il patteggiamento, comunque la si voglia pensare in merito, vengono ad incidere in modo più o meno larvato sull’obbligatorietà dell’azione penale. E ciò pone ulteriori problemi sulla figura e sulla posizione del PM nell’ assetto generale dei pubblici poteri. 

Quindi, infine, il nuovo codice imporrà un problema di qualificazione e di verifica della professionalità degli operatori giudiziari, e in particolare della magistratura del PM, sulla base di parametri molto più incisivi di quelli attuali, peraltro già adesso largamente insufficienti.

Basta enunciare questi problemi, e mi sono limitato solo a quelli più importanti, per rendersi conto della portata e delle implicazioni delle riforme, indubbiamente però improrogabili e volute dalla generalità del Paese. I pericoli di una generale inefficacia delle stesse, se non assistite e sorrette dalla vigile e costante attenzione la società, sono indubbiamente esistenti. Né meno gravi sono quelli di un generale abbassamento della guardia in una situazione di criminalità diffusa, assolutamente allarmante, che ha suscitato anche recentemente le preoccupazioni del capo della polizia che condivido pienamente.  L’ augurio è che, messe da parte finalmente le finalità corporative, o peggio extra istituzionali, e sorretti unicamente dall’intento di provvedere agli interessi generali, si cooperi tutti al buon esito delle riforme da cui dipende lo stesso avvenire delle istituzioni democratiche.

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