Al Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le regioni e le province autonome Massimiliano Fedriga 
Ai Presidenti delle Regioni, 
Agli Assessori alla Salute delle Regioni 

Oggetto: Richiesta di un Atto della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome che ribadisca la priorità assoluta per le politiche della sanità dell’offerta di cure palliative e terapia del dolore, in accordo con l’impegno assunto dallo Stato con la legge n. 38/2020, nel rispetto del fondamentale diritto alla salute garantito dall’art. 32 Cost. e in coerenza con la stessa sentenza 242/19 della Corte Costituzionale 

Ill.mi Presidenti e Assessori, 

a fronte delle pressioni esercitate sia da note lobby impegnate a rendere legali eutanasia e suicidio assistito, sia dalla stessa regione Toscana, che ha legiferato in un ambito, come quello dell’assistenza al suicidio, precluso alla competenza del legislatore regionale dalla Costituzione, ci sembra essenziale fornire i chiarimenti giuridici che seguono: 

La sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale non ha sancito alcun diritto al suicidio assistito ma, dopo aver confermato la coerenza con la Costituzione del reato di aiuto al suicidio previsto dall’art. 580 cod. pen., ha dichiarato non punibile in alcuni casi colui che, senza aver in alcun modo concorso nella ideazione o nel rafforzamento del proposito di suicidio, agevola l’esecuzione del proposito suicida1

1 L’illegittimità costituzionale dell’art. 580 del codice penale, com’è noto, è dichiarata dalla sentenza nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della L. 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico . 

territorialmente competente, considerando altresì che il coinvolgimento in un percorso di cure palliative deve costituire «un pre-requisito della scelta, in seguito, di qualsiasi percorso alternativo da parte del paziente». 

All’inesistenza di un presunto diritto al suicidio assistito corrisponde l’inesistenza di un diritto ad ottenere la prestazione sanitaria del suicidio assistito dalle strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale. La medesima sentenza ha così dichiarato: «Quanto, infine, al tema dell’obiezione di coscienza del personale sanitario, vale osservare che la presente declaratoria di illegittimità costituzionale si limita a escludere la punibilità dell’aiuto al suicidio nei casi considerati, senza creare alcun obbligo di procedere a tale aiuto in capo ai medici. Resta affidato, pertanto, alla coscienza del singolo medico scegliere se prestarsi, o no, a esaudire la richiesta del malato» (punto 6 del considerato in diritto). 

Se dunque la Corte costituzionale non ha sancito alcun diritto al suicidio assistito e non esiste alcun diritto ad ottenere dalle strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale la prestazione di assistenza al suicidio, non si pone alcun problema di uniformità, di omogeneità, di disparità e quindi di uguaglianza nell’ottenere una tale “prestazione”. Dalla pronuncia della Corte discendono, infatti, non già dei doveri in capo alla Pubblica Amministrazione, ma il dovere dei giudici di valutare in concreto e caso per caso l’eventuale non punibilità di eventuali reati di aiuto al suicidio, alla luce dei criteri indicati dalla menzionata sentenza della Corte costituzionale. 

Di conseguenza la regione Toscana non solo ha dimostrato di fraintendere il giudicato costituzionale – legiferando in tema di suicidio assistito come se la Corte costituzionale avesse affermato l’esistenza di un diritto a prestazione – ma si mostra anche contraddittoria laddove sottolinea l’uguaglianza nell’accesso a tale “servizio”. È evidente, infatti, che in questa materia una legislazione regionale non sia in grado di assicurare omogeneità. Per non parlare del fatto che la questione verte attorno al reato di aiuto al suicidio e quindi alla materia penale; attiene al diritto alla vita e al dovere dello Stato di tutelarla; pone in gioco i principi supremi dell’ordinamento e riguarda aspetti così essenziali della “materia” tutela della salute, da rendere palese l’incompetenza del legislatore regionale2

2 Al riguardo rappresentano dei precedenti assai significativi le sentenze della Corte costituzionale n. 438/2008; 262/2016, n. 5/2018. . Peraltro, interpellata dalla regione Friuli Venezia Giulia esattamente su questa questione, l’Avvocatura Generale dello Stato ha già rilevato in un suo parere l’incompetenza delle regioni a legiferare3

3 Cfr. il parere reso il 15 novembre 2023. . 

Tenuto conto di ciò e in assenza di una legge, si configura illegittimo qualsiasi atto normativo di carattere secondario o qualsivoglia atto amministrativo che individui procedure concernenti l’assistenza al suicidio, considerato che fra i principi costituzionali 

proprio allo scopo di impedire lo svolgimento autoritario ed arbitrario dei pubblici poteri 

Fra i passaggi qualificanti della sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale, vi è quello in cui si afferma che sarebbe un «paradosso non punire l’aiuto al suicidio senza avere prima assicurato l’effettività del diritto alle cure palliative»; che «un percorso di cure palliative deve costituire un pre-requisito della scelta, in seguito, di qualsiasi percorso alternativo da parte del paziente», e che tali cure rappresentano «una priorità assoluta per le politiche della sanità», visto che la necessaria offerta di cure palliative sconta invece «molti ostacoli e difficoltà, specie nella disomogeneità territoriale dell’offerta del SSN, e nella mancanza di una formazione specifica nell’ambito delle professioni sanitarie»4

4 La Corte ha richiamato a questo proposito il parere del CNB del 18 luglio 2019, Riflessioni bioetiche sul suicidio medicalmente assistito. . Si tratta di uno «stringente appello» ribadito dalla più recente sentenza n. 135/2024. 

Di quest’ultima sentenza giova anche ricordare il seguente passaggio, quello secondo cui al legislatore «spetta primariamente il compito di offrire una tutela equilibrata a tutti i diritti di pazienti che versino in situazioni di intensa sofferenza. Il che esclude possa ravvisarsi, nella situazione normativa attuale, una violazione del loro diritto all’autodeterminazione. Ciò fermo restando in ogni caso il dovere della Repubblica – in forza degli artt. 2, 3, secondo comma, e 32 Cost., oltre che dell’art. 2 CEDU – di assicurare ai pazienti tutte le terapie appropriate, incluse quelle necessarie a eliminare o, almeno, a ridurre a proporzioni tollerabili le sofferenze determinate dalle patologie di cui sono affetti; e assieme il dovere di assicurare loro ogni sostegno di natura assistenziale, economica, sociale, psicologica»5

5 Punto 7.2 del considerato in diritto. . 

Pertanto e conclusivamente, mentre l’aiuto al suicidio, anche dopo la sentenza della Corte, resta un reato (salvo le ipotesi in cui non è punibile), il vero diritto da garantire è quello, riconosciuto universalmente, alle cure palliative e alla terapia del dolore, secondo quanto previsto dalla legge n. 38/2010, che ha compiuto quindici anni proprio in questi giorni e ancora attende di essere promossa e attuata in varie parti del territorio nazionale, come si aspettano molti pazienti, i loro familiari e le loro associazioni di riferimento. Le stesse Leggi di Bilancio dello Stato del 2023 e del 2024 impegnano le regioni in tal senso. 

Certi della Vostra attenzione e sensibilità nei confronti dei consolidati diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, a cominciare dal diritto alla vita e alla salute, auspichiamo un rinnovato impegno di tutte le regioni a fare quanto è nelle rispettive competenze per assicurare adeguata assistenza sanitaria a tutti, in special modo ai soggetti più deboli e vulnerabili, nella 

convinzione che tutte le vite sono degne e che anche l’ultimo tratto dell’esistenza umana merita attenzione, cura e professionalità. 

In attesa di un Vostro riscontro, porgiamo distinti saluti. 

Roma/ Torino, 26 Marzo 2025 

Prof. avv. Mauro Ronco, Presidente del Centro Studi Rosario Livatino 

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