- I social media come comunicazione
“Il mezzo è il messaggio” (Mac Luhan), ma il mezzo in qualche modo ci sta cambiando: attraverso i social media impegniamo noi stessi e accettiamo di esporci sulla pubblica piazza. Non si tratta di comunicare un pensiero, dal tenore circoscritto e dalla valenza temporale limitata: è la nostra personalità, tutta intera, la nostra mentalità, la nostra stessa vita che entra sul palcoscenico. Solo se si realizzano tali condizioni, il messaggio acquista dignità di esistenza e viene accolto dagli altri attori. Non sono, in altre parole, comunicazioni inquadrabili negli schemi tradizionali delle manifestazioni del pensiero: si comunica il proprio modo di essere, non solo di pensare; la propria cultura, il proprio stile di vita.
Ogni nuovo medium in qualche modo ci cambia. E così sta accadendo anche per i social media. E’ lo stesso Mac Luhan ci mette in guardia dalla tentazione di sottovalutare l’incidenza dei nuovi media: “La nostra reazione convenzionale a tutti i media, secondo la quale ciò che conta è il modo in cui vengono usati, è l’opaca posizione dell’idiota tecnologico”.
2. I principi regolatori
Tali premesse sono indispensabili per un corretto inquadramento delle comunicazioni tramite i social media, inquadramento che non può prescindere dai principi che regolano l’agire del magistrato.
Orbene, i principi che vengono qui in rilievo attengono sia alla libertà di manifestazione del pensiero che alle relazioni sociali del magistrato, al suo manifestarsi nel foro esterno.
- La libertà di manifestazione del pensiero
Oltre ai limiti di continenza che conformano l’esercizio del diritto per tutti i consociati -ed il cui superamento assume rilevanza penale- per il magistrato operano ulteriori limitazioni, che dicono relazione alla necessità di salvaguardare l’imparzialità e la terzietà del magistrato, come condizioni per dare effettività alle guarentigie di autonomia e indipendenza della magistratura, poste a presidio dell’aspettativa di giustizia del corpo sociale.
La Magna Carta dei Giudici (adottata dal Consiglio Consultivo dei giudici europei – CCJE- presso il Consiglio d’Europa il 17 novembre del 2010), al cap. II, par. 11, così recita: “L’indipendenza esterna dei giudici non è una prerogativa o un privilegio accordati nel loro interesse personale ma nell’interesse dello Stato di diritto e di ogni persona che richieda ed attenda una giustizia imparziale”.
La Corte Costituzionale, nella pronuncia nr. 9 del 1965, ha osservato, in via di principio, quanto segue: “[…] Deve riconoscersi – e non sono possibili dubbi in proposito – che i magistrati debbono godere degli stessi diritti di libertà garantiti ad ogni altro cittadino ma deve del pari ammettersi che le funzioni esercitate e la qualifica da essi rivestita non sono indifferenti e prive di effetto per l’ordinamento costituzionale. Per quanto concerne la libertà di manifestazione del pensiero non è dubbio che essa rientri tra quelle fondamentali protette dalla nostra Costituzione ma è del pari certo che essa, per la generalità dei cittadini non è senza limiti, purché questi siano posti dalla legge e trovino fondamento in precetti e principi costituzionali, espressamente enunciati o desumibili dalla Carta costituzionale (cfr. sent. 9 del 1965). I magistrati, per dettato costituzionale (artt. 101, comma secondo, e 104, comma primo, Cost.), debbono essere imparziali e indipendenti e tali valori vanno tutelati non solo con specifico riferimento al concreto esercizio delle funzioni giurisdizionali ma anche come regola deontologica da osservarsi in ogni comportamento al fine di evitare che possa fondatamente dubitarsi della loro indipendenza ed imparzialità: nell’adempimento del loro compito. I principi anzidetti sono quindi volti a tutelare anche la considerazione di cui il magistrato deve godere presso la pubblica opinione; assicurano, nel contempo, quella dignità dell’intero ordine giudiziario, che la norma denunziata qualifica prestigio e che si concreta nella fiducia dei cittadini verso la funzione giudiziaria e nella credibilità di essa. Nel bilanciamento di tali interessi con il fondamentale diritto alla libera espressione del pensiero, sta, come del resto finiscono per riconoscere le ordinanze di rimessione, il giusto equilibrio, al fine di contemperare esigenze egualmente garantite dall’ordinamento costituzionale”. (sent. 100/1981)
La ratio dei limiti connessi alla deontologia del magistrato è al fondamento, altresì, della rilevanza attribuita anche alla messaggistica privata.
Emblematico il caso della vicenda Palamara e di tutte quelle ad essa connesse; la giurisprudenza disciplinare ha enucleato i confini della correttezza comunicativa, facendo riferimento ai principi generali che governano l’agire del magistrato in rapporto alla tutela dell’ordine giudiziario, apprestando una sorta di difesa anticipata rispetto al rischio di una pubblica propalazione, a tale riguardo precisando che l’illecito disciplinare di cui all’art. 2 comma 1, lett. d. del d. lgs. 109/2006 debba ritenersi applicabile anche alla messaggistica whatsapp.
b. Lo status di magistrato
In considerazione del carattere integrale dell’agire sui social media, vengono in rilievo anche i limiti elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, di legittimità e disciplinare, con riferimento a quanto deve ritenersi incompatibile con lo status di magistrato.
La stessa nozione di funzione giudiziaria è stata intesa in senso elastico e dinamico, in quanto connessa allo status.
Nella sentenza nr. 28653 del 9 novembre 2018, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno così statuito: “il concetto di funzione al quale si riferisce il D. Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, non può che essere inteso in senso dinamico, in quanto connesso allo ‘status’ del magistrato, dovendosi considerare quale scorrettezza funzionale anche quella correlata a quei comportamenti che, pur se non compiuti direttamente nell’esercizio delle funzioni, sono inscindibilmente collegati a contegni precedenti o anche solo in fieri, involgenti l’esercizio delle funzioni giudiziarie, al punto da divenire tutti parte di un modus agendi contrario ai doveri del magistrato”.
c. Il codice etico
Non può essere trascurata, ai fini della ricostruzione della cornice dei doveri del magistrato, l’importanza del codice etico.
Va respinta con decisione, infatti, una prospettiva casuistica, che fondi la valutazione del comportamento del magistrato su una sorta di minimo etico rappresentato dalla rilevanza disciplinare della condotta. Lo stesso giudice disciplinare ha, in più occasioni, esaltato il ricorso al codice etico come parametro di riempimento delle clausole generali di cui all’art. 1 del d. lgs. 109/2006.
“Il giudice, nel procedere al riempimento delle cc.dd. residue clausole generali del sistema tipizzato –non di rado previste anche dal c.d. diritto punitivo-, consistendo queste in un rinvio ad elementi extra o metagiuridici, ai fini della concretizzazione delle stesse può avvalersi dei precetti recati dal codice etico»”. (Direttiva del Procuratore Generale della Corte di Cassazione, nr. 493/20/SD2).
3. Social media: sì, no, come?
La questione non è se sia consentito l’uso o se lo stesso debba ritenersi, in sé, incompatibile con lo status di magistrato.
Le domande da porsi attengono sia ai rischi di un uso non consapevole delle peculiari caratteristiche dei social media e sia ad un utilizzo dei social media da parte del magistrato secondo gli stessi confini che ne regolano l’uso da parte di tutti gli altri consociati.
Si tratta di questioni che incominciano ad essere poste anche in ambito internazionale e rispetto alle quali il nostro Paese sconta un certo ritardo.
L’UNODC (United Nations Office on Drug and Crime) ha emanato, nel 2019, delle linee guida in materia di uso dei social media da parte dei giudici.
Di seguito, vengono riportate le principali disposizioni.
13.(…) it can be said that, in their behaviour on social media, judges must comply with all ethical standards related to their profession. Pseudonyms should never be used to enable unethical behaviour on social media. Additionally, the use of a pseudonym offers no guarantee that the real name or judicial status will not become known. Existing principles relating to the dignity of the courts, judicial impartiality and fairness apply equally to communications on social media.
16. Judges should avoid expressing views or sharing personal information online that can potentially undermine judicial independence, integrity, propriety, impartiality, the right to fair trial or public confidence in the judiciary. The same principle applies to judges regardless of whether or not they disclose their real names or judicial status on social media platforms.
17. Judges should not engage in exchanges over social media sites or messaging services with parties, their representatives or the general public about cases before or likely to come before them for decision.
18. Judges should be circumspect in tone and language and be professional and prudent in respect of all interactions on all social media platforms. It may be helpful to consider in respect of each item of social media content (such as posts, comments on posts, status updates, photographs, etc.) what its impact on judicial dignity might be if disclosed to the general public. The same caution applies when reacting to social media content uploaded by others.
23. A judge may use social media platforms to follow topics of interest. It may be worth following a diverse range of topics and commentators to avoid creating their own “echo chambers”. However, a judge should be wary of following or liking particular advocacy groups, campaigns, or commentators where association with them could damage public confidence in the judge’s impartiality or the impartiality of the judiciary in general.
4. La valutazione del CSM
Le pronunce del C.S.M. che hanno affrontato la questione hanno scontato l’assenza di una disciplina organica della materia.
Allo stato, l’uso dei social media incontra dei limiti, per così dire, tipizzati, laddove la condotta sia già oggetto di una specifica ipotesi di illecito disciplinare.
Si consideri, ad esempio, la fattispecie di cui all’art. 2 comma 1, lettera U del d. lgs. 109 del 2006 (che sanziona la divulgazione di atti coperti da segreto o suscettibili di ledere diritti altrui), l’ipotesi di cui all’art. 2 comma 1 lettera V (che sanziona la violazione del dovere di riserbo mediante pubbliche dichiarazioni o interviste), o ancora quella di cui alla lettera aa) del medesimo comma (che contempla la sollecitazione della pubblicità o la costituzione di canali informativi privilegiati); ovvero quella di cui all’art. 5 del d. lgs. 209/2006, con riferimento ai rapporti con la stampa del pubblico ministero.
Vi sono, poi, limiti all’uso dei social media derivanti dalle funzioni giudiziarie in concreto svolte.
Integra, infatti, l’illecito disciplinare la condotta del magistrato che, sulla sua pagina Facebook, effettua delle critiche nei confronti di personaggi pubblici che si traducono in insulti non funzionali al concetto che voleva esprimere. Al riguardo, ai fini dell’integrazione dell’illecito disciplinare, non rileva la circostanza che il destinatario delle parole le abbia o meno percepite come diffamatorie, non manifestando volontà di punizione, ma che tali espressioni siano socialmente interpretabili come offensive, in quanto il bene protetto dalla previsione di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), è l’immagine del magistrato (CSM, Sezione disciplinare, Sentenza n. 98 del 2019).
Costituisce condotta disciplinarmente rilevante quella tenuta dal magistrato che in violazione di norme di legge e deontologiche posta un messaggio offensivo a mezzo del proprio profilo personale del social network “facebook” nei confronti del sindaco della città ove esercita le funzioni giudiziarie requirenti. Tale comportamento è scorretto e rilevante ai fini della configurabilità dell’illecito disciplinare in quanto idoneo a rendere percepibile l’offesa da una pluralità indefinita di utenti della rete. Ed invero ai fini dell’applicabilità dell’esimente di cui all’art.3 bis L.109/2006 occorre verificare il significato oggettivamente assunto dalle frasi o dalle espressioni qualificate come diffamatorie, nonché i riflessi che la commissione del delitto abbia avuto sull’immagine del magistrato, unico bene giuridico protetto dalla disposizione concernente l’illecito disciplinare de quo. (…) il mancato utilizzo da parte del magistrato di una particolare cautela ed uno speciale rispetto dei doveri di riserbo e di correttezza, riscontrato dal successivo risalto datone da un quotidiano a diffusione nazionale, costituisce elemento che giustifica l’irrogazione della sanzione disciplinare dell’ammonimento. (CSM, sentenza n. 20 del 2018)
Ulteriori limiti all’uso dei social derivano dalle modalità espressive.
Nella sentenza nr. 98 del 2019, il C.S.M. ha statuito che, seppure non paia discutibile che la critica possa essere anche assai aspra, specialmente se riferita a temi di particolare attualità, resta necessario che essa non possa trasmodare in frasi ed epiteti umilianti, in attacchi o in espressioni sovrabbondanti rispetto al fine della cronaca del fatto e della sua critica.
Al limite della continenza, va assegnata, in definitiva, “una duplice prospettazione, soggettiva e oggettiva, formale e sostanziale, in quanto desumibile da due elementi essenziali, sintomatici di serenità, misura e proporzione”: di tal che, in relazione all’intero contenuto espositivo dell’intervento ed al complesso dello stesso la divulgazione, od il commento, di un fatto vero non scrimina se i termini adottati si traducano in insulti ovvero in espressioni gratuite, non necessarie, volgari, umilianti o dileggianti, ovvero siano affermazioni in se’ diffamatorie (Cass. Sez. 5, 23.2.1998 n. 5767, Saturni).
5. La valutazione operata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.
Il CPGA, con delibera del 25.3.2021, ha fornito delle linee guida per i giudici amministrativi che, in larga parte, riprendono quelle dell’UNODC sopra evocate.
Contenuti e regole di comportamento nell’uso dei social media
(…) 4. L’uso dei social media deve avvenire in maniera tale da garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali di tutti i consociati, nonché da salvaguardare la dignità, l’integrità, l’imparzialità e l’indipendenza del singolo magistrato, della magistratura amministrativa e delle istituzioni che la rappresentano.
5. I magistrati amministrativi adottano elevati parametri di continenza espressiva, utilizzando un linguaggio adeguato e prudente rispetto a tutte le interazioni in essere sulle piattaforme di social media, nonché con riferimento al rischio della perdita di controllo del o dei contenuti immessi ed alla tipologia di contenuto oggetto di pubblicazione e diffusione.
6. I magistrati amministrativi non comunicano con le parti, i loro rappresentanti o il pubblico in generale con riferimento a casi e controversie di propria competenza.
7. I magistrati amministrativi non utilizzano i social media come strumento di pubblicità di proprie attività economiche extraistituzionali.
Amicizie e connessioni sui social media
8. Le amicizie e connessioni sono create o accettate on line da parte dei magistrati ammnistrativi nel rispetto dei principî generali di diligenza e precauzione.
Le amicizie sui profili social non costituiscono un elemento di per sé rilevante a manifestare la reale consuetudine di rapporto personale richiesta ai fini delle incompatibilità, la cui disciplina, di carattere tassativo, è prevista unicamente nell’art. 51 c.p.c.
Le amicizie e i contatti sui social network e media, pur non equiparabili a quelli della vita reale, quando concernono persone coinvolte nell’attività professionale del magistrato devono essere contenute ovvero evitate, allorché essi possano incidere sulla sua immagine di imparzialità.
6. Che fare?
Si avverte, senza dubbio, anche per i magistrati ordinari l’opportunità di specifiche linee guida.
E tuttavia, qualsivoglia linea guida non può prescindere dalla crescita etica della percezione delle ricadute dei comportamenti tenuti dai magistrati in quella che oramai è la versione contemporanea del dibattito pubblico.
Fino a quando ci si inerpicherà in perigliosi quanto cavillosi distinguo in tema di imparzialità e manifestazione del pensiero, fingendo di non capire quale sia la vera posta in gioco, la soluzione sarà terribilmente lontana.
Ogni magistrato non può non sentire la necessità di valutare ex ante ogni comportamento che possa avere una pubblica rilevanza, specie quando decide di esternare su materie direttamente connesse all’esercizio delle proprie funzioni giurisdizionali.
Il Presidente Sergio Mattarella, nel discorso ai Magistrati Ordinari in tirocinio, nel 2022, così ebbe ad osservare: “Le funzioni che vi apprestate a svolgere sono caratterizzate da grande responsabilità sociale, che impone il serio rispetto della deontologia professionale e la sobrietà nelle condotte individuali.
A voi è chiesto di amministrare la giustizia con professionalità e con riserbo, avendo sempre presente il principale dovere che deve assumere il magistrato: l’eticità dei suoi comportamenti, anche nelle diverse forme di comunicazione.
Il principio di imparzialità transita necessariamente anche attraverso il rifiuto del protagonismo e dell’individualismo giudiziario. L’imparzialità viene, infatti, rafforzata dalla riservatezza nei riguardi dei processi o delle materie di cui ci si occupa; diversamente si può correre il rischio di apparire di parte o pregiudizialmente orientati, forzando i dati della realtà”.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza del 14.5.2020, nr. 8906, così ha statuito:
“L’esercizio della funzione giurisdizionale impone al giudice il dovere non soltanto di ‘essere’ imparziale, ma anche di ‘apparire’ tale; gli impone non soltanto di essere esente da ogni ‘parzialità’, ma anche di essere ‘al di sopra di ogni sospetto di parzialità’.
Mentre l’essere imparziale si declina in relazione al concreto processo, l’apparire imparziale costituisce, invece, un valore immanente alla posizione istituzionale del magistrato, indispensabile per legittimare, presso la pubblica opinione, l’esercizio della giurisdizione come funzione sovrana: l’essere magistrato implica una ‘immagine pubblica di imparzialità’”.
Come coniugare l’esigenza di salvaguardare l’immagine pubblica di imparzialità con il diritto del magistrato di partecipare alla vita politica lato sensu intesa?
“Certo è incomprimibile il diritto dei magistrati a partecipare alla vita politica della società; ed è pura illusione immaginare la loro indifferenza ai valori, come la loro neutralità culturale. Occorre, tuttavia, tenere distinta la ‘politica delle idee’ -che, come tale, non contrasta con il dovere di imparzialità del magistrato ed è perciò ad esso consentita, sia pure col necessario equilibro e la dovuta moderazione – dalla ‘politica partitica’, dalla lotta tra gruppi contrapposti, alla quale il magistrato, per la particolare collocazione costituzionale dell’ordine giudiziario cui appartiene, deve astenersi dal partecipare, a tutela di quella ‘immagine pubblica di imparzialità’ che è coessenziale all’esercizio della funzione giurisdizionale che gli è demandata”.
Occorre, dunque, evitare due errori speculari.
Tutto deve essere permesso al magistrato? Non è così: si pensi al divieto di iscrizione a partiti politici o allo svolgimento di attività di propaganda per partiti politici.
Nessuna proiezione pubblica è consentita al magistrato? Non è così: si pensi al dovere di rettifica di notizie false.
Essenziale appare, dunque, la crescita morale della consapevolezza della complessità e dell’altezza della funzione svolta.
Quale contributo -e con quale stile- è atteso dalla collettività?
Occorre rovesciare la prospettiva: non bisogna chiedersi soltanto se un comportamento è consone alla dignità dello status e della funzione, ma, poiché il magistrato è titolare di un munus, del quale deve rendere conto alla comunità, occorre chiedersi se quel comportamento è conforme alle attese che la collettività ripone nel magistrato e nel suo modo di essere.
Il Procuratore Generale della Cassazione, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2023, a proposito della ratio del dovere di riserbo, così ha osservato: “La centralità di detto dovere è certa, poiché non coinvolge soli il singolo magistrato ‘esternatore’ ma si riverbera sull’intero ordine giudiziario e può incrinare la credibilità nell’esercizio della funzione di giustizia che deve trovare difesa proprio e in primo luogo presso i suoi componenti”.
Domenico Airoma