1-Il dovere della imparzialità: terzietà, indipendenza e neutralità del giudice; 2- L’imparzialità apparente e la parzialità nascosta; 3- Alcuni casi di parzialità e apparente imparzialità; 4- Il rafforzamento del diritto e il giudice giusto e indipendente; 5- Come un giudice può essere giusto e indipendente: la testimonianza del giudice Livatino.

1. Il canone dell’imparzialità del giudice è un principio sancito dalle carte Costituzionali di molti Paesi e da atti e convenzioni internazionali. Ognuno di questi atti, talvolta in modo simile ma non eguale, dichiarano il principio, alcune volte sottolineando alcuni aspetti peculiari oppure inserendolo in un contesto democratico più ampio oppure collocandolo nel quadro della divisione dei poteri oppure ancora legandolo al diritto ad avere un giusto processo. Ad esempio, nella Costituzione italiana questo principio di imparzialità è unito al principio generale del buon andamento della amministrazione e riguarda tutti i pubblici uffici (e infatti il secondo comma dell’articolo 97 stabilisce che: «I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione»), compreso l’ufficio del giudice. In questo quadro, secondo l’art. 111 comma 2 Cost., la terzietà e l’imparzialità del giudice sono valori che fondano il giusto processo («Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale»), la cui durata formalmente dovrebbe essere assicurata dalla legge.  Altri ordinamenti disciplinano indirettamente il principio di imparzialità, indicando le caratteristiche che devono avere i giudici. È il caso della Costituzione spagnola, che nel titulo vi, circa il Poder judicial, disciplina, all’art. 117, primo comma, le peculiari caratteristiche dei giudici, i quali devono essere «independientes, inamovibles, responsables y sometidos unicamente al imperio de la ley».   La Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), all’art. 6 comma 1, pone alla base dell’equo processo il diritto ad avere un giudizio di fronte ad «un tribunale indipendente ed imparziale». In termini analoghi, si esprimono l’art. 10 della “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del cittadino”, l’art. 14 del “Patto internazionale diritti civili e politici”, l’art. 47 della “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”.

L’imparzialità, quindi, ha un valore polisemico, in quanto ha più significati, che mettono in evidenza le differenti caratteristiche del principio. Comunque, come principio di valore costituzionale, l’imparzialità definisce il dovere del giudice, il quale deve essere terzo e imparziale (cioè neutrale) rispetto alla questione da decidere e alle persone protagoniste del processo, orientando il suo comportamento sul piano etico, sia nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali sia anche fuori da tale esercizio.

Il principio di imparzialità si esprime nella endiadi “terzietà e indipendenza” del giudice, che è un fine ‘in sé’, perché tende ad assicurare la sua autonomia (e quindi l’autonomia dell’ordinamento giudiziario), e definisce anche la sua materiale neutralità. Allo stesso tempo, l’imparzialità è un valore strumentale di certezza delle relazioni interpersonali nello specifico settore della amministrazione della giustizia in una società civile strutturata democraticamente e secondo le regole dello stato di diritto. L’imparzialità del giudice, inoltre, ha una stretta relazione con il principio di neutralità del giudice, che è di carattere culturale e politico e partecipa della dimensione astratta della neutralità del diritto, cosa che, pur essendo costantemente affermata in dottrina e in giurisprudenza, in concreto subisce le contaminazioni politiche ed economiche, generate dagli interessi dei soggetti forti all’interno della società e dalla sua stessa struttura di sistema, che è quella del capitalismo liberale e della democrazia[1].   

Il principio di imparzialità è anche direttamente correlato con l’altro principio della neutralità dell’ordinamento, che con riguardo alla funzione del giudicare dovrebbe indurre il giudice ad avvalersi «del raziocinio, della coscienza, con senso di responsabilità, di competenza e di umanità per consentire al magistrato di analizzare il caso dell’altro; la consapevolezza di avere esaminato la questione (di fatto e di diritto) in tutte le sue complesse dimensioni senza arrestare il giudizio a una parte superficiale e preconcetta delle argomentazioni già costituisce un prezioso esercizio di imparzialità»[2]. Tuttavia, il tema della neutralità dell’ordinamento è spesso affrontato in modo teorico, fingendo di ignorare che il diritto come “opera” dell’uomo avente a oggetto la vita di relazione nella società è per sua natura radicato in un contesto che assume specifiche caratteristiche sociali, etiche, religiose, ideologiche, costruite nel corso del tempo e selezionate come categorie di sistema. Quindi, anche il contenuto dei valori che costituiscono i principi giuridici ai quali orientare la vita sociale, è sottoposto a una interpretazione carica di elementi, per così dire, ideologici (di una ideologia non sempre di elevati profili) che ne condizionano l’applicazione giuridica. Come è stato osservato «Il carattere, più o meno scientifico, della loro elaborazione nasconde l’aspetto valutativo e la scelta ideologica»[3]. In realtà, il diritto (come categoria relazionale che disciplina i rapporti intersoggettivi) non è mai uno strumento “neutro”, (specie nell’ambito penale, messo alla prova da alcuni pressanti fenomeni, come quello migratorio[4], l’ampliamento della criminalità, la corruzione), cioè estraneo e indifferente alle diverse posizioni, alle differenti pretese dei differenti portatori di interessi.  La neutralità del diritto in un’astratta rappresentazione è indicata come un suo peculiare elemento distintivo, «fondato sulla separazione tra la vita materiale e la “maschera giuridica” al fine di elaborare il referente neutro e generale della legge, astratta per definizione»[5].  Inoltre, il carattere della concretezza della legge sempre più radicata a specifici problemi di convivenza sociale contrasta con l’idea sempre più teorica ( e astratta) della presunta neutralità del diritto, specie nelle democrazie di tipo occidentale in cui le varie visioni della vita sembrano allontanarsi dai valori umani assoluti e da una sorta di codice eterno e immutabile nei valori superiori che dovrebbe dare contenuto anche al diritto, concepito come il luogo della salvaguardia dei diritti e delle libertà dell’uomo. In sostanza, la chiave interpretativa (che era alla base di una rinnovata concezione del diritto) se da un lato tende a negare la riduzione del diritto alle sole leggi poste dal legislatore sottolineando la necessità di adattarlo alla concretezza delle situazioni dall’altro privilegia situazioni di potere. Di fatto, è evidente l’effetto distorsivo di una nozione che concependo un diritto naturale «a contenuto variabile» (concezione sociologica, che ha la sua fonte nella natura della società che è storia) privilegia situazioni consolidate.                                                    

2. Nonostante l’indiscussa centralità del principio di imparzialità, affermato in Italia esplicitamente anche da una legge del 2006 [6]  (e valorizzato anche nel cosiddetto codice etico, atto unilaterale approvato dall’Associazione Nazionale Magistrati il 13 novembre 2010 [7]), lo stesso ordinamento prevede che in concreto il giudice possa essere ricusato quando appare non essere imparziale: è la figura del cosiddetto iudex suspectus. In questo caso il giudice può essere ricusato per garantire a una parte o a tutte le parti il diritto di essere giudicati da un Giudice terzo, della cui imparzialità non si possa in alcun modo dubitare, consentendo lo stesso ordinamento di assegnare il processo ad un giudice differente rispetto a quello che lo ha avviato non senza problemi specie con riferimento al criterio di unitarietà processuale. Su questo complesso problema la giurisprudenza ha stabilito in sostanza che in generale si deve rifare il processo e che si potrebbero salvare le parti del processo che chiaramente non sono inficiate dal sospetto di parzialità, sebbene in concreto non è sempre così chiara l’applicazione di questa previsione.  In ogni caso la legge prevede la possibilità della ricusazione e indica le procedure per realizzarla, che variano a seconda del tipo di giudizio, sia esso penale, civile o amministrativo[8]. Inoltre, nel rispetto del codice etico, che richiama i principi stabiliti dalla Costituzione italiana, lo stesso giudice deve valutare con «massimo rigore la ricorrenza di situazioni di possibile astensione per gravi ragioni di opportunità».                                          

Quale significato attribuire all’affermazione che il giudice deve essere imparziale? Vale la pena precisare che l’imparzialità, oltre che un principio di carattere giuridico, consiste anche in una imprescindibile disposizione soggettiva in virtù della quale il giudice “soggettivamente” non deve avere pregiudizi, né preconcetti o prevenzioni con riferimento specifico al caso che deve giudicare.

La connotazione soggettiva è anche un presupposto del carattere giuridico, che deve far emergere nella persona del giudice la sua ampia e trasparente disposizione nei confronti della causa di cui si occupa e dell’imputato che è chiamato a giudicare. L’unico vincolo del giudice è quello di essere assoggettato alla legge nell’esercizio della sua funzione. La Costituzione italiana vuole un giudice che sia indipendente e che appaia anche indipendente e imparziale e per tale ragione lo ha protetto con un insieme di garanzie, disegnando un sistema articolato che sia idoneo a difenderlo da invasioni e pressioni da parte degli altri poteri dello Stato. Allo stesso tempo, vuole che egli, a sua volta, eviti invasioni negli ambiti riservati agli altri poteri (e specialmente a quello legislativo e a quello esecutivo). In questa prospettiva, l’indipendenza e la terzietà del giudice rende concreta la divisione dei poteri che distingue una società democratica. Il giudice per essere e per apparire terzo deve essere privo di legami politici, economici, sociali, personali o anche solo ideologici o di vario interesse, tali che possano farlo ritenere condizionato o condizionabile. Il sistema costituzionale prevede, dunque, che in ogni sua attività il giudice deve rendere concreta ed effettiva l’azione giudiziaria a garanzia dei diritti (specie quelli umani fondamentali) e dell’assetto ordinamentale della Repubblica, anche perché la società tutta (compresi i cittadini) si aspetta che egli svolga questo ruolo nel modo previsto.  Per far ciò, il giudice (che vive in contesti sociali, economici, politici concreti e non in un luogo isolato) deve curare l’acquisizione di una cultura giuridica condivisa, l’attenzione agli strumenti di equilibrio personale e di sistema e l’adozione di comportamenti di assoluta buona fede.

Terzietà e imparzialità, pur essendo principi fortemente connessi, sono concettualmente differenti. Il principio di terzietà è un principio ordinamentale, che definisce la funzione del giudice per il ruolo istituzionale che egli assume ed esprime l’esigenza dell’equidistanza del giudice dagli interessi in gioco.  Per questa ragione vi sono particolari norme che prevedono alcune limitazioni alla attività del giudice (per esempio il divieto di iniziativa processuale di ufficio, art. 24, 1° co.; la garanzia del giudice naturale, art. 25, 1° co.; l’interdizione di costituire giudici straordinari o speciali, art. 102). In questa prospettiva la terzietà e indipendenza del giudice sono garantite dall’art. 101 Cost., secondo cui egli è soggetto soltanto alla legge. Ciò significa anche che per garantirne la terzietà, affinché non sia influenzato da indebite ingerenze, non devono esserci vincoli e rapporti di soggezione formale o sostanziale nei confronti di altri organi, poteri o soggetti dello Stato.                  

Il principio di imparzialità, invece, riguarda più squisitamente l’attività processuale e, come hanno evidenziato dottrina e giurisprudenza (e anche per come è nei lavori parlamentari, cioè nella volontà del legislatore), esso ha il significato comune e generico di «mancanza di pregiudizi». Questo significato ha due connotazioni distinte: una soggettiva e una oggettiva.

La connotazione soggettiva si riferisce alla persona del giudice e riguarda la sua disposizione nei confronti della causa e dell’imputato che è chiamato a giudicare. Per essere imparziale soggettivamente, il giudice non deve avere preconcetti o prevenzioni. (Soggettivamente parziale, ad esempio, sarebbe quel giudice che avesse interesse personale a un determinato esito della causa da esaminare o che avesse relazioni di parentela con una parte o ragioni di amicizia o di inimicizia con l’imputato o ragioni di interessi). La connotazione oggettiva dell’imparzialità si riferisce, invece, alla funzione del giudice e riguarda la sua posizione rispetto a qualunque causa è chiamato a esaminare. Per essere imparziale oggettivamente, il giudice non deve avere pregiudizi, come accadrebbe ove egli già avesse espresso giudizi o preso provvedimenti in merito al caso che è chiamato a giudicare. (In questo senso oggettivamente parziale sarebbe, ad esempio, quel giudice che, in ragione della sua funzione, avesse, per qualche ragione, partecipato al giudizio del caso sottoposto al suo esame in una fase antecedente del procedimento).

La distinzione tra imparzialità soggettiva e imparzialità oggettiva si ricava anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Come è noto, l’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (ratificata in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848) stabilisce che ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata imparzialmente, pubblicamente e in un tempo ragionevole, da parte di un tribunale indipendente e imparziale. In proposito, la Corte di Strasburgo ha più volte ribadito che «L’esistenza della imparzialità per gli scopi dell’articolo 6, paragrafo 1, deve essere determinata secondo un criterio soggettivo, cioè sulla base delle convinzioni personali di un giudice particolare in un caso particolare, e anche secondo un criterio oggettivo, cioè di accertamento se il giudice offra garanzie sufficienti per escludere ogni legittimo dubbio a questo riguardo» (Hauschildt contro Danimarca,1989).
Per quanto riguarda il criterio oggettivo, che è quello su cui più spesso è intervenuta, la Corte europea, quest’ultima ha individuato il criterio nel detto inglese secondo cui «justice must not only be done, it must be seen to be done». Secondo la Corte ciò che è in gioco è la fiducia che i tribunali in una società democratica devono ispirare nei cittadini e soprattutto, nei processi penali, nell’imputato» (Fey contro Austria, 1993). In questa prospettiva, la Corte ha rilevato l’esistenza di una violazione al principio dell’imparzialità oggettiva in tre casi tipici: quando il giudice ha agito prima come pubblico ministero (Piersack contro Belgio, 1982), quando ha agito come giudice istruttore (De Cubber contro Belgio, 1984) e quando ha adottato misure cautelari in circostanze tali che la decisione abbia implicato «un sospetto confermato» che l’imputato abbia commesso il reato (il già citato Hauschildt  contro Danimarca,1989).

Riguardo al criterio soggettivo dell’imparzialità, la Corte di Strasburgo è invece intervenuta raramente, segno evidente che i vari sistemi giudiziari europei in generale contengono norme a salvaguardia di questo fondamentale principio. In un caso importante, tuttavia, la Corte ha espressamente rilevato una violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della citata Convenzione (esistenza del criterio soggettivo), quando in causa per diffamazione intentata da una persona appartenente a un gruppo di estrema destra contro l’autore e la casa editrice di un libro, entrambi dichiaratamente socialdemocratici, la giuria era composta da cinque membri appartenenti al partito socialdemocratico su nove giurati (Holm contro Svezia, 1993).

3. La mancanza di imparzialità da parte del giudice esprime il rischio di una caduta del sistema democratico di un Paese e di un indebolimento della tutela dei diritti umani fondamentali. Per questa ragione, la cultura giuridica occidentale ha elaborato il principio del giusto processo, stabilito nell’articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo (CEDU), secondo cui ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge. Ogni Paese, in generale,  ha nella propria costituzione un articolo che stabilisce (secondo differenti modalità) questo diritto come garanzia dei cittadini e della società: in Italia questo principio è stabilito nell’art. 111 Cost., che espone nel suo primo comma (“La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge”) la finalità generale del giusto processo e nei commi successivi (specie nel secondo comma che recita “Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata”) le modalità imprescindibili. Veramente peculiare è il precetto contenuto nel primo comma, poiché il giusto processo è considerato non come una metodica tecnica migliore per la tutela dei diritti personali, ma come la attuazione stessa della giurisdizione, volendo significare che senza il giusto processo non esiste la giurisdizione. Infatti, l’ampiezza del precetto costituzionale, che riguarda tutta la giurisdizione nelle sue diverse partizioni (e non solo una delle parti, come ad esempio può essere il sistema del diritto penale), «ha voluto assegnare a tale formula il significato pratico di processo coerente con quei valori di civiltà giuridica, che in un determinato contesto storico sono espressi o condivisi dalla collettività (o, se si preferisce, dal Popolo, in nome del quale la giustizia è amministrata: art. 101, 1° comma, Cost) »[9]. Senza dubbio la garanzia costituzionale, che costituisce una innovazione nel nostro sistema giudiziario, non definisce il rapporto tra la “certezza del diritto” e l’inevitabilità del dubbio in ogni tipo di processo, poiché lo stesso concetto di certezza del diritto è posto in crisi anche rispetto alle aspettative del popolo (e dell’ordinamento) che vede una diretta connessione tra la certezza del diritto e la certezza processuale. Il tema della certezza del diritto può essere declinato in diversi modi, i quali possono essere assunti dal giudice chiamato a decidere con la conseguenza di definire un quadro precostituito della questione da decidere, che, pertanto, può essere più di “una” poiché tanti sono i modi di superare lo scarto tra conoscenza e realtà, cioè tra ciò che si conosce della realtà in esame e ciò che è realmente accaduto[10]. Lo stesso precetto costituzionale avverte che per avere un giusto processo è necessario che il giudice sia “terzo e imparziale”, stabilendo un rapporto di necessità tra il giusto processo e il giudice giusto. Pertanto, per avere un giudizio giusto è necessario avere un giudice giusto, cioè un giudice che sia imparziale e rispetti le procedure indicate dall’ordinamento giudiziario per tutelare la democrazia e i valori della persona, attraverso il caso concreto che deve giudicare. Questi sono i veri valori, consacrati nel concetto di stato di diritto, sui quali si può costruire una società impegnata nella convivenza di pace, nella cura della casa comune e nello sviluppo dell’uomo. Il giudice giusto è custode del diritto e deve applicarlo tutelando la dignità della persona umana, che costituisce per natura il centro del diritto, scienza di relazione cui spetta la funzione di disciplinare le relazioni intersoggettive nei differenti sistemi sociali e ai vari livelli. Infatti, sebbene il dibattito sulla definizione del diritto sia lontano dal trovare un punto di arrivo, non c’è dubbio che il riferimento al diritto come scienza consente di definirne le caratteristiche sia con riguardo alla tecnica della conoscenza sia con riguardo al contenuto delle stesse leggi.  Pertanto, l’esigenza che deve guidare il giudice nella sua attività non si può fermare solo alla mera registrazione dei dati di fatto e alla semplice applicazione “aritmetica” della legge, poiché il fine del diritto consiste nel perseguire un insopprimibile bisogno di giustizia e di verità, di cui primo interprete è il giudice. Quest’opera di individuazione di valori umani e spirituali insopprimibili richiede nella persona del giudice una costante ricerca animata da un principio di fedeltà, poiché, come sosteneva Piero Calamandrei, «Per trovare la giustizia, bisogna esserle fedeli». Cioè al giudice spetta custodire il legame tra giustizia e verità nella fedeltà ai valori umani fondamentali, poiché non si deve dimenticare che il beneficiario della giustizia è prima di tutto l’uomo. Senza questo slancio morale (che può essere considerata la ragione stessa del diritto) l’applicazione della legge è una vuota operazione. Tuttavia, non c’è dubbio che questa opera del giudicare richiede l’esistenza di nuovi parametri culturali (sempre più ancorati ai valori umani fondamentali, ai principi giuridici superiori, alla tutela della casa comune, come bene che appartiene a tutti[11]) e, soprattutto, richiede che se ne faccia testimonianza in ogni fase della attività del giudicare e specie nel processo, che ha uno scopo «altissimo, il più alto che possa esservi nella vita: e si chiama giustizia» [12].                                                                                           

 4. La acuta rilettura che Enzo Cheli propone del pensiero di Piero Calamandrei sulla “missione”  del giudice (e del giurista più in generale), a partire dalla prolusione tenuta nel 1921 in occasione della inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Siena dedicata all’ingerenza della politica nella giustizia, non solo mostra quanto sia attuale il tema, ma induce anche a indagare circa le caratteristiche di imparzialità dei giudici, guardando a coloro  che hanno testimoniato, anche con la vita,  “l’ansia e la lotta” per la legge giusta, che trova la sua solida ancora nella Costituzione e nei valori umani e spirituali in quanto «strumenti essenziali per la tutela della libertà della persona e per la realizzazione di una giustizia che non può essere solo formale»[13].  La stretta correlazione esistente tra giusto processo e giudice giusto induce a mettere in evidenza la testimonianza di quei magistrati che hanno sperimentato l’importanza di questa relazione anche a prezzo della loro vita. Tra i componenti di una schiera non piccola di testimoni, il pensiero va al giudice Rosario Livatino, che nell’atto della sua beatificazione è stato definito “Un martire silenzioso dei nostri giorni, che ha vissuto il suo lavoro come luogo in cui essere testimone di Gesù Cristo e del Vangelo”. Per Rosario Livatino, “un modello cui ispirarci per un impegno qualificato dei laici nella vita pubblica”[14] ,  il valore della legge non può che risolversi nella ricerca della giustizia e il fine del diritto consiste nella tutela della libertà della persona umana e della società. In una conferenza tenuta nel mese di aprile del 1986 a Canicattì, Livatino disse che «il compito del magistrato è quello di decidere. Orbene, decidere è scegliere e, a volte, tra numerose cose o strade o soluzioni. E scegliere è una delle cose più difficili che l’uomo sia chiamato a fare. Ed è proprio in questo scegliere per decidere, decidere per ordinare, che il magistrato credente può trovare un rapporto con Dio. Un rapporto diretto, perché il rendere giustizia è realizzazione di sé, è preghiera, è dedizione di sé a Dio. Un rapporto indiretto per il tramite dell’amore verso la persona giudicata».[15]  La prospettiva di Livatino consiste nella ricerca e nella affermazione di una giustizia che tutela la persona umana, specie quando essa è sottoposta a giudizio, attraverso una particolare visione spirituale della vita, intesa come missione derivata dal rapporto di un amore divino.  Questa prospettiva del giudicare sembra dare corpo a una visione che combina i valori religiosi con quelli dello stato di diritto e dello stato sociale impegnato <<in primo luogo a promuovere con la dignità della persona l’eguaglianza e i diritti sociali>>[16] e, non per caso, si raccorda con il pensiero laico di Calamandrei. Come ebbe a sottolineare papa Francesco nell’udienza concessa al “Centro studi Livatino” nel 2019, “Livatino è un esempio non soltanto per i magistrati, ma per tutti coloro che operano nel campo del diritto: per la coerenza tra la sua fede e il suo impegno di lavoro, e per l’attualità delle sue riflessioni”.  In effetti, la peculiare testimonianza di Livatino consiste proprio nella capacità di considerare la sua esistenza come una radicale adesione al Vangelo di Gesù, che non può essere frammentata in relazione ai differenti momenti di vita. Livatino è sempre credente e testimone, anche nella sua attività di magistrato chiamato ad amministrare la giustizia come «dipendente dello Stato al quale è affidato lo specialissimo compito di applicare le leggi, che quella società si dà attraverso le proprie istituzioni»[17]

Di particolare interesse  è il pensiero di Livatino circa il concetto di indipendenza del giudice, «che non è solo nella propria coscienza, nella incessante libertà morale, nella fedeltà ai principi, nella sua capacità di sacrifizio, nella sua conoscenza tecnica, nella sua esperienza, nella chiarezza e linearità delle sue decisioni, ma anche nella sua moralità, nella trasparenza della sua condotta anche fuori delle mura del suo ufficio, nella normalità delle sue relazioni e delle sue manifestazioni nella vita sociale, nella scelta delle sue amicizie, nella sua indisponibilità ad iniziative e ad affari, tuttoché consentiti ma rischiosi, nella rinunzia ad ogni desiderio di incarichi e prebende, specie in settori che, per loro natura o per le implicazioni che comportano, possono produrre il germe della contaminazione ed il pericolo della interferenza; l’indipendenza del Giudice è infine nella sua credibilità, cheriesce a conquistare nel travaglio delle sue decisioni ed in ogni momento della sua attività»[18]. Come si può osservare l’indipendenza del giudice, in questa prospettiva, non è un mero metodo di lavoro, ma il frutto di una visione della vita che prende la persona del magistrato nella sua totalità esistenziale, imponendogli scelte, rinunce, condotta trasparente, obiettivi esistenziali. L’indipendenza del giudice, quindi, è non solo uno stile di lavoro, ma prima di tutto uno stile di vita. L’indipendenza del giudice è anche espressione della sua credibilità, cosa che non riguarda solamente i tratti della persona fisica del magistrato, ma costituisce «un valore essenziale in uno Stato democratico». E’ esemplare (e perfettamente coerente) come in Livatino, la fede che caratterizza la sua dimensione esistenziale si traduce in affermazione dei valori democratici dello Stato, che egli ha servito con una fedeltà unica per la capacità di congiungere nella sua vita la fedeltà a Gesù e all’uomo. Il giudice giusto è, dunque, il magistrato che «deve in ogni circostanza comportarsi in modo tale da promuovere la fiducia del pubblico nell’integrità e nell’imparzialità dell’ordine giudiziario», e deve, inoltre, essere capace di giudizio e di comprensione in modo tale che «Chi domanda giustizia deve poter credere che le sue ragioni saranno ascoltate con attenzione e serietà; che il Giudice potrà ricevere ed assumere come se fossero sue e difendere davanti a chiunque».  Secondo la prospettiva di Livatino il carattere che deve distinguere la imparzialità del giudice (cioè il modo di essere giusto) «è quello voluto dalla umanità di sempre, configurato in ogni ordinamento dello Stato di diritto, esaltato nella Carta Costituzionale».                                                                        

Livatino aveva una chiara e non comune percezione che il mandato del giudice è il punto di unione tra principi giuridici di natura costituzionale, principi morali e fede personale. Questa peculiare fusione di valori può giustificare il grande potere che le persone e la società (attraverso l’ordinamento) riconoscono al giudice. Senza dubbio si tratta di una visione che segna un cammino di civiltà non facile e non sempre accettato, proprio perché è partecipazione di una giustizia di derivazione divina che contrasta con la concezione di un potere che sottomette la libertà dell’uomo per interessi di altra natura. Questo conflitto di visioni, se nell’immediato richiede talvolta come prezzo la vita stessa dei testimoni, in una prospettiva di lungo periodo costituisce il seme della rinascita umana e di una  speranza che un mondo nuovo è possibile.  

Gaetano Dammacco


[1]A tal proposito, specie con riferimento alla necessità di nuove prospettive esegetiche nella disciplina di un giudice terzo e imparziale rispetto alla uniformità del quadro normativo europeo e costituzionale, laddove richiede un giudice terzo e imparziale (Cfr.:  Filippo Raffaele Dinacci, Giudice terzo ed imparziale quale elemento “presupposto” del giusto processo tra Costituzione e fonti sovranazionali, in “Archivio penale” 2017, 3; vedi ancora in “Archivio penale” 2022, n. 2). 

[2]Cfr. Luisa De Renzis, L’imparzialità del giudice: un obiettivo raggiungibile, in “Questione giustizia”, 1-2/2024.

[3]Francesco Viola, Ideologia e interpretazione del diritto nell’esperienza italiana, in Interpretazione e applicazione del diritto tra scienza e politica, Edizioni Cepul s.r.l., Palermo, 1974, pg. 170.

[4]Cfr. Fabio Basile, Localismo e non-neutralità culturale del diritto penale ‘sotto tensione’ per effetto dell’immigrazione, in Statoe chiese.it, Fascicolo del 16 settembre 2008.

[5]Cfr. Maria Giulia Bernardini e Orsetta Giolo (a cura di), Le teorie critiche del diritto, Collana Quaderni de L’altro diritto, Nr. 4 del 2017, Pacini Giuridica.

[6]Si veda l’art. 1 del decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109 in cui si legge il magistrato «esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità».

[7]All’art. 9 si legge: «Il magistrato rispetta la dignità di ogni persona, senza discriminazioni e pregiudizi di sesso, di cultura, di ideologia, di razza, di religione. Nell’esercizio delle funzioni opera per rendere effettivo il valore dell’imparzialità, agendo con lealtà e impegnandosi a superare i pregiudizi culturali che possono incidere sulla comprensione e valutazione dei fatti e sull’interpretazione ed applicazione delle norme. Assicura inoltre che nell’esercizio delle funzioni la sua immagine di imparzialità sia sempre pienamente garantita. A tal fine valuta con il massimo rigore la ricorrenza di situazioni di possibile astensione per gravi ragioni di opportunità»)

[8]Una recente sentenza del 2020 della Corte di cassazione italiana riunita a sezioni riunite (Cass., sez. un., 16 luglio 2020, n. 37207) ha affermato che, in caso di accoglimento della istanza di ricusazione del giudice dell’udienza preliminare, il decreto che dispone il giudizio – emesso in pendenza della decisione definitiva sulla domanda di ricusazione – non conserva efficacia ed è affetto da nullità ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. a), c.p.p. La stessa sentenza ha precisato che l’ordinanza che decide sul merito ai sensi dell’art. 41, comma 3, c.p.p., provvede contestualmente a dichiarare se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice ricusato devono considerarsi efficaci e contro la stessa è proponibile, anche in caso di omessa pronuncia sulla conservazione della efficacia degli atti, ricorso per cassazione nelle forme dell’art. 611 c.p.p.

[9]Così GIUSEPPE VIGNERA, La garanzia costituzionale del giusto processo, in “diritto.it”, 2011

[10]A queste tematiche è riservata l’interessante miscellanea di ANTONIO INCAMPO, ADOLFO SCALFATI (a cura di), Giudizio penale e ragionevole dubbio (collana Unità del sapere giuridico. Quaderni di scienze penalistiche e filosofico-giuridiche, diretta da Antonio Incampo, Vito Mormando, Adolfo Scalfati), Bari, Cacucci, 2017.

[11]L’economia e il diritto possono diventare strumenti per la cura della casa comune. Su questo punto cfr. il recente magistero di Papa Francesco, specie nell’enciclica Laudato si’.

[12]Piero Calamandrei, Processo e giustizia, in ID, Opere giuridiche, a cura di Mauro Cappelletti, Napoli, Morano, vol. I, 1965, 572

[13]Enzo Cheli, Diritto, processo e giustizia nel pensiero di Piero Calamandrei, in “Rivista AIC”, n. 3/2015, 2

[14]Così ebbe a commentare Linda Ghisoni, Sottosegretario del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita

[15] Antonio Balsamo, Mafia. Fare memoria per combatterla, ricordando Rosario Livatino, 

[16]Enzo Cheli, op ult cit., 6

[17]  Così nella conferenza tenuta preso il Rotary Club di Canicattì il 7 aprile 1984 sul tema Il ruolo del Giudice nella società che cambia (a cura della Postulazione).

[18]Conferenza di Canicattì del 1984.

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