Alla fine Pedro Sanchez ha gettato la spugna, il governo spagnolo rimette il mandato e le nuove elezioni sono state indette per il prossimo 29 novembre.

                                                                                     di Renato Veneruso    

La ragione formale delle dimissioni va individuata nel voto contrario, lo scorso 2 ottobre, del Parlamento iberico ai decreti legge presentati dal governo del periclitante Primo Ministro di Madrid per contrastare l’emergenza abitativa: il Real Decreto-ley che sospendeva fino al 2030 gli sfratti di persone vulnerabili prive di alternativa abitativa, con proroga legale di due anni dei contratti in scadenza per i conduttori in regola con il pagamento del canone, il cui aumento oltre il 2% veniva inibito ex lege, con contestuale previsione di considerare come locazione unica i contratti eventualmente ad oggetto singole stanze o parti dell’unico immobile. Il secondo decreto, invece, interveniva ancor più vincolisticamente, sulla durata dei nuovi contratti, prevista per un minimo di cinque anni (sette, per il caso in cui locatore fosse una persona giuridica), con proroga automatica alla prima scadenza in caso di assenza di esigenze personali del locatore o, comunque, di causale tipizzata per legge.

La sollevazione popolare provocata dal voto contrario e dal caso “umano” della ottantaseienne Maricarmen, sfrattata senza una soluzione abitativa alternativa, ha, infatti, indotto Sanchez a suscitare un consenso popolare maggioritario che i sondaggi oggi negano a lui ed al PSOE, il partito socialista spagnolo.

La problematica sociale della difficoltà a calmierare il costo dei canoni di locazione, specie nelle metropoli, soprattutto per studenti e giovani lavoratori, è in realtà diffusa a macchia di leopardo nell’intera Europa e merita, pertanto, un’attenzione meno legata alle contingenze politico-elettorali, ammettendo una disamina sub specie iuris che, forse, potrebbe, fissando i termini della questione giuridica, meglio sovvenire ad esigenze sicuramente meritevoli di una adeguata ed efficace risposta. 

In verità, la disciplina vincolistica in materia di locazioni non è affatto estranea all’esperienza legislativa del nostro Paese: la legge, cd. sull’equo canone, n° 392 del 1978, una delle molte riforme di struttura di impianto ‘sovietico’ che hanno connotato negli anni ’70 la legislazione di pesante intervento statale in discipline di grande impatto personale e sociale, prevedeva omologhi obblighi di limitazione legale sia dell’importo del canone, predeterminato in base a criteri imposti per legge, che della durata minima, con una clausola finale di chiusura della norma che affliggeva di nullità qualsiasi patto irrispettoso di tali vincoli.

Il risultato fu una proliferazione di contenzioso giudiziale, ben noto agli operatori del diritto anziani almeno quanto il sottoscritto, tale da implicare addirittura, nei Tribunali più grandi, la creazione di sezioni dedicate solo alle locazioni, che tuttora residuano nelle corti metropolitane, senza, però, realmente avvantaggiare chi fosse alla ricerca di locazioni a miglior mercato, anzi di fatto favorendo solo gli attuali conduttori: come riferisce Alessandro de Nicola in un recente articolo pubblicato su ‘La Stampa’ il 4 ottobre scorso, “il beneficio è immediato e visibile per chi possiede già un contratto; il danno è differito e disperso tra quanti cercheranno casa domani”.

Nello stesso articolo si fa stato di imponenti ricerche internazionali che confermano tale valutazione: l’American Economic Review rilevò la riduzione del 15% dell’offerta locatizia nella San Francisco del 2019, mentre gli studiosi Glaeser e Luttmer hanno accertato, per New York, il grave peggioramento della allocazione degli alloggi (le famiglie preferiscono rimanere in case non più adatte alle loro esigenze, pur di non perdere il canone favorevole). La rassegna di Kostantin Kholodilin, pubblicata sul Journal of Housing Economics nel 2004, “conferma quali effetti ricorrenti che accompagnano la riduzione dei canoni per gli occupanti protetti … minore offerta e mobilità, ridotta manutenzione degli immobili e deterioramento della qualità”.   

Conclude de Nicola: “i decreti spagnoli avrebbero sommato questi incentivi: tetto agli aumenti, proroghe obbligatorie, rinnovi di lunghissima durata, indennizzi e ostacoli al recupero dell’immobile. La risposta prevedibile sarebbe stata una selezione più severa degli aspiranti conduttori, maggiori garanzie richieste, passaggio degli immobili alla vendita o ad altri usi e minori investimenti. A essere penalizzati sarebbero stati soprattutto giovani, lavoratori mobili, immigrati e famiglie senza solide referenze: proprio i gruppi che la politica dichiarava di volere aiutare”.

La soluzione è, all’opposto, individuata piuttosto in una maggiore offerta abitativa, ottenibile con politiche di incentivazione fiscale e di costruzione agevolata di alloggi di tipo popolare -che hanno favorito negli anni della ricostruzione postbellica l’enorme platea di piccoli proprietari che connota il ceto proprietario italiana-, come prevede il cd. Piano Casa presentato dall’attuale governo guidato da Giorgia Meloni.

L’impostazione, non solo nominalmente socialista, di approccio del governo spagnolo al problema, ispirata alla negazione di principio del diritto alla proprietà privata ed alla libera iniziativa economica (“i comunisti possono riassumere la loro teoria in questa singola espressione: abolizione della proprietà privata”, Manifesto del Partito Comunista di Friedrich Engels e Karl Marx, 1848) è clamorosamente sposata dalla bozza di Regolamento –Affordable Housing Act– che la Commissione UE, di iniziativa del commissario alle politiche abitative Dan Jørgensen e della vicepresidente esecutiva Teresa Ribera, socialista spagnola, ha presentato lo scorso 9 settembre per l’approvazione al Consiglio europeo ed al Parlamento di Bruxelles: il progetto di legge non introduce ex se delle misure contro gli affitti brevi, ma chiarisce quali requisiti devono rispettare i singoli Stati –o le amministrazioni locali– per limitarli o vietarli in qualche modo, in presenza del requisito dello “stress abitativo”.

Questa condizione, secondo il progetto della Commissione, sussiste quando:

  • il rapporto tra il prezzo di una casa di dimensioni medie e il reddito disponibile medio è superiore ad 8. In altre parole, una persona ‘normale’ deve avere un reddito che le permetta, al netto delle tasse e dei contributi, di accumulare nel giro di otto anni abbastanza soldi da comprare una casa. Ad esempio, in una città in cui il reddito disponibile medio è di circa 20mila euro, il prezzo di una casa di medie dimensioni non deve superare i 160mila euro;
  • in aggiunta, il rapporto tra prezzo delle case e reddito medio deve essere aumentato nel corso degli ultimi dieci anni (quindi il prezzo deve essere salito più in fretta dei redditi);
  • infine, bisogna dimostrare che –guardando alle dinamiche della popolazione, all’offerta e alla domanda di abitazioni–, se non si interviene subito, quel rapporto peggiorerà ulteriormente, o comunque non migliorerà, nel giro dei prossimi tre anni.

Nelle situazioni più gravi, dove il rapporto tra reddito e prezzo medio è superiore a 10 (quindi, ad esempio, il reddito disponibile medio è di 20mila euro all’anno e il prezzo medio per una casa supera i 200mila euro) si può intervenire anche più rapidamente: non è necessario tenere conto del secondo punto, cioè di come è cambiato questo rapporto negli ultimi dieci anni.

In presenza di tali condizioni, sarebbe conforme al diritto unionale qualsiasi intervento da parte degli Stati nazionali ovvero delle Amministrazioni locali teso a limitare i cd. ‘affitti brevi’, mediante l’adozione di discipline vincolistiche, purchè limitato nel tempo (per un periodo non superiore a cinque anni) e nello spazio (solo nei territori dove siano stati rilevati i requisiti sopra riportati).

In particolare, l’art. 5 della bozza di regolamento prevede di limitare il diritto di utilizzare i propri immobili per le locazioni di breve periodo; di limitare il diritto di compravendere un immobile che non sia destinato ad abitazione principale; di limitare anche ‘l’uso’ dell’immobile stesso.

E’ evidente, oltre che la impraticabilità concreta dei sopradetti criteri, il disfavore verso la proprietà privata, che alcuni esponenti europei della estrema sinistra esprimono addirittura con istanze requisitorie da parte dello Stato in presenza di gravi emergenze abitative, criticando sotto tale profilo l’eccessiva ‘morbidezza’ dell’intervento previsto dal Regolamento.

Aldilà della sorte del Regolamento, nel merito (apparendo, dalle prime reazioni, possibile l’affermarsi del suo diniego parlamentare da parte della maggioranza ‘Meloni’ -l’alleanza fra PPE – Partito Popolare Europeo e ECR – Conservatori Europei, oltre alla galassia degli altri gruppi di destra più o meno estrema), appare qui necessario sottolineare, in termini assiologici, la palese abnormità -ed è ancor più grave- di un intervento unionale in materia di competenza esclusiva degli Stati nazionali, in chiaro spregio del principio di attribuzione ex art. 5 TUE, per di più di iniziativa di organo -la Commissione- che i Trattati declinano come meramente esecutore, ovvero legislatore delegato, delle politiche che il colegislatore -Consiglio europeo e Parlamento- ha la legittimazione esclusiva a dettare.

Ancora una volta, sembra che con queste iniziative si voglia dare ragione a coloro che lamentano la necessità di abolire l’Unione Europea, per sottrarre le singole Nazioni alla deriva centralista, burocratica e francamente socialista, che gli organi unionali vorrebbero imporre.

Del resto, il filosofo francese Michel Onfray, certamente non tacciabile di simpatie sovraniste, ha recentemente commentato, a proposito di certi proclami europeisti: “la logica degli europeisti è quella degli stalinisti. Ci dicevano all’epoca: se ci sono i gulag è perché non c’è abbastanza comunismo. Dateci più comunismo e non serviranno i gulag. Questi europeisti ci dicono che ci vorrebbero ancora meno nazioni, più immigrati, più sovranazionalismo: ma è proprio questa la malattia”!   

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