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Il 16 luglio 2014 la Grande Camera – cioè l’istanza di appello, definitiva – della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo si è pronunciata sul caso di un uomo finlandese che, divenuto donna in seguito a un’operazione chirurgica, si è visto rifiutare la trascrizione del suo nuovo stato civile di donna come «moglie» (e non più «marito»)della donna che aveva sposato, e da cui aveva avuto un figlio, in quanto la legge finlandese non riconosce il «matrimonio» omosessuale. La legge offriva alla coppia la possibilità di proseguire, dopo il divorzio dal matrimonio, una convivenza legalmente riconosciuta nella forma della «partnership registrata», che la legge finlandese prevede per le coppie dello stesso sesso e definisce dotata degli «stessi effetti legali del matrimonio», ma che non si chiama matrimonio. La coppia tuttavia non ha accettato questa soluzione, insistendo perché il suo rapporto continuasse a essere legalmente riconosciuto come matrimonio, e sostenendo pure che per passare dal matrimonio alla «partnership registrata» i due coniugi (o ex-coniugi) avrebbe dovuto ricorrere anzitutto a un divorzio, cui si dichiarano contrari per ragioni religiose. Sulla base di quale religione la coppia sia contraria al divorzio ma favorevole al «matrimonio» omosessuale non è precisato nella sentenza. Il 13 novembre 2012 la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha reso la sua decisione di primo grado contro il signor – ora signora – Hämäläinen. Il caso è stato oggetto di appello alla Grande Camera che ha ora nuovamente dato torto ad Hämäläinen. La sentenza osserva che la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo richiede che il cambiamento di sesso sia annotato nei registri dello stato civile, ma rileva che nel caso di specie una sentenza della Corte in favore di Hämäläinen – pure riferita a un caso particolare – di fatto imporrebbe alla Finlandia d’introdurre nel suo ordinamento il «matrimonio» omosessuale, che il Parlamento finlandese ha deciso di rifiutare votando contro una proposta di legge sul tema nel 2013. Benché riferita a un Paese dove le unioni omosessuali sono riconosciute come civil partnership, la sentenza ha un rilievo positivo laddove reitera il principio che la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo non impone agli Stati che la hanno sottoscritta d’introdurre il «matrimonio» omosessuale, e lascia ciascuno Stato libero di decidere sul tema. L’articolo 12 della Convenzione sul diritto al matrimonio, afferma la sentenza, si riferisce esclusivamente al matrimonio tra un uomo e una donna.

Riportiamo brani scelti (in inglese) della sentenza:

  1. The Court reiterates its case-law according to which Article 8 of the Convention cannot be interpreted as imposing an obligation on Contracting States to grant same-sex couples access to marriage (see Schalk and Kopf v. Austria, no. 30141/04, § 101, ECHR 2010). […]
  2. Thus, it cannot be said that there exists any European consensus on allowing same-sex marriages. Nor is there any consensus in those States which do not allow same-sex marriages as to how to deal with gender recognition in the case of a pre-existing marriage. […]
  3. In the absence of a European consensus and taking into account that the case at stake undoubtedly raises sensitive moral or ethical issues, the Court considers that the margin of appreciation to be afforded to the respondent State must still be a wide one […]
  4. The Court reiterates that Article 12 of the Convention is a lex specialis for the right to marry. It secures the fundamental right of a man and woman to marry and to found a family. Article 12 expressly provides for regulation of marriage by national law. It enshrines the traditional concept of marriage as being between a man and a woman (see Rees v. the United Kingdom, cited above, § 49). While it is true that some Contracting States have extended marriage to same-sex partners, Article 12 cannot be construed as imposing an obligation on the Contracting States to grant access to marriage to same-sex couples (see Schalk and Kopf v. Austria, cited above, § 63).

 

 

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